La normativa che regola la professione di architetto, pianificatore, paesaggista e conservatore costituisce un corpus complesso che intreccia diritto pubblico e privato, deontologia professionale e responsabilità civilistiche. Questa complessità non è casuale, ma riflette la natura peculiare di una professione intellettuale regolamentata che assume, per mandato legislativo, una doppia funzione: servizio ai privati committenti e tutela dell’interesse pubblico generale.
Il “giuridico pensiero”, come viene definita la crescente incidenza delle norme e della giurisprudenza sull’esercizio professionale, ha trasformato il panorama dell’attività architettonica: se negli anni ’80 del secolo scorso l’aspetto tecnico-giuridico era agli albori, oggi rappresenta una competenza imprescindibile per l’esercizio consapevole della professione.
La professione intellettuale regolamentata: caratteri distintivi
La professione di architetto si qualifica giuridicamente come “professione intellettuale regolamentata”, una definizione tecnica che racchiude significati precisi e conseguenze operative specifiche. L’intellettualità della prestazione si basa sulla prevalenza delle conoscenze tecnico-scientifiche specialistiche rispetto all’aspetto manuale, distinguendo nettamente l’attività professionale dall’attività d’impresa. L’articolo 2238 del Codice Civile chiarisce che le professioni intellettuali “non costituiscono attività di impresa, a meno che non siano esercitate con organizzazioni di mezzi e risorse tali da configurare un’impresa”.
La regolamentazione deriva dal riconoscimento legislativo che questi saperi specialistici sono funzionali alla tutela dell’interesse pubblico generale e all’affidamento dei terzi. Il legislatore ha stabilito che determinate attività possono essere svolte esclusivamente da soggetti in possesso di specifici requisiti: titolo di studio, abilitazione attraverso esame di Stato, iscrizione all’albo professionale. L’articolo 348 del Codice Penale sancisce che “chiunque abusivamente esercita una professione per la quale è richiesta una speciale abilitazione dello Stato è punito”, configurando l’esercizio abusivo come reato. Questa architettura normativa non costituisce un privilegio corporativo, ma una responsabilità: gli architetti diventano “persone esercenti un servizio di pubblica necessità“, assumendo una qualifica giuridica che comporta doveri specifici verso lo Stato e i cittadini. La professione acquisisce così una doppia natura, pubblicistica e privatistica, operando attraverso contratti di diritto privato ma con finalità di tutela dell’interesse generale.
Il sistema ordinistico: organizzazione e funzioni
Il sistema ordinistico italiano si articola su tre livelli: provinciale, regionale e nazionale. I 105 ordini provinciali rappresentano la struttura di base, caratterizzati dall’assemblea degli iscritti che elegge il Consiglio dell’Ordine. Dal 2012, la riforma del sistema disciplinare ha separato le funzioni amministrative da quelle disciplinari: il Consiglio dell’Ordine mantiene competenze gestionali (gestione albo, attività formative, rappresentanza istituzionale), mentre la funzione disciplinare è affidata a Consigli di Disciplina autonomi, nominati dal Presidente del Tribunale su rosa di candidati fornita dal Consiglio dell’Ordine.
A livello regionale operano Federazioni o Consulte che coordinano gli ordini provinciali nei rapporti con le amministrazioni regionali, senza poteri normativi ma con funzioni consultive e di raccordo. Il vertice del sistema è rappresentato dal Consiglio Nazionale Architetti (CNA), organo rappresentativo che elabora linee guida, regolamenti e il codice deontologico, fungendo da interlocutore istituzionale con governo e parlamento.
Le fondazioni degli ordini, enti strumentali non presenti ovunque, svolgono attività culturali, formative e di promozione professionale con maggiore agilità operativa rispetto agli ordini, potendo accedere a finanziamenti pubblici e privati. La Conferenza Nazionale degli Ordini costituisce l’assemblea dei presidenti degli ordini territoriali, con funzioni di confronto e indirizzo attraverso le Delegazioni Consultive Regionali.
Il percorso formativo e l’accesso alla professione
L’accesso alla professione richiede un percorso articolato che inizia con la laurea in architettura (triennale o magistrale) e prosegue con l’Esame di Stato per l’abilitazione professionale. Il DPR 328/2001 ha riformato il sistema, introducendo la distinzione tra sezione A (laureati magistrali) e sezione B (laureati triennali) dell’albo, corrispondenti a diverse competenze professionali. L’Esame di Stato, pur non essendo obbligatorio il tirocinio preventivo, può essere facilitato dal praticantato presso studi professionali qualificati.
L’iscrizione all’albo rappresenta il momento di effettivo riconoscimento del titolo professionale: secondo il DPR 328/2001, “il titolo di architetto spetta all’iscritto all’albo“, non al semplice laureato abilitato. Questo principio sottolinea l’importanza dell’appartenenza al sistema ordinistico per l’esercizio legale della professione libera, distinguendo tra l’abilitazione (sufficiente per l’attività alle dipendenze pubbliche) e l’iscrizione all’albo (necessaria per la libera professione). La formazione continua obbligatoria, disciplinata dal regolamento del CNA, prevede l’acquisizione di 60 crediti formativi professionali nell’arco del triennio, di cui almeno 12 di natura deontologica. Il mancato adempimento comporta sanzioni disciplinari graduate, dalla sospensione temporanea fino a 40 giorni alla sospensione a divinis per inadempimenti più gravi.
Il Codice Deontologico: principi e applicazione
Il Codice Deontologico, nella sua edizione del 2 dicembre 2024, rappresenta la “carta costituzionale” della professione, definendo i doveri professionali ed etici degli iscritti attraverso 44 articoli. La sua natura giuridica è quella di regolamento interno adottato da un ente pubblico (il CNA), con valore di fonte normativa secondaria di tipo regolamentare ed efficacia vincolante per tutti gli iscritti.
Il Codice disciplina i rapporti con i colleghi, promuovendo lealtà e correttezza nelle relazioni professionali e prevenendo forme di concorrenza sleale. Nei rapporti con i clienti, stabilisce obblighi di trasparenza, competenza e riservatezza, richiedendo contratti scritti per tutte le prestazioni professionali. Verso le istituzioni ordinistiche, definisce doveri di collaborazione e rispetto delle regole comuni, mentre verso la collettività stabilisce principi di responsabilità sociale e ambientale. Le sanzioni disciplinari si articolano su quattro livelli: avvertimento (richiamo informale), censura (richiamo ufficiale), sospensione (temporanea impossibilità di esercizio) e cancellazione dall’albo. La violazione del Codice Deontologico può incidere anche sui rapporti civilistici con i committenti: una sospensione disciplinare può comportare l’impossibilità di continuare prestazioni in corso (direzione lavori, consulenze tecniche d’ufficio), con evidenti riflessi contrattuali.
Competenze professionali e attività riservate
L’ordinamento della professione definisce precise competenze professionali attraverso il DPR 328/2001 e le norme specifiche di settore. Le competenze si distinguono in: esclusive (riservate unicamente agli architetti), concorrenti (condivise con altre professioni tecniche entro certi limiti) e libere (esercitabili da chiunque possieda le competenze necessarie). L’articolo 52 del Regolamento del 1925 definisce le competenze tradizionali dell’architetto, ma l’evoluzione normativa ha ampliato significativamente il campo di attività.
Le attività di progettazione architettonica, direzione lavori, collaudo e coordinamento della sicurezza costituiscono il nucleo centrale delle competenze esclusive, mentre settori come l’urbanistica, il paesaggio e la conservazione dei beni culturali vedono competenze concorrenti con altre professioni. L’acquisizione di abilitazioni specifiche (prevenzione incendi, coordinamento sicurezza, certificazione energetica) amplia ulteriormente le possibilità operative.
Il principio della personalità dell’esecuzione, sancito dall’articolo 2232 del Codice Civile, stabilisce che la prestazione deve essere svolta personalmente dal professionista, basandosi sull‘intuitus personae del rapporto fiduciario. Questo non esclude forme organizzative complesse (studi associati, società tra professionisti), ma richiede sempre l’identificazione del professionista responsabile della prestazione.
Il sistema previdenziale: Inarcassa
Gli architetti liberi professionisti sono obbligatoriamente iscritti all’Inarcassa (Cassa Nazionale di Previdenza e Assistenza per Ingegneri e Architetti Liberi Professionisti), ente previdenziale privato con funzioni pubbliche che gestisce pensioni e assistenza sanitaria integrativa per ingegneri e architetti. L’iscrizione è obbligatoria per tutti gli iscritti all’albo che esercitano la libera professione, salvo coloro che abbiano già copertura previdenziale obbligatoria per altre attività lavorative.
Il sistema contributivo prevede:
● contributi minimi annuali indipendenti dal reddito (ad oggi circa 3.600 euro)
● contributi soggettivi proporzionali al reddito professionale netto
● contributi integrativi del 4% sui corrispettivi professionali (soggetti a IVA e trasferiti al committente).
Il sistema pensionistico è misto: retributivo per i periodi antecedenti alle riforme e contributivo per quelli successivi. Inarcassa offre anche servizi assistenziali integrativi: sussidi per malattia, maternità e paternità, polizze sanitarie, contributi per la formazione continua, prestiti agevolati. La possibilità di riscatto del corso di laurea (fino a cinque anni) rappresenta un’opportunità spesso sottovalutata dai giovani professionisti, ma che può risultare strategica per l’anticipo del diritto pensionistico.
Responsabilità professionali e tutele
L’esercizio della professione comporta diverse tipologie di responsabilità:
● contrattuale (verso il committente)
● extracontrattuale (verso terzi danneggiati)
● penale (per reati specifici o colposi)
● disciplinare (verso l’ordine professionale).
La giurisprudenza ha progressivamente ampliato la sfera delle responsabilità professionali, rendendo sempre più importante la conoscenza degli aspetti tecnico-giuridici e l’adozione di adeguate coperture assicurative. Il principio della “condotta proba” richiesto agli iscritti implica non solo competenza tecnica, ma anche correttezza deontologica e attenzione agli interessi generali. La doppia natura pubblicistica e privatistica della professione comporta che anche comportamenti extra-professionali possano avere rilevanza disciplinare se idonei ad arrecare pregiudizio all’intera categoria.
L’evoluzione normativa degli ultimi decenni ha introdotto nuovi ambiti di responsabilità: sicurezza nei cantieri, certificazione energetica, prevenzione sismica, tutela ambientale. Ogni settore richiede competenze specifiche e aggiornamento continuo, rendendo la formazione permanente non solo un obbligo deontologico ma una necessità operativa concreta.
L’abilitazione, ottenuta con il superamento dell’esame di Stato, è sufficiente per svolgere attività professionali alle dipendenze della pubblica amministrazione. Per la libera professione è invece necessaria anche l’iscrizione all’albo, che comporta l’assoggettamento alla disciplina deontologica e alla responsabilità disciplinare. Secondo il DPR 328/2001, “il titolo di architetto spetta all’iscritto all’albo”, non al semplice laureato abilitato.
Il sistema si struttura su tre livelli: 105 ordini provinciali (gestione albo, formazione, rappresentanza locale), federazioni/consulte regionali (coordinamento con enti regionali, senza poteri normativi), Consiglio Nazionale CNA (linee guida, codice deontologico, rappresentanza istituzionale). Dal 2012 le funzioni disciplinari sono separate e affidate a Consigli di Disciplina nominati dal Presidente del Tribunale.
È obbligatorio acquisire 60 crediti formativi professionali nel triennio, di cui almeno 12 deontologici. L’inadempimento comporta sanzioni disciplinari graduate: sospensione temporanea fino a 40 giorni per carenze formative, sospensione a divinis per mancato pagamento quote ordinistiche. La sospensione impedisce l’esercizio professionale con conseguenze sui rapporti contrattuali in corso.
Inarcassa è la cassa privata con funzioni pubbliche per architetti e ingegneri liberi professionisti. I contributi obbligatori sono: minimi annuali (circa 3.600 euro), soggettivi proporzionali al reddito netto, integrativi del 4% sui corrispettivi (trasferibili al cliente e soggetti a IVA). Il sistema pensionistico è misto retributivo-contributivo, con età pensionabile a 67 anni e 20 anni di contribuzione minima.
L’architetto risponde a diversi livelli: contrattualmente verso il committente, extracontrattualmente verso terzi danneggiati, penalmente per reati specifici (es. abuso d’ufficio, omissioni colpose), disciplinarmente verso l’ordine. La qualifica di “persona esercente servizio di pubblica necessità” amplia la sfera di responsabilità anche per comportamenti extra-professionali che possano danneggiare l’immagine della categoria.
Il Codice Deontologico (edizione 2024, 44 articoli) è un regolamento vincolante che disciplina doveri verso colleghi, clienti, istituzioni e collettività. Le sanzioni sono quattro: avvertimento (richiamo informale), censura (richiamo ufficiale), sospensione dall’esercizio (temporanea), cancellazione dall’albo. La violazione può avere riflessi anche sui rapporti civilistici, poiché la sospensione impedisce la continuazione di prestazioni in corso.







