C’è una scena che si ripete con una certa regolarità nei seminari dedicati alle responsabilità professionali degli architetti: qualcuno, di fronte all’elenco delle possibili implicazioni penali e disciplinari connesse all’ordinaria attività di progettazione o direzione dei lavori, commenta sconsolato che forse è meglio smettere di lavorare. È una reazione comprensibile, ma che nasce da un equivoco di fondo: conoscere i rischi giuridici della professione non paralizza, al contrario aiuta a lavorare meglio.

Il primo e più importante chiarimento concettuale riguarda il rapporto tra responsabilità penale e responsabilità disciplinare. Non si tratta di due facce della stessa medaglia, né di un sistema a cascata in cui la seconda si attiva solo dopo la prima: sono procedimenti autonomi e indipendenti, in grado di produrre conseguenze distinte. Un comportamento può essere deontologicamente scorretto senza integrare alcuna fattispecie penale, e viceversa una condanna penale può non avere la stessa gravità sul piano disciplinare.

Ogni illecito si compone di un elemento oggettivo – la condotta, il nesso causale e l’evento  – e di un elemento soggettivo, che distingue il reato doloso da quello colposo. Per i professionisti tecnici, il reato colposo è di gran lunga la forma più ricorrente di responsabilità penale, e la sua variante più temibile è quella legata all’omissione: non impedire un evento che si aveva l’obbligo giuridico di impedire equivale, ai sensi dell’articolo 40 del codice penale, a cagionarlo direttamente. È un principio che assume un peso straordinario nel momento in cui si indossa il cappello del direttore dei lavori, del coordinatore per la sicurezza o del responsabile dei lavori: in questi ruoli, il professionista non risponde solo di ciò che ha fatto male, ma anche di ciò che non ha fatto e avrebbe dovuto fare.

Il valore giuridico delle certificazioni tecniche

La tendenza legislativa degli ultimi anni è chiara: lo Stato si è progressivamente ritirato dall’attività diretta di controllo sull’edilizia, sostituendo l’intervento pubblico con la responsabilità del tecnico abilitato. Il professionista che firma una SCIA, una relazione di conformità urbanistica, un’asseverazione strutturale o una certificazione energetica assume la qualifica di persona esercente un servizio di pubblica necessità ai sensi dell’articolo 359 del codice penale. Le conseguenze di questa qualifica sono dirette: chi rilascia certificazioni false o ideologicamente mendaci risponde del reato di cui all’articolo 481 del codice penale, con pena fino a un anno di reclusione. Non è una norma astratta: rientrano in questo regime tutte le attestazioni di conformità urbanistica allegate alle pratiche edilizie, i calcoli strutturali, le caratteristiche dei materiali dichiarate in fase di SCIA. Allegare planimetrie non corrispondenti allo stato di fatto è un atto doloso che non ammette attenuanti, poiché la piena conoscenza dello stato dei luoghi da parte del professionista è presunta.

Il Superbonus e le asseverazioni: un capitolo ancora aperto

La stagione intensa dei lavori si è conclusa, ma le verifiche sono appena cominciate: l’Agenzia delle Entrate sta avviando i recuperi per le situazioni in cui i requisiti tecnici non erano effettivamente soddisfatti, e i procedimenti a carico dei professionisti che hanno asseverato interventi irregolari stanno emergendo con crescente frequenza.

L’articolo 119 del DL 34/2020 è esplicito: chi espone informazioni false, omette di riferire informazioni rilevanti sui requisiti tecnici o attesta falsamente la congruità delle spese rischia la reclusione da due a cinque anni, aumentata in caso di profitto. A questo si aggiunge una sanzione amministrativa pecuniaria per ciascuna attestazione infedele e l’obbligo, spesso trascurato, di dotarsi di una polizza assicurativa con massimale non inferiore a 500.000 euro, con copertura quinquennale retroattiva, dedicata specificamente all’attività di asseverazione. Un professionista che abbia già una polizza professionale ordinaria non può dare per scontato che essa copra anche questa specifica attività: la verifica della polizza è parte integrante dell’assunzione responsabile di questi incarichi.

Abusi edilizi: la responsabilità solidale del tecnico

Il Testo Unico dell’Edilizia – articolo 44 del DPR 380/2001 – disciplina i reati urbanistici in modo ampio, con una norma che la giurisprudenza ha definito “in bianco” proprio per la vastità dei comportamenti che può abbracciare. La casistica elaborata dai tribunali nel tempo è sorprendentemente ricca: spostamenti di scala, localizzazioni leggermente diverse del fabbricato rispetto al progetto, altezze del colmo superiori a quelle approvate, cambi di destinazione d’uso non autorizzati. Tutti questi casi, e molti altri, sono stati ricondotti alla fattispecie dell’articolo 44. In questo quadro, la posizione del direttore dei lavori è particolarmente esposta. L’articolo 29 del DPR 380/2001 lo indica esplicitamente tra i soggetti responsabili, al fianco del committente e del costruttore, per le violazioni alle modalità esecutive del permesso di costruire. La norma prevede però un’esimente precisa: il direttore dei lavori non risponde se ha contestato la violazione per iscritto e ha contestualmente comunicato la propria rinuncia all’incarico al dirigente competente. Se invece non agisce in questo modo – limitandosi a tollerare la difformità o semplicemente a non segnalarla – la segnalazione parte d’ufficio verso il Consiglio dell’Ordine, con una sospensione dall’albo che può arrivare fino a due anni. È uno dei pochi casi in cui una norma di legge dello Stato fissa direttamente una sanzione disciplinare, aggirando i termini ordinari del sistema ordinistico.

La posizione di garanzia del progettista

Un aspetto che sorprende molti professionisti è la proiezione della responsabilità del progettista oltre la fase progettuale. La giurisprudenza ha chiarito che l’attestazione di conformità agli strumenti urbanistici, che il progettista firma nel momento in cui deposita il progetto, gli conferisce una posizione di garanzia che si estende, almeno in parte, anche alla fase esecutiva. Se durante il cantiere emergono difformità rispetto al progetto approvato, il professionista che ha progettato l’opera non può considerarsi del tutto estraneo: ha attestato la conformità e quindi, in linea di principio, ha l’obbligo di vigilare che quella conformità venga mantenuta. Questo non significa che il progettista debba svolgere le funzioni del direttore dei lavori, ma che un controllo minimale, e soprattutto documentato, sull’esecuzione è prudente tanto sul piano professionale quanto su quello legale. Nei casi in cui la direzione dei lavori sia affidata a un altro professionista, è consigliabile che vi sia una comunicazione formale tra i due in caso di variazioni significative rispetto al progetto originario, anche per delimitare con chiarezza le rispettive sfere di responsabilità.

Sicurezza in cantiere: il peso delle figure di coordinamento

La normativa sulla sicurezza, il Decreto Legislativo 81/2008, introduce figure di responsabilità che sono ormai parte integrante dell’attività dell’architetto nelle sue declinazioni operative. Il responsabile dei lavori, il coordinatore per la sicurezza in fase di progettazione e il coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione sono ruoli con obblighi specifici, sanzionati penalmente in caso di inadempimento, e tra loro non si esonera vicendevolmente: la designazione del CSE, per esempio, non esonera il committente o il responsabile dei lavori dall’obbligo di verificare che gli obblighi vengano effettivamente rispettati. La giurisprudenza ha ulteriormente allargato il perimetro di questa responsabilità elaborando il concetto di “super controllo”: non è sufficiente nominare le figure previste dalla legge, occorre anche verificare con periodicità adeguata che i piani di sicurezza siano conformi all’effettivo svolgimento dei lavori, che i dispositivi di protezione individuale vengano effettivamente indossati, che le variazioni nell’organizzazione del cantiere trovino riscontro in aggiornamenti del PSC. Il Piano di Sicurezza e Coordinamento generico, assemblato informaticamente da modelli standard senza alcuna aderenza al caso concreto, è stato più volte indicato dalla Cassazione come elemento causale in caso di infortunio.

In sintesi, ciò che emerge da questo percorso formativo non è un invito alla paralisi, ma alla consapevolezza: l’architetto che conosce la struttura dei reati che possono interessare la sua professione, che comprende il rapporto tra procedimento penale e disciplinare, che sa dove si colloca la sua posizione di garanzia nei diversi ruoli che può ricoprire, è un professionista che lavora meglio e che dorme più tranquillo.


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