I professionisti che operano nella progettazione e nel coordinamento della sicurezza devono pertanto acquisire piena consapevolezza che la stima dei costi costituisce la sostanza stessa della progettazione della sicurezza. Le sentenze del 2025 confermano l’inalterabilità dei costi della sicurezza, l’impossibilità di operare compensazioni con altre voci di spesa, la natura imperativa dell’obbligo di indicazione separata e analitica. Il professionista consapevole deve quindi documentare accuratamente ogni passaggio della propria attività, esplicitare l’iter logico seguito, conservare le fonti utilizzate per le stime economiche, e comunicare tempestivamente ogni criticità riscontrata. Solo attraverso questa metodologia rigorosa è possibile sia tutelare i lavoratori sia proteggere la propria responsabilità professionale.

Piano di Sicurezza e Coordinamento: strumento tecnico e documento contrattuale

Il Piano di Sicurezza e Coordinamento rappresenta il documento chiave della progettazione della sicurezza, materia per la quale non esistono soluzioni standardizzabili poiché ogni intervento presenta specificità irriducibili legate al luogo, alle interferenze, alla programmazione temporale, alle condizioni climatiche e ambientali. Alla luce di questa consapevolezza il PSC non va gestito come un semplice adempimento burocratico, ma come una relazione tecnica che deve esplicitare l’iter logico-intellettivo che ha condotto alle prescrizioni adottate, aspetto che assume rilevanza decisiva quando un giudice deve valutare la condotta del professionista.

Il PSC deve contenere una stima dei costi della sicurezza, che costituisce parte integrante del contratto di appalto. L’allegato XV del Decreto Legislativo 81 del 2008 individua con precisione quali voci rientrino in questa categoria:

  • gli apprestamenti previsti nel PSC
  • le misure preventive e protettive
  • i dispositivi di protezione individuale eventualmente necessari per lavori interferenti
  • gli impianti di terra e di protezione contro le scariche atmosferiche
  • gli impianti antincendio
  • le procedure contenute nel PSC
  • gli interventi finalizzati alla sicurezza richiesti per lo sfasamento spaziale o temporale delle lavorazioni interferenti
  • i costi delle misure di coordinamento relativo all’uso comune di apprestamenti e i servizi di protezione collettiva.

La stima deve essere congrua, analitica, riferita a singole voci, basata su prezzari ufficiali o su analisi dei costi complete. Questa analiticità risponde a una ratio fondamentale: garantire che sulla tutela della salute e della sicurezza non si faccia economia, ragion per cui i costi della sicurezza sono integralmente esclusi dal ribasso d’asta.

La distinzione fondamentale: costi aziendali e costi da interferenza

Una delle questioni tecnicamente più rilevanti affrontate dalla giurisprudenza amministrativa riguarda la distinzione tra due tipologie di costi della sicurezza. I costi aziendali o interni concernono la sicurezza propria dell’organizzazione dell’impresa e sono determinati dall’operatore economico stesso. Non sono soggetti a ribasso, fanno parte integrante dell’offerta e devono essere indicati separatamente ai fini della verifica di congruità. La loro mancata o insufficiente indicazione costituisce causa di esclusione dalla gara.

I costi interferenziali o esterni derivano invece dalle interferenze tra diverse organizzazioni di lavoro presenti nel cantiere. Sono predeterminati integralmente dall’amministrazione giudicatrice nel Documento Unico di Valutazione dei Rischi Interferenziali, in maniera fissa e immodificabile. Non sono soggetti al calcolo imprenditoriale del concorrente né a ribasso d’asta. La loro esatta determinazione può avvenire anche progressivamente, eventualmente tramite integrazione del DUVRI dopo la conclusione del contratto.

Questa distinzione produce conseguenze operative significative. Il TAR Toscana, con la sentenza del 2025, ha chiarito che mentre i costi aziendali devono essere dichiarati dall’operatore economico nella propria offerta, i costi interferenziali sono già computati dall’amministrazione e non richiedono specifica indicazione da parte del concorrente.

La giurisprudenza del 2025: principi applicativi dalle sentenze amministrative

La recente giurisprudenza amministrativa ha affrontato con rigore crescente la questione dei costi della sicurezza, stabilendo principi operativi che i professionisti devono conoscere e applicare. Vediamo brevemente alcune delle sentenze che vengono approfondite nel seminario. Il TAR Emilia-Romagna, Sezione di Bologna, con la sentenza del 2025, ha chiarito che offrire un prezzo pari a zero per una prestazione specifica e accessoria non significa automaticamente omettere i costi di manodopera e sicurezza, purché questi siano stati regolarmente indicati nell’offerta economica generale e risultino congrui alla verifica del Responsabile Unico del Procedimento. Diverso è il caso affrontato dal TAR Campania, Sezione di Napoli, sempre nel 2025. La mancata compilazione del modello di offerta economica nelle apposite sezioni dedicate ai costi di manodopera e sicurezza ha determinato l’esclusione dalla gara, nonostante il ricorrente sostenesse che la modulistica telematica rendesse materialmente impossibile l’inserimento del dato. Il Tribunale ha stabilito che l’obbligo di indicazione costituisce norma imperativa che si impone automaticamente per etero-integrazione ai sensi dell’articolo 1339 del codice civile, anche qualora il bando fosse lacunoso o contenesse previsioni contrarie. Il TAR Lazio, Sezione di Roma, ha esaminato il caso di un operatore economico che sosteneva l’impossibilità materiale di indicare i costi della sicurezza a causa della configurazione della modulistica telematica fornita dall’amministrazione. La sentenza ha stabilito che tale impossibilità non era effettivamente sussistente, poiché il formato telematico includeva un campo di commento che risultava adeguato e sufficiente per l’indicazione chiara dei costi. Nel 2025, il Consiglio di Stato ha affrontato un caso emblematico relativo a un appalto dell’università: un raggruppamento di imprese era stato escluso per palese incongruità degli oneri aziendali per la sicurezza, dichiarati in soli 15.000 euro. La sentenza ha chiarito che la non congruità dei costi per la sicurezza costituisce causa di esclusione imposta per legge, indipendentemente dalla sostenibilità complessiva dell’offerta.

La responsabilità del direttore dei lavori e del coordinatore

Un aspetto spesso sottovalutato riguarda il ruolo del direttore dei lavori nella gestione economica dei costi della sicurezza. L’allegato XV stabilisce che il direttore dei lavori liquida l’importo relativo ai costi della sicurezza in base allo stato di avanzamento dei lavori, previa approvazione da parte del coordinatore per l’esecuzione quando questo è previsto. La formulazione normativa sembrerebbe suggerire che esistano costi della sicurezza a prescindere dalla nomina dei coordinatori, estendendo potenzialmente la responsabilità del direttore dei lavori anche a cantieri in cui non operi un CSE. La giurisprudenza penale ha chiarito che anche il direttore dei lavori può essere chiamato a rispondere penalmente qualora la sua condotta sia ritenuta in nesso causale con un evento infortunistico. Questo può accadere quando la speciale competenza tecnica del direttore dei lavori avrebbe potuto impedire l’infortunio o ridurre le conseguenze del danno. Il principio si ricollega all’articolo 40, comma 2, del codice penale sul reato omissivo improprio: non impedire un evento che si ha l’obbligo giuridico di impedire equivale a cagionarlo. Per quanto riguarda il coordinatore della sicurezza, la responsabilità penale è espressamente disciplinata dagli articoli 91 e 92 del Decreto Legislativo 81.

La valutazione scientifica dei rischi e la specificità del cantiere

Alla base dell’intera disciplina si colloca un presupposto fondamentale: la sicurezza richiede una valutazione scientifica basata su osservazioni ripetibili e verificabili. Un cantiere può evolversi senza che si verifichino eventi indesiderati, ma questo non significa automaticamente che sia sicuro. Solo una conoscenza di tipo scientifico può garantire una valutazione sensata della sicurezza, perché consente di prevedere e prevenire eventi che non si sono ancora manifestati ma che statisticamente possono verificarsi. Il concetto di valutazione implica l’insieme delle attività collegate e utili per esprimere un giudizio finalizzato a un fine pubblico. Nel contesto della sicurezza cantieristica, il fine pubblico è la tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori, che costituisce bene giuridico costituzionalmente tutelato. Il giudizio deve essere argomentato tramite processi di ricerca che ne costituiscono l’elemento essenziale di affidabilità, attraverso l’esplicita esibizione degli strumenti, dei percorsi e dell’iter logico-intellettivo seguito. Questa metodologia richiede al professionista di documentare non solo le conclusioni raggiunte, ma anche il processo decisionale che ha condotto a quelle conclusioni. Nel Piano di Sicurezza e Coordinamento, la relazione tecnica deve rendere intelligibile a chi valuterà la condotta professionale le connessioni logiche tra i diversi passaggi: dalla raccolta delle informazioni, alla loro elaborazione, alla comparazione delle alternative possibili, fino alla scelta delle misure preventive e protettive adottate.

La verifica della conformità del POS al PSC costituisce uno dei compiti fondamentali del coordinatore per l’esecuzione, ma richiede un approccio metodologico preciso che va oltre la semplice verifica formale. Il POS rappresenta il documento attraverso cui l’impresa affidataria o esecutrice declina nel proprio contesto organizzativo le prescrizioni contenute nel PSC, integrandole con la propria valutazione dei rischi e le proprie procedure operative.
Il coordinatore deve verificare che il POS contenga tutte le misure preventive e protettive previste dal PSC per le lavorazioni che l’impresa andrà a svolgere, ma anche che le soluzioni proposte dall’impresa siano effettivamente compatibili con il quadro complessivo del coordinamento. Non è sufficiente che l’impresa abbia “preso atto” delle prescrizioni del PSC: deve dimostrare di averle comprese e di averle tradotte in procedure operative specifiche, identificando i soggetti responsabili della loro attuazione.
Un aspetto critico riguarda l’integrazione degli obblighi del datore di lavoro con quelli derivanti dal coordinamento. L’impresa deve redigere il proprio Documento di Valutazione dei Rischi (DVR) e il POS deve essere coerente sia con il DVR che con il PSC. Questa duplice coerenza non è sempre facile da verificare, specialmente quando le prescrizioni del coordinatore impongono all’impresa modifiche organizzative rispetto alle proprie procedure standard. La giurisprudenza richiede che il coordinatore eserciti un controllo sostanziale sull’effettiva implementazione delle misure dichiarate nel POS, attraverso sopralluoghi mirati e verifiche documentate. La chiave per una gestione consapevole del rischio professionale risiede infatti nella documentazione: ogni prescrizione impartita deve essere tracciabile, ogni verifica effettuata deve essere documentata, ogni comunicazione deve avere un riscontro.

L’allegato XV al Decreto Legislativo 81/2008 fornisce definizioni precise che il coordinatore deve conoscere e applicare correttamente nella redazione del PSC. Le misure preventive sono quelle che annullano in termini probabilistici l’accadimento di un evento dannoso. Un esempio classico è il parapetto: se correttamente dimensionato e posizionato, impedisce fisicamente la caduta dall’alto. Anche un sistema di linee vita strutturato come trattenuta rientra nelle misure preventive, perché impedisce all’operatore di raggiungere il bordo da cui potrebbe cadere. Le misure protettive, invece, non impediscono l’evento ma ne limitano le conseguenze dannose. Un sistema di linee vita configurato come arresto di caduta è una misura protettiva: la caduta avviene, ma il lavoratore viene arrestato in condizioni di sicurezza prima di toccare il piano sottostante. I dispositivi di protezione individuale sono tipicamente misure protettive: il casco non impedisce la caduta di un oggetto dall’alto, ma protegge il capo dal trauma.
Le prescrizioni operative costituiscono una categoria distinta: sono le modalità operative con cui deve essere eseguita una determinata lavorazione per minimizzare i rischi. Ad esempio, la prescrizione di delimitare e segnalare un’area prima di iniziare lavori in quota, o l’obbligo di effettuare determinate verifiche prima dell’utilizzo di attrezzature. La corretta qualificazione di queste diverse categorie ha implicazioni pratiche rilevanti: le prescrizioni operative devono essere seguite in una sequenza logica e temporale precisa, mentre le misure preventive e protettive devono essere fisicamente predisposte e mantenute efficienti. La distinzione guida anche la stima dei costi della sicurezza, perché le diverse tipologie di misure hanno impatti economici differenti. Nella pratica del coordinamento in fase di esecuzione, questa distinzione aiuta inoltre a strutturare le modalità di verifica: posso controllare visivamente se un parapetto è installato (misura preventiva), devo verificare con test funzionali se un sistema di arresto caduta è efficiente (misura protettiva), devo documentare attraverso check-list se le prescrizioni operative vengono seguite nella sequenza prevista.

La dimensione documentale dell’attività del coordinatore per l’esecuzione assume rilevanza probatoria fondamentale. Non è sufficiente svolgere materialmente l’attività di coordinamento: occorre che questa attività sia tracciata e dimostrabile. I verbali delle riunioni di coordinamento rappresentano il primo strumento essenziale. Questi verbali devono contenere l’elenco dei partecipanti, gli argomenti trattati, le criticità emerse, le decisioni assunte e le prescrizioni impartite, con l’indicazione dei soggetti destinatari e dei termini per l’adempimento. La comunicazione con le imprese e i lavoratori autonomi deve avvenire per iscritto e deve essere documentata attraverso riscontri che dimostrino l’effettiva ricezione. Ma la giurisprudenza va oltre: stabilisce che il coordinatore deve assicurarsi non solo che la comunicazione sia stata ricevuta, ma che sia stata effettivamente compresa.
Il registro di cantiere, quando previsto, costituisce un altro strumento documentale importante. Gli aggiornamenti del PSC e del cronoprogramma devono essere formalizzati e comunicati a tutti i soggetti interessati. Particolare attenzione merita la documentazione relativa alla verifica dell’idoneità tecnico-professionale delle imprese: il coordinatore deve acquisire e conservare tutta la documentazione che attesta il possesso dei requisiti, dall’iscrizione alla Camera di Commercio al DURC, dalle certificazioni di formazione dei lavoratori all’elenco dei DPI forniti. Questa attività di verifica non può essere delegata ad altri soggetti: è responsabilità diretta del coordinatore. La prassi di sollecitare continuamente riscontri e documentazioni rappresenta nella realtà l’unica strategia difensiva efficace per il coordinatore di fronte a possibili contestazioni. Il principio giurisprudenziale è chiaro: se il coordinatore ha impartito prescrizioni ma non ha previsto modalità di verifica della loro osservanza, e non ha documentato di aver effettuato tali verifiche, difficilmente potrà sottrarsi a responsabilità in caso di infortunio derivante dalla violazione di quelle stesse prescrizioni.


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