Questi documenti rappresentano l’essenza dell’attività del coordinatore della sicurezza, figure professionali chiamate a progettare la sicurezza con lo stesso rigore metodologico con cui si progettano gli aspetti architettonici, strutturali e impiantistici. La questione assume particolare rilevanza in un contesto in cui la magistratura si trova sempre più frequentemente a valutare l’adeguatezza di questi elaborati, spesso in seguito a eventi infortunistici che sollevano interrogativi sulla specificità e sulla concreta applicabilità delle prescrizioni contenute nei piani di sicurezza. L’esperienza dimostra che i cosiddetti “piani enciclopedici”, documenti voluminosi ma generici, non solo risultano inefficaci nella prevenzione degli infortuni, ma espongono i coordinatori a responsabilità professionali significative proprio per la loro mancanza di specificità rispetto al singolo cantiere.
Il Piano di Sicurezza e Coordinamento: approccio metodologico
Il PSC è innanzitutto un progetto della sicurezza, non un documento meramente prescrittivo o compilativo. Questa distinzione, apparentemente sottile, è in realtà fondamentale per comprendere quale debba essere l’approccio metodologico del coordinatore per la progettazione. Il piano deve essere specifico per il singolo cantiere, di concreta fattibilità delle prescrizioni, integrato con le scelte progettuali architettoniche, strutturali e impiantistiche. L’integrazione con il progetto esecutivo rappresenta uno dei nodi cruciali ma spesso trascurati. Esiste un ambito di ricerca, ancora poco esplorato nella pratica professionale italiana, relativo al cosiddetto “rischio architettonico”, che evidenzia come certe scelte progettuali possano influenzare direttamente i livelli di sicurezza in fase di costruzione. Non basta ricevere un progetto già definito e sovrapporre considerazioni di sicurezza: il coordinatore per la progettazione deve partecipare attivamente al processo decisionale, affinché le scelte architettoniche tengano conto sin dall’origine delle implicazioni sulla sicurezza dei lavoratori.
Una questione metodologica interessante riguarda la modalità di comunicazione delle prescrizioni di sicurezza. Mentre tradizionalmente il PSC si articola in una relazione tecnica accompagnata da elaborati grafici, emerge con forza l’opportunità di strutturare il piano per schede operative, che seguano le fasi esecutive del cantiere. Questo approccio consentirebbe una fruibilità molto maggiore, trasformando il piano in strumento operativo da utilizzare direttamente in cantiere.
La specificità come principio guida
Le variabili che caratterizzano ogni cantiere sono innumerevoli: le condizioni atmosferiche stagionali, la piovosità, la nebbia, le ondate di calore estive, il contesto urbano o extraurbano, le attività confinanti potenzialmente rischiose, la presenza di linee aeree o condutture sotterranee. Un cantiere situato in prossimità di un asilo nido presenta rischi completamente diversi da un cantiere in area industriale. Un cantiere con gru che sbraccia sopra edifici abitati richiede valutazioni e misure preventive che non hanno nulla di standardizzabile. La presenza di attività confinanti rischiose, come stabilimenti con lavorazioni che comportano possibili spandimenti liquidi o gassosi, costituisce un fattore esterno di rischio che deve essere attentamente considerato e gestito. Ecco perché uno dei principi cardine del PSC è la specificità, ovvero predisporre prescrizioni di sicurezza rispetto a quel particolare cantiere, a quel luogo specifico, a quelle precise attività lavorative.
Quando gli organi di vigilanza contestano l’inadeguatezza di un PSC, il primo rilievo riguarda proprio la mancanza di specificità: assenza di descrizione del contesto, mancata sintesi dell’opera e delle scelte progettuali principali, genericità delle prescrizioni. In questi casi, il procedimento penale scaturisce non tanto dall’esistenza di un nesso causale diretto tra la carenza documentale e l’infortunio, quanto dalla violazione di una norma cogente che impone determinate caratteristiche al piano.
Il cronoprogramma della sicurezza: strumento di governance delle interferenze
Il coordinatore della sicurezza esiste perché nei cantieri operano più organizzazioni di lavoro, e il rischio che caratterizza specificamente questa condizione è il rischio di interferenza. Le interferenze possono manifestarsi tra lavorazioni di imprese diverse, ma anche tra fasi e sottofasi di lavorazioni della stessa impresa. Il cronoprogramma della sicurezza rappresenta lo strumento fondamentale per governare queste interferenze attraverso lo sfasamento spaziale o temporale delle attività.
Lo sfasamento temporale consente di evitare che lavorazioni incompatibili si svolgano contemporaneamente, eliminando così alla radice il rischio interferenziale. Lo sfasamento spaziale permette invece di segregare fisicamente le diverse attività, impedendo che i rischi di una lavorazione si trasmettano agli operatori impegnati in altre attività. Questi strumenti non sono meri espedienti organizzativi, ma vere e proprie misure preventive che il coordinatore può e deve utilizzare in alternativa all’adozione di misure protettive più costose e complesse. Il cronoprogramma della sicurezza deve descrivere:
- le durate
- le sovrapposizioni
- le sequenze logiche delle fasi di lavoro.
Uno degli aspetti critici riguarda proprio la scarsa attenzione all’aggiornamento di questo documento: modifiche organizzative, scostamenti temporali, subentri di imprese diverse raramente vengono riflessi in un aggiornamento del cronoprogramma, con la conseguenza che lo strumento perde rapidamente aderenza con la realtà del cantiere.
Il ruolo del coordinatore per l’esecuzione: coordinamento attivo e documentato
Il coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione svolge funzioni profondamente diverse da quelle del coordinatore per la progettazione, pur operando sullo stesso documento, il Piano di Sicurezza e Coordinamento. Il coordinatore per l’esecuzione esercita un coordinamento che deve essere continuo, sostanziale e documentato. Non si tratta di un’attività meramente formale, ma di un insieme di azioni operative integrate che richiedono presenza costante, capacità di lettura della dinamica del cantiere, prontezza nel cogliere le criticità emergenti. Tra i compiti del coordinatore per l’esecuzione spiccano:
- la verifica dell’idoneità tecnico-professionale delle imprese affidatarie ed esecutrici
- la verifica della conformità del Piano Operativo di Sicurezza con il PSC
- la gestione delle interferenze in fase operativa
- l’aggiornamento del PSC e del cronoprogramma in caso di variazioni significative.
Ma forse il compito più delicato riguarda la comunicazione: il coordinatore deve assicurarsi che le prescrizioni di sicurezza vengano non solo trasmesse, ma effettivamente comprese e recepite dai destinatari. Sul tema della comunicazione efficace, la giurisprudenza ha elaborato un principio particolarmente severo: non è sufficiente inviare una comunicazione, magari via email con richiesta di ricevuta di lettura. Fa parte dei doveri del coordinatore accertarsi che quella comunicazione sia stata effettivamente esaminata e compresa. Questo significa: sollecitare feedback espliciti, verificare la comprensione, assicurarsi dell’effettiva messa in atto delle prescrizioni impartite. La documentazione dell’attività di coordinamento assume rilevanza probatoria fondamentale in caso di contenziosi. Verbali delle riunioni di coordinamento, registri di cantiere, comunicazioni scritte con riscontri costituiscono la traccia documentale che può fare la differenza tra una responsabilità riconosciuta e una responsabilità esclusa.
Il fascicolo dell’opera: il grande sconosciuto della sicurezza nei cantieri
Previsto dall’articolo 91 del Decreto Legislativo 81/2008 tra gli obblighi del coordinatore per la progettazione, questo documento dovrebbe contenere le informazioni utili ai fini della prevenzione e protezione dei rischi nelle operazioni di manutenzione dell’opera.
La funzione del fascicolo è quella di accompagnare l’opera nel suo ciclo di vita, fornendo indicazioni sui rischi prevedibili connessi alle attività di manutenzione ordinaria e straordinaria, individuando le misure preventive e protettive in dotazione dell’opera e quelle ausiliarie che dovranno essere predisposte dalle imprese che interverranno successivamente. In teoria, ogni intervento di manutenzione su coperture, facciate, impianti dovrebbe trovare nel fascicolo le informazioni necessarie per programmare le attività in sicurezza. Nella pratica, il fascicolo è un documento pressoché ignorato: non esiste un obbligo normativo esplicito di trasmissione del fascicolo in caso di trasferimento di proprietà, non è chiaro chi debba custodirlo e mantenerlo aggiornato. Il paradosso è che in altri paesi dell’Unione Europea il fascicolo trova naturale collocazione all’interno dei piani di manutenzione dell’opera, che sono obbligatori per legge. In Italia, l’assenza di un obbligo generalizzato di piano di manutenzione rende il fascicolo un documento sostanzialmente privo di contesto applicativo. Nonostante questi limiti, il fascicolo mantiene una sua dignità normativa e una struttura per schede che presenta aspetti interessanti.
La dimensione grafica della comunicazione di sicurezza
Un aspetto spesso trascurato nella redazione dei piani di sicurezza riguarda la dimensione grafica della comunicazione. L’articolo 100 del Decreto Legislativo 81 prevede espressamente che il PSC sia “corredato da tavole esplicative di progetto relative agli aspetti della sicurezza”, comprendenti almeno una planimetria sull’organizzazione del cantiere. Questo richiamo alla dimensione grafica non è casuale: il disegno costituisce per gli architetti lo strumento di comunicazione per eccellenza, l’esito di un processo inventivo e creativo capace di sintetizzare informazioni complesse in rappresentazioni immediatamente leggibili. La riflessione professionale suggerisce che se il progetto architettonico fosse comunicato solo attraverso una relazione descrittiva, senza elaborati grafici, risulterebbe incomprensibile o comunque molto meno efficace. Analogamente, un piano di sicurezza articolato esclusivamente in prescrizioni testuali rischia di risultare indigesto e difficilmente fruibile in cantiere. L’integrazione tra PSC e progetto esecutivo dovrebbe esprimersi anche graficamente, prevedendo che tra i layer del progetto, specialmente nel caso di progettazione in ambiente BIM, ve ne sia uno specificamente dedicato alla sicurezza.
Le tavole grafiche del PSC dovrebbero rappresentare le fasi esecutive con le relative misure preventive e protettive, evidenziare le zone di interferenza, illustrare le modalità di organizzazione del cantiere in relazione ai rischi specifici. La planimetria di cantiere non dovrebbe limitarsi a mostrare la disposizione delle baracche e delle recinzioni, ma dovrebbe costituire uno strumento di lettura delle criticità di sicurezza: dove si concentrano i rischi di caduta dall’alto, quali aree sono interessate da movimentazione di carichi sospesi, dove si manifestano le interferenze principali. Anche la segnaletica di sicurezza merita un’attenzione particolare. Contrariamente alla prassi diffusa di collocare all’ingresso del cantiere una tabella riepilogativa di tutti i possibili pericoli, la segnaletica dovrebbe essere specifica e localizzata: il cartello deve stare dove esiste quel particolare pericolo. La segnaletica diventerebbe così parte integrante del progetto di sicurezza.
Il ruolo dell’intelligenza artificiale nella progettazione della sicurezza
Le tecnologie digitali stanno aprendo prospettive nuove anche nel campo della sicurezza nei cantieri. L’intelligenza artificiale, in particolare, potrebbe costituire un valido supporto per i coordinatori della sicurezza. Esperimenti condotti fornendo alle piattaforme di AI input con i contenuti di piani di sicurezza hanno prodotto output interessanti:
- checklist operative strutturate per fasi di verifica
- note tecniche sintetiche
- schematizzazioni di processi decisionali.
Naturalmente, l’intelligenza artificiale non può sostituirsi al giudizio professionale del coordinatore, che deve sempre basarsi sulla specificità del cantiere e su una valutazione contestualizzata dei rischi. Tuttavia, questi strumenti potrebbero aiutare a strutturare il processo di redazione del PSC, a verificare che tutti gli aspetti obbligatori siano stati considerati, a generare format di comunicazione più efficaci.
Responsabilità professionale e modello giurisprudenziale
La dimensione della responsabilità professionale del coordinatore della sicurezza si inscrive in un quadro particolarmente severo. La distinzione tra colpa generica (negligenza, imprudenza, imperizia) e colpa specifica (inosservanza di leggi, regolamenti, ordini e discipline) assume rilevanza decisiva. Quando un infortunio si verifica in violazione di una prescrizione specifica del Decreto Legislativo 81/2008 o dei suoi allegati, la responsabilità è configurata come colpa specifica, e il coordinatore difficilmente può sottrarsi alle conseguenze. Un principio particolarmente gravoso per i coordinatori è quello della prevedibilità dell’errore umano: anche quando l’infortunio si verifica per una violazione delle prescrizioni di sicurezza da parte dei lavoratori o delle imprese, questo non costituisce automaticamente una esimente di responsabilità per chi ricopre posizioni di garanzia. La giurisprudenza ritiene infatti che l’errore umano sia prevedibile, e che quindi le misure di sicurezza debbano essere progettate e verificate tenendo conto di questa prevedibilità.
La verifica della conformità del POS al PSC costituisce uno dei compiti fondamentali del coordinatore per l’esecuzione, ma richiede un approccio metodologico preciso che va oltre la semplice verifica formale. Il POS rappresenta il documento attraverso cui l’impresa affidataria o esecutrice declina nel proprio contesto organizzativo le prescrizioni contenute nel PSC, integrandole con la propria valutazione dei rischi e le proprie procedure operative.
Il coordinatore deve verificare che il POS contenga tutte le misure preventive e protettive previste dal PSC per le lavorazioni che l’impresa andrà a svolgere, ma anche che le soluzioni proposte dall’impresa siano effettivamente compatibili con il quadro complessivo del coordinamento. Non è sufficiente che l’impresa abbia “preso atto” delle prescrizioni del PSC: deve dimostrare di averle comprese e di averle tradotte in procedure operative specifiche, identificando i soggetti responsabili della loro attuazione.
Un aspetto critico riguarda l’integrazione degli obblighi del datore di lavoro con quelli derivanti dal coordinamento. L’impresa deve redigere il proprio Documento di Valutazione dei Rischi (DVR) e il POS deve essere coerente sia con il DVR che con il PSC. Questa duplice coerenza non è sempre facile da verificare, specialmente quando le prescrizioni del coordinatore impongono all’impresa modifiche organizzative rispetto alle proprie procedure standard. La giurisprudenza richiede che il coordinatore eserciti un controllo sostanziale sull’effettiva implementazione delle misure dichiarate nel POS, attraverso sopralluoghi mirati e verifiche documentate. La chiave per una gestione consapevole del rischio professionale risiede infatti nella documentazione: ogni prescrizione impartita deve essere tracciabile, ogni verifica effettuata deve essere documentata, ogni comunicazione deve avere un riscontro.
L’allegato XV al Decreto Legislativo 81/2008 fornisce definizioni precise che il coordinatore deve conoscere e applicare correttamente nella redazione del PSC. Le misure preventive sono quelle che annullano in termini probabilistici l’accadimento di un evento dannoso. Un esempio classico è il parapetto: se correttamente dimensionato e posizionato, impedisce fisicamente la caduta dall’alto. Anche un sistema di linee vita strutturato come trattenuta rientra nelle misure preventive, perché impedisce all’operatore di raggiungere il bordo da cui potrebbe cadere. Le misure protettive, invece, non impediscono l’evento ma ne limitano le conseguenze dannose. Un sistema di linee vita configurato come arresto di caduta è una misura protettiva: la caduta avviene, ma il lavoratore viene arrestato in condizioni di sicurezza prima di toccare il piano sottostante. I dispositivi di protezione individuale sono tipicamente misure protettive: il casco non impedisce la caduta di un oggetto dall’alto, ma protegge il capo dal trauma.
Le prescrizioni operative costituiscono una categoria distinta: sono le modalità operative con cui deve essere eseguita una determinata lavorazione per minimizzare i rischi. Ad esempio, la prescrizione di delimitare e segnalare un’area prima di iniziare lavori in quota, o l’obbligo di effettuare determinate verifiche prima dell’utilizzo di attrezzature. La corretta qualificazione di queste diverse categorie ha implicazioni pratiche rilevanti: le prescrizioni operative devono essere seguite in una sequenza logica e temporale precisa, mentre le misure preventive e protettive devono essere fisicamente predisposte e mantenute efficienti. La distinzione guida anche la stima dei costi della sicurezza, perché le diverse tipologie di misure hanno impatti economici differenti. Nella pratica del coordinamento in fase di esecuzione, questa distinzione aiuta inoltre a strutturare le modalità di verifica: posso controllare visivamente se un parapetto è installato (misura preventiva), devo verificare con test funzionali se un sistema di arresto caduta è efficiente (misura protettiva), devo documentare attraverso check-list se le prescrizioni operative vengono seguite nella sequenza prevista.
La dimensione documentale dell’attività del coordinatore per l’esecuzione assume rilevanza probatoria fondamentale. Non è sufficiente svolgere materialmente l’attività di coordinamento: occorre che questa attività sia tracciata e dimostrabile. I verbali delle riunioni di coordinamento rappresentano il primo strumento essenziale. Questi verbali devono contenere l’elenco dei partecipanti, gli argomenti trattati, le criticità emerse, le decisioni assunte e le prescrizioni impartite, con l’indicazione dei soggetti destinatari e dei termini per l’adempimento. La comunicazione con le imprese e i lavoratori autonomi deve avvenire per iscritto e deve essere documentata attraverso riscontri che dimostrino l’effettiva ricezione. Ma la giurisprudenza va oltre: stabilisce che il coordinatore deve assicurarsi non solo che la comunicazione sia stata ricevuta, ma che sia stata effettivamente compresa.
Il registro di cantiere, quando previsto, costituisce un altro strumento documentale importante. Gli aggiornamenti del PSC e del cronoprogramma devono essere formalizzati e comunicati a tutti i soggetti interessati. Particolare attenzione merita la documentazione relativa alla verifica dell’idoneità tecnico-professionale delle imprese: il coordinatore deve acquisire e conservare tutta la documentazione che attesta il possesso dei requisiti, dall’iscrizione alla Camera di Commercio al DURC, dalle certificazioni di formazione dei lavoratori all’elenco dei DPI forniti. Questa attività di verifica non può essere delegata ad altri soggetti: è responsabilità diretta del coordinatore. La prassi di sollecitare continuamente riscontri e documentazioni rappresenta nella realtà l’unica strategia difensiva efficace per il coordinatore di fronte a possibili contestazioni. Il principio giurisprudenziale è chiaro: se il coordinatore ha impartito prescrizioni ma non ha previsto modalità di verifica della loro osservanza, e non ha documentato di aver effettuato tali verifiche, difficilmente potrà sottrarsi a responsabilità in caso di infortunio derivante dalla violazione di quelle stesse prescrizioni.







