Di seguito, proponiamo alcune linee guida utili per gestire in modo consapevole il tema della sicurezza, focalizzandoci sui riferimenti fondamentali del Decreto Legislativo n. 81/2008 (Testo Unico sulla Sicurezza) e sulle principali ricadute tecniche e penali.
Normativa di riferimento
La disciplina della sicurezza nei luoghi di lavoro, ha subito una profonda evoluzione nel corso degli anni. Dal primo quadro normativo nazionale (1930-1994) siamo giunti all’attuale decreto legislativo 81/2008, passando per l’importante influenza della normativa europea, in particolare la Direttiva quadro 89/391/CEE.
Il principale riferimento legislativo in materia di sicurezza sul lavoro è il D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 (Testo Unico in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro), integrato dal D.Lgs. 106/2009 e da successive modifiche. Nello specifico, per i cantieri temporanei o mobili, riveste particolare importanza il Titolo IV del Testo Unico, che disciplina obblighi, ruoli e responsabilità di tutti i soggetti implicati (committente, responsabile dei lavori, coordinatori per la sicurezza, datori di lavoro, lavoratori autonomi, ecc.).
Il Decreto Legislativo 81/2008 non si limita a definire i ruoli e le responsabilità, ma introduce un approccio integrato: prevenzione, protezione e gestione dei rischi. Gli articoli rilevanti per gli architetti sono principalmente:
- Articolo 90: obblighi del committente e del responsabile dei lavori.
- Articolo 92: obblighi del Coordinatore per la Sicurezza in fase di esecuzione (CSE).
- Allegato XV: contenuti minimi del Piano di Sicurezza e Coordinamento (PSC).
Obblighi specifici degli architetti
Nello svolgimento della professione, l’architetto può essere incaricato di redigere progetti, dirigere i lavori e/o assolvere alla funzione di CSP o CSE. In tali ruoli, assume specifici obblighi:
- Analisi preliminare dei rischi e predisposizione di soluzioni progettuali che evitino pericoli alla fonte (ad es. eliminazione di lavorazioni pericolose se tecnicamente possibile).
- Redazione del PSC (quando nominato CSP) secondo i contenuti minimi indicati nell’Allegato XV del D.Lgs. 81/2008.
- Controllo dell’applicazione del PSC e coordinamento continuo tra imprese (quando nominato CSE).
- Verifica dell’idoneità tecnico-professionale delle imprese o dei lavoratori autonomi coinvolti, in collaborazione con il committente o il responsabile dei lavori.
- Sospensione delle lavorazioni in caso di pericolo grave e imminente, laddove le imprese non rispettino le prescrizioni di sicurezza (obbligo del CSE ai sensi dell’art. 92 D.Lgs. 81/2008).
Ruoli, soggetti e responsabilità
Nel contesto della sicurezza in cantiere, la normativa individua specifiche figure chiave:
- Committente o Responsabile dei Lavori: ha l’obbligo di nominare il Coordinatore per la Sicurezza in fase di Progettazione (CSP) e di Esecuzione (CSE), qualora siano presenti almeno due imprese, anche non contemporanee. È inoltre tenuto a verificare l’idoneità tecnico-professionale delle imprese coinvolte.
- Coordinatore per la sicurezza in fase di progettazione (CSP): responsabile dell’elaborazione del Piano di Sicurezza e Coordinamento (PSC) e della sua integrazione con il fascicolo dell’opera. Il PSC definisce le misure di prevenzione e protezione che tutte le imprese coinvolte devono adottare fin dall’avvio dei lavori.
- Coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione (CSE): garante dell’applicazione delle procedure di sicurezza durante i lavori. Verifica, tra l’altro, l’idoneità dei Piani Operativi di Sicurezza (POS) delle imprese esecutrici, ne assicura la coerenza con il PSC e vigila sull’applicazione delle misure di sicurezza in cantiere.
Gli architetti che ricoprono il ruolo di CSP o di CSE devono avere un’attestazione specifica (corso da 120 ore e relativi aggiornamenti quinquennali di 40 ore) e assicurarsi che la frequenza sia del 100%, pena la sospensione dell’abilitazione.
Piano di Sicurezza e Coordinamento (PSC) e Piani Operativi di Sicurezza (POS)
Il PSC rappresenta il documento cardine per la prevenzione degli infortuni nei cantieri con più imprese. Redatto dal CSP, individua i rischi prevedibili, le misure di prevenzione e protezione e specifica eventuali procedure di dettaglio da integrare all’interno dei POS delle varie imprese.
I POS, invece, sono documenti complementari e di dettaglio, a cura di ciascuna impresa esecutrice, che devono recepire le indicazioni del PSC e adattarle alle reali metodologie di lavoro e alle singole lavorazioni in cantiere. Il CSE verifica l’idoneità dei POS e ne può richiedere l’aggiornamento, segnalando eventuali criticità.
Verifica del POS e PSC: punti critici
Una delle principali sfide per gli architetti che rivestono questo ruolo riguarda il controllo del Piano Operativo di Sicurezza (POS), che ogni impresa deve redigere. La validazione del POS, in conformità al Piano di Sicurezza e Coordinamento, è obbligatoria ai sensi dell’art. 92. Ma attenzione: accettare un POS non conforme può implicare gravi responsabilità, specie in casi di infortuni sul lavoro. È consigliabile produrre un verbale di verifica, per tracciare ogni decisione.
Prevenzione, protezione e vigilanza
La norma richiede di:
- Evitare i rischi alla fonte: scegliere tecniche o metodi di lavoro che riducano il rischio di caduta dall’alto, impiego improprio di macchinari, interferenze tra lavorazioni.
- Valutare i rischi che non possono essere evitati: integrare misure adeguate (parapetti, reti di sicurezza, dispositivi anticaduta, segnaletica e DPI).
- Controllare e vigilare: il CSE, coadiuvato dai preposti e dal datore di lavoro, deve verificare la corretta esecuzione delle misure di sicurezza, aggiornando il cronoprogramma del cantiere e sospendendo le lavorazioni in caso di pericolo grave e imminente.
Profili sanzionatori e responsabilità penale
La mancata osservanza delle misure previste può portare a responsabilità penali e civili. Gli articoli 589 e 590 del Codice Penale (omicidio colposo e lesioni personali colpose) e le sanzioni amministrative dell’81/08 valutano il comportamento omissivo di chi riveste una “posizione di garanzia” (committente, coordinatore, datore di lavoro, preposto). In caso di infortunio, aver agito in conformità alle regole della “diligenza qualificata” e ai principi di prevenzione risulta determinante per la difesa processuale e per ridurre il rischio di sanzioni.
Gli strumenti della sicurezza: dal progetto all’esecuzione
Misure preventive e protettive
La differenza tra prevenzione e protezione è cruciale. La prevenzione riguarda l’eliminazione o la riduzione dei rischi alla fonte. Ad esempio, installare parapetti temporanei per lavori in quota. La protezione, invece, interviene sulla mitigazione del danno, come l’uso di DPI (Dispositivi di Protezione Individuale). Il coordinatore è chiamato a privilegiare sempre la prevenzione, adottando i dispositivi di protezione collettiva (DPC) prima di quelli individuali.
Cronoprogramma e rischi interferenziali
La gestione del cronoprogramma non è solo una questione organizzativa. Una mancata coerenza tra il piano iniziale e lo stato avanzato dei lavori può generare nuove interferenze non previste, mettendo a rischio la sicurezza. Aggiornamenti periodici del cronoprogramma, in collaborazione con le imprese esecutrici, rappresentano un aspetto essenziale per ridurre i rischi.
Responsabilità civili e penali: l’area grigia delle norme giuridiche
Le implicazioni legali in caso di incidente possono essere significative. L’articolo 40 del Codice Penale stabilisce che “non impedire un evento che si ha l’obbligo giuridico di impedire equivale a cagionarlo”. Questo introduce la nozione di omissione impropria, secondo cui il coordinatore può essere ritenuto responsabile non solo per azioni, ma anche per mancate azioni.
Sentenze e precedenti
La giurisprudenza recente evidenzia come i coordinatori siano spesso coinvolti in procedimenti penali in seguito a infortuni. Alcuni casi hanno sottolineato l’importanza di documentare ogni attività, inclusi i sopralluoghi e la verifica dei dispositivi di sicurezza, per dimostrare di aver adempiuto agli obblighi prescritti.
Best practice per architetti nei cantieri temporanei
Ecco alcune raccomandazioni pratiche per limitare i rischi e rispettare le normative.
- Approfondire il Testo Unico della Sicurezza: concentrati sugli articoli e gli obblighi relativi al tuo ruolo.
- Documentare ogni attività: dalla verifica del POS ai verbali di riunione, tieni traccia di tutto.
- Predisporre soluzioni preventive: progetta misure che eliminino i rischi alla fonte piuttosto che mitigare i danni.
- Collaborare con le imprese: instaurare un dialogo costante con i responsabili delle imprese esecutrici può ridurre le criticità.
- Formazione continua: mantenere aggiornate le competenze è fondamentale per essere conformi alle normative.
In conclusione, gli architetti che operano nei cantieri temporanei o mobili non possono prescindere da un approccio integrato tra aspetti progettuali e profili giuridici. La conoscenza del Testo Unico sulla Sicurezza, l’elaborazione approfondita del PSC, la verifica scrupolosa dei POS e il monitoraggio continuo delle lavorazioni consentono di tradurre la normativa in azioni efficaci di tutela. In questo modo, si garantisce non soltanto la conformità legale del cantiere, ma soprattutto la salvaguardia delle persone coinvolte, riaffermando il ruolo dell’architetto come figura centrale nel presidio della sicurezza.
Un qualunque luogo in cui si effettuano lavori edili o di ingegneria civile, come costruzione, manutenzione, riparazione, demolizione, ristrutturazione, ecc., secondo l’allegato X del D.Lgs. 81/2008.
La nomina del coordinatore per la progettazione e per l’esecuzione è obbligatoria quando sono presenti, anche non contemporaneamente, più imprese in cantiere.
Il committente deve: attenersi ai principi generali di tutela, verificare l’idoneità tecnico-professionale delle imprese, trasmettere la notifica preliminare, nominare i coordinatori e vigilare sull’attuazione degli obblighi di sicurezza.
No, il POS è obbligatorio solo per le imprese esecutrici. Il lavoratore autonomo deve invece adeguarsi alle indicazioni del coordinatore per la sicurezza.
È prevista una sanzione penale (arresto o ammenda) per la mancata nomina del coordinatore per la sicurezza nei casi obbligatori.
I coordinatori devono completare 40 ore di aggiornamento ogni 5 anni. Se non si completano le ore nel quinquennio, si perde l’abilitazione a ricoprire il ruolo.