Ogni architetto che si occupa di cantieri temporanei o mobili si trova, prima o poi, a confrontarsi con la vigilanza ispettiva, le indagini di polizia giudiziaria e le possibili implicazioni di un procedimento penale. Comprendere a fondo questi aspetti non significa solo evitare sanzioni, ma anche esercitare la professione in modo consapevole e responsabile, tutelando sé stessi, i collaboratori e i committenti.

Vigilanza ispettiva: il sistema istituzionale e le sue funzioni

La normativa italiana sulla sicurezza nei luoghi di lavoro, in particolare il D.Lgs. 81/2008, ha introdotto un sistema complesso e articolato di soggetti e funzioni preposti alla vigilanza. Non si tratta di un unico ente, ma di una rete di organismi che, a vario titolo, intervengono per garantire la tutela della salute e della sicurezza. Le Aziende Sanitarie Locali (ASL), spesso identificate con sigle diverse a seconda della regione (SPISAL, PSAL, ecc.), sono i principali attori della vigilanza nei cantieri, affiancate dall’Ispettorato Nazionale del Lavoro e dal Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco per specifiche competenze.

Questi enti hanno il compito di verificare il rispetto delle norme, effettuare ispezioni, accertare violazioni e, se necessario, avviare procedimenti sanzionatori. È fondamentale sottolineare che la vigilanza non si esaurisce nella repressione delle irregolarità, ma può avere anche una funzione preventiva, sebbene la linea di confine sia sottile: quando viene riscontrata una violazione penalmente rilevante, il tecnico della prevenzione non può limitarsi a suggerire correzioni, ma deve procedere secondo quanto previsto dalla legge.

Indagini di polizia giudiziaria: ruoli e responsabilità

La polizia giudiziaria, nell’ambito della sicurezza sul lavoro, non coincide con un corpo specifico, ma è una funzione attribuita a vari soggetti, tra cui i tecnici della prevenzione delle ASL e i carabinieri dei nuclei specializzati. Il loro ruolo è definito dall’articolo 55 del codice di procedura penale: prendere notizia dei reati, impedire che le conseguenze si aggravino, ricercare gli autori e raccogliere le fonti di prova.

Quando si verifica un infortunio grave o mortale, oppure quando viene accertata una violazione significativa, la polizia giudiziaria interviene con atti formali: sopralluoghi, raccolta di testimonianze, acquisizione di documenti e, se necessario, sequestro di materiali. Gli architetti che ricoprono il ruolo di coordinatori per la sicurezza devono essere consapevoli che ogni loro azione, omissione o documento prodotto può diventare oggetto di indagine e valutazione giudiziaria.

Procedimento penale: dalla violazione alla sanzione

Il procedimento penale in materia di sicurezza sul lavoro può essere attivato sia a seguito di un infortunio sia per semplici violazioni delle norme, anche in assenza di eventi dannosi. Le sanzioni previste sono di due tipi: amministrative (pecuniarie) e penali (arresto o ammenda). Per alcune figure, come il committente o il responsabile dei lavori, sono previste sanzioni amministrative in caso di inadempienze formali, mentre per i coordinatori, i datori di lavoro e i lavoratori autonomi le sanzioni sono quasi sempre di natura penale.

Un aspetto centrale è la procedura di depenalizzazione introdotta dal D.Lgs. 758/1994, che consente, in presenza di determinate condizioni, di estinguere il reato tramite l’adempimento delle prescrizioni impartite dagli organi di vigilanza e il pagamento di una sanzione ridotta. Tuttavia, questa possibilità è riservata solo ad alcune violazioni e richiede una valutazione attenta, spesso con il supporto di un legale.

L’importanza della documentazione e della formazione

Uno dei punti più critici emersi dal webinar è la qualità della documentazione prodotta in cantiere: PSC, POS, verbali e relazioni devono essere redatti con attenzione, precisione e aderenza alla realtà operativa. Documenti generici, incompleti o non aggiornati possono costituire elemento di responsabilità in caso di controllo o incidente. La formazione continua, non solo come obbligo normativo (40 ore ogni quinquennio), ma come reale aggiornamento delle competenze, rappresenta la migliore difesa per il professionista.

La sicurezza nei cantieri non è solo una questione di adempimenti, ma una responsabilità trasversale che coinvolge competenze tecniche, conoscenza normativa e capacità di gestione delle relazioni con enti e autorità. Essere preparati significa ridurre i rischi, tutelare la propria professionalità e contribuire a un ambiente di lavoro più sicuro.

Le Aziende Sanitarie Locali (ASL), tramite i servizi di prevenzione (SPISAL, PSAL, ecc.), l’Ispettorato Nazionale del Lavoro e, per specifiche competenze, il Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco. In base alla regione, le sigle e le modalità operative possono variare.

La polizia giudiziaria interviene in caso di infortuni gravi o mortali, segnalazioni di violazioni delle norme di sicurezza, oppure su delega dell’autorità giudiziaria. Gli accertamenti possono avvenire anche a seguito di controlli programmati o su denuncia.

Le sanzioni amministrative sono di natura pecuniaria e colpiscono principalmente committenti e responsabili dei lavori per inadempienze formali. Le sanzioni penali, invece, prevedono l’arresto o l’ammenda e si applicano a datori di lavoro, coordinatori e lavoratori autonomi per violazioni sostanziali delle norme.

Attraverso la procedura prevista dal D.Lgs. 758/1994: adempiendo alle prescrizioni impartite dagli organi di vigilanza e pagando una sanzione ridotta entro i termini stabiliti, il reato può essere estinto senza conseguenze penali.

PSC (Piano di Sicurezza e Coordinamento) e POS (Piano Operativo di Sicurezza) devono essere documenti specifici, aggiornati e aderenti alle reali condizioni del cantiere. Una redazione superficiale o generica può comportare responsabilità dirette in caso di controlli o incidenti.

Sì, la normativa prevede 40 ore di aggiornamento ogni cinque anni per poter esercitare il ruolo di coordinatore per la sicurezza nei cantieri. Il mancato completamento dell’aggiornamento impedisce di svolgere la funzione nel quinquennio successivo.


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