L’ingresso dell’AI nel lavoro professionale porta a interrogarsi su come conservare il nucleo personale dell’incarico quando una parte delle attività viene affidata a sistemi automatizzati. La questione riguarda la capacità di mantenere il controllo del processo: interpretare il contesto, valutare le alternative e assumere le decisioni. Anche quando la produzione materiale di un contenuto è assistita dall’AI, il professionista deve poter comprendere e sostenere le scelte che confluiscono nella prestazione.
Il carattere personale dell’incarico e la fiducia del committente
Questo principio trova un riferimento nell’articolo 2232 del Codice civile, che prevede l’esecuzione personale dell’incarico e consente di avvalersi di sostituti e ausiliari sotto la propria direzione e responsabilità, alle condizioni indicate dalla norma. Il rapporto professionale si fonda infatti sulla fiducia nelle qualità e nelle competenze della persona scelta dal committente: è il principio dell’intuitus personae.
L’impiego dell’AI apre quindi una domanda: come preservare questa dimensione personale quando uno strumento contribuisce alla ricerca, all’ideazione o alla produzione degli elaborati? Il tema coinvolge anche la funzione pubblica della professione, perché il sapere tecnico e le condotte dell’architetto concorrono alla tutela di interessi che riguardano il committente, i beneficiari della prestazione e i terzi.
Il collegamento con la deontologia è diretto. Il codice di categoria richiama un uso etico e responsabile dell’intelligenza artificiale, nel rispetto di trasparenza, equità e riservatezza, insieme alla necessità di conservare l’autonomia di giudizio. Governare gli strumenti significa dunque mantenere una capacità di valutazione indipendente e tutelare l’affidabilità della relazione professionale.
Il ruolo dell’AI nella prestazione intellettuale
La legge 23 settembre 2025, n. 132 dedica l’articolo 13 all’impiego dell’intelligenza artificiale nelle professioni intellettuali. La disposizione indica una funzione precisa: l’AI è destinata alle attività strumentali e di supporto, con prevalenza del lavoro intellettuale oggetto della prestazione.
Per lo studio tecnico, questo principio richiama la necessità di distinguere il contributo dello strumento dall’elaborazione professionale. La selezione delle informazioni, il giudizio critico e la verifica del risultato restano passaggi essenziali; documentare il lavoro svolto può aiutare a rendere riconoscibile tale contributo.
Il secondo comma riguarda il rapporto fiduciario con il cliente: le informazioni sui sistemi di AI utilizzati devono essere comunicate al destinatario della prestazione con un linguaggio chiaro, semplice ed esaustivo. La trasparenza entra così nella gestione dell’incarico, permettendo al committente di conoscere il ricorso a questi strumenti.
AI Act e classificazione del rischio
Il Regolamento UE 2024/1689, conosciuto come AI Act, adotta un approccio basato sul rischio. L’attenzione si concentra sull’impiego dei sistemi e sugli effetti che possono produrre sulle persone e sugli ambienti fisici o virtuali.
Per orientarsi, il quadro può essere sintetizzato in quattro livelli: rischio inaccettabile, alto rischio, rischi legati alla trasparenza e rischio minimo. Questa distinzione aiuta a comprendere perché applicazioni e strumenti diversi richiedano cautele e obblighi differenti.
RISCHIO INACCETTABILE
L’articolo 5 individua pratiche vietate a tutela dei diritti fondamentali. Fra gli ambiti interessati figurano la manipolazione del comportamento umano, lo sfruttamento delle vulnerabilità e la creazione di banche dati facciali attraverso la raccolta indiscriminata di immagini.
Per gli studi con dipendenti merita attenzione anche il tema dei sistemi che inferiscono le emozioni nei luoghi di lavoro. La scelta degli strumenti coinvolge dunque anche l’organizzazione dello studio e il rapporto con le persone che vi lavorano.
ALTO RISCHIO
Per le professioni tecniche assumono particolare rilievo i sistemi impiegati come componenti di sicurezza. Un primo ambito riguarda prodotti disciplinati dalla legislazione di armonizzazione e soggetti a controlli di terzi, come macchine, dispositivi di protezione individuale e attrezzature a pressione.
Un altro ambito riguarda le infrastrutture critiche richiamate dall’allegato III: sistemi destinati a svolgere funzioni di sicurezza nella gestione di reti digitali critiche, traffico stradale, fornitura e distribuzione di acqua, gas e teleriscaldamento.
Per chi progetta o supervisiona questi sistemi, è importante comprendere quale funzione svolga l’AI e quali conseguenze possa avere un suo malfunzionamento. La classificazione richiede quindi attenzione all’impiego concreto dello strumento.
TRASPARENZA E RISCHIO MINIMO
Un ulteriore livello riguarda le interazioni dirette con le persone e la generazione di contenuti. In questi ambiti entrano in gioco obblighi di trasparenza relativi al riconoscimento dell’interazione con una macchina o dell’origine artificiale dei contenuti, nei casi previsti.
Il quadro comprende infine i sistemi a rischio minimo, per i quali questa classificazione non comporta gli obblighi specifici associati ai livelli superiori.
Governare l’AI tra obblighi e giudizio professionale
Lo studio tecnico che impiega l’AI opera normalmente come utilizzatore, ma il suo ruolo può cambiare nei casi previsti dall’articolo 25 dell’AI Act. Modifiche sostanziali a un sistema ad alto rischio, cambiamenti della destinazione d’uso che rendono un sistema ad alto rischio o l’apposizione del proprio nome o marchio su un sistema ad alto rischio possono comportare l’assunzione degli obblighi del fornitore, alle condizioni stabilite dal regolamento.
Diventa quindi importante valutare come gli strumenti vengono adattati e integrati nel lavoro. Per i sistemi ad alto rischio, il quadro comprende aspetti come il rispetto delle istruzioni, la qualità dei dati di ingresso, il monitoraggio, la conservazione delle registrazioni e la sorveglianza umana.
Questa capacità di governo si collega all’evoluzione del valore professionale. Se produrre informazioni ed elaborati diventa più accessibile, può acquistare maggiore peso la capacità di coordinare competenze umane e strumenti artificiali, interpretare i risultati e valutarne le conseguenze. La fiducia del committente può così estendersi all’affidabilità dell’intero sistema di lavoro: organizzazione, gestione delle informazioni e procedure di controllo, guidate dal giudizio dell’architetto.
Verificare gli elaborati e le fonti
La verifica diventa particolarmente delicata quando l’AI viene impiegata per ricerche normative e giurisprudenziali. Una risposta può contenere riferimenti inesistenti o non pertinenti, pur presentandoli in modo plausibile. Occorre quindi controllare le fonti e confrontare i risultati con i documenti ai quali si riferiscono.
Un uso possibile consiste nel far lavorare il sistema su sentenze già raccolte e materiali selezionati dal professionista. In questo modo si individua una base documentale per l’analisi, sulla quale esercitare il controllo delle risposte. La verifica resta necessaria anche quando i documenti di partenza sono noti.
Lo stesso criterio riguarda relazioni, capitolati, disegni e altri elaborati assistiti dall’AI. La rapidità di produzione rende ancora più importante stabilire come validare il risultato e chi debba controllarlo prima che entri nella prestazione professionale.
Per tradurre questi principi nella pratica, lo studio può partire da alcune attività:
- mappare gli strumenti utilizzati
- esaminare la documentazione del fornitore
- definire un protocollo di supervisione umana
- curare i dati di ingresso e la tracciabilità
- formare i collaboratori
- considerare la sicurezza informatica nell’organizzazione del lavoro e nella gestione dei sistemi.
Si tratta di indicazioni operative per rendere più consapevole l’impiego dell’intelligenza artificiale. La loro applicazione va rapportata agli strumenti adottati, alle funzioni svolte e al ruolo assunto dallo studio, mantenendo riconoscibile il contributo professionale su cui si fonda l’affidabilità della prestazione.








