Le fondamenta teoriche dell’intelligenza artificiale risalgono al 1943, quando Warren McCulloch e Walter Pitts posero le basi del concetto di rete neurale artificiale, ispirandosi al funzionamento del cervello umano. Ma la svolta è rappresentata dall’arrivo di GPT-3 nel 2020 e dalla successiva esplosione dell’AI generativa nel giro di pochi anni. La rapidità di questa evoluzione ha imposto al legislatore europeo una risposta strutturata. Il risultato è il Regolamento UE 1689 del 2024, noto come AI Act, che rappresenta il primo quadro giuridico completo al mondo per la regolamentazione dell’intelligenza artificiale. Il regolamento classifica i sistemi di intelligenza artificiale in base al livello di rischio che comportano, introducendo una gerarchia che va dal rischio inaccettabile – che include sistemi come il social scoring governativo, vietati in assoluto – al rischio elevato, al rischio limitato, fino al rischio minimo. Per le professioni intellettuali, la categoria più rilevante è quella del rischio limitato, che introduce obblighi di trasparenza: l’utente deve essere informato quando sta interagendo con un sistema di intelligenza artificiale, ad esempio con un chatbot. Ciò che prima era prassi discrezionale delle singole aziende diventa ora un obbligo normativo comunitario. Il regolamento ha anche istituito un ufficio dell’intelligenza artificiale a livello europeo, con il compito di analizzare e coordinare l’applicazione della disciplina tra gli stati membri. Questo ufficio costituisce il presupposto istituzionale che ha poi spinto ogni stato membro a dotarsi di una propria autorità nazionale competente, generando l’impulso all’intervento del legislatore italiano.

Il recepimento italiano si è concretizzato con la legge 132 del 23 settembre 2025, entrata in vigore il 10 ottobre dello stesso anno. Il cuore della disciplina per i professionisti è contenuto nell’articolo 13, dedicato alle professioni intellettuali, e si articola intorno a due principi fondamentali. Il primo stabilisce che l’utilizzo di sistemi di intelligenza artificiale da parte di professionisti intellettuali è finalizzato esclusivamente all’esercizio di attività strumentali e di supporto all’attività professionale, con prevalenza del lavoro intellettuale oggetto della prestazione d’opera. Cosa significa? Che l’AI non sostituisce il professionista, lo affianca. Il pensiero critico, la valutazione progettuale, la responsabilità delle scelte rimangono irriducibilmente umani. Il secondo principio riguarda la comunicazione al cliente. La norma stabilisce che le informazioni relative ai sistemi di intelligenza artificiale utilizzati debbano essere comunicate al destinatario della prestazione intellettuale con linguaggio chiaro, semplice ed esaustivo. La comunicazione sull’uso dell’AI si inserisce nell’ambito del contratto di prestazione d’opera intellettuale, che rimane lo strumento giuridico centrale del rapporto tra architetto e committente.

Responsabilità professionale: civile, penale, deontologica

L’intelligenza artificiale non ha ridotto le responsabilità del professionista: le ha rese più articolate e, in alcuni scenari, più esposte. L’architetto che utilizza l’AI in modo informato, trasparente nei confronti del cliente, con adeguata supervisione degli output e con la documentazione necessaria a dimostrare il proprio apporto intellettuale, non solo è in regola con la legge, ma è anche nella posizione più solida per sfruttare appieno le potenzialità di questi strumenti. Chi invece ignora la dimensione normativa o peggio, delega all’AI scelte che la legge riserva al giudizio professionale umano, si espone a rischi.

Proprio sul tema della responsabilità, il quadro normativo è inequivocabile. Il contratto è stipulato tra il professionista e il cliente, non tra il sistema di intelligenza artificiale e il cliente: questo significa che la responsabilità civile e penale resta interamente in capo al professionista, indipendentemente dall’apporto che l’AI ha fornito nella realizzazione della prestazione. Se una simulazione energetica falsata genera danni al committente, se un calcolo strutturale elaborato con il supporto dell’AI si rivela errato, se un progetto è basato su elaborati generati automaticamente senza adeguata verifica, il professionista risponde in sede civile per i danni causati e, nei casi più gravi, può rispondere anche in sede penale.

In questo scenario, la mancata comunicazione dell’utilizzo dell’AI e la conseguente negligenza nell’attività di controllo potrebbero configurare un reato con elementi di dolo eventuale, aggravando significativamente la posizione del professionista.

Nel seminario si affrontano inoltre tre aspetti spesso trascurati ma decisivi: la protezione del portfolio online, il diritto d’autore nell’era generativa e l’adeguatezza della copertura assicurativa quando si usano strumenti di intelligenza artificiale.

Sul primo fronte, la normativa chiarisce che riproduzioni ed estrazioni di testo e dati da opere e materiali legittimamente accessibili in rete o in banche dati possono essere effettuate per finalità di ricerca e anche per l’addestramento di sistemi di AI generativa, salvo che il titolare dei diritti abbia espressamente vietato tale utilizzo.

Sul versante del diritto d’autore, la legge 132/2025 ribadisce che solo le opere frutto dell’ingegno umano sono protette: l’AI può intervenire come supporto, ma l’opera è tutelata solo se il risultato è riconducibile a un apporto creativo umano originale, mentre i contenuti interamente generati dalla macchina restano, di fatto, privi di protezione. Per poter rivendicare in modo credibile la paternità dell’opera, il professionista deve quindi documentare il proprio processo creativo quando usa l’AI.

Sul piano assicurativo, infine, la legge ribadisce che la responsabilità della prestazione resta in capo al professionista anche quando l’AI è impiegata come supporto, mentre le polizze RC potrebbero non essere ancora tarate in modo specifico sui rischi legati a questi strumenti. Per inquadrare correttamente questi aspetti e capire come applicarli nella pratica dello studio, è fortemente consigliato approfondirli nel relativo seminario.

Caricare dati personali del committente, planimetrie catastali, rilievi di immobili o documentazione contenente informazioni identificative su una piattaforma AI gestita da un provider esterno – spesso con server al di fuori dell’Unione Europea – configura un trattamento di dati personali ai sensi del G.D.P.R. (Regolamento UE 679/2016). Il professionista, in quanto titolare del trattamento dei dati dei propri clienti, è obbligato a verificare che il provider dello strumento AI adottato offra garanzie adeguate in termini di sicurezza del dato, localizzazione dei server e clausole contrattuali standard per i trasferimenti extra-UE.

La risposta, alla luce del quadro normativo vigente, è sì, ma a condizione che il professionista abbia effettivamente esercitato il proprio giudizio professionale e ne assuma la piena responsabilità con la propria firma. La firma implica che il contenuto sia stato verificato, approvato e fatto proprio dal tecnico sottoscrittore.

Al momento non esiste ancora un sistema di controllo specifico sull’uso dell’AI nell’esercizio della professione architettonica, e la legge 132/2025 non prevede un organo ispettivo dedicato. Tuttavia, il confine tra uso lecito e uso illecito non è difficile da tracciare in astratto, anche se nella pratica può diventare sfumato. L’uso è lecito quando l’AI svolge funzioni di supporto e il professionista mantiene il controllo intellettuale del processo. L’uso è illecito, o quantomeno esposto a sanzioni, quando la prestazione professionale consiste sostanzialmente nell’output dell’AI senza apporto intellettuale autonomo, quando il cliente non viene informato dell’utilizzo ai sensi dell’articolo 13 della legge 132/2025, oppure quando i dati elaborati dall’AI includono informazioni personali del committente gestite in violazione del G.D.P.R.


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