La questione del compenso si inserisce in un contesto contrattuale peculiare. Quando un architetto accetta un incarico professionale, si instaura un contratto di prestazione d’opera intellettuale regolato dagli articoli 2230 e seguenti del Codice Civile. Questo contratto è qualificato come oneroso quanto a causa e a prestazioni corrispettive: esiste infatti un rapporto di reciprocità tra la prestazione tecnica offerta dal professionista e il compenso dovuto dal committente. Le due prestazioni devono mantenersi in equilibrio, ma la determinazione di questo equilibrio non è sempre lasciata alla libera contrattazione delle parti.
La liberalizzazione: dal decreto Bersani al decreto Monti
Per generazioni di professionisti, il riferimento fondamentale è stato costituito dalla legge 2 marzo 1949 numero 143, che approvava la tariffa professionale degli ingegneri e degli architetti. Questo impianto normativo stabiliva un metodo univoco per calcolare il compenso, articolato in quattro criteri principali: il compenso a percentuale, il compenso a vacazione basato sul tempo impiegato, un compenso a quantità per misurazioni di terreni e inventari, e un compenso a discrezione per prestazioni non standardizzabili, come le consulenze di natura artistica o perizie particolari.
La prima rivoluzione nel sistema tariffario si verificò nel 2006 con il decreto Bersani, che abolì l’obbligatorietà dei minimi di tariffa. La tariffa professionale era stata considerata dalla giurisprudenza come un minimo inderogabile, non un massimo. Il decreto Bersani scardinò questo principio, consentendo ai professionisti di offrire compensi inferiori ai minimi tariffari senza incorrere in sanzioni per concorrenza sleale. La norma introdusse inoltre la possibilità di fare pubblicità informativa e aboliva il divieto di costituire società, aprendo alla creazione di società interdisciplinari.
Dal 2006 al 2012 abbiamo vissuto un periodo di deregulation in cui il sistema ordinistico ha tentato di mantenere un’applicazione volontaria della tariffa per evitare una concorrenza distruttiva tra colleghi. La svolta definitiva arrivò nel 2012 con il decreto legge numero 1, convertito nella legge 27 del marzo 2012. L’articolo 9 dispose l’abrogazione integrale di tutte le tariffe delle professioni regolamentate nel sistema ordinistico: la legge stabilì che il compenso doveva essere pattuito liberamente tra le parti al momento dell’incarico.
Tuttavia il legislatore previde che, in caso di liquidazione da parte di un organo giurisdizionale, il compenso del professionista fosse determinato con riferimento a parametri stabiliti con decreto ministeriale. Vennero quindi emanati due decreti: il DM 140 del 2012 per la liquidazione giudiziale del compenso in caso di contenzioso, e il DM 17 giugno 2016 per la determinazione dei corrispettivi da porre a base di gara nelle procedure di affidamento dei contratti pubblici. Questi decreti parametri stabiliscono che i parametri individuati non possono condurre alla determinazione di un importo superiore a quello derivante dall’applicazione delle tariffe professionali vigenti prima del 2012.
I decreti parametri: struttura e applicazione
Il DM 140 del 2012 rappresenta oggi lo strumento tecnico fondamentale per la determinazione del compenso professionale. Il decreto stabilisce che l’organo giurisdizionale deve liquidare il compenso in difetto di accordo tra le parti utilizzando parametri specifici.
Le prestazioni si articolano in specifiche fasi: definizione delle premesse, progettazione, direzione esecutiva, verifiche e collaudo.
Le prestazioni attengono a diverse categorie: edilizia, strutture, impianti, viabilità, idraulica, tecnologie, paesaggio, foreste, agricoltura, territorio. Ad ogni singola prestazione corrisponde un valore specifico del parametro Q, distinto in base alle singole categorie come indicato nelle tavole allegate al decreto. Un aspetto rilevante è che le tavole fanno riferimento al DPR 207 del 2010, il regolamento attuativo del codice dei contratti pubblici. Questo significa che per poter liquidare determinate prestazioni, queste devono avere i contenuti definiti in quella normativa speciale.
Il DM del 17 giugno 2016, emanato in riferimento al decreto legislativo 50 del 2016, ha sostituito il precedente decreto parametri bis per i lavori pubblici. Questo decreto ha trovato ampia applicazione anche nel contesto del superbonus, rappresentando il riferimento per la determinazione dei compensi professionali negli appalti pubblici e nelle ristrutturazioni incentivate. Entrambi i decreti possono essere richiamati come criteri nella definizione contrattuale del compenso, senza però citarli esplicitamente come norme vincolanti.
Gli obblighi deontologici e contrattuali
Il codice deontologico degli architetti ha recepito e rafforzato gli obblighi normativi in materia di compenso. L’art. 24 stabilisce che l’incarico professionale si configura come un contratto che deve essere redatto in forma scritta, contenente quanto meno la definizione della prestazione che il professionista si impegna a compiere e il compenso pattuito per quella prestazione. Il professionista ha l’obbligo di definire nel contratto con il committente i criteri di calcolo per il compenso, rendendo noto il grado di complessità dell’incarico e fornendo tutte le informazioni utili circa gli oneri ipotizzabili dal conferimento fino alla conclusione. Il compenso deve essere adeguato all’importanza dell’opera e questo principio trova fondamento anche nell’articolo 2233 del codice civile. Il compenso deve essere pattuito indicando per le singole prestazioni tutte le voci di costo, comprensive di spese, oneri e contributi. Il committente deve essere edotto dal professionista dell’esistenza delle norme deontologiche. Costituisce violazione dell’obbligo deontologico la mancata redazione del contratto in forma scritta, criticità che si manifesta frequentemente quando gli ordini professionali sono chiamati a rilasciare pareri di congruità su incarichi privi di documentazione contrattuale. La struttura del preventivo deve articolarsi come una tabella dove le righe rappresentano le singole prestazioni e le colonne i dettagli di costo. Questa disaggregazione serve molteplici scopi: consente di quantificare prestazioni parziali in caso di revoca dell’incarico, permette di calcolare variazioni e integrazioni, garantisce il corretto trattamento fiscale delle diverse voci.
L’equo compenso: tutela nelle situazioni di squilibrio contrattuale
La legge 49 del 2023 ha introdotto nell’ordinamento italiano una disciplina dell’equo compenso che rappresenta una risposta alla selvaggia liberalizzazione operata dal decreto Bersani. Questa normativa non si applica universalmente a tutti gli incarichi professionali, ma interviene selettivamente nelle situazioni caratterizzate da uno squilibrio di potere contrattuale, dove il professionista costituisce la parte debole del rapporto. L’articolo 24-bis del codice deontologico ha recepito questa disciplina, stabilendo che costituisce illecito disciplinare la violazione degli obblighi previsti dalla legge sull’equo compenso.
La legge identifica precisamente i soggetti qualificabili come clienti forti. Rientrano in questa categoria:
- le banche e le assicurazioni, comprensive di tutte le loro società controllate
- le grandi imprese, definite come aziende con più di cinquanta dipendenti oppure con un fatturato annuo superiore a dieci milioni di euro
- le pubbliche amministrazioni con tutte le loro articolazioni
- le società a partecipazione pubblica e le inhouse.
Quando il committente rientra in una di queste categorie, il compenso deve necessariamente rispettare i parametri ministeriali, che diventano di fatto minimi inderogabili.
L’equo compenso si caratterizza per l’obbligo di proporzionalità tra compenso e quantità e qualità del lavoro svolto. Il professionista non può accettare compensi inferiori a quanto stabilito dai decreti parametri quando opera per clienti forti. La legge dichiara nulle le clausole vessatorie che prevedano compensi inferiori ai parametri ministeriali, modifiche unilaterali del contratto da parte del committente, prestazioni aggiuntive gratuite o pagamenti con scadenze superiori ai sessanta giorni. La nullità opera automaticamente per legge, indipendentemente dalla consapevolezza o dal consenso delle parti.
Le conseguenze della violazione sono significative. Se un professionista ha firmato un contratto con compensi inferiori ai parametri quando l’equo compenso trovava applicazione, la clausola sul prezzo diventa nulla. Il professionista può rivolgersi al giudice, che rideterminerà il compenso portandolo al livello dei parametri ufficiali e potrebbe condannare il cliente a corrispondere un indennizzo aggiuntivo. Tuttavia, il professionista che abbia volontariamente accettato compensi inferiori rischia sanzioni disciplinari da parte del proprio ordine professionale. Se richiede un parere di congruità per intentare causa, l’ordine potrebbe trasmettere segnalazione per violazione deontologica.
Per i rapporti con committenti privati che non rientrano nelle categorie di clienti forti, continua ad applicarsi il regime di libera contrattazione. Se il cliente è un privato cittadino o una piccola impresa locale, non opera la disciplina dell’equo compenso e il professionista può teoricamente concordare qualsiasi compenso. Permane tuttavia il vincolo deontologico dell’articolo 20 del codice, che stabilisce che la rinuncia totale o parziale al compenso è permissibile soltanto in casi eccezionali e per comprovate ragioni. La rinuncia o la richiesta di compensi sensibilmente inferiori ai costi di produzione non deve costituire strumento di accaparramento dell’incarico e rappresenta grave infrazione deontologica.
La prescrizione del diritto al compenso
Un aspetto tecnico di fondamentale rilevanza riguarda la prescrizione del diritto al compenso professionale. L’articolo 2956 del Codice Civile stabilisce una prescrizione presuntiva breve di tre anni per i compensi dei professionisti. Questo significa che, decorsi tre anni dall’effettuazione della prestazione, si inverte l’onere della prova: mentre entro i tre anni è il cliente che deve dimostrare di aver pagato il professionista, superato questo termine è il professionista che deve dimostrare di non essere stato pagato.
La prescrizione presuntiva non significa che il diritto si estingue automaticamente dopo tre anni, ma che cambia la dinamica probatoria del giudizio. Il termine decorre dal momento in cui la prestazione è stata eseguita, non da quando è stata emessa la fattura o richiesto il pagamento. Il professionista può interrompere il decorso della prescrizione attraverso atti formali: la notifica di un atto di costituzione in mora, l’invio di una raccomandata con cui si richiede il pagamento, la notifica di un decreto ingiuntivo, qualsiasi atto con cui si fa valere giudizialmente il proprio credito.
L’interruzione della prescrizione ha l’effetto di azzerare il decorso del termine, che ricomincia ex novo dalla data dell’atto interruttivo. Questa disciplina impone al professionista una gestione attenta dei crediti professionali, evitando di lasciare trascorrere lunghi periodi senza formalizzare la richiesta di pagamento.
Suggerimenti operativi per la pratica professionale
Nella pratica quotidiana, il professionista si trova di fronte alla necessità di costruire un preventivo che rispetti simultaneamente i vincoli normativi, le esigenze deontologiche e la sostenibilità economica dello studio. Un approccio metodologicamente corretto prevede di verificare sempre, per ogni nuovo incarico, se il committente rientra tra i clienti forti.
Nella determinazione del compenso, può risultare utile operare una verifica comparativa tra diversi metodi di calcolo. Si possono applicare i criteri della legge 143 del 1949, che pur essendo abrogata fornisce ancora parametri ragionevoli basati su decenni di applicazione. Si possono utilizzare i criteri del DM 140 del 2012 o del DM 17 giugno 2016, verificando quale metodo produca un risultato più congruo rispetto all’impegno effettivo previsto.
I criteri della vecchia tariffa possono essere integralmente riportati nel contratto senza citare la legge abrogata, specificando che si applica una percentuale del tot per cento al valore dell’opera, con aliquote specifiche per le singole fasi.
Il contratto scritto deve contenere l’elenco dettagliato delle prestazioni, articolato nelle singole fasi operative: rilievo dello stato di fatto, progetto preliminare o di fattibilità, progetto definitivo, progetto esecutivo, direzione lavori, assistenza al collaudo, coordinamento della sicurezza. Per ciascuna prestazione devono essere indicate tutte le voci di costo: l’onorario propriamente detto, le spese forfettarie o analitiche, il contributo integrativo della cassa di previdenza, l’IVA. Particolare attenzione merita la documentazione dell’iter logico seguito per determinare il compenso. Non è sufficiente indicare l’importo finale, ma occorre esplicitare i parametri utilizzati, i criteri applicati, le valutazioni compiute. Questa trasparenza tutela sia il cliente, che comprende come è stato costruito il compenso, sia il professionista, che in caso di contenzioso può dimostrare la ragionevolezza e la congruità della propria richiesta.
Le spese conglobate rappresentano un metodo forfettario di quantificazione delle spese accessorie alla prestazione professionale, alternativo alla rendicontazione analitica delle spese effettivamente sostenute. Nella determinazione della percentuale di conglobato appropriata, occorre valutare la natura specifica della prestazione. Un progetto che richieda numerosi sopralluoghi in cantieri distanti, con conseguenti costi di viaggio e pernottamento, giustifica percentuali più elevate. Un incarico di direzione lavori che comporti presenza costante in cantiere per mesi o anni genera spese vive significative. Al contrario, una consulenza tecnica svolta prevalentemente in studio con documentazione fornita dal cliente può comportare spese contenute. La giurisprudenza ha chiarito che il conglobato deve comunque rispondere a un criterio di ragionevolezza e proporzionalità.
Quali voci rientrano nelle spese conglobate? Tradizionalmente vi sono comprese le spese di ufficio, di personale sia di concetto che d’ordine, di cancelleria, di copisteria, di stampa e riproduzione degli elaborati. Sono conglobate le spese telefoniche e telematiche relative alla gestione della pratica, i costi di software specifici utilizzati per il progetto, le spese per la produzione di rendering o modellazioni tridimensionali quando queste siano strumentali alla prestazione ordinaria. Non rientrano invece nelle spese conglobate le spese vive documentate: i diritti di segreteria comunali, le imposte di bollo e registro, le spese per consulenze specialistiche esterne affidate a terzi, i costi per indagini geologiche o prove di laboratorio. Queste ultime vanno indicate separatamente e rimborsate integralmente sulla base della documentazione fiscale. Nel contratto occorre specificare esplicitamente se si adotta il regime delle spese conglobate o quello delle spese analitiche. La scelta tra i due sistemi dipende dalle caratteristiche dell’incarico e dalle preferenze del committente.
L’interruzione dell’incarico professionale costituisce una delle situazioni più delicate e potenzialmente conflittuali nel rapporto tra architetto e committente. Dal punto di vista giuridico, occorre distinguere diverse fattispecie: la risoluzione consensuale, in cui le parti concordano di interrompere il rapporto; la revoca unilaterale da parte del committente, che costituisce suo diritto potestativo ai sensi dell’articolo 2237 del codice civile; l’impossibilità sopravvenuta della prestazione per cause non imputabili alle parti; l’inadempimento contrattuale di una delle parti che legittima la risoluzione per inadempimento.
Il Codice Civile stabilisce che il committente può recedere dal contratto rimborsando al professionista le spese sostenute, le prestazioni eseguite e il mancato guadagno. Quest’ultimo aspetto è particolarmente rilevante: non si tratta soltanto di liquidare il valore delle prestazioni già compiute, ma anche di indennizzare il professionista per il lucro cessante, cioè per il compenso che avrebbe percepito se l’incarico fosse proseguito. La quantificazione del mancato guadagno deve considerare che il professionista, non dovendo più dedicare tempo a quell’incarico, può teoricamente accettarne altri. La giurisprudenza tende a riconoscere una percentuale del compenso residuo, oscillante tra il venti e il cinquanta per cento a seconda delle circostanze.
Una questione particolare riguarda il caso in cui il progetto sia stato redatto ma non sia stato possibile ottenere il titolo edilizio per cause non imputabili al professionista. In questa situazione, il professionista ha diritto al compenso per la prestazione progettuale effettivamente svolta, indipendentemente dal fatto che il progetto non abbia conseguito l’obiettivo finale. L’obbligazione del professionista è infatti un’obbligazione di mezzi, non di risultato: il professionista deve operare con diligenza professionale qualificata, ma non garantisce il conseguimento di un risultato specifico. Le ragioni del diniego del titolo edilizio richiedono un’analisi caso per caso delle motivazioni e della condotta professionale.
Gli interventi di sanatoria edilizia e di accertamento di conformità costituiscono una categoria particolare di prestazioni professionali che presenta specificità rispetto alla progettazione ordinaria. Il professionista deve analizzare lo stato di fatto, confrontarlo con la documentazione autorizzativa esistente, individuare le difformità e qualificarle giuridicamente, verificare la sussistenza dei requisiti per la sanatoria, predisporre gli elaborati necessari, gestire il procedimento amministrativo.
Né la legge 143 del 1949 né i decreti parametri prevedono espressamente categorie e aliquote per le sanatorie edilizie. Il professionista deve quindi ricorrere al criterio della discrezione valutativa, quantificando il compenso in base al tempo stimato per la prestazione e alla complessità della pratica. Un approccio alternativo consiste nel quantificare il compenso in base al tempo professionale stimato, utilizzando un costo orario parametrato all’esperienza e alla specializzazione del professionista. Un terzo metodo, particolarmente indicato per sanatorie complesse o di rilevante entità economica, prevede di articolare il compenso per fasi successive: una prima fase di analisi preliminare e fattibilità della sanatoria, con compenso determinato a corpo o a tempo; una seconda fase di predisposizione della documentazione e presentazione della pratica, con compenso calcolato come percentuale del valore o come importo forfettario; una terza fase di gestione dell’istruttoria e completamento del procedimento, anch’essa compensata separatamente.







