La sua logica di contributo diretto, l’attenzione alle rinnovabili termiche e la possibilità di affiancarlo alle detrazioni fiscali lo rendono particolarmente adatto a piccoli e medi interventi, nei quali l’architetto può fare la differenza, trasformando un obbligo di transizione ecologica in un’occasione concreta di progetto e di valore per il committente.

Il Conto Termico 3.0 è regolato da un decreto ministeriale e da corpose Regole Applicative che definiscono nel dettaglio modalità di accesso, spese ammissibili, controlli e contratti-tipo di servizio energia. A differenza delle detrazioni IRPEF, non lavora sulla “capienza fiscale” del beneficiario: il GSE riconosce un contributo a fondo perduto accreditato direttamente sul conto corrente, in una sola rata o in più anni a seconda dell’importo e della tipologia di intervento. Questa impostazione rende il Conto Termico 3.0 particolarmente interessante per soggetti che con le detrazioni classiche non riuscirebbero a recuperare nulla o quasi: contribuenti incapienti, professionisti in regime forfettario senza altri redditi, enti del terzo settore con bassa imposizione. Rispetto al precedente Conto Termico, questa nuova versione introduce tre cambiamenti di fondo: apre in modo più deciso ai privati residenziali per la produzione di energia termica da rinnovabili, aggiorna i massimali ai prezzi reali di mercato ed esclude gli interventi alimentati da combustibili fossili. Non è più possibile, ad esempio, limitarsi alla sostituzione di una caldaia tradizionale con una caldaia a condensazione: l’incentivo privilegia pompe di calore, sistemi ibridi, biomasse certificate e solare termico, in linea con la direttiva europea “Case Green”.

Interventi incentivabili: tra efficientamento e rinnovabili termiche

La struttura del decreto distingue tra interventi di efficientamento energetico e interventi di produzione di energia termica da fonti rinnovabili, ciascuno con proprio elenco di opere e relative spese accessorie tassativamente ammesse.

Sul fronte efficientamento, per il settore pubblico e per gli edifici del terziario privato rientrano interventi come:

  • isolamento dell’involucro opaco, comprensivi anche di demolizione e ricostruzione di elementi costruttivi e ponteggi, se necessari all’intervento
  • sostituzione di serramenti e componenti vetrate su volumi riscaldati, comprensiva di telai e cassonetti
  • schermature solari non orientate a nord, con requisiti di fattore solare (gtot ≤ 0,35) e dimostrazione della riduzione del carico termico estivo
  • sostituzione dei sistemi di illuminazione interna e delle pertinenze con corpi illuminanti ad alta efficienza
  • installazione di sistemi di building automation per termoregolazione, contabilizzazione, monitoraggio e ottimizzazione dei consumi.

Particolare attenzione è dedicata agli edifici a energia quasi zero (nZEB): il Conto Termico 3.0 può sostenere sia interventi di sola riqualificazione energetica che percorsi di demolizione-ricostruzione, in questo caso prevedendo anche la possibilità di includere opere di rinforzo strutturale come “appendice” energetica a un intervento che richiama concetti vicini al sismabonus.

Sul fronte rinnovabili termiche, dove il perimetro si apre anche ai privati residenziali, il Conto Termico 3.0 incentiva:

  • pompe di calore aerotermiche, geotermiche e idrotermiche
  • sistemi ibridi “factory made” o “bivalenti”, che combinano pompa di calore e caldaia
  • generatori a biomassa esclusivamente in sostituzione di generatori esistenti
  • impianti solari termici e sistemi di solar cooling, con collettori certificati
  • scaldacqua a pompa di calore in sostituzione di boiler elettrici o a gas
  • allacci a reti di teleriscaldamento “efficienti”, in cui sono incentivabili sottostazioni di scambio e opere di allaccio, purché la rete sia alimentata in prevalenza da rinnovabili o cogenerazione.

In questi casi le spese ammissibili non riguardano solo fornitura e posa delle macchine, ma anche demolizione e smaltimento dei vecchi impianti, opere murarie e impiantistiche di adattamento, accessori, sistemi di accumulo e parcelle per progettazione, direzione lavori, diagnosi energetica, APE e asseverazioni tecniche.

Soggetti beneficiari, requisiti degli edifici e procedure

La platea dei potenziali beneficiari è ampia e articolata. Per la pubblica amministrazione rientrano amministrazioni statali, regioni, comuni, ASL, scuole e università, istituti autonomi case popolari, cooperative di abitanti iscritte all’albo nazionale e società in house che gestiscono immobili pubblici. A questi si affiancano gli ETS non economici e obbligatoriamente iscritti al RUNTS, le cooperative sociali, le comunità energetiche rinnovabili e, sul versante privato, persone fisiche, condomìni, imprese, anche neo‑costituite, purché non in situazione di “impresa in difficoltà” ai sensi della disciplina UE.

Per i privati residenziali, il Conto Termico 3.0 è utilizzabile solo per la produzione di energia termica da rinnovabili. Sono ammessi gli immobili in categoria catastale A (escluse A/8 e A/9 di lusso e A/10 uffici) a condizione che:

  • l’edificio sia esistente
  • esista un impianto termico preesistente.

La procedura passa obbligatoriamente attraverso il portale telematico del GSE (PortalTermico), con due modalità distinte:

  • accesso diretto, attivabile solo a lavori conclusi e integralmente pagati
  • accesso con prenotazione, riservato alla pubblica amministrazione (e alle E.S.Co. che operano in suo nome), che consente di “bloccare” le risorse prima dell’avvio del cantiere, offrendo certezza di copertura finanziaria.

Un elemento operativo spesso sottovalutato riguarda diagnosi energetiche e APE: non sono richiesti sempre, ma solo in alcuni casi specifici. Quando obbligatoria, la diagnosi deve essere redatta da un Esperto in Gestione dell’Energia (EGE) certificato UNI o da una E.S.Co. certificata UNI CEI 11352: la sola esperienza del tecnico non è sufficiente per l’ammissibilità. Sul piano economico, se l’incentivo complessivo è pari o inferiore a 15.000 euro e si opera tramite E.S.Co., il contributo viene di norma corrisposto in un’unica soluzione entro l’ultimo giorno del mese successivo al bimestre di riferimento; negli altri casi è ripartito tra 2 e 5 anni, con rate costanti accreditate sul conto corrente. Nei cosiddetti “multi‑interventi” la durata si allinea sempre alla scadenza più lunga tra quelle previste per i singoli interventi.

Strategie per gli architetti: combinare strumenti e progettare con gli incentivi

Dal punto di vista della pratica professionale, il Conto Termico 3.0 va usato come variabile di progetto fin dall’inizio, al pari di norme urbanistiche, prestazioni energetiche e budget del committente. Per il cliente privato la prima discriminante rimane la capienza fiscale: se il committente ha IRPEF rilevante per i prossimi anni, può essere più conveniente strutturare l’intervento attorno alle detrazioni (bonus casa, ecobonus), lasciando al Conto Termico un ruolo complementare su impianti specifici; se invece è incapiente o in regime forfettario senza altri redditi, il Conto Termico diventa spesso la via principale, perché consente un rientro più rapido e non legato alle imposte dovute. Il webinar affronta anche le strategie ibride, pensate per gestire l’incertezza legata al plafond annuale del GSE (900 milioni per ciascuno degli anni 2025 e 2026, di cui 500 per privati e imprese e 400 per il settore pubblico).

Per le imprese, oltre al confronto tra incentivo GSE e 36% per gli interventi sugli immobili strumentali, entra in gioco anche il diverso trattamento contabile: il contributo del Conto Termico è un contributo in conto capitale che riduce il costo ammortizzabile del bene, mentre le detrazioni lasciano invariato il valore del cespite e agiscono solo sull’imposta dovuta. La scelta tra le due strade va quindi costruita insieme al consulente fiscale, non solo sulla base della percentuale di recupero ma anche degli effetti su bilancio e cash flow.

L’architetto deve quindi assumere un ruolo di regista tra progettazione energetica, pratica edilizia, pratica GSE e consulenza fiscale, con alcune ricadute concrete:

  • organizzare una documentazione di cantiere impeccabile, consapevoli che controlli documentali e sopralluoghi del GSE possono arrivare anche a distanza di tempo
  • curare con attenzione asseverazioni e relazioni tecniche, soprattutto nei sistemi ibridi add‑on o bivalenti in cui il tecnico è chiamato ad attestare l’interoperabilità tra generatori di marche diverse
  • conoscere i margini di cumulabilità: il Conto Termico 3.0 non può sommarsi ad altri contributi statali in conto capitale sulle stesse spese, ma può essere combinato con fondi di garanzia, fondi di rotazione e contributi in conto interessi, costruendo pacchetti finanziari molto interessanti per PMI e strutture ricettive.

Infine, il tema dei controlli e delle revoche impone rigore: errori formali sanabili possono essere corretti grazie al soccorso istruttorio, ma errori sostanziali – mancanza dei requisiti, modifiche non comunicate dell’impianto nel primo anno, cessazione anticipata dell’esercizio – possono portare alla revoca dell’incentivo, con richiesta di restituzione delle somme e, nei casi più gravi, contestazioni penali per false attestazioni o truffa ai danni dello Stato.

Quando un privato o una pubblica amministrazione si avvalgono di una Energy Service Company (E.S.Co.) per accedere al Conto Termico 3.0, non si tratta di un semplice rapporto di fornitura o installazione, ma di un vero e proprio contratto di prestazione energetica (EPC – Energy Performance Contract) o di servizio energia, disciplinato dal D.Lgs. 115/2008 e dalle Regole Applicative GSE. Il GSE ha pubblicato due schemi contrattuali tipo: uno per l’accesso diretto e uno per l’accesso con prenotazione. La differenza principale sta nel momento del perfezionamento: nel contratto con prenotazione, il rapporto si perfeziona alla data in cui il GSE comunica l’ammissione alla prenotazione dell’incentivo; nel contratto con accesso diretto, il perfezionamento avviene solo alla data di effettiva ammissione agli incentivi. Un aspetto poco noto ma decisivo è che il soggetto responsabile resta sempre il beneficiario, anche quando la E.S.Co. riceve il mandato all’incasso.
Per la pubblica amministrazione, il contratto con E.S.Co. può configurarsi come partenariato pubblico-privato, dove il Conto Termico diventa cofinanziamento a fondo perduto di un’operazione più ampia che può includere anche finanziamenti bancari agevolati in conto interessi. Per operare in questo ambito, la E.S.Co. deve essere obbligatoriamente certificata UNI CEI 11352.

A differenza delle detrazioni fiscali tradizionali, il Conto Termico 3.0 non richiede bonifici parlanti: i pagamenti vanno effettuati con bonifico ordinario, ma con causale completa e dettagliata. Le fatture, a loro volta, devono essere quanto più dettagliate possibile, non generiche. Scrivere solo “lavori per efficientamento energetico” o “intervento su immobile” non è sufficiente.
Sul fronte IVA, va fatta attenzione: l’IVA è spesa ammissibile solo se costituisce un costo per il beneficiario. Un caso particolare riguarda i tecnici esterni: se il general contractor o l’impresa principale rifatturano i compensi dei professionisti esterni (architetto, termotecnico, certificatore energetico), l’IVA sulla rifatturazione deve essere al 22%, non al 10%, anche se l’intervento edilizio principale gode dell’aliquota agevolata. Questo è un errore ricorrente che può generare contestazioni in sede di controllo non dal GSE, ma dall’Agenzia delle Entrate in caso di verifica IVA successiva. Infine, un aspetto operativo: tutte le fatture devono essere pagate prima di presentare la domanda di incentivo al GSE.

Il Conto Termico è un incentivo legato all’impianto e all’immobile, non alla persona del beneficiario originario, quindi può essere trasferito in caso di vendita, ma con procedure precise che vanno attivate tempestivamente.
In caso di vendita dell’immobile, l’incentivo può proseguire in capo al nuovo proprietario mediante comunicazione di subentro al GSE attraverso il PortalTermico. Se il subentro non viene comunicato correttamente o il nuovo proprietario non accetta formalmente di subentrare negli obblighi, il GSE può sospendere l’erogazione delle rate future e, nei casi più gravi, richiedere la restituzione di quanto già erogato.
Un’attenzione particolare va prestata se l’immobile viene venduto più volte prima della scadenza dei 5 anni: ogni passaggio richiede una nuova comunicazione di subentro e una nuova scrittura privata autenticata. Per le imprese, la questione si complica ulteriormente: se un’azienda che ha ottenuto il Conto Termico su un capannone o su un immobile strumentale viene ceduta, occorre valutare caso per caso. La casistica più delicata riguarda gli ETS non economici che, durante il periodo di incentivo, perdono i requisiti per restare tali e diventano ETS economici o imprese commerciali. In questo caso si esce completamente dalle soglie di incentivazione previste e il GSE può procedere alla revoca totale dell’incentivo con richiesta di restituzione delle somme. Infine, in caso di usufrutto la cessione è ammessa ma deve essere esplicitata nell’atto notarile e accompagnata da una dichiarazione su chi subentri effettivamente nella titolarità dell’incentivo.


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