La questione si presenta con particolare urgenza nelle segnalazioni che giungono agli ordini territoriali: architetti che lamentano plagi, riproduzioni non autorizzate, utilizzi impropri dei progetti. Eppure, la normativa italiana offre strumenti di tutela precisi e articolati, a condizione di conoscerne i presupposti, i contenuti e i limiti applicativi.

Il diritto d’autore in architettura si fonda sulla legge 633/1941, più volte aggiornata ma ancora oggi riferimento normativo fondamentale. Accanto a questa fonte primaria, il codice civile dedica specifiche disposizioni ai progetti di lavori di ingegneria e architettura, mentre la giurisprudenza ha progressivamente chiarito i confini applicativi della tutela attraverso pronunce che affrontano casi concreti. La materia presenta particolare complessità perché si colloca all’intersezione tra diritto, estetica, tecnica professionale e dinamiche di mercato. Comprenderne i meccanismi è essenziale per gestire correttamente i rapporti con la committenza, prevenire controversie professionali, valorizzare economicamente il proprio lavoro intellettuale.

Diritto d’autore e copyright: due concetti profondamente diversi

Una prima fondamentale distinzione riguarda la differenza tra diritto d’autore e copyright, termini che nella pratica commerciale moderna vengono spesso utilizzati come sinonimi ma che sottintendono concezioni giuridiche e filosofiche radicalmente diverse. Il diritto d’autore appartiene al sistema del civil law: il diritto scritto proprio dei paesi di tradizione romano-germanica come l’Italia. Il copyright deriva invece dal sistema anglosassone del common law, sviluppato negli Stati Uniti e nel Regno Unito. Questa distinzione non è meramente formale ma investe la natura stessa della tutela. Nel sistema del diritto d’autore, l’opera è considerata un’emanazione della personalità del creatore. Esiste un legame indissolubile e intimo tra l’autore e la sua creazione, che viene riconosciuto come diritto naturale dell’uomo. L’autore è metaforicamente il padre o la madre dell’opera, e questo vincolo personale non può essere reciso.

Nel sistema del copyright, invece, l’opera è vista principalmente come un bene economico, un asset commerciabile. Il copyright serve a incentivare la creazione di nuove opere per il bene pubblico, garantendo un monopolio economico temporaneo. L’opera è concepita come investimento da remunerare, più che come espressione della personalità. Questa diversa impostazione filosofica produce conseguenze giuridiche concrete.

Nel diritto d’autore italiano esistono diritti morali fortissimi, inalienabili e perpetui, che l’autore non può cedere nemmeno se lo volesse. La creatività costituisce il requisito di base per la tutela, e la titolarità spetta sempre alla persona fisica che ha creato l’opera, anche quando questa sia stata realizzata nell’ambito di un rapporto di lavoro subordinato. Nel copyright anglosassone, i diritti morali sono deboli e addirittura rinunciabili. La titolarità può essere attribuita direttamente a un’azienda, e un dipendente che crea un’opera nell’ambito del proprio lavoro vede attribuire il copyright al datore di lavoro fin dall’origine.

Utilizzare il simbolo del copyright nei propri elaborati non è dunque tecnicamente corretto quando si intende invocare la tutela prevista dall’ordinamento italiano.

La struttura del diritto d’autore: diritti morali e diritti patrimoniali

Il diritto d’autore italiano si articola in due grandi categorie di diritti, ciascuna con caratteristiche e disciplina propria: i diritti morali e i diritti patrimoniali. Questa distinzione costituisce il cuore del sistema e deve essere compresa per gestire correttamente i rapporti con la committenza. I diritti morali attengono alla sfera personale dell’autore e comprendono il diritto alla paternità dell’opera, il diritto all’integrità dell’opera, il diritto di mantenere l’opera inedita, il diritto di opporsi a deformazioni e modifiche che possano recare pregiudizio alla reputazione dell’autore. Questi diritti sono inalienabili, irrinunciabili e imprescrittibili.

L’inalienabilità significa che l’autore non può cederli nemmeno attraverso un contratto. Anche qualora un committente inserisse nel contratto una clausola con cui l’architetto rinuncia ai diritti morali, tale clausola sarebbe nulla per contrarietà a norme imperative. L’irrinunciabilità comporta che l’autore mantiene questi diritti per tutta la vita e che essi passano agli eredi dopo la morte, pur con alcune limitazioni temporali. L’imprescrittibilità significa che il decorso del tempo non fa venir meno questi diritti: l’autore può rivendicare la paternità della propria opera anche a distanza di decenni dalla sua creazione.

I diritti patrimoniali riguardano invece lo sfruttamento economico dell’opera e comprendono: il diritto esclusivo di pubblicare l’opera, il diritto di riprodurla, il diritto di utilizzarla economicamente in qualsiasi forma, il diritto di autorizzarne la diffusione. Questi diritti hanno natura economica e sono cedibili, alienabili e rinunciabili. L’autore può trasferirli a terzi attraverso contratti di cessione, licenze esclusive o non esclusive, autorizzazioni a tempo determinato o indeterminato. I diritti patrimoniali hanno inoltre una durata limitata nel tempo: la legge prevede che durino per tutta la vita dell’autore e per settanta anni dopo la sua morte, decorsi i quali l’opera cade nel pubblico dominio. In sintesi, questa struttura bipartita consente un equilibrio tra gli interessi dell’autore e quelli della collettività: l’autore mantiene sempre il controllo sulla propria identità creativa attraverso i diritti morali, ma può monetizzare il proprio lavoro cedendo i diritti patrimoniali.

Il requisito della creatività: quando un’opera è tutelata

Non tutte le opere architettoniche godono della tutela del diritto d’autore. La legge richiede che l’opera abbia carattere creativo, requisito che viene valutato caso per caso dalla giurisprudenza. Ma cosa significa esattamente “carattere creativo” in architettura? La risposta non è semplice e costituisce il nucleo problematico della materia. La creatività non coincide con l’idea in sé, ma con la forma espressiva che viene data all’idea. Questo principio fondamentale va compreso nella sua portata: il diritto d’autore non tutela i concetti, le soluzioni funzionali, le idee progettuali in quanto tali, esso tutela il modo specifico, personale, originale con cui quelle idee vengono espresse e rappresentate.

In architettura questo approccio presenta peculiarità specifiche. Esistono opere di grandi maestri nelle quali i caratteri stilistici sono immediatamente riconoscibili: si può identificare un’opera di Palladio, di Scarpa, di Wright, di Rossi attraverso elementi formali ricorrenti. Ma il diritto d’autore non è riservato alle archistar: anche l’architettura ordinaria può presentare caratteri creativi meritevoli di tutela, purché non si tratti di mera applicazione di soluzioni standardizzate o tecnicamente obbligate. La giurisprudenza ha chiarito che non è necessaria una grande creatività o un elevato valore artistico: anche un’originalità modesta può essere sufficiente, se riconducibile alla personalità dell’autore.

Cosa protegge il diritto d’autore: elaborati, progetti e opere realizzate

Un aspetto fondamentale riguarda l’oggetto della tutela. Il diritto d’autore in architettura può proteggere diverse manifestazioni del lavoro creativo: i progetti e gli elaborati grafici nella loro forma rappresentativa, i modelli tridimensionali e i rendering, l’opera architettonica realizzata. Ciascuno di questi elementi può costituire autonomamente oggetto di tutela, purché presenti i requisiti del carattere creativo. La giurisprudenza ha riconosciuto che anche la modalità di rappresentazione grafica di un progetto può essere tutelata, quando presenti originalità e personalizzazione. Esiste infatti una differenza concettuale tra il progetto come documento e l’opera come edificio realizzato. Il progetto è un’opera dell’ingegno in sé, che si concretizza in disegni, relazioni, elaborati grafici; l’opera realizzata è una manifestazione materiale di quel progetto. Entrambe possono essere tutelate, ma con modalità diverse. Esistono però limiti alla tutela: non sono proteggibili le soluzioni meramente tecniche, quelle dettate esclusivamente da esigenze funzionali o da vincoli normativi. Se un edificio ha determinate caratteristiche perché la normativa antisismica impone certe soluzioni strutturali, o perché il regolamento edilizio prescrive determinate altezze e distanze, quelle scelte non sono espressione della creatività dell’autore ma applicazione di regole vincolanti. Analogamente, le opere collettive presentano problematiche specifiche, anch’esse analizzate durante il seminario.

Opere derivate e plagio: quando la modifica viola il diritto d’autore

Una questione particolarmente delicata riguarda le opere derivate, ovvero quelle che si basano su un’opera preesistente modificandola, trasformandola, sviluppandola. In architettura questo scenario si presenta frequentemente: un progetto preliminare viene sviluppato in definitivo ed esecutivo, un edificio esistente viene ristrutturato o ampliato, un’idea progettuale viene adattata a un contesto diverso. La legge riconosce che anche le opere derivate possono essere tutelate dal diritto d’autore, purché presentino un proprio carattere creativo. Questo significa che teoricamente l’opera derivata potrebbe essere protetta anche quando l’opera originaria non lo è, se l’elaborazione successiva ha introdotto elementi di creatività originale. Nel caso dei livelli progressivi di progettazione, ciascun livello deve presentare un proprio contenuto creativo per essere tutelato autonomamente. La continuità tra progetto preliminare, definitivo ed esecutivo non esclude che ogni fase possa introdurre novità e originalità che arricchiscono l’opera. Il problema nasce quando un progettista diverso dall’autore del preliminare sviluppa le fasi successive. Come vediamo nel  caso giurisprudenziale emblematico presentato dal relatore, cosa succede quando un architetto redige il progetto preliminare per l’allestimento museale di un complesso monumentale e il progetto definitivo viene affidato a un altro professionista? Quando si configura il plagio?

La gestione contrattuale: disciplinari d’incarico e cessione dei diritti

La consapevolezza dei principi del diritto d’autore deve tradursi in una corretta gestione contrattuale dei rapporti con la committenza. Il disciplinare d’incarico professionale costituisce la sede naturale per regolare la titolarità e la cessione dei diritti. La prassi contrattuale tradizionale spesso contiene clausole generiche che attribuiscono al committente la “proprietà degli elaborati” senza distinguere tra diritti morali e diritti patrimoniali, generando ambiguità interpretative potenzialmente fonte di conflitti.

Una clausola contrattuale efficace dovrebbe distinguere nettamente le due categorie di diritti. I diritti morali d’autore devono essere espressamente riservati al professionista, precisando che rimangono inalienabili a norma della legge 633 del 1941. Questa precisazione non è superflua perché rende esplicito al committente che determinate pretese non possono essere avanzate: non si può chiedere di omettere il nome dell’architetto, non si possono stravolgere le caratteristiche essenziali del progetto, non si può attribuire la paternità dell’opera ad altri. I diritti patrimoniali possono invece essere oggetto di cessione, ma anche qui occorre specificare l’ambito. La cessione può essere totale o parziale, esclusiva o non esclusiva, a tempo determinato o indeterminato, per determinati utilizzi o per tutti gli utilizzi possibili.

La questione del compenso merita particolare attenzione. Il Codice Civile prevede il diritto dell’autore di progetti di ingegneria o lavori analoghi a ottenere un equo compenso da coloro che eseguono il progetto tecnico a scopo di lucro senza il suo consenso. Questo suggerisce che la cessione dei diritti patrimoniali dovrebbe essere distinta dal compenso per la prestazione professionale. Nel caso di riutilizzo del progetto per finalità diverse da quelle originarie, o di replica del progetto in più edifici, la clausola contrattuale dovrebbe prevedere un compenso aggiuntivo. Questa situazione si verifica tipicamente quando un committente chiede di replicare più volte lo stesso progetto, magari per una catena commerciale o per interventi seriali. Senza un’apposita previsione contrattuale, il professionista rischia di cedere gratuitamente diritti patrimoniali che hanno valore economico significativo.

BIM e nuove tecnologie: sfide per il diritto d’autore

Il decreto legislativo 36 del 2023 spinge fortemente verso la digitalizzazione e l’adozione del BIM nei contratti pubblici, ma le implicazioni per il diritto d’autore non sono state adeguatamente approfondite. Il modello BIM non è un semplice insieme di disegni bidimensionali, ma un database tridimensionale integrato che contiene informazioni geometriche, tecniche, prestazionali, economiche, manutentive. Cedere il modello BIM nativo significa cedere il codice sorgente del progetto e conferisce al committente il controllo tecnico totale sull’opera. Si pone il problema se questa cessione debba essere regolata specificamente nei contratti, se debba essere oggetto di compenso aggiuntivo, se debbano essere previste limitazioni d’uso. Una soluzione potrebbe essere quella di disciplinare nei bandi tipo dell’ANAC le modalità di cessione del modello BIM, distinguendo tra diritto di consultazione, diritto di modifica, diritto di riutilizzo per finalità diverse. In alternativa, i professionisti potrebbero utilizzare i verbali di consegna per ribadire le proprie riserve, specificando che la cessione del modello BIM avviene limitatamente alle finalità istituzionali della stazione appaltante.

L’utilizzo dell’intelligenza artificiale nella progettazione pone ulteriori interrogativi. Se un professionista utilizza strumenti di AI per generare soluzioni progettuali o per ottimizzare il design, a chi spetta il diritto d’autore? La forma espressiva è ancora riconducibile alla personalità dell’autore umano, o diventa un prodotto algoritmico? Il codice deontologico degli architetti ha recentemente introdotto obblighi di trasparenza sull’uso dell’intelligenza artificiale nei rapporti con i clienti, ma le implicazioni per il diritto d’autore restano da esplorare.

Una delle questioni più complesse e meno esplorate dalla giurisprudenza riguarda il bilanciamento tra il diritto morale dell’autore a preservare l’integrità della propria opera e il diritto del proprietario di modificare l’edificio per adattarlo a nuove esigenze. Il diritto morale d’autore comprende il diritto di opporsi a modifiche che possano recare pregiudizio all’onore o alla reputazione dell’autore. Applicato rigidamente, questo principio potrebbe impedire qualsiasi intervento di trasformazione su un’opera architettonica tutelata. La giurisprudenza deve operare un delicato bilanciamento tra interessi contrapposti. Da un lato, l’interesse dell’autore a preservare l’identità della propria opera, dall’altro l’interesse del proprietario a utilizzare liberamente il proprio bene immobile, modificandolo per esigenze abitative, commerciali, di sicurezza o di adeguamento normativo. In assenza di un quadro giurisprudenziale consolidato, possono essere individuati alcuni criteri orientativi. Innanzitutto, occorre distinguere tra modifiche che alterano i caratteri distintivi dell’opera e modifiche che riguardano aspetti secondari o non percepibili. In secondo luogo, va considerata la necessità delle modifiche. Ad esempio, interventi imposti da normative sopravvenute, da esigenze di sicurezza strutturale o antisismica, godono di una presunzione di legittimità anche quando comportino modifiche significative. Il diritto morale dell’autore non può diventare un vincolo assoluto che impedisce l’adeguamento dell’edificio a standard normativi inderogabili.
Un aspetto particolare riguarda gli ampliamenti. Quando il proprietario realizza un ampliamento di un edificio esistente, questo può entrare in conflitto con il diritto morale dell’autore originario se l’ampliamento altera la percezione complessiva dell’opera o si pone in contrasto stilistico stridente con l’edificio originario. La questione diventa ancora più delicata quando l’ampliamento è progettato da un professionista diverso dall’autore dell’edificio esistente: in questo caso possono sorgere conflitti tra il diritto dell’autore originario a preservare l’integrità della propria opera e il diritto del nuovo progettista a esprimere la propria creatività. La soluzione più prudente consiste nel coinvolgere l’autore originario quando si progettano modifiche significative a un’opera che presenta caratteri di creatività meritevoli di tutela. Quando questo non sia possibile, il nuovo progettista dovrebbe documentare nel progetto le ragioni che giustificano le scelte operate. Nei casi di particolare rilevanza artistica o architettonica dell’opera originaria, potrebbe essere opportuno ottenere un parere legale preventivo sulla legittimità degli interventi previsti.

Il diritto d’autore nei rapporti di lavoro subordinato o di collaborazione professionale costituisce una delle fonti più frequenti di controversie nel settore architettonico. Le segnalazioni agli ordini professionali riguardano spesso collaboratori che lamentano l’appropriazione da parte dello studio delle proprie idee progettuali, o titolari di studi che contestano a ex dipendenti l’utilizzo di elaborati sviluppati durante il rapporto di lavoro. La normativa italiana, a differenza di quanto previsto nel sistema del copyright anglosassone, riconosce sempre la titolarità del diritto d’autore alla persona fisica che ha creato l’opera. Questo principio fondamentale comporta che anche l’architetto dipendente o collaboratore è titolare del diritto d’autore sulle opere che realizza, purché queste presentino il requisito del carattere creativo. Il datore di lavoro non acquisisce automaticamente la titolarità del diritto, contrariamente a quanto avviene nel copyright dove l’azienda è considerata autore legale fin dall’origine. Tuttavia, questo principio va coordinato con le esigenze organizzative dello studio professionale e con gli obblighi contrattuali del dipendente o collaboratore. Il punto di equilibrio risiede nella distinzione tra diritti morali e diritti patrimoniali.

Nei contratti con la pubblica amministrazione, la gestione dei diritti d’autore presenta specificità legate alla natura pubblica del committente e alla disciplina del codice dei contratti pubblici. Tradizionalmente, i contratti standard utilizzati nelle commesse pubbliche contengono clausole che attribuiscono alla stazione appaltante la piena e assoluta proprietà degli elaborati, con facoltà di introdurre varianti, aggiunte e modifiche a proprio insindacabile giudizio. Queste clausole, pur comprensibili nell’ottica della pubblica amministrazione che deve poter gestire autonomamente le opere pubbliche, possono entrare in frizione con i diritti morali d’autore. La giurisprudenza ha chiarito che anche nei contratti pubblici i diritti morali dell’autore rimangono intangibili. Una pubblica amministrazione non può pretendere di modificare radicalmente un progetto alterandone i caratteri distintivi, o di cancellare il nome del progettista, o di attribuire l’opera ad altri. Tuttavia, nella pratica le tutele sono spesso eluse attraverso clausole standard che il professionista accetta suo malgrado per aggiudicarsi l’incarico. Occorrerebbe un intervento normativo che chiarisca definitivamente i confini tra le esigenze pubblicistiche di gestione dell’opera e i diritti morali del progettista. Il codice dei contratti pubblici del 2023 presenta un silenzio significativo su alcuni aspetti del diritto d’autore che il codice precedente affrontava. Questa lacuna genera incertezze applicative che dovranno essere colmate dalla prassi o da future integrazioni normative. Nel frattempo, una strategia operativa potrebbe consistere nell’inserire nei verbali di consegna degli elaborati una dichiarazione che ribadisca la riserva dei diritti morali d’autore, specificando che la proprietà intellettuale e i diritti morali restano in capo all’autore ai sensi della legge 633 del 1941, fatta salva la cessione dei diritti patrimoniali necessari all’utilizzo da parte della stazione appaltante per fini istituzionali.

La pubblicazione di fotografie di opere architettoniche costituisce una pratica fondamentale per la promozione professionale, ma solleva complesse questioni giuridiche che coinvolgono molteplici soggetti: l’architetto, il committente, il proprietario dell’immobile, il fotografo, eventuali terzi ripresi nelle fotografie. Ciascuno di questi soggetti vanta diritti che devono essere bilanciati.
Il committente-proprietario dell’immobile ha il diritto alla privacy e alla riservatezza sulla propria abitazione o sul proprio immobile commerciale. La pubblicazione di fotografie che consentono di identificare l’immobile e la sua localizzazione, o che rivelano dettagli sugli interni e sull’organizzazione degli spazi, può ledere questo diritto. Non è sufficiente invocare il diritto d’autore dell’architetto per giustificare la pubblicazione: occorre il consenso esplicito del proprietario. Quando l’opera ha particolare rilevanza architettonica e il committente nega il consenso alla pubblicazione, può sorgere un conflitto tra il diritto alla privacy del proprietario e l’interesse pubblico alla conoscenza di opere di qualità.
Il fotografo che realizza le immagini è a sua volta titolare di diritti d’autore sulle fotografie, in quanto opere dell’ingegno dotate di carattere creativo: l’architetto che intende pubblicare fotografie realizzate da un professionista deve acquisire dal fotografo la cessione dei diritti patrimoniali necessari. Normalmente il contratto con il fotografo prevede la cessione all’architetto dei diritti di utilizzo delle immagini per finalità promozionali, mantenendo il fotografo il diritto morale alla paternità (indicazione dell’autore degli scatti). Una situazione particolare si verifica quando il committente commissiona direttamente il servizio fotografico e acquisisce la proprietà delle immagini. In questo caso l’architetto che voglia utilizzare quelle fotografie dovrà ottenere l’autorizzazione da entrambi. Infine, quando nelle fotografie compaiono persone identificabili, si aggiunge la necessità di acquisire il consenso al trattamento dell’immagine ai sensi della normativa sulla privacy.


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