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	<title>Deontologia | Archifocus | Archiformazione</title>
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	<description>Formazione continua per Architetti</description>
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		<title>L&#8217;affidamento dei servizi di architettura e ingegneria: cosa cambia con il Nuovo Codice dei Contratti Pubblici</title>
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		<dc:creator><![CDATA[Team redazionale]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 10 Jul 2026 12:33:13 +0000</pubDate>
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					<description><![CDATA[<p>Il corso e-learning accreditato CNAPPC, valido per l’acquisizione di CFP per la formazione continua degli architetti, ti guiderà alla scoperta delle principali novità normative introdotte dal Nuovo Codice dei Contratti Pubblici (D.Lgs. 36/2023) per quanto riguarda l'affidamento dei servizi di architettura e ingegneria.</p>
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										<content:encoded><![CDATA[<div class="wpb-content-wrapper"><div data-parent="true" class="vc_row focus row-container boomapps_vcrow" id="row-unique-0"><div class="row limit-width row-parent"><div class="wpb_row row-inner"><div class="wpb_column pos-top pos-center align_left column_parent col-lg-9 boomapps_vccolumn single-internal-gutter"><div class="uncol style-light"  ><div class="uncoltable"><div class="uncell  boomapps_vccolumn no-block-padding" ><div class="uncont" ><div class="uncode_text_column" ><p>Rispetto alla disciplina precedente, incentrata quasi esclusivamente sulla prevenzione della corruzione, la riforma del 2023 segna un vero e proprio cambio di paradigma. Il nuovo sistema è infatti costruito attorno al &#8220;Principio del risultato&#8221;: l&#8217;obiettivo primario diventa garantire l&#8217;affidamento e l&#8217;esecuzione del contratto con la massima tempestività, assicurando al tempo stesso il miglior rapporto possibile tra qualità e prezzo, sempre nel rispetto della trasparenza e della concorrenza. Il corso affronta in maniera estremamente pratica i concetti fondamentali che ogni professionista deve conoscere per sapersi muovere con sicurezza nel mercato degli appalti pubblici, un settore che muove miliardi di euro.</p>
<h2><strong>Le nuove soglie e le procedure di affidamento</strong></h2>
<p>Per i servizi di progettazione, le nuove soglie di rilevanza europea per l&#8217;affidamento dei servizi sono fissate a 140.000 euro per le amministrazioni centrali e 216.000 euro per quelle sub-centrali. Il corso illustra come orientarsi tra affidamento diretto e procedure negoziate:</p>
<ul>
<li><strong>fino a 140.000 euro</strong>: è consentito l&#8217;affidamento diretto</li>
<li><strong>tra 140.000 e le soglie europee</strong>: si applica la procedura negoziata</li>
<li><strong>sopra le soglie europee</strong>: si procede, nella quasi totalità dei casi, con la procedura aperta.</li>
</ul>
<p>Tra gli argomenti trattati anche la figura del RUP, che il nuovo codice ridefinisce come &#8220;Responsabile Unico di Progetto&#8221;. Le sue competenze sono amplissime e spaziano dalla fase di programmazione fino all&#8217;esecuzione del contratto. Tra le novità più rilevanti, il RUP può ora presiedere le commissioni giudicatrici negli appalti sotto soglia, superando i vecchi limiti legati alle incompatibilità, sempre nell&#8217;ottica di valorizzare le sue competenze tecniche specifiche.</p>
<h2><strong>Il principio di rotazione e i limiti di ribasso negli affidamenti diretti</strong></h2>
<p>Un ulteriore aspetto di grande rilevanza pratica affrontato nel corso riguarda l&#8217;applicazione del principio di rotazione e le sue specifiche deroghe. Il Nuovo Codice offre al RUP maggiore flessibilità: è infatti possibile riaffidare un incarico al progettista uscente qualora si attivi una procedura negoziata preceduta da un&#8217;indagine di mercato aperta, senza porre limiti al numero di operatori idonei da invitare. A questo si aggiunge un&#8217;importante tutela economica per i professionisti: negli affidamenti diretti sotto i 140.000 euro, per arginare la svalutazione del lavoro intellettuale e allinearsi all&#8217;equo compenso, il legislatore ha stabilito che lo sconto offerto dall&#8217;operatore non può in alcun caso superare il limite massimo del 20% rispetto ai corrispettivi determinati dal decreto ministeriale.</p>
<h2><strong>La nuova progettazione: livelli e DIP</strong></h2>
<p>Viene dedicato ampio spazio alla nuova architettura della progettazione, oggi articolata in soli due livelli: <strong>progetto di fattibilità tecnico-economica</strong> e <strong>progetto esecutivo</strong>. Il <strong>Documento di Indirizzo alla Progettazione (DIP)</strong>, redatto prima dell&#8217;affidamento, è il testo fondamentale in cui l&#8217;amministrazione definisce le esigenze, i requisiti prestazionali, i livelli progettuali richiesti e l&#8217;eventuale uso di metodologie BIM, orientando in modo chiaro il lavoro del professionista incaricato.</p>
<p>Infine, il corso fa chiarezza su temi delicati e fondamentali per la tutela della professione: <strong>limiti ai ribassi, conflitto di interessi, soccorso istruttorio e trasparenza. </strong>Quest’ultimo con focus su come sanare eventuali irregolarità formali nella documentazione e su come la digitalizzazione attraverso la Banca Dati Nazionale dei Contratti Pubblici stia rivoluzionando la pubblicità legale e l&#8217;accesso agli atti, garantendo tracciabilità ma ponendo anche nuovi interrogativi sulla tutela dei segreti tecnici aziendali.</p>
</div></div></div></div></div></div><div class="wpb_column pos-top pos-center align_center column_parent col-lg-3 boomapps_vccolumn half-internal-gutter"><div class="uncol style-light sticky-element sticky-sidebar"  ><div class="uncoltable"><div class="uncell  vc_custom_1752127794561 boomapps_vccolumn border-color-526326-color single-block-padding style-color-xsdn-bg" style="border-style: solid;border-left-width: 1px ;" ><div class="uncont" ><div class="uncode-info-box  top-avatar" ><span class="author-wrap"><a href="https://archiformazione.it/author/team-redazionale/"><span class="uncode-ib-avatar uncode-ib-avatar-size-md"><img alt='Team redazionale' src='https://archiformazione.it/wp-content/uploads/2025/07/Team-redazionale-1-40x40.jpg' srcset='https://archiformazione.it/wp-content/uploads/2025/07/Team-redazionale-1-80x80.jpg 2x' class='avatar avatar-40 photo' height='40' width='40' loading='lazy'/></span></a><span class="author-info"> <a href="https://archiformazione.it/author/team-redazionale/">Team redazionale</a></span></span></div><div class="uncode-info-box  h4 font-weight-500 text-uppercase" ><span class="category-info"> <a href="https://archiformazione.it/focus_cat/deontologia/" title="Vedi tutti gli articoli in Deontologia" class="">Deontologia</a></span></div><div class="divider-wrapper "  >
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		<title>Vizi e difetti di costruzione: cosa rischia l&#8217;architetto e come tutelarsi</title>
		<link>https://archiformazione.it/focus/vizi-e-difetti-di-costruzione-cosa-rischia-larchitetto-e-come-tutelarsi/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=vizi-e-difetti-di-costruzione-cosa-rischia-larchitetto-e-come-tutelarsi</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Team redazionale]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 17 Jun 2026 08:01:34 +0000</pubDate>
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					<description><![CDATA[<p>Cosa si intende giuridicamente per vizi e difetti di costruzione? Quando un problema tecnico in un'opera edilizia diventa rilevante sul piano legale e coinvolge la responsabilità del progettista o del direttore dei lavori? Sono le domande centrali di uno degli argomenti più delicati della professione, che costituisce la materia di gran parte dei contenziosi civili, delle consulenze tecniche d'ufficio e delle perizie di parte in ambito edilizio. </p>
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										<content:encoded><![CDATA[<div class="wpb-content-wrapper"><div data-parent="true" class="vc_row focus row-container boomapps_vcrow" id="row-unique-2"><div class="row limit-width row-parent"><div class="wpb_row row-inner"><div class="wpb_column pos-top pos-center align_left column_parent col-lg-9 boomapps_vccolumn single-internal-gutter"><div class="uncol style-light"  ><div class="uncoltable"><div class="uncell  boomapps_vccolumn no-block-padding" ><div class="uncont" ><div class="uncode_text_column" ><p>La differenza tra difformità, vizio e difetto è netta:<strong> difetto</strong> è il termine generale, che comprende sia le difformità sia i vizi, non una terza categoria autonoma. La <strong>difformità</strong> è uno scostamento rispetto alle condizioni stabilite dal contratto, cioè rispetto a quanto pattuito tra le parti. Il <strong>vizio</strong>, invece, è uno scostamento rispetto alle regole dell&#8217;arte, ovvero rispetto alle buone pratiche costruttive indipendentemente da quanto scritto nel contratto. Un&#8217;opera può quindi essere conforme al contratto ma presentare ugualmente dei vizi, se realizzata in modo tecnicamente non corretto. Questa distinzione non è solo teorica: nel Codice Civile emerge chiaramente dal raffronto tra gli articoli 1667 e 1668, che parlano entrambi di &#8220;difformità e vizi&#8221;, e dall&#8217;articolo 1490, riferito al contratto di vendita, che fornisce la nozione più precisa di vizio come ciò che rende la cosa inidonea all&#8217;uso a cui è destinata o ne diminuisce in modo apprezzabile il valore. Perché un vizio o una difformità siano giuridicamente rilevanti, devono superare questa soglia funzionale ed economica: il diritto non tutela la perfezione tecnica assoluta, ma l&#8217;interesse economico e funzionale del committente.</p>
<h2><strong>Quando un difetto tecnico diventa giuridicamente rilevante?</strong></h2>
<p>Un difetto tecnico diventa giuridicamente rilevante quando compromette in tutto o in parte l&#8217;uso a cui l&#8217;opera è destinata, ne riduce in modo apprezzabile il valore, o fa venire meno le qualità essenziali o promesse contrattualmente. Non ogni imperfezione esecutiva configura un vizio in senso giuridico: già la Corte di Cassazione, in una pronuncia del 1986, aveva chiarito che non si può pretendere che per qualsiasi menda di dubbia origine o di insignificante rilievo il committente sia obbligato a denunciare vizi che potrebbero rivelarsi inesistenti.</p>
<p>Va tenuta presente anche la distinzione tra vizi lievi e gravi difetti. I vizi lievi sono disciplinati dall&#8217;articolo 1667 del Codice Civile, con termini di denuncia di 60 giorni dalla scoperta e prescrizione dell&#8217;azione in due anni dalla consegna dell&#8217;opera nel contratto di appalto, oppure 8 giorni e un anno nel contratto d&#8217;opera. I gravi difetti sono invece disciplinati dall&#8217;articolo 1669, che si applica agli edifici e agli immobili destinati per natura a lunga durata: in questi casi i termini si allungano a dieci anni per la denuncia e un anno per l&#8217;azione giudiziale a partire dalla scoperta. Una distinzione cruciale, perché incide direttamente sulla strategia difensiva e sui margini di azione in caso di contenzioso.</p>
<h2><strong>Cosa sono i gravi difetti secondo l&#8217;art. 1669?</strong></h2>
<p>I gravi difetti sono quelli che mettono a rischio la funzionalità complessiva dell&#8217;opera, anche senza che si verifichi una rovina materiale. L&#8217;articolo 1669 si applica quando un edificio o un immobile destinato a lunga durata, nel corso di dieci anni dal completamento, rovina in tutto o in parte, presenta evidente pericolo di rovina, oppure manifesta gravi difetti tali da comprometterne la stabilità o l&#8217;idoneità funzionale. La giurisprudenza ha progressivamente esteso questa nozione ben oltre i problemi strutturali, ricomprendendo anche difetti acustici, igienico-sanitari, di impermeabilizzazione e di funzionamento impiantistico quando incidono in modo significativo sulla normale godibilità dell&#8217;immobile.</p>
<p>Un elemento decisivo: in base al Codice Civile, la responsabilità per gravi difetti è solidale tra appaltatore, progettista e direttore dei lavori. Questo significa che il committente può agire contro uno qualsiasi dei soggetti coinvolti, lasciando poi ai responsabili solidali il compito di regolare i rapporti interni tra loro. I termini decadenziali e prescrizionali per progettista e direttore dei lavori, inoltre, decorrono non dalla consegna dell&#8217;opera ma dal momento in cui il committente ha avuto effettiva conoscenza del nesso causale tra il difetto e la loro prestazione professionale.</p>
<h2><strong>Quando è responsabile il progettista, il direttore dei lavori e il collaudatore?</strong></h2>
<p>Tre figure professionali possono essere chiamate in causa per vizi e difetti di costruzione, ciascuna per profili distinti.</p>
<p><strong>Il progettista</strong> risponde per errori di calcolo, errata concezione tecnica o violazione delle norme di progetto: se il difetto nasce da una scelta progettuale sbagliata, la responsabilità ricade sulla fase di progettazione, indipendentemente da come i lavori siano stati eseguiti.</p>
<p><strong>Il direttore dei lavori</strong> risponde per omessa vigilanza, mancato controllo della conformità esecutiva e mancata impartizione di disposizioni specifiche all&#8217;impresa durante il cantiere. Questo ruolo ha una doppia valenza: da un lato garantisce al committente il rispetto del contratto e delle regole dell&#8217;arte, dall&#8217;altro svolge una funzione ausiliaria nei confronti dell&#8217;ente pubblico in caso di lavori soggetti a permesso di costruire.</p>
<p><strong>Il collaudatore tecnico-amministrativo</strong>, spesso sottovalutato, può essere ritenuto responsabile per omessi controlli in sede di verifica finale, anche in presenza di gravi difetti che avrebbe dovuto rilevare. La responsabilità del collaudatore è stata riconosciuta dalla giurisprudenza anche in ambito di opere pubbliche, come nel caso di strutture scolastiche in cui difetti costruttivi gravi erano accertabili al momento del collaudo.</p>
<h2><strong>Come si accerta la causa di un vizio in sede di CTU?</strong></h2>
<p>Il metodo utilizzato in sede di consulenza tecnica d&#8217;ufficio è quello della regolarità causale, ovvero un ragionamento inferenziale che collega l&#8217;effetto osservato alla sua causa più probabile. In edilizia raramente esiste una prova diretta della causa: quando il Consulente Tecnico d’Ufficio interviene, le lavorazioni sono già concluse, le condizioni originali possono non essere più osservabili e spesso concorrono più fattori. Per questo il consulente deve ricostruire un nesso logico tra il fenomeno rilevato e la sua origine, escludendo le ipotesi alternative e applicando criteri tecnici verificabili. Un errore frequente è quello del CTU che si ferma alla constatazione materiale di un difetto senza arrivare alla sua qualificazione causale, oppure che attribuisce responsabilità a più soggetti senza fondare ciascuna imputazione su un&#8217;inferenza tecnica specifica e documentata. Il tecnico descrive e il giurista qualifica: questa distinzione di ruoli è fondamentale per operare correttamente all&#8217;interno di un procedimento giudiziale, sia come CTU che come CTP.</p>
<h2><strong>Regola dell&#8217;arte: un concetto relativo e dinamico</strong></h2>
<p>La regola dell&#8217;arte non è un parametro fisso e assoluto: è un concetto relativo e evolutivo, che deve adeguarsi alle esigenze e agli scopi cui l&#8217;opera è destinata e che muta nel tempo in funzione del progresso tecnico e delle condizioni di contesto. La Cassazione ha chiarito che le regole dell&#8217;arte non vanno intese con riferimento ai soli criteri tecnici invariabili, ma devono rispondere alla funzionalità e utilizzabilità dell&#8217;opera secondo la sua funzione tipica.</p>
<p>Questo significa che per l&#8217;architetto prescrivere correttamente le regole dell&#8217;arte nel capitolato non è un obbligo meramente formale, ma uno strumento di tutela effettiva: le schede tecniche dei produttori, le norme tecniche di costruzione e i manuali di patologia edilizia sono le fonti principali da cui derivare i criteri esecutivi esigibili per ciascuna opera. Includere nel progetto queste prescrizioni con precisione riduce il rischio di contestazioni e rafforza la posizione del professionista in caso di contenzioso futuro.</p>
</div></div></div></div></div></div><div class="wpb_column pos-top pos-center align_center column_parent col-lg-3 boomapps_vccolumn half-internal-gutter"><div class="uncol style-light sticky-element sticky-sidebar"  ><div class="uncoltable"><div class="uncell  vc_custom_1752127794561 boomapps_vccolumn border-color-526326-color single-block-padding style-color-xsdn-bg" style="border-style: solid;border-left-width: 1px ;" ><div class="uncont" ><div class="uncode-info-box  top-avatar" ><span class="author-wrap"><a href="https://archiformazione.it/author/team-redazionale/"><span class="uncode-ib-avatar uncode-ib-avatar-size-md"><img alt='Team redazionale' src='https://archiformazione.it/wp-content/uploads/2025/07/Team-redazionale-1-40x40.jpg' srcset='https://archiformazione.it/wp-content/uploads/2025/07/Team-redazionale-1-80x80.jpg 2x' class='avatar avatar-40 photo' height='40' width='40' loading='lazy'/></span></a><span class="author-info"> <a href="https://archiformazione.it/author/team-redazionale/">Team redazionale</a></span></span></div><div class="uncode-info-box  h4 font-weight-500 text-uppercase" ><span class="category-info"> <a href="https://archiformazione.it/focus_cat/deontologia/" title="Vedi tutti gli articoli in Deontologia" class="">Deontologia</a></span></div><div class="divider-wrapper "  >
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		<title>Inefficienza artificiale: limiti, rischi e responsabilità legali dell’IA per l&#8217;architetto</title>
		<link>https://archiformazione.it/focus/inefficienza-artificiale-limiti-rischi-e-responsabilita-legali-dellia-per-larchitetto/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=inefficienza-artificiale-limiti-rischi-e-responsabilita-legali-dellia-per-larchitetto</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Team redazionale]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 18 May 2026 08:18:31 +0000</pubDate>
				<guid isPermaLink="false">https://archiformazione.it/?post_type=portfolio&#038;p=481669</guid>

					<description><![CDATA[<p>Il seminario e-learning accreditato CNAPPC, valido per l'acquisizione di CFP per la formazione continua degli architetti affronta una delle questioni più spinose della professione contemporanea: l'impatto dell'Intelligenza Artificiale nella progettazione, e sulla responsabilità civile e penale che ne può conseguire. </p>
<p>L'articolo <a href="https://archiformazione.it/focus/inefficienza-artificiale-limiti-rischi-e-responsabilita-legali-dellia-per-larchitetto/">Inefficienza artificiale: limiti, rischi e responsabilità legali dell’IA per l&#8217;architetto</a> proviene da <a href="https://archiformazione.it">Archiformazione</a>.</p>
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										<content:encoded><![CDATA[<div class="wpb-content-wrapper"><div data-parent="true" class="vc_row focus row-container boomapps_vcrow" id="row-unique-4"><div class="row limit-width row-parent"><div class="wpb_row row-inner"><div class="wpb_column pos-top pos-center align_left column_parent col-lg-9 boomapps_vccolumn single-internal-gutter"><div class="uncol style-light"  ><div class="uncoltable"><div class="uncell  boomapps_vccolumn no-block-padding" ><div class="uncont" ><div class="uncode_text_column" ><p>Quali sono le conseguenze giuridiche se un calcolo strutturale generato dall&#8217;IA si rivela errato? Chi risponde di un rendering &#8220;allucinato&#8221;? L&#8217;architetto può limitarsi a copiare e incollare l&#8217;output ottenuto? Come si concilia l&#8217;uso di questi strumenti con il Codice Deontologico e con le nuove normative nazionali sul diritto d&#8217;autore? La risposta a queste domande definisce il confine tra un professionista consapevole e uno negligente.</p>
<p>L&#8217;ordinamento italiano è intervenuto a gamba tesa sull&#8217;utilizzo dell&#8217;Intelligenza Artificiale nelle professioni intellettuali con la Legge 132/2025, che stabilisce un principio fondamentale:<strong> l&#8217;utilizzo dei sistemi IA è finalizzato esclusivamente all&#8217;esercizio dell&#8217;attività strumentale e di supporto alla professione</strong>.</p>
<p>L&#8217;apporto creativo e il lavoro intellettuale dell&#8217;uomo devono essere prevalenti e questo comporta obblighi di trasparenza ineludibili. Il professionista deve informare il committente, già in fase di preventivo e di stipula del contratto, che si avvarrà dell&#8217;ausilio dell&#8217;AI, esplicitando quali strumenti utilizzerà e per quali attività. Omettere questa informazione, oltre a incrinare il rapporto fiduciario, può avere ricadute civili e penali gravissime, ad esempio qualora sorgano contestazioni per negligenza professionale non coperte da un&#8217;adeguata polizza assicurativa. Ma come si traduce, all&#8217;atto pratico, questo obbligo di trasparenza nel momento in cui si redige l&#8217;incarico professionale? La stesura di contratti aggiornati e la verifica delle coperture di rischio rappresentano lo snodo cruciale da cui partire per un aggiornamento professionale completo e tutelante.</p>
<h2><strong>Il paradosso del design generativo: velocità vs opacità</strong></h2>
<p>Le piattaforme di progettazione algoritmica e generativa riducono drasticamente i tempi per sfornare opzioni progettuali, analizzare l&#8217;impatto ambientale e prevedere le prestazioni energetiche di un edificio. Ma a quale prezzo? Il rischio principale è l&#8217;opacità del processo decisionale. Se l&#8217;architetto accetta passivamente la soluzione fornita dall&#8217;algoritmo, ad esempio l&#8217;ottimizzazione di una facciata tramite visual scripting come VPL, perde il controllo sui passaggi logici che hanno generato quella forma. Questo innesca due problemi pratici:</p>
<ol>
<li><strong>perdita di capacità critica</strong> &#8211; l&#8217;omologazione del design, in cui i progetti finiscono per assomigliare tutti a elaborati preesistenti da cui l&#8217;IA ha attinto i dati</li>
<li><strong>errori grossolani</strong> &#8211; sistemi generalisti text-to-image, pur creando viste iper-realistiche, inseriscono &#8220;allucinazioni&#8221; architettoniche: pluviali che scaricano nel vuoto, scale che non portano a nulla o bagni sovradimensionati senza accessi logici. Presentare tali rendering preliminari al cliente crea aspettative irrealistiche sui costi e sui tempi di cantierizzazione.</li>
</ol>
<p>Come si impara a<strong> distinguere e governare il bias di un algoritmo </strong>prima di presentare un progetto esecutivo? Comprendere i limiti di queste piattaforme, imparando a guidare la macchina anziché subirne le allucinazioni, è una competenza metodologica che richiede uno studio mirato e non semplici tentativi empirici.</p>
<h2><strong>Diritto d&#8217;autore e deepfake architettonici</strong></h2>
<p>L&#8217;utilizzo di immagini e progetti terzi per alimentare e addestrare il proprio algoritmo apre un fronte delicatissimo sul diritto d&#8217;autore. L&#8217;IA non riconosce &#8220;giudizi o intenzioni&#8221;, riconosce solo &#8220;pattern&#8221;. Inserire il lavoro di un altro progettista nell&#8217;IA per estrarne varianti cromatiche o prospettiche configura una violazione, a meno che i dati non siano legalmente estraibili per scopi di ricerca scientifica.</p>
<p>Un&#8217;opera generata interamente dall&#8217;Intelligenza Artificiale non gode della protezione del diritto d&#8217;autore: affinché sia tutelabile, è indispensabile che il professionista possa <strong>dimostrare un &#8220;apporto creativo umano riconoscibile&#8221;</strong>. È per questo che i legali raccomandano agli architetti di tracciare meticolosamente i passaggi del proprio processo ideativo, e di inserire nei propri progetti pubblicati online la dicitura esplicita che vieta l&#8217;uso dell&#8217;immagine per l&#8217;addestramento di algoritmi. Ma quali sono esattamente le formule legali da apporre in calce a un render o a una tavola grafica per garantirsi una tutela reale? L&#8217;analisi dei riferimenti normativi e l&#8217;applicazione di format testuali corretti sono strumenti operativi che ogni studio di progettazione deve acquisire.</p>
<h2><strong>Rimanere architetti nell&#8217;era della computazione</strong></h2>
<p>L&#8217;esperimento della &#8220;Stanza Cinese&#8221; del filosofo John Searle dimostra che l&#8217;IA elabora sintassi perfette senza comprenderne mai la semantica. L&#8217;IA sa come disegnare un muro portante o citare (spesso inventandola) una sentenza del TAR, ma non capisce cosa sia lo spazio, l&#8217;abitare o la sicurezza strutturale. <strong>Non ha intuizione, ha solo correlazione statistica</strong>. La professione di architetto non è minacciata dalla macchina, ma dalla rinuncia volontaria al pensiero critico. Sostituire il ragionamento con il calcolo probabilistico è l&#8217;anticamera dell&#8217;esercizio abusivo della professione, oggi facilitato da falsi &#8220;designer&#8221; armati di prompt. Aggiornarsi su questi temi &#8211; dall&#8217;uso deontologico degli strumenti digitali all&#8217;inquadramento normativo dei contratti &#8211; è l&#8217;unico modo per dominare l&#8217;innovazione senza diventarne succubi o, peggio, penalmente responsabili.</p>
</div></div></div></div></div></div><div class="wpb_column pos-top pos-center align_center column_parent col-lg-3 boomapps_vccolumn half-internal-gutter"><div class="uncol style-light sticky-element sticky-sidebar"  ><div class="uncoltable"><div class="uncell  vc_custom_1752127794561 boomapps_vccolumn border-color-526326-color single-block-padding style-color-xsdn-bg" style="border-style: solid;border-left-width: 1px ;" ><div class="uncont" ><div class="uncode-info-box  top-avatar" ><span class="author-wrap"><a href="https://archiformazione.it/author/team-redazionale/"><span class="uncode-ib-avatar uncode-ib-avatar-size-md"><img alt='Team redazionale' src='https://archiformazione.it/wp-content/uploads/2025/07/Team-redazionale-1-40x40.jpg' srcset='https://archiformazione.it/wp-content/uploads/2025/07/Team-redazionale-1-80x80.jpg 2x' class='avatar avatar-40 photo' height='40' width='40' loading='lazy'/></span></a><span class="author-info"> <a href="https://archiformazione.it/author/team-redazionale/">Team redazionale</a></span></span></div><div class="uncode-info-box  h4 font-weight-500 text-uppercase" ><span class="category-info"> <a href="https://archiformazione.it/focus_cat/deontologia/" title="Vedi tutti gli articoli in Deontologia" class="">Deontologia</a></span></div><div class="divider-wrapper "  >
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		<title>Drafting normativo: come redigere regole chiare per l&#8217;edilizia e l&#8217;urbanistica</title>
		<link>https://archiformazione.it/focus/drafting-normativo-come-redigere-regole-chiare-per-ledilizia-e-lurbanistica/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=drafting-normativo-come-redigere-regole-chiare-per-ledilizia-e-lurbanistica</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Team redazionale]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 15 May 2026 14:14:09 +0000</pubDate>
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					<description><![CDATA[<p>Il seminario e-learning riconosciuto CNAPPC, valido per l'acquisizione di CFP per la formazione continua degli architetti offre una riflessione critica e operativa su un tema spesso trascurato ma di vitale importanza per la professione: la redazione dei testi normativi a livello locale.  </p>
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										<content:encoded><![CDATA[<div class="wpb-content-wrapper"><div data-parent="true" class="vc_row focus row-container boomapps_vcrow" id="row-unique-6"><div class="row limit-width row-parent"><div class="wpb_row row-inner"><div class="wpb_column pos-top pos-center align_left column_parent col-lg-9 boomapps_vccolumn single-internal-gutter"><div class="uncol style-light"  ><div class="uncoltable"><div class="uncell  boomapps_vccolumn no-block-padding" ><div class="uncont" ><div class="uncode_text_column" ><p><span data-contrast="auto">Quali strumenti ha l&#8217;architetto per supportare l&#8217;ente locale nella stesura di un capitolato prestazionale che pretenda un drafting rigoroso dai progettisti incaricati del Piano? Esistono criteri oggettivi e manuali istituzionali per strutturare una norma in modo inequivocabile? Come si integra correttamente un Regolamento Edilizio Tipo in un contesto territoriale specifico senza snaturare la gerarchia delle fonti? È proprio nel passaggio dall&#8217;empirismo alla regola codificata che il percorso formativo offre le coordinate e i case study per trasformare l&#8217;ostacolo burocratico in uno strumento di qualità urbana e architettonica governabile.</span><a href="https://ppl-ai-file-upload.s3.amazonaws.com/web/direct-files/attachments/1352846/6a0a1170-ed35-4ea1-8328-0f5f6b982623/La-redazione-dei-testi-normativi-regolamentari-criteri-OLI.pdf?AWSAccessKeyId=ASIA2F3EMEYEXHZMBCWO&amp;Signature=IAFWJN2DT%2Bda%2BcGEQVDqA41w6oA%3D&amp;x-amz-security-token=IQoJb3JpZ2luX2VjEGIaCXVzLWVhc3QtMSJHMEUCIAYUzIWt0v6K1G69qQpHjadSn1YvZvSUOspv8mCVm6iZAiEA%2Bt8FTcLh3sAA6pFZg5B8V655Jf5dSdQT2ieRgfpUZsYq8wQIKxABGgw2OTk3NTMzMDk3MDUiDGvxHN3XOE6jMTa63CrQBDy7lgg4SQZZaNz%2FyaQ8xjJrjaBV13f7GCFILSf5CJaha%2FE00ojp4%2BpQ7vsXFvjDmTRoGCeUP50EHpQwTpXKxEa2M%2FP4KpztkmWoTzQM%2FFInvj9Lj9zJ1L9EsCu8zX%2Bgfm7tvcnCYi1oV01e66%2F4dFK0kXbmp7foyJ7oWfup%2BlO1%2FxN0WQ1Slkmq2bZ4JcJCOea%2BItu5DGmyBU7fbmp8CGikd0mOgTPJNS5dsFXIgmpjjMkZ6bBdOkBJ813kJEiEvZSvIG7QFZ1hm5I%2BgMy%2BHadLYmEWrm6YXDK9xI69AncD3dSJUEtzDF2VFBePaqceQAxz9GrjYmDartmbdjezgW4Tjmk4s8b%2FL5%2BJFVKlsotNDWw8%2FjshkAvtjQJs3WDWuRlyW4dFMQPvCxAJcRm%2F%2BvWsgYtAtrzGHZK%2BVFoNQauQTdLrMHJKEonfD1hIuv6AsKAtrwul7CrMuDAYe3J9I2TOquNy8STgmPtIOaIy%2FMmzzkk83igNYLrwYT4A2rYMg9eAauL1jajUowJaMZv5o7%2BPNAOM2%2F4LZhR0Hy6X742f49On%2F5wPDyZnvSknVLvz3F6olf7YzL6GYchcLjkLp%2BDg%2FqxHfbYDs6JICAB1iLIwLRqGava07izpe9Z%2B8EiT3mMIDH9sxhwG8hSN7cVEuyZLG9gNppVUyAFahMGdICAM%2Bkf26chwmsMQgXvuAgli3cey%2FwUBnj7HHQO%2BBOKMeZSG2yj4q8USquVM5PpybfyJZMDZiU3Xv1wE5I3SEqCnO75j86cGvR53I%2F%2BxvYhX2towjeWL0AY6mAG25mRLI0IWll39YLglktpi%2Bk1ORiFVnUnfpXIrLGccME27hlmNKy5h3C75fA04WXIMkSdFrs4Bx2%2FMow9aPoQ2lhJf47wZSdMNgQgARzln7oGtKLjRx3uvXcsqTuwOVEzD2GCUUoVff8Gd7kXCm0b9L2i1cbcP3RepYzO9rZ3Bj1Gun6CgUPbL0MbF%2Bynh8wfvy8a79XlUMA%3D%3D&amp;Expires=1778580607"><span data-contrast="none"> </span></a><span data-ccp-props="{&quot;335551550&quot;:6,&quot;335551620&quot;:6}"> </span></p>
<p><span data-contrast="auto">Il punto di partenza ineludibile è la distinzione della natura giuridica tra il Regolamento Edilizio (RE) e le Norme Tecniche di Attuazione (NTA) dello strumento urbanistico. Sebbene operino sullo stesso territorio, rispondono a logiche gerarchiche e giuridiche differenti. Il </span><b><span data-contrast="auto">Regolamento Edilizio</span></b><span data-contrast="auto"> è una fonte normativa secondaria di carattere generale e astratto, che si occupa primariamente del come costruire: procedure, parametri igienico-sanitari, requisiti costruttivi. Come tale, è strettamente subordinato alla Costituzione, alle leggi statali e regionali. Un RE che deroga illegittimamente a norme imperative non è solo illegittimo, ma espone sia l&#8217;Amministrazione che il progettista a responsabilità gravi, anche penali.</span><a href="https://ppl-ai-file-upload.s3.amazonaws.com/web/direct-files/attachments/1352846/6a0a1170-ed35-4ea1-8328-0f5f6b982623/La-redazione-dei-testi-normativi-regolamentari-criteri-OLI.pdf?AWSAccessKeyId=ASIA2F3EMEYEXHZMBCWO&amp;Signature=IAFWJN2DT%2Bda%2BcGEQVDqA41w6oA%3D&amp;x-amz-security-token=IQoJb3JpZ2luX2VjEGIaCXVzLWVhc3QtMSJHMEUCIAYUzIWt0v6K1G69qQpHjadSn1YvZvSUOspv8mCVm6iZAiEA%2Bt8FTcLh3sAA6pFZg5B8V655Jf5dSdQT2ieRgfpUZsYq8wQIKxABGgw2OTk3NTMzMDk3MDUiDGvxHN3XOE6jMTa63CrQBDy7lgg4SQZZaNz%2FyaQ8xjJrjaBV13f7GCFILSf5CJaha%2FE00ojp4%2BpQ7vsXFvjDmTRoGCeUP50EHpQwTpXKxEa2M%2FP4KpztkmWoTzQM%2FFInvj9Lj9zJ1L9EsCu8zX%2Bgfm7tvcnCYi1oV01e66%2F4dFK0kXbmp7foyJ7oWfup%2BlO1%2FxN0WQ1Slkmq2bZ4JcJCOea%2BItu5DGmyBU7fbmp8CGikd0mOgTPJNS5dsFXIgmpjjMkZ6bBdOkBJ813kJEiEvZSvIG7QFZ1hm5I%2BgMy%2BHadLYmEWrm6YXDK9xI69AncD3dSJUEtzDF2VFBePaqceQAxz9GrjYmDartmbdjezgW4Tjmk4s8b%2FL5%2BJFVKlsotNDWw8%2FjshkAvtjQJs3WDWuRlyW4dFMQPvCxAJcRm%2F%2BvWsgYtAtrzGHZK%2BVFoNQauQTdLrMHJKEonfD1hIuv6AsKAtrwul7CrMuDAYe3J9I2TOquNy8STgmPtIOaIy%2FMmzzkk83igNYLrwYT4A2rYMg9eAauL1jajUowJaMZv5o7%2BPNAOM2%2F4LZhR0Hy6X742f49On%2F5wPDyZnvSknVLvz3F6olf7YzL6GYchcLjkLp%2BDg%2FqxHfbYDs6JICAB1iLIwLRqGava07izpe9Z%2B8EiT3mMIDH9sxhwG8hSN7cVEuyZLG9gNppVUyAFahMGdICAM%2Bkf26chwmsMQgXvuAgli3cey%2FwUBnj7HHQO%2BBOKMeZSG2yj4q8USquVM5PpybfyJZMDZiU3Xv1wE5I3SEqCnO75j86cGvR53I%2F%2BxvYhX2towjeWL0AY6mAG25mRLI0IWll39YLglktpi%2Bk1ORiFVnUnfpXIrLGccME27hlmNKy5h3C75fA04WXIMkSdFrs4Bx2%2FMow9aPoQ2lhJf47wZSdMNgQgARzln7oGtKLjRx3uvXcsqTuwOVEzD2GCUUoVff8Gd7kXCm0b9L2i1cbcP3RepYzO9rZ3Bj1Gun6CgUPbL0MbF%2Bynh8wfvy8a79XlUMA%3D%3D&amp;Expires=1778580607"><span data-contrast="none"> </span></a><span data-ccp-props="{&quot;335551550&quot;:6,&quot;335551620&quot;:6}"> </span></p>
<p><span data-contrast="auto">Invece le </span><b><span data-contrast="auto">Norme Tecniche di Attuazione</span></b><span data-contrast="auto"> sono parte integrante del piano urbanistico. Hanno natura conformativa della proprietà e definiscono il se, il quanto e il dove costruire. Godono perciò di una valenza superiore nella gerarchia locale: in caso di contrasto tra un Regolamento Edilizio e le NTA, la giurisprudenza consolidata afferma la prevalenza del Piano. Ma cosa accade quando il conflitto interpretativo emerge all&#8217;interno dello stesso Piano, tra la norma scritta (NTA) e la tavola grafica di zonizzazione?</span><a href="https://ppl-ai-file-upload.s3.amazonaws.com/web/direct-files/attachments/1352846/6a0a1170-ed35-4ea1-8328-0f5f6b982623/La-redazione-dei-testi-normativi-regolamentari-criteri-OLI.pdf?AWSAccessKeyId=ASIA2F3EMEYEXHZMBCWO&amp;Signature=IAFWJN2DT%2Bda%2BcGEQVDqA41w6oA%3D&amp;x-amz-security-token=IQoJb3JpZ2luX2VjEGIaCXVzLWVhc3QtMSJHMEUCIAYUzIWt0v6K1G69qQpHjadSn1YvZvSUOspv8mCVm6iZAiEA%2Bt8FTcLh3sAA6pFZg5B8V655Jf5dSdQT2ieRgfpUZsYq8wQIKxABGgw2OTk3NTMzMDk3MDUiDGvxHN3XOE6jMTa63CrQBDy7lgg4SQZZaNz%2FyaQ8xjJrjaBV13f7GCFILSf5CJaha%2FE00ojp4%2BpQ7vsXFvjDmTRoGCeUP50EHpQwTpXKxEa2M%2FP4KpztkmWoTzQM%2FFInvj9Lj9zJ1L9EsCu8zX%2Bgfm7tvcnCYi1oV01e66%2F4dFK0kXbmp7foyJ7oWfup%2BlO1%2FxN0WQ1Slkmq2bZ4JcJCOea%2BItu5DGmyBU7fbmp8CGikd0mOgTPJNS5dsFXIgmpjjMkZ6bBdOkBJ813kJEiEvZSvIG7QFZ1hm5I%2BgMy%2BHadLYmEWrm6YXDK9xI69AncD3dSJUEtzDF2VFBePaqceQAxz9GrjYmDartmbdjezgW4Tjmk4s8b%2FL5%2BJFVKlsotNDWw8%2FjshkAvtjQJs3WDWuRlyW4dFMQPvCxAJcRm%2F%2BvWsgYtAtrzGHZK%2BVFoNQauQTdLrMHJKEonfD1hIuv6AsKAtrwul7CrMuDAYe3J9I2TOquNy8STgmPtIOaIy%2FMmzzkk83igNYLrwYT4A2rYMg9eAauL1jajUowJaMZv5o7%2BPNAOM2%2F4LZhR0Hy6X742f49On%2F5wPDyZnvSknVLvz3F6olf7YzL6GYchcLjkLp%2BDg%2FqxHfbYDs6JICAB1iLIwLRqGava07izpe9Z%2B8EiT3mMIDH9sxhwG8hSN7cVEuyZLG9gNppVUyAFahMGdICAM%2Bkf26chwmsMQgXvuAgli3cey%2FwUBnj7HHQO%2BBOKMeZSG2yj4q8USquVM5PpybfyJZMDZiU3Xv1wE5I3SEqCnO75j86cGvR53I%2F%2BxvYhX2towjeWL0AY6mAG25mRLI0IWll39YLglktpi%2Bk1ORiFVnUnfpXIrLGccME27hlmNKy5h3C75fA04WXIMkSdFrs4Bx2%2FMow9aPoQ2lhJf47wZSdMNgQgARzln7oGtKLjRx3uvXcsqTuwOVEzD2GCUUoVff8Gd7kXCm0b9L2i1cbcP3RepYzO9rZ3Bj1Gun6CgUPbL0MbF%2Bynh8wfvy8a79XlUMA%3D%3D&amp;Expires=1778580607"><span data-contrast="none"> </span></a><span data-ccp-props="{&quot;335551550&quot;:6,&quot;335551620&quot;:6}"> </span></p>
<p><span data-contrast="auto">Uno dei contenziosi più frequenti nella pratica professionale nasce dal </span><b><span data-contrast="auto">contrasto tra ciò che è disegnato sulle tavole di piano e ciò che è scritto nelle norme di attuazione</span></b><span data-contrast="auto">. Un esempio classico: un passante pubblico disegnato su mappa ma descritto come &#8220;facoltativo&#8221; nel testo. Come deve comportarsi l&#8217;istruttore comunale o il progettista?</span><a href="https://ppl-ai-file-upload.s3.amazonaws.com/web/direct-files/attachments/1352846/6a0a1170-ed35-4ea1-8328-0f5f6b982623/La-redazione-dei-testi-normativi-regolamentari-criteri-OLI.pdf?AWSAccessKeyId=ASIA2F3EMEYEXHZMBCWO&amp;Signature=IAFWJN2DT%2Bda%2BcGEQVDqA41w6oA%3D&amp;x-amz-security-token=IQoJb3JpZ2luX2VjEGIaCXVzLWVhc3QtMSJHMEUCIAYUzIWt0v6K1G69qQpHjadSn1YvZvSUOspv8mCVm6iZAiEA%2Bt8FTcLh3sAA6pFZg5B8V655Jf5dSdQT2ieRgfpUZsYq8wQIKxABGgw2OTk3NTMzMDk3MDUiDGvxHN3XOE6jMTa63CrQBDy7lgg4SQZZaNz%2FyaQ8xjJrjaBV13f7GCFILSf5CJaha%2FE00ojp4%2BpQ7vsXFvjDmTRoGCeUP50EHpQwTpXKxEa2M%2FP4KpztkmWoTzQM%2FFInvj9Lj9zJ1L9EsCu8zX%2Bgfm7tvcnCYi1oV01e66%2F4dFK0kXbmp7foyJ7oWfup%2BlO1%2FxN0WQ1Slkmq2bZ4JcJCOea%2BItu5DGmyBU7fbmp8CGikd0mOgTPJNS5dsFXIgmpjjMkZ6bBdOkBJ813kJEiEvZSvIG7QFZ1hm5I%2BgMy%2BHadLYmEWrm6YXDK9xI69AncD3dSJUEtzDF2VFBePaqceQAxz9GrjYmDartmbdjezgW4Tjmk4s8b%2FL5%2BJFVKlsotNDWw8%2FjshkAvtjQJs3WDWuRlyW4dFMQPvCxAJcRm%2F%2BvWsgYtAtrzGHZK%2BVFoNQauQTdLrMHJKEonfD1hIuv6AsKAtrwul7CrMuDAYe3J9I2TOquNy8STgmPtIOaIy%2FMmzzkk83igNYLrwYT4A2rYMg9eAauL1jajUowJaMZv5o7%2BPNAOM2%2F4LZhR0Hy6X742f49On%2F5wPDyZnvSknVLvz3F6olf7YzL6GYchcLjkLp%2BDg%2FqxHfbYDs6JICAB1iLIwLRqGava07izpe9Z%2B8EiT3mMIDH9sxhwG8hSN7cVEuyZLG9gNppVUyAFahMGdICAM%2Bkf26chwmsMQgXvuAgli3cey%2FwUBnj7HHQO%2BBOKMeZSG2yj4q8USquVM5PpybfyJZMDZiU3Xv1wE5I3SEqCnO75j86cGvR53I%2F%2BxvYhX2towjeWL0AY6mAG25mRLI0IWll39YLglktpi%2Bk1ORiFVnUnfpXIrLGccME27hlmNKy5h3C75fA04WXIMkSdFrs4Bx2%2FMow9aPoQ2lhJf47wZSdMNgQgARzln7oGtKLjRx3uvXcsqTuwOVEzD2GCUUoVff8Gd7kXCm0b9L2i1cbcP3RepYzO9rZ3Bj1Gun6CgUPbL0MbF%2Bynh8wfvy8a79XlUMA%3D%3D&amp;Expires=1778580607"><span data-contrast="none"> </span></a><span data-ccp-props="{&quot;335551550&quot;:6,&quot;335551620&quot;:6}"> </span></p>
<p><span data-contrast="auto">La regola dettata dalla giurisprudenza amministrativa è chiara: la norma tecnica, avendo un carattere precettivo e descrittivo, prevale sempre sulla rappresentazione grafica, la quale ha una funzione meramente illustrativa, localizzativa e ausiliaria. La tavola grafica acquisisce valenza interpretativa primaria solo laddove la norma scritta presenti chiare ambiguità o lacune. Questo evidenzia un difetto a monte, nella fase di produzione del piano: troppo spesso le mappe vengono disegnate e approvate separatamente dalle norme che le devono governare. Come possiamo evitare questa discrasia fin dalla fase di affidamento degli incarichi per la redazione dei nuovi Piani Regolatori?</span><a href="https://ppl-ai-file-upload.s3.amazonaws.com/web/direct-files/attachments/1352846/6a0a1170-ed35-4ea1-8328-0f5f6b982623/La-redazione-dei-testi-normativi-regolamentari-criteri-OLI.pdf?AWSAccessKeyId=ASIA2F3EMEYEXHZMBCWO&amp;Signature=IAFWJN2DT%2Bda%2BcGEQVDqA41w6oA%3D&amp;x-amz-security-token=IQoJb3JpZ2luX2VjEGIaCXVzLWVhc3QtMSJHMEUCIAYUzIWt0v6K1G69qQpHjadSn1YvZvSUOspv8mCVm6iZAiEA%2Bt8FTcLh3sAA6pFZg5B8V655Jf5dSdQT2ieRgfpUZsYq8wQIKxABGgw2OTk3NTMzMDk3MDUiDGvxHN3XOE6jMTa63CrQBDy7lgg4SQZZaNz%2FyaQ8xjJrjaBV13f7GCFILSf5CJaha%2FE00ojp4%2BpQ7vsXFvjDmTRoGCeUP50EHpQwTpXKxEa2M%2FP4KpztkmWoTzQM%2FFInvj9Lj9zJ1L9EsCu8zX%2Bgfm7tvcnCYi1oV01e66%2F4dFK0kXbmp7foyJ7oWfup%2BlO1%2FxN0WQ1Slkmq2bZ4JcJCOea%2BItu5DGmyBU7fbmp8CGikd0mOgTPJNS5dsFXIgmpjjMkZ6bBdOkBJ813kJEiEvZSvIG7QFZ1hm5I%2BgMy%2BHadLYmEWrm6YXDK9xI69AncD3dSJUEtzDF2VFBePaqceQAxz9GrjYmDartmbdjezgW4Tjmk4s8b%2FL5%2BJFVKlsotNDWw8%2FjshkAvtjQJs3WDWuRlyW4dFMQPvCxAJcRm%2F%2BvWsgYtAtrzGHZK%2BVFoNQauQTdLrMHJKEonfD1hIuv6AsKAtrwul7CrMuDAYe3J9I2TOquNy8STgmPtIOaIy%2FMmzzkk83igNYLrwYT4A2rYMg9eAauL1jajUowJaMZv5o7%2BPNAOM2%2F4LZhR0Hy6X742f49On%2F5wPDyZnvSknVLvz3F6olf7YzL6GYchcLjkLp%2BDg%2FqxHfbYDs6JICAB1iLIwLRqGava07izpe9Z%2B8EiT3mMIDH9sxhwG8hSN7cVEuyZLG9gNppVUyAFahMGdICAM%2Bkf26chwmsMQgXvuAgli3cey%2FwUBnj7HHQO%2BBOKMeZSG2yj4q8USquVM5PpybfyJZMDZiU3Xv1wE5I3SEqCnO75j86cGvR53I%2F%2BxvYhX2towjeWL0AY6mAG25mRLI0IWll39YLglktpi%2Bk1ORiFVnUnfpXIrLGccME27hlmNKy5h3C75fA04WXIMkSdFrs4Bx2%2FMow9aPoQ2lhJf47wZSdMNgQgARzln7oGtKLjRx3uvXcsqTuwOVEzD2GCUUoVff8Gd7kXCm0b9L2i1cbcP3RepYzO9rZ3Bj1Gun6CgUPbL0MbF%2Bynh8wfvy8a79XlUMA%3D%3D&amp;Expires=1778580607"><span data-contrast="none"> </span></a><span data-ccp-props="{&quot;335551550&quot;:6,&quot;335551620&quot;:6}"> </span></p>
<h2><b><span data-contrast="auto">I principi del drafting: chiarezza, univocità e operatori deontici</span></b><span data-ccp-props="{&quot;335551550&quot;:6,&quot;335551620&quot;:6}"> </span></h2>
<p><span data-contrast="auto">Per risolvere l&#8217;ambiguità normativa alla radice, il legislatore ha emanato circolari e manuali che fissano i principi del drafting normativo. Un regolamento ben scritto deve rispettare requisiti di precisione terminologica, uniformità, semplicità e sostenibilità amministrativa.</span><a href="https://ppl-ai-file-upload.s3.amazonaws.com/web/direct-files/attachments/1352846/6a0a1170-ed35-4ea1-8328-0f5f6b982623/La-redazione-dei-testi-normativi-regolamentari-criteri-OLI.pdf?AWSAccessKeyId=ASIA2F3EMEYEXHZMBCWO&amp;Signature=IAFWJN2DT%2Bda%2BcGEQVDqA41w6oA%3D&amp;x-amz-security-token=IQoJb3JpZ2luX2VjEGIaCXVzLWVhc3QtMSJHMEUCIAYUzIWt0v6K1G69qQpHjadSn1YvZvSUOspv8mCVm6iZAiEA%2Bt8FTcLh3sAA6pFZg5B8V655Jf5dSdQT2ieRgfpUZsYq8wQIKxABGgw2OTk3NTMzMDk3MDUiDGvxHN3XOE6jMTa63CrQBDy7lgg4SQZZaNz%2FyaQ8xjJrjaBV13f7GCFILSf5CJaha%2FE00ojp4%2BpQ7vsXFvjDmTRoGCeUP50EHpQwTpXKxEa2M%2FP4KpztkmWoTzQM%2FFInvj9Lj9zJ1L9EsCu8zX%2Bgfm7tvcnCYi1oV01e66%2F4dFK0kXbmp7foyJ7oWfup%2BlO1%2FxN0WQ1Slkmq2bZ4JcJCOea%2BItu5DGmyBU7fbmp8CGikd0mOgTPJNS5dsFXIgmpjjMkZ6bBdOkBJ813kJEiEvZSvIG7QFZ1hm5I%2BgMy%2BHadLYmEWrm6YXDK9xI69AncD3dSJUEtzDF2VFBePaqceQAxz9GrjYmDartmbdjezgW4Tjmk4s8b%2FL5%2BJFVKlsotNDWw8%2FjshkAvtjQJs3WDWuRlyW4dFMQPvCxAJcRm%2F%2BvWsgYtAtrzGHZK%2BVFoNQauQTdLrMHJKEonfD1hIuv6AsKAtrwul7CrMuDAYe3J9I2TOquNy8STgmPtIOaIy%2FMmzzkk83igNYLrwYT4A2rYMg9eAauL1jajUowJaMZv5o7%2BPNAOM2%2F4LZhR0Hy6X742f49On%2F5wPDyZnvSknVLvz3F6olf7YzL6GYchcLjkLp%2BDg%2FqxHfbYDs6JICAB1iLIwLRqGava07izpe9Z%2B8EiT3mMIDH9sxhwG8hSN7cVEuyZLG9gNppVUyAFahMGdICAM%2Bkf26chwmsMQgXvuAgli3cey%2FwUBnj7HHQO%2BBOKMeZSG2yj4q8USquVM5PpybfyJZMDZiU3Xv1wE5I3SEqCnO75j86cGvR53I%2F%2BxvYhX2towjeWL0AY6mAG25mRLI0IWll39YLglktpi%2Bk1ORiFVnUnfpXIrLGccME27hlmNKy5h3C75fA04WXIMkSdFrs4Bx2%2FMow9aPoQ2lhJf47wZSdMNgQgARzln7oGtKLjRx3uvXcsqTuwOVEzD2GCUUoVff8Gd7kXCm0b9L2i1cbcP3RepYzO9rZ3Bj1Gun6CgUPbL0MbF%2Bynh8wfvy8a79XlUMA%3D%3D&amp;Expires=1778580607"><span data-contrast="none"> </span></a><span data-ccp-props="{&quot;335551550&quot;:6,&quot;335551620&quot;:6}"> </span></p>
<p><span data-contrast="auto">Tra i principi cardine spicca l&#8217;uniformità terminologica: se si sceglie il termine &#8220;edificio&#8221;, non si possono usare nel testo come sinonimi &#8220;manufatto&#8221; o &#8220;fabbricato&#8221;. Inoltre, le prescrizioni devono essere misurabili, controllabili e tecnicamente accertabili: bandite formule vaghe come &#8220;adeguata sistemazione degli spazi esterni&#8221;, da sostituire con parametri precisi (es. &#8220;sistemazione a verde per almeno il 30% della superficie scoperta&#8221;). Cruciale è anche l&#8217;uso degli operatori deontici e la chiarezza grammaticale: usarli correttamente previene interpretazioni arbitrarie che sfociano in disparità di trattamento da Comune a Comune.</span><a href="https://ppl-ai-file-upload.s3.amazonaws.com/web/direct-files/attachments/1352846/6a0a1170-ed35-4ea1-8328-0f5f6b982623/La-redazione-dei-testi-normativi-regolamentari-criteri-OLI.pdf?AWSAccessKeyId=ASIA2F3EMEYEXHZMBCWO&amp;Signature=IAFWJN2DT%2Bda%2BcGEQVDqA41w6oA%3D&amp;x-amz-security-token=IQoJb3JpZ2luX2VjEGIaCXVzLWVhc3QtMSJHMEUCIAYUzIWt0v6K1G69qQpHjadSn1YvZvSUOspv8mCVm6iZAiEA%2Bt8FTcLh3sAA6pFZg5B8V655Jf5dSdQT2ieRgfpUZsYq8wQIKxABGgw2OTk3NTMzMDk3MDUiDGvxHN3XOE6jMTa63CrQBDy7lgg4SQZZaNz%2FyaQ8xjJrjaBV13f7GCFILSf5CJaha%2FE00ojp4%2BpQ7vsXFvjDmTRoGCeUP50EHpQwTpXKxEa2M%2FP4KpztkmWoTzQM%2FFInvj9Lj9zJ1L9EsCu8zX%2Bgfm7tvcnCYi1oV01e66%2F4dFK0kXbmp7foyJ7oWfup%2BlO1%2FxN0WQ1Slkmq2bZ4JcJCOea%2BItu5DGmyBU7fbmp8CGikd0mOgTPJNS5dsFXIgmpjjMkZ6bBdOkBJ813kJEiEvZSvIG7QFZ1hm5I%2BgMy%2BHadLYmEWrm6YXDK9xI69AncD3dSJUEtzDF2VFBePaqceQAxz9GrjYmDartmbdjezgW4Tjmk4s8b%2FL5%2BJFVKlsotNDWw8%2FjshkAvtjQJs3WDWuRlyW4dFMQPvCxAJcRm%2F%2BvWsgYtAtrzGHZK%2BVFoNQauQTdLrMHJKEonfD1hIuv6AsKAtrwul7CrMuDAYe3J9I2TOquNy8STgmPtIOaIy%2FMmzzkk83igNYLrwYT4A2rYMg9eAauL1jajUowJaMZv5o7%2BPNAOM2%2F4LZhR0Hy6X742f49On%2F5wPDyZnvSknVLvz3F6olf7YzL6GYchcLjkLp%2BDg%2FqxHfbYDs6JICAB1iLIwLRqGava07izpe9Z%2B8EiT3mMIDH9sxhwG8hSN7cVEuyZLG9gNppVUyAFahMGdICAM%2Bkf26chwmsMQgXvuAgli3cey%2FwUBnj7HHQO%2BBOKMeZSG2yj4q8USquVM5PpybfyJZMDZiU3Xv1wE5I3SEqCnO75j86cGvR53I%2F%2BxvYhX2towjeWL0AY6mAG25mRLI0IWll39YLglktpi%2Bk1ORiFVnUnfpXIrLGccME27hlmNKy5h3C75fA04WXIMkSdFrs4Bx2%2FMow9aPoQ2lhJf47wZSdMNgQgARzln7oGtKLjRx3uvXcsqTuwOVEzD2GCUUoVff8Gd7kXCm0b9L2i1cbcP3RepYzO9rZ3Bj1Gun6CgUPbL0MbF%2Bynh8wfvy8a79XlUMA%3D%3D&amp;Expires=1778580607"><span data-contrast="none"> </span></a><span data-ccp-props="{&quot;335551550&quot;:6,&quot;335551620&quot;:6}"> </span></p>
<p><span data-contrast="auto">Occuparsi di regole non significa farsi giuristi improvvisati, ma padroneggiare la &#8220;tecnica della norma&#8221; per garantire certezza del diritto e tutelare il committente. Un professionista o un dipendente pubblico consapevole sa strutturare la divisione tra norme definitorie, disciplina procedurale, sanzioni e norme transitorie. Sa che le abrogazioni implicite generano il caos, e opta per abrogazioni espresse. In un quadro normativo in cui il territorio è governato attraverso regole complesse, l&#8217;architetto non è solo un &#8220;tecnico esecutore&#8221;, ma è spesso il reale estensore materiale dei Regolamenti e dei Piani Urbanistici dei Comuni. Formarsi al drafting normativo (tecnica legislativa) diventa così una necessità per garantire certezza del diritto, pace sociale e qualità amministrativa.</span><span data-ccp-props="{&quot;335551550&quot;:6,&quot;335551620&quot;:6}"> </span></p>
</div></div></div></div></div></div><div class="wpb_column pos-top pos-center align_center column_parent col-lg-3 boomapps_vccolumn half-internal-gutter"><div class="uncol style-light sticky-element sticky-sidebar"  ><div class="uncoltable"><div class="uncell  vc_custom_1752127794561 boomapps_vccolumn border-color-526326-color single-block-padding style-color-xsdn-bg" style="border-style: solid;border-left-width: 1px ;" ><div class="uncont" ><div class="uncode-info-box  top-avatar" ><span class="author-wrap"><a href="https://archiformazione.it/author/team-redazionale/"><span class="uncode-ib-avatar uncode-ib-avatar-size-md"><img alt='Team redazionale' src='https://archiformazione.it/wp-content/uploads/2025/07/Team-redazionale-1-40x40.jpg' srcset='https://archiformazione.it/wp-content/uploads/2025/07/Team-redazionale-1-80x80.jpg 2x' class='avatar avatar-40 photo' height='40' width='40' loading='lazy'/></span></a><span class="author-info"> <a href="https://archiformazione.it/author/team-redazionale/">Team redazionale</a></span></span></div><div class="uncode-info-box  h4 font-weight-500 text-uppercase" ><span class="category-info"> <a href="https://archiformazione.it/focus_cat/deontologia/" title="Vedi tutti gli articoli in Deontologia" class="">Deontologia</a></span></div><div class="divider-wrapper "  >
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		<title>Il Salvacasa: ultime modifiche al decreto 69/2024</title>
		<link>https://archiformazione.it/focus/il-salvacasa-ultime-modifiche-al-decreto-69-2024/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=il-salvacasa-ultime-modifiche-al-decreto-69-2024</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Team redazionale]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 20 Apr 2026 14:47:38 +0000</pubDate>
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					<description><![CDATA[<p>Il decreto Salvacasa continua a ridefinire il perimetro operativo entro cui architetti e tecnici sono chiamati a muoversi, tra tolleranze costruttive ampliate, fiscalizzazioni e nuovi istituti come il 36-bis. Ma cosa cambia davvero nella pratica professionale? Il seminario e-learning erogato nell'ambito della formazione continua accreditata per architetti analizza questi nodi offrendo chiavi di lettura aggiornate alla giurisprudenza più recente.</p>
<p>L'articolo <a href="https://archiformazione.it/focus/il-salvacasa-ultime-modifiche-al-decreto-69-2024/">Il Salvacasa: ultime modifiche al decreto 69/2024</a> proviene da <a href="https://archiformazione.it">Archiformazione</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<div class="wpb-content-wrapper"><div data-parent="true" class="vc_row focus row-container boomapps_vcrow" id="row-unique-8"><div class="row limit-width row-parent"><div class="wpb_row row-inner"><div class="wpb_column pos-top pos-center align_left column_parent col-lg-9 boomapps_vccolumn single-internal-gutter"><div class="uncol style-light"  ><div class="uncoltable"><div class="uncell  boomapps_vccolumn no-block-padding" ><div class="uncont" ><div class="uncode_text_column" ><p>Come si determina oggi lo stato legittimo di un immobile? Cosa bisogna verificare prima di attestare la legittimità di un edificio ante &#8217;67? La fiscalizzazione degli abusi edilizi sana davvero l&#8217;irregolarità? Quali difformità rientrano nel 34-ter e quali nel 36-bis? E soprattutto: dove finiscono le semplificazioni annunciate e dove iniziano, invece, le nuove aree di incertezza interpretativa? Sono le domande che architetti e tecnici comunali si pongono da quando la legge è entrata in vigore e alle quali la norma, da sola, non sempre offre risposte univoche.</p>
<p>Il Salvacasa è intervenuto in un contesto già complesso con l&#8217;ambizione di semplificare. E in parte ci è riuscito: ha allargato le tolleranze costruttive, ha ridefinito il perimetro dello stato legittimo, ha trasformato le sanzioni pecuniarie da semplice conseguenza dell&#8217;abuso a titolo concorrente alla legittimazione dell&#8217;immobile. Ma ogni ampliamento normativo porta con sé nuovi margini interpretativi, e sono questi margini &#8211; diversamente letti da ufficio a ufficio, da regione a regione, da giudice a giudice &#8211; che generano l&#8217;incertezza operativa con cui i professionisti si confrontano ogni giorno.</p>
<p>A due anni dall&#8217;entrata in vigore, la giurisprudenza ha cominciato a sedimentare i primi principi applicativi, ma molti nodi restano aperti. Il TAR Lombardia si è espresso su alcuni punti del 9-bis, il Consiglio di Stato ha prodotto sentenze che riformulano certezze consolidate, e l&#8217;Adunanza Plenaria del 2024 ha dettato principi di diritto vincolanti sul calcolo delle sanzioni degli articoli 33 e 34. Conoscere queste pronunce è il presupposto per scegliere correttamente quale istituto applicare e come documentare la pratica senza rischiare che venga rigettata o contestata.</p>
<h2><strong>Lo stato legittimo: la &#8220;carta d&#8217;identità&#8221; dell&#8217;immobile</strong></h2>
<p>Il punto di partenza di qualsiasi operazione sul costruito è l&#8217;articolo 9-bis del DPR 380/2001, che definisce lo stato legittimo dell&#8217;immobile. Non si tratta di un certificato rilasciato dall&#8217;amministrazione, né di una dichiarazione automatica: è un&#8217;attestazione tecnica che il professionista redige sulla base di una ricostruzione documentale precisa, che include titoli abilitativi, eventuali sanatorie, interventi successivi sull&#8217;intero immobile o su singole unità e, novità del Salvacasa, anche le tolleranze costruttive riconosciute ai sensi del 34-bis.</p>
<p>La modifica apparentemente più sottile introdotta dal decreto &#8211; la sostituzione della congiunzione &#8220;e&#8221; con &#8220;o&#8221; nella definizione dello stato legittimo &#8211; ha in realtà implicazioni molto concrete: consente di attestare la legittimità facendo riferimento alternativamente al titolo originario o all&#8217;ultimo intervento edilizio che ha interessato l&#8217;immobile, senza la necessità di ricostruire l&#8217;intera catena documentale. Ma questa semplificazione non è illimitata. La giurisprudenza ha chiarito che il beneficio opera solo laddove l&#8217;amministrazione, in sede di rilascio del titolo più recente, abbia verificato esplicitamente la legittimità dei titoli pregressi. Cosa significa concretamente questa condizione nel contesto delle SCIA è una delle questioni ancora aperte, su cui le prassi comunali divergono significativamente.</p>
<h2><strong>Il nodo degli immobili storici e degli archivi incompleti</strong></h2>
<p>Uno degli scenari più frequenti nella pratica professionale è quello dell&#8217;immobile datato per il quale non è possibile reperire tutta la documentazione originaria. Il Salvacasa ha introdotto strumenti per affrontare questi casi, consentendo di ricorrere a <strong>documentazione alternativa per ricostruire la consistenza dell&#8217;immobile</strong> in un&#8217;epoca determinata. Ma anche qui le insidie non mancano. La mera rappresentazione di uno stato di fatto all&#8217;interno di un titolo successivo non equivale, per la giurisprudenza, a una regolarizzazione implicita. Il Consiglio di Stato ha ribadito questo principio in pronunce recenti: il fatto che un&#8217;opera sia stata raffigurata nelle tavole allegate a una SCIA o a un permesso di costruire, senza che l&#8217;amministrazione abbia esplicitamente verificato la corrispondenza con lo stato autorizzato, non genera legittimo affidamento. La distinzione tra ciò che è stato rappresentato e ciò che è stato assentito è un confine sottile, ma la giurisprudenza lo presidia con rigore. Come costruire correttamente il fascicolo documentale in questi casi &#8211; e come valutare il peso probatorio delle singole fonti &#8211; è una delle competenze operative che il percorso formativo sviluppa con esempi concreti.</p>
<h2><strong>Fiscalizzazione: cosa cambia con il Salvacasa</strong></h2>
<p>Prima del Salvacasa, le sanzioni pecuniarie previste dagli articoli 33 e 34 del DPR 380/2001 rappresentavano una conseguenza dell&#8217;abuso edilizio, ma non incidevano sullo stato legittimo dell&#8217;immobile. Con la riforma, queste sanzioni &#8211; pagate in seguito a un procedimento correttamente istruito &#8211; concorrono a determinare la legittimità dell&#8217;edificio, aprendo formalmente alla cosiddetta &#8220;fiscalizzazione&#8221; come strumento di regolarizzazione.</p>
<p>È una novità di portata significativa, che ha creato aspettative, e qualche malinteso, sulla reale portata dell&#8217;istituto. La prima distinzione è che la fiscalizzazione non sana: l&#8217;immobile conserva una porzione non conforme dal punto di vista urbanistico, e questa condizione ha conseguenze precise sulla possibilità di eseguire interventi successivi o di accedere a determinati bonus fiscali. <strong>La sanzione è sostitutiva della demolizione, non sostitutiva della sanatoria</strong>. L&#8217;altra distinzione, introdotta proprio dal Salvacasa, riguarda i nuovi criteri di calcolo della sanzione, che variano sensibilmente a seconda che si applichi l&#8217;articolo 33 o l&#8217;articolo 34. Una differenza che impone al professionista di qualificare correttamente l&#8217;abuso prima ancora di avviare qualsiasi procedura: sbagliare l&#8217;inquadramento significa sbagliare l&#8217;articolo da applicare, il calcolo della sanzione e, potenzialmente, l&#8217;esito dell&#8217;intera pratica.</p>
<h2><strong>La distinzione tra 33 e 34: dove si nasconde la difficoltà</strong></h2>
<p>Mentre l&#8217;articolo 33 disciplina gli abusi di maggiore rilievo (per i quali si imporrebbe la demolizione, se non fosse tecnicamente impossibile senza danno per la porzione legittima), l&#8217;articolo 34 entra in gioco per le cosiddette parziali difformità. Ma come si quantifica un &#8220;abuso minore&#8221;? Il Testo Unico dell&#8217;Edilizia non fornisce una definizione esplicita di &#8220;parziale difformità&#8221;, delegando la qualificazione a un delicato incastro normativo con l&#8217;articolo 32 del DPR e con le normative regionali attuative. Il problema è che il confine tra queste categorie non è sempre nitido. Il problema è che il confine tra queste categorie non è sempre nitido.</p>
<p>La giurisprudenza ha avvertito che la valutazione non può essere &#8220;atomistica&#8221;: non si può scomporre l&#8217;intervento abusivo in micro-parti per classificare ciascuna separatamente e scegliere la categoria più favorevole. <strong>L&#8217;abuso va valutato nel suo complesso</strong>, tenendo conto dell&#8217;impatto sull&#8217;immobile nel suo insieme. Questa impostazione, confermata da TAR e Consiglio di Stato, ha conseguenze pratiche rilevanti: opere che sembrano sanabili con una SCIA o una CILA in sanatoria potrebbero non esserlo se inserite nel contesto di un intervento complessivamente irregolare. Sapere dove cade questo confine, e come documentare la scelta dell&#8217;istituto applicato, è il lavoro che distingue una pratica solida da una esposta a rigetto o contenzioso.</p>
<h2><strong>Il 34-ter, il 36-bis e i nuovi orizzonti applicativi</strong></h2>
<p>Il Salvacasa ha introdotto o potenziato anche istituti specificamente dedicati alle difformità più risalenti e a certe categorie di interventi. L&#8217;articolo 34-ter riguarda le difformità realizzate in epoca storica o comunque in vigenza di normative antecedenti alle riforme strutturali degli anni &#8217;70, e rappresenta uno strumento particolarmente rilevante per il patrimonio edilizio italiano più datato, che su queste irregolarità si è costruito in decenni di prassi eterogenee. L&#8217;articolo 36-bis, invece, introduce una <strong>procedura semplificata di accertamento di conformità</strong> per alcune categorie di difformità formali o di minore rilevanza, con un doppio binario di valutazione &#8211; urbanistico e paesaggistico &#8211; che apre scenari nuovi ma ancora in larga parte da esplorare. Entrambi questi istituti hanno una portata applicativa che la giurisprudenza sta ancora definendo: le prime sentenze significative sono arrivate, ma molte questioni interpretative rimangono aperte, soprattutto nelle Regioni che non hanno ancora adottato normative attuative specifiche. Come orientarsi in questo panorama frammentato, quali condizioni devono essere soddisfatte per accedere a ciascuno strumento, e come gestire i casi in cui la stessa irregolarità potrebbe teoricamente rientrare in più istituti alternativi, sono le domande per le quali non esiste ancora una risposta univoca reperibile su una circolare ministeriale.</p>
<p>Il filo che attraversa tutta la disciplina del Salvacasa è uno: <strong>la norma fissa i perimetri, ma l&#8217;applicazione concreta richiede un metodo</strong>. Un metodo per ricostruire lo stato legittimo quando la documentazione è incompleta. Un metodo per qualificare correttamente l&#8217;abuso e scegliere l&#8217;istituto applicabile. Un metodo per calcolare la sanzione nel rispetto dei principi fissati dall&#8217;Adunanza Plenaria. Un metodo per costruire un fascicolo che regga a un&#8217;istruttoria comunale rigorosa, o a un eventuale contenzioso.</p>
<p>Questo metodo non si acquisisce leggendo il testo della legge, né consultando le linee guida ministeriali &#8211; utili, ma non esaustive e non vincolanti. Si costruisce attraverso la conoscenza della giurisprudenza più significativa, l&#8217;analisi di casi pratici reali e il confronto tra la prospettiva del libero professionista e quella del tecnico della pubblica amministrazione. È esattamente questo il terreno su cui un percorso formativo che unisce competenza tecnica, lettura critica delle sentenze ed esempi tratti dalla pratica quotidiana degli uffici comunali può fare la differenza tra chi applica la norma in modo meccanico e chi la governa con consapevolezza.</p>
</div></div></div></div></div></div><div class="wpb_column pos-top pos-center align_center column_parent col-lg-3 boomapps_vccolumn half-internal-gutter"><div class="uncol style-light sticky-element sticky-sidebar"  ><div class="uncoltable"><div class="uncell  vc_custom_1752127794561 boomapps_vccolumn border-color-526326-color single-block-padding style-color-xsdn-bg" style="border-style: solid;border-left-width: 1px ;" ><div class="uncont" ><div class="uncode-info-box  top-avatar" ><span class="author-wrap"><a href="https://archiformazione.it/author/team-redazionale/"><span class="uncode-ib-avatar uncode-ib-avatar-size-md"><img alt='Team redazionale' src='https://archiformazione.it/wp-content/uploads/2025/07/Team-redazionale-1-40x40.jpg' srcset='https://archiformazione.it/wp-content/uploads/2025/07/Team-redazionale-1-80x80.jpg 2x' class='avatar avatar-40 photo' height='40' width='40' loading='lazy'/></span></a><span class="author-info"> <a href="https://archiformazione.it/author/team-redazionale/">Team redazionale</a></span></span></div><div class="uncode-info-box  h4 font-weight-500 text-uppercase" ><span class="category-info"> <a href="https://archiformazione.it/focus_cat/deontologia/" title="Vedi tutti gli articoli in Deontologia" class="">Deontologia</a></span></div><div class="divider-wrapper "  >
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</div><p>L'articolo <a href="https://archiformazione.it/focus/il-salvacasa-ultime-modifiche-al-decreto-69-2024/">Il Salvacasa: ultime modifiche al decreto 69/2024</a> proviene da <a href="https://archiformazione.it">Archiformazione</a>.</p>
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		<title>Distanze legali da muri di cinta e di contenimento, tubi, vasche e pozzi</title>
		<link>https://archiformazione.it/focus/distanze-legali-da-muri-di-cinta-e-di-contenimento-tubi-vasche-e-pozzi/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=distanze-legali-da-muri-di-cinta-e-di-contenimento-tubi-vasche-e-pozzi</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Team redazionale]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 13 Apr 2026 08:21:23 +0000</pubDate>
				<guid isPermaLink="false">https://archiformazione.it/?post_type=portfolio&#038;p=473140</guid>

					<description><![CDATA[<p>Il seminario e-learning accreditato CNAPPC, valido per l'acquisizione di CFP per la formazione continua degli architetti affronta la disciplina delle distanze legali con un approccio sistematico e tecnico-giuridico, partendo dalla gerarchia delle fonti fino ai casi pratici più controversi affrontati dalla giurisprudenza più recente. </p>
<p>L'articolo <a href="https://archiformazione.it/focus/distanze-legali-da-muri-di-cinta-e-di-contenimento-tubi-vasche-e-pozzi/">Distanze legali da muri di cinta e di contenimento, tubi, vasche e pozzi</a> proviene da <a href="https://archiformazione.it">Archiformazione</a>.</p>
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										<content:encoded><![CDATA[<div class="wpb-content-wrapper"><div data-parent="true" class="vc_row focus row-container boomapps_vcrow" id="row-unique-10"><div class="row limit-width row-parent"><div class="wpb_row row-inner"><div class="wpb_column pos-top pos-center align_left column_parent col-lg-9 boomapps_vccolumn single-internal-gutter"><div class="uncol style-light"  ><div class="uncoltable"><div class="uncell  boomapps_vccolumn no-block-padding" ><div class="uncont" ><div class="uncode_text_column" ><p>Quanti metri devono distare le costruzioni dal confine di proprietà? Quando un muro di contenimento è considerato costruzione ai fini delle distanze? I balconi rientrano nel computo della distanza tra fabbricati? Qual è la distanza minima obbligatoria per pozzi, cisterne, tubi e vasche? Come si misura correttamente la distanza tra pareti finestrate? Cosa cambia tra la distanza prescritta dal Codice Civile e quella imposta dal DM 1444/1968? Sono alcune delle domande che architetti e professionisti tecnici si pongono ogni giorno nella pratica progettuale e nelle consulenze, spesso senza una risposta univoca perché la materia è tutt&#8217;altro che semplice.</p>
<p>Esiste una percezione diffusa, tra i professionisti, che la disciplina delle distanze legali sia un argomento noto, consolidato, quasi banale. La realtà è diversa. Le distanze legali costituiscono uno degli ambiti normativi più stratificati e insidiosi proprio perché coinvolgono simultaneamente tre piani normativi distinti: il diritto civile, il diritto urbanistico-edilizio e il cosiddetto diritto privato speciale o locale, che comprende regolamenti comunali, strumenti urbanistici, accordi tra privati e discipline regionali. Quando questi piani si intersecano, e si intersecano quasi sempre, le regole si sovrappongono, talvolta si contraddicono, e il professionista deve saper riconoscere quale norma prevale, perché e con quali effetti pratici sul progetto che sta redigendo.</p>
<p>Un errore nella valutazione delle distanze può invalidare un titolo abilitativo, esporre il committente a un contenzioso civile con il confinante, e riverberarsi come responsabilità professionale sul progettista, responsabilità tanto contrattuale quanto extracontrattuale. La giurisprudenza ha chiarito che l&#8217;obbligo del professionista non si esaurisce nel redigere un progetto conforme alla disciplina urbanistico-edilizia: comprende anche la conformità alle norme civilistiche sulle distanze, e l&#8217;obbligo di informare per iscritto il committente delle eventuali criticità che possono incidere sulla fattibilità dell&#8217;intervento. Una responsabilità che si estende anche a chi svolge attività di consulente tecnico, valutatore immobiliare o tecnico incaricato di una due diligence.</p>
<h2><strong>La gerarchia delle fonti</strong></h2>
<p>Prima ancora di entrare nel merito delle singole misure, il presupposto indispensabile per applicare correttamente la disciplina delle distanze è comprendere la gerarchia delle fonti. La <strong>sentenza della Corte Costituzionale n. 232 del 2005</strong>, diventata pietra miliare della materia, ha chiarito un principio che ancora oggi molti sottovalutano: le norme sulle distanze tra costruzioni su fondi finitimi, ancorché inserite in disposizioni di carattere urbanistico come il <strong>DM 1444/1968</strong>, appartengono alla materia dell&#8217;ordinamento civile, che è di competenza legislativa esclusiva dello Stato. Questo significa che le Regioni e i Comuni possono stabilire distanze maggiori, ma non minori. Qualsiasi regolamento locale che preveda distanze inferiori a quelle stabilite dal Codice Civile o dal DM 1444/1968 è illegittimo, indipendentemente dal fatto che non sia mai stato impugnato davanti alla Corte Costituzionale. E per il professionista, affidarsi alla norma locale senza verificarne la compatibilità con quella statale può trasformarsi in un errore dalle conseguenze molto concrete. Capire come muoversi in questo sistema stratificato è il primo e decisivo passo di qualsiasi analisi sulle distanze, un&#8217;abilità che si costruisce solo attraverso una lettura sistematica delle fonti, non caso per caso.</p>
<h2><strong>Il Codice Civile e le distanze tra costruzioni</strong></h2>
<p>Il nucleo privatistico della disciplina è contenuto nel Codice Civile e la norma cardine è l&#8217;art. 873: le costruzioni su fondi finitimi, se non unite o aderenti, devono essere tenute a una distanza non inferiore a tre metri. I regolamenti locali possono aumentare questa soglia, mai ridurla. Ma già definire cosa sia una &#8220;costruzione&#8221; ai fini di questa norma, e cosa si intenda per &#8220;fondi finitimi&#8221;, apre un ventaglio di questioni interpretative che la giurisprudenza ha affrontato in decenni di contenzioso.</p>
<p>Il concetto di costruzione rilevante ai fini delle distanze non coincide con quello di fabbricato, né con quello adottato dalla disciplina urbanistico-edilizia o paesaggistica. Comprende qualsiasi opera non completamente interrata che abbia carattere di solidità e stabilità, idonea a creare intercapedini pericolose sotto il profilo dell&#8217;igiene, della salubrità e della sicurezza. La giurisprudenza, sia civile che amministrativa, ha progressivamente esteso questa nozione fino a ricomprendere opere che il senso comune non classificherebbe come “costruzioni”. Sapere dove si colloca il confine e perché è una delle prime competenze operative che questo percorso formativo aiuta a sviluppare.</p>
<h2><strong>Muri di cinta, muri isolati e muri di contenimento: tre regimi diversi</strong></h2>
<p>Uno degli aspetti più frequentemente fraintesi riguarda i muri che delimitano, separano o sostengono i fondi. Il Codice Civile li tratta in modo differenziato, e la distinzione ha conseguenze dirette sugli obblighi di distanza. Il muro di cinta, quello destinato a delimitare la proprietà, con almeno due facce libere, altezza non superiore a tre metri e nessuna funzione di sostegno, non è considerato costruzione ai fini del computo delle distanze. Può essere posto sul confine e, a certe condizioni, diventare comune su richiesta del vicino.</p>
<p>Il quadro cambia radicalmente quando il muro assume una funzione di contenimento. Se il dislivello tra due fondi è di origine naturale, il muro che lo sostiene non integra il concetto di costruzione per la parte che svolge questa funzione specifica. Ma se il dislivello è artificiale &#8211; creato o accentuato dall&#8217;intervento dell&#8217;uomo, attraverso un riporto di terra, una sistemazione del giardino, la costruzione di una rampa o di un piano di livellamento &#8211; il muro di sostegno diventa costruzione a tutti gli effetti e deve rispettare le distanze legali, indipendentemente dalla sua altezza. Ma la distinzione tra dislivello naturale e artificiale non è sempre lineare, e le conseguenze di una classificazione errata possono essere molto più onerose di quanto si immagini in fase progettuale.</p>
<h2><strong>Le distanze da tubi, vasche, pozzi e cisterne</strong></h2>
<p>Se le distanze tra costruzioni sono generalmente note, quelle relative a opere minori come tubi, vasche, pozzi e cisterne lo sono molto meno e proprio per questo producono sorprese spiacevoli, soprattutto in fase di ristrutturazione o di riorganizzazione degli impianti. Il Codice Civile stabilisce distanze minime differenziate in base alla tipologia dell&#8217;opera: una per pozzi e cisterne, un&#8217;altra per tubi e condotti. Misure che, nei contesti costruiti densi come: centri storici, condomini, edifici con impianti da adeguare possono essere difficili da rispettare e che i regolamenti locali possono modificare, ma solo entro i limiti che la norma primaria consente. La piscina interrata, ad esempio, è classificata come vasca ai fini di questa disciplina; ma se emerge anche parzialmente dal suolo, cambia regime e cambiano gli obblighi. Una distinzione che pochi progettisti tengono in conto al momento della scelta progettuale e che può rivelarsi decisiva in caso di contenzioso.</p>
<h2><strong>Luci e vedute: una distinzione con effetti profondi</strong></h2>
<p>Un altro capitolo della disciplina che genera contenziosi frequenti riguarda le aperture verso la proprietà del vicino. Il Codice Civile distingue due soli tipi di aperture: le luci, che danno passaggio all&#8217;aria e alla luce ma non consentono di affacciarsi, e le vedute (o prospetti), che permettono di guardare di fronte, obliquamente e lateralmente sul fondo del vicino. Non esiste un terzo genere.</p>
<p>Questa distinzione ha conseguenze immediate sulle distanze: non si possono aprire vedute verso il fondo del vicino senza rispettare distanze minime che variano in funzione dell&#8217;orientamento dell&#8217;apertura, diretta, laterale od obliqua. E una volta acquisito il diritto a una veduta, il confinante vede a sua volta limitata la possibilità di costruire nelle immediate vicinanze. Una norma che entra in gioco anche in operazioni apparentemente semplici, come la ricomposizione della forometria di una facciata durante una ristrutturazione: quali aperture possono essere spostate, quali ampliate, e quali fanno scattare nuovi obblighi di distanza, è una delle questioni che il percorso formativo affronta con la necessaria precisione tecnico-giuridica.</p>
<h2><strong>Il DM 1444/1968 e la distanza di dieci metri tra pareti finestrate</strong></h2>
<p>Accanto al Codice Civile, l&#8217;altra norma cardine della disciplina è l&#8217;articolo 9 del DM 1444/1968, che introduce l&#8217;obbligo della distanza minima assoluta di dieci metri tra pareti finestrate e pareti di edifici antistanti. È sufficiente che una sola delle due pareti sia finestrata- anche se la finestra non si trova nella porzione di parete direttamente fronteggiante &#8211; perché l&#8217;obbligo scatti.</p>
<p>La Corte Costituzionale ha chiarito che questa disposizione, ancorché contenuta in un decreto di natura urbanistica, è attratta all&#8217;ordinamento civile. Questo crea una situazione che il professionista incontra regolarmente nei centri storici: molti regolamenti locali prevedono che nei nuclei di antica formazione si applichino i tre metri del Codice Civile anche tra pareti finestrate. Questa soluzione trova applicazione pratica fintanto che la norma regolamentare non viene dichiarata illegittima, ma espone il progettista e il committente a un rischio giuridico reale in caso di contenzioso. La giurisprudenza amministrativa più recente ha continuato ad affermare l&#8217;obbligo dei dieci metri nei centri storici per le nuove costruzioni. Come gestire questa incertezza nell&#8217;ambito di una consulenza professionale rigorosa è una delle competenze più richieste nella pratica quotidiana.</p>
<h2><strong>Balconi e sporti: quando la decorazione diventa costruzione</strong></h2>
<p>Il tema dei balconi e degli sporti aggettanti è tra quelli più dibattuti della disciplina, con sentenze che si succedono e orientamenti che evolvono. Il principio generale, affermato da una sentenza ormai classica del Consiglio di Stato, è che gli sporti non meramente ornamentali o decorativi &#8211; quelli che estendono la superficie utile dell&#8217;unità immobiliare &#8211; diventano il punto più estremo della costruzione dal quale misurare la distanza.</p>
<p>La soglia dei 180 centimetri prevista da alcune leggi regionali e da molti regolamenti edilizi come limite oltre il quale lo sporto &#8220;fa distanza&#8221; va applicata con grande cautela: il profilo urbanistico-edilizio e il profilo civilistico non coincidono, e un&#8217;esenzione valida sul primo piano potrebbe non esserlo sul secondo. Navigare correttamente tra il profilo civilistico e quello urbanistico-edilizio su questo punto, sapere quando uno sporto crea obblighi di distanza e nei confronti di chi, è una delle competenze che distinguono un progetto solido da uno esposto a contestazioni tardive.</p>
<p>La disciplina delle distanze legali non è un argomento che si può affrontare con le sole regole acquisite durante il percorso universitario o con la sola esperienza di cantiere. Richiede una comprensione strutturata della gerarchia delle fonti, la capacità di leggere le sentenze come strumenti operativi, e un metodo per applicare le norme al caso concreto senza trascurare le insidie che si nascondono nei dettagli. Costruire questa competenza in modo organico, con riferimento alla giurisprudenza più significativa e con esempi tratti da casi reali, è ciò che questo corso permette di fare: non per accumulare nozioni, ma per acquisire lo sguardo tecnico-giuridico che distingue un progetto solido da uno esposto al contenzioso.</p>
</div></div></div></div></div></div><div class="wpb_column pos-top pos-center align_center column_parent col-lg-3 boomapps_vccolumn half-internal-gutter"><div class="uncol style-light sticky-element sticky-sidebar"  ><div class="uncoltable"><div class="uncell  vc_custom_1752127794561 boomapps_vccolumn border-color-526326-color single-block-padding style-color-xsdn-bg" style="border-style: solid;border-left-width: 1px ;" ><div class="uncont" ><div class="uncode-info-box  top-avatar" ><span class="author-wrap"><a href="https://archiformazione.it/author/team-redazionale/"><span class="uncode-ib-avatar uncode-ib-avatar-size-md"><img alt='Team redazionale' src='https://archiformazione.it/wp-content/uploads/2025/07/Team-redazionale-1-40x40.jpg' srcset='https://archiformazione.it/wp-content/uploads/2025/07/Team-redazionale-1-80x80.jpg 2x' class='avatar avatar-40 photo' height='40' width='40' loading='lazy'/></span></a><span class="author-info"> <a href="https://archiformazione.it/author/team-redazionale/">Team redazionale</a></span></span></div><div class="uncode-info-box  h4 font-weight-500 text-uppercase" ><span class="category-info"> <a href="https://archiformazione.it/focus_cat/deontologia/" title="Vedi tutti gli articoli in Deontologia" class="">Deontologia</a></span></div><div class="divider-wrapper "  >
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		<title>Il contributo di costruzione: oneri di urbanizzazione, costo di costruzione e contributo straordinario</title>
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		<dc:creator><![CDATA[Team redazionale]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 01 Apr 2026 12:45:25 +0000</pubDate>
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					<description><![CDATA[<p>Il seminario e-learning riconosciuto CNAPPC, valido per l'acquisizione di CFP per la formazione continua degli architetti affronta il contributo di costruzione in tutta la sua complessità: dalla natura giuridica dell'obbligazione ai criteri di calcolo degli oneri di urbanizzazione primaria e secondaria, dalla determinazione del costo di costruzione ai casi di riduzione ed esonero, fino alle sanzioni per ritardato versamento e al contributo straordinario per le varianti urbanistiche. </p>
<p>L'articolo <a href="https://archiformazione.it/focus/il-contributo-di-costruzione-oneri-di-urbanizzazione-costo-di-costruzione-e-contributo-straordinario/">Il contributo di costruzione: oneri di urbanizzazione, costo di costruzione e contributo straordinario</a> proviene da <a href="https://archiformazione.it">Archiformazione</a>.</p>
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										<content:encoded><![CDATA[<div class="wpb-content-wrapper"><div data-parent="true" class="vc_row focus row-container boomapps_vcrow" id="row-unique-12"><div class="row limit-width row-parent"><div class="wpb_row row-inner"><div class="wpb_column pos-top pos-center align_left column_parent col-lg-9 boomapps_vccolumn single-internal-gutter"><div class="uncol style-light"  ><div class="uncoltable"><div class="uncell  boomapps_vccolumn no-block-padding" ><div class="uncont" ><div class="uncode_text_column" ><p>Quando è dovuto il contributo di costruzione? Come si calcola l&#8217;incidenza degli oneri di urbanizzazione? Quali interventi beneficiano di riduzioni o esoneri? Cosa succede se il comune ridetermina il contributo a distanza di anni? Quali sono i rischi per il progettista che sbaglia la classificazione dell&#8217;intervento? Sono alcune delle domande che architetti, progettisti e consulenti tecnici si pongono nella pratica professionale quotidiana e che raramente trovano risposta in percorsi formativi strutturati, perché il contributo di costruzione è rimasto a lungo considerato materia esclusiva dei tecnici della pubblica amministrazione.</p>
<p>C&#8217;è un equivoco di fondo che accompagna il contributo di costruzione nella cultura professionale dei progettisti, e cioè che si tratti di una questione da lasciare agli uffici tecnici comunali, limitandosi a prendere atto del calcolo che viene comunicato. È un approccio comprensibile, ma che espone il professionista a rischi tutt&#8217;altro che teorici. Il contributo di costruzione rappresenta una voce di costo obbligatoria e spesso rilevante: incide tra il 10 e il 20% del costo di costruzione e, sommando oneri e altre voci, può arrivare al 30% del costo complessivo dell&#8217;intervento. Un errore di classificazione da parte del progettista, che qualifica in modo scorretto l&#8217;intervento, si può tradurre in una sottostima o sovrastima significativa nel quadro economico presentato al committente, con conseguenze che la giurisprudenza civile riconduce direttamente alla responsabilità professionale.</p>
<p>Il progettista, in quanto parte di un contratto d&#8217;opera intellettuale, è tenuto a fornire al committente un quadro economico realistico della fattibilità dell&#8217;intervento. Questo presuppone saper classificare correttamente l&#8217;operazione &#8211; nuova costruzione, ristrutturazione, cambio di destinazione d&#8217;uso, demolizione e ricostruzione &#8211; perché da quella classificazione dipende non solo l&#8217;applicazione o meno del contributo, ma anche l&#8217;entità degli oneri, le eventuali riduzioni spettanti e la possibilità di scomputo per opere di urbanizzazione realizzate direttamente. Una competenza che riguarda anche chi opera come consulente tecnico in fase stragiudiziale, come CTU o CTP in contenzioso, o come valutatore immobiliare chiamato a verificare la compliance economico-urbanistica di un immobile.</p>
<h2><strong>La natura giuridica del contributo di costruzione</strong></h2>
<p>Prima ancora di entrare nel merito del calcolo, esiste una questione di fondo che ha implicazioni pratiche dirette: la natura giuridica del contributo di costruzione. Per anni è prevalsa in giurisprudenza la tesi della natura tributaria, con tutte le conseguenze che ne derivavano in termini di prescrizione breve, giurisdizione tributaria e regime degli atti comunali. Oggi questo orientamento è superato e il contributo di costruzione è definitivamente qualificato come prestazione patrimoniale imposta di natura non tributaria. Non è un tributo: è un&#8217;obbligazione ex lege che colloca il privato e il Comune in un rapporto paritetico, non autoritativo.</p>
<p>Le conseguenze sono rilevanti: l&#8217;atto comunale di determinazione del contributo non è un provvedimento discrezionale, ma un atto vincolato di accertamento e liquidazione; il Comune può rideterminarlo, a favore o a sfavore del privato, entro dieci anni. E per le eventuali contestazioni, il giudice competente non è quello tributario ma quello amministrativo. Conoscere questa distinzione è la premessa per non commettere errori procedurali che possono costare diritti importanti al committente.</p>
<h2><strong>La struttura del contributo e il criterio del carico urbanistico</strong></h2>
<p>Il contributo di costruzione si articola in due componenti distinte, gli oneri di urbanizzazione e il costo di costruzione, che rispondono a logiche e criteri di determinazione diversi, anche se spesso vengono percepite come un blocco unico da liquidare alla pratica edilizia.</p>
<p>Gli oneri di urbanizzazione si dividono a loro volta in primari e secondari. I primi riguardano le infrastrutture di servizio diretto all&#8217;edificato: strade, parcheggi, fognature, reti idriche ed energetiche, illuminazione pubblica, verde attrezzato. I secondari finanziano i servizi su scala urbana: scuole, strutture sanitarie e culturali, impianti sportivi, chiese, mercati di quartiere. Entrambi vengono determinati attraverso <strong>tabelle parametriche </strong>che le Regioni definiscono per classi di Comuni, recepite con delibera del Consiglio Comunale, e che i Comuni sono tenuti ad aggiornare periodicamente sulla base degli indici ISTAT &#8211; aggiornamento che non sempre avviene con la dovuta regolarità, con potenziali conseguenze anche per i tecnici comunali che trascurano questo adempimento.</p>
<p>Il criterio discriminante per stabilire se gli oneri di urbanizzazione siano dovuti è il <strong>carico urbanistico</strong>: l&#8217;obbligazione sorge quando l&#8217;intervento genera un incremento del carico sulle infrastrutture esistenti. La giurisprudenza amministrativa ha elaborato su questo punto un&#8217;interpretazione che merita attenzione, perché va oltre il semplice incremento volumetrico. Secondo orientamenti consolidati del Consiglio di Stato, il carico urbanistico può aumentare anche in caso di maggiore intensità d&#8217;uso delle opere di urbanizzazione esistenti, il che rende la valutazione più complessa di quanto sembri e porta a conseguenze non intuitive in operazioni come le suddivisioni di unità immobiliari o certi cambi di destinazione d&#8217;uso.</p>
<p>Il costo di costruzione, invece, è determinato periodicamente dalle Regioni con riferimento ai costi massimi ammissibili per l&#8217;edilizia agevolata, ed è commisurato all&#8217;entità dell&#8217;intervento con aliquote che variano generalmente tra il 5 e il 20%. La sua ratio è finalistica: contribuire al finanziamento dell&#8217;edilizia residenziale pubblica e agevolata. Ma la sua quantificazione concreta dipende da una serie di variabili &#8211; destinazione d&#8217;uso, localizzazione, tipologia di intervento, indici di incidenza &#8211; che richiedono una lettura attenta delle tabelle vigenti e una classificazione corretta dell&#8217;intervento.</p>
<h2><strong>Le riduzioni, gli esoneri e le insidie dello scomputo</strong></h2>
<p>La normativa prevede una serie di ipotesi in cui il contributo è ridotto o non è dovuto. Le zone agricole hanno sempre goduto di un trattamento particolare: per gli interventi in funzione della conduzione del fondo e delle esigenze dell&#8217;imprenditore agricolo a titolo principale, il contributo non è dovuto. Lo stesso vale per le ristrutturazioni di edifici unifamiliari entro il limite del 20%, per gli interventi legati a calamità pubbliche, per quelli relativi a fonti rinnovabili di energia, per le opere pubbliche di interesse generale e per alcune categorie di edilizia convenzionata.</p>
<p>Esiste poi la possibilità di scomputo, totale o parziale, quando il privato realizza direttamente opere di urbanizzazione. È uno strumento potenzialmente vantaggioso, ma che nasconde un&#8217;insidia procedurale su cui la giurisprudenza si è espressa in modo netto: lo scomputo non è automatico. Deve essere espressamente previsto nella convenzione stipulata con il Comune prima dell&#8217;inizio dei lavori. In assenza di questa previsione esplicita, il privato rischia di realizzare le opere e di doversi comunque pagare gli oneri, pagando di fatto due volte. È un errore che si è verificato in contenzioso reale, con esiti avversi al privato sia in sede di TAR che di Consiglio di Stato.</p>
<h2><strong>Il contributo straordinario e le varianti urbanistiche</strong></h2>
<p>Accanto al contributo ordinario, il quadro si arricchisce di un ulteriore istituto, introdotto dall&#8217;articolo 16, comma 4, lettera d-ter del DPR 380/2001, che intercetta una casistica molto specifica ma economicamente rilevante: quella degli interventi che generano un incremento di valore immobiliare per effetto di una variante urbanistica, di una deroga o di un cambio di destinazione d&#8217;uso.</p>
<p>In questi casi, il maggior valore generato, calcolato come differenza tra il valore di mercato del prodotto edilizio ottenibile dalla trasformazione e il costo complessivo di trasformazione, deve essere suddiviso in misura non inferiore al 50% tra il Comune e il privato. È il cosiddetto contributo straordinario, che può essere corrisposto in forma finanziaria oppure mediante cessione di aree o immobili da destinare a servizi pubblici. Alcune Regioni hanno sviluppato discipline specifiche su questo punto. Capire quando questo contributo si applica, come si calcola il plusvalore e quali sono le implicazioni per il progettista che redige la convenzione urbanistica è una delle competenze più richieste nell&#8217;attività di consulenza tecnica stragiudiziale.</p>
<h2><strong>Le sanzioni per ritardato pagamento</strong></h2>
<p>Chiude il quadro un profilo che il progettista non deve ignorare, soprattutto quando assiste il committente nella gestione della pratica edilizia: il regime sanzionatorio dell&#8217;articolo 42 del DPR 380/2001. Il mancato versamento nei termini comporta aumenti progressivi del contributo: il 10% per ritardi fino a 120 giorni, il 20% tra 120 e 180 giorni, il 40% oltre. Le sanzioni non si cumulano, ma si applicano in modo autonomo sulle singole rate. Su questo punto l&#8217;Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato ha stabilito un principio di diritto ancora in vigore: il potere sanzionatorio del Comune è incondizionato. Il privato non può opporre come esimente il fatto che il Comune non abbia escusso tempestivamente la fideiussione prestata a garanzia della rateizzazione, né che non abbia svolto attività sollecitatoria. Le sanzioni operano automaticamente al verificarsi del ritardo, indipendentemente dal comportamento dell&#8217;amministrazione. È un dato che il professionista deve conoscere e comunicare al committente, prima di impostare qualsiasi piano di rateizzazione.</p>
</div></div></div></div></div></div><div class="wpb_column pos-top pos-center align_center column_parent col-lg-3 boomapps_vccolumn half-internal-gutter"><div class="uncol style-light sticky-element sticky-sidebar"  ><div class="uncoltable"><div class="uncell  vc_custom_1752127794561 boomapps_vccolumn border-color-526326-color single-block-padding style-color-xsdn-bg" style="border-style: solid;border-left-width: 1px ;" ><div class="uncont" ><div class="uncode-info-box  top-avatar" ><span class="author-wrap"><a href="https://archiformazione.it/author/team-redazionale/"><span class="uncode-ib-avatar uncode-ib-avatar-size-md"><img alt='Team redazionale' src='https://archiformazione.it/wp-content/uploads/2025/07/Team-redazionale-1-40x40.jpg' srcset='https://archiformazione.it/wp-content/uploads/2025/07/Team-redazionale-1-80x80.jpg 2x' class='avatar avatar-40 photo' height='40' width='40' loading='lazy'/></span></a><span class="author-info"> <a href="https://archiformazione.it/author/team-redazionale/">Team redazionale</a></span></span></div><div class="uncode-info-box  h4 font-weight-500 text-uppercase" ><span class="category-info"> <a href="https://archiformazione.it/focus_cat/deontologia/" title="Vedi tutti gli articoli in Deontologia" class="">Deontologia</a></span></div><div class="divider-wrapper "  >
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		<title>La disciplina giuridica del paesaggio: come orientarsi tra tutela, autorizzazioni e semplificazione procedurale</title>
		<link>https://archiformazione.it/focus/la-disciplina-giuridica-del-paesaggio-come-orientarsi-tra-tutela-autorizzazioni-e-semplificazione-procedurale/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=la-disciplina-giuridica-del-paesaggio-come-orientarsi-tra-tutela-autorizzazioni-e-semplificazione-procedurale</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Team redazionale]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 25 Mar 2026 08:56:01 +0000</pubDate>
				<guid isPermaLink="false">https://archiformazione.it/?post_type=portfolio&#038;p=468611</guid>

					<description><![CDATA[<p>Il seminario e-learning erogato nell'ambito della formazione continua accreditata per architetti, affronta questa materia con un approccio sistematico e concreto, partendo dai principi costituzionali fino agli strumenti procedurali più recenti.</p>
<p>L'articolo <a href="https://archiformazione.it/focus/la-disciplina-giuridica-del-paesaggio-come-orientarsi-tra-tutela-autorizzazioni-e-semplificazione-procedurale/">La disciplina giuridica del paesaggio: come orientarsi tra tutela, autorizzazioni e semplificazione procedurale</a> proviene da <a href="https://archiformazione.it">Archiformazione</a>.</p>
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										<content:encoded><![CDATA[<div class="wpb-content-wrapper"><div data-parent="true" class="vc_row focus row-container boomapps_vcrow" id="row-unique-14"><div class="row limit-width row-parent"><div class="wpb_row row-inner"><div class="wpb_column pos-top pos-center align_left column_parent col-lg-9 boomapps_vccolumn single-internal-gutter"><div class="uncol style-light"  ><div class="uncoltable"><div class="uncell  boomapps_vccolumn no-block-padding" ><div class="uncont" ><div class="uncode_text_column" ><p><em>Cos&#8217;è l&#8217;autorizzazione paesaggistica? Quando si applica il vincolo paesaggistico? Come funzionano la conferenza di servizi e il silenzio-assenso in materia paesaggistica?</em> Sono alcune delle domande più frequenti che architetti, pianificatori e paesaggisti si pongono nella pratica professionale quotidiana. La disciplina del paesaggio &#8211; regolata dall&#8217;articolo 146 del Decreto Legislativo n. 42/2004, meglio noto come Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio (o Codice Urbani) &#8211; rappresenta uno degli ambiti normativi più rilevanti e complessi per chi opera nel settore edilizio e della trasformazione del territorio. Il suo fondamento costituzionale si trova nell&#8217;articolo 9 della Costituzione italiana, che tutela il paesaggio, il patrimonio storico-culturale e, a seguito della riforma del 2022, anche l&#8217;ambiente e le future generazioni. Il punto di partenza di ogni ragionamento sul paesaggio è il riconoscimento che esistono due categorie di interessi pubblici che inevitabilmente si incontrano &#8211; e spesso si scontrano &#8211; nel lavoro del professionista tecnico. Da un lato, gli interessi di conservazione, tra cui spicca quello paesaggistico; dall&#8217;altro, gli interessi di trasformazione, come quello urbanistico ed edilizio. Non si tratta di una contrapposizione astratta: si manifesta concretamente ogni volta che un privato presenta un&#8217;istanza di permesso di costruire su un&#8217;area sottoposta a vincolo. La Costituzione italiana risolve questo conflitto con una gerarchia chiara. L&#8217;articolo 9, inserito tra i principi fondamentali, tutela il paesaggio e il patrimonio storico della nazione, mentre gli interessi legati alla proprietà e alle attività economiche sono disciplinati agli articoli 40 e 41, con un rango costituzionale inferiore. Ne consegue che, in caso di contrasto, prevale tendenzialmente la tutela paesaggistica. Tuttavia &#8211; ed è un punto spesso sottovalutato nella pratica &#8211; questa prevalenza non è assoluta né illimitata.</p>
<p>Il principio di proporzionalità come strumento di mediazione<br />
La chiave interpretativa per gestire il conflitto tra interessi opposti è il principio di proporzionalità, sempre più presente nel diritto amministrativo italiano e di matrice europea. Una misura di tutela paesaggistica è considerata proporzionata quando soddisfa tre condizioni cumulative: è idonea, ovvero capace di raggiungere lo scopo di tutela a cui è finalizzata; è necessaria, cioè rappresenta la misura più mite possibile per contemperare gli interessi in gioco; ed è proporzionata in senso stretto, nel senso che non svuota completamente di significato l&#8217;interesse antagonista, privandolo di ogni effettività. Comprendere i confini e le implicazioni pratiche di questo principio è uno degli elementi che il seminario approfondisce con particolare attenzione, anche attraverso l&#8217;analisi della giurisprudenza più recente.</p>
<p>L&#8217;articolo 146 del Codice del Paesaggio: la norma madre<br />
Il riferimento normativo centrale per chiunque lavori con le autorizzazioni paesaggistiche è l&#8217;articolo 146 del Decreto Legislativo n. 42 del 2004, il cosiddetto Codice Urbani. Questa norma stabilisce che i proprietari di immobili e aree di interesse paesaggistico non possono apportare modificazioni che rechino pregiudizio ai valori paesaggistici tutelati, e hanno l&#8217;obbligo di presentare alle amministrazioni competenti il progetto degli interventi previsti, astenendosi dall&#8217;avviare i lavori fino al rilascio dell&#8217;autorizzazione. L&#8217;autorizzazione paesaggistica, nella struttura del procedimento edilizio, è un atto autonomo e presupposto rispetto al permesso di costruire: non può essere rilasciato il permesso senza che l&#8217;autorizzazione paesaggistica sia stata preventivamente ottenuta. La sua struttura procedurale &#8211; termini, soggetti competenti, efficacia nel tempo e rapporto con il parere della Soprintendenza &#8211; è analizzata nel dettaglio all&#8217;interno del seminario.</p>
<p>La semplificazione procedurale: conferenza di servizi, silenzio-assenso e SCIA<br />
Negli ultimi anni, la disciplina paesaggistica è stata attraversata da un significativo processo di semplificazione, che ha modificato — almeno sul piano operativo — il peso relativo dell&#8217;interesse di tutela rispetto a quello di trasformazione. Gli strumenti principali di questo cambiamento sono tre: la conferenza di servizi, il silenzio-assenso tra pubbliche amministrazioni e la SCIA. Ciascuno di questi istituti opera in condizioni specifiche, si attiva secondo presupposti precisi e produce effetti giuridici che il professionista deve saper leggere e, quando opportuno, far valere. Comprenderne il funzionamento coordinato — e i casi in cui si sovrappongono o si escludono a vicenda — è oggi indispensabile per accompagnare correttamente un&#8217;istanza edilizia dalla presentazione all&#8217;ottenimento del titolo abilitativo.</p>
<p>La discrezionalità tecnica e il ruolo del professionista<br />
Un aspetto di grande rilevanza pratica, spesso trascurato nella formazione ordinaria, riguarda la natura della discrezionalità esercitata dalle amministrazioni in materia paesaggistica. La verifica della compatibilità tra un intervento e i valori paesaggistici dell&#8217;area non è un giudizio assoluto né infallibile: si basa su un accertamento dei fatti e su una loro interpretazione alla luce delle prescrizioni del piano paesaggistico. Entrambi questi momenti sono potenzialmente contestabili. Il progettista o il tecnico asseveratore che accompagna il privato nel procedimento ha, in questa fase, un ruolo che va ben oltre la redazione grafica del progetto. Il seminario illustra in dettaglio quando e come questa contestazione è possibile, su quali basi giuridiche si fonda e quali orientamenti giurisprudenziali recenti hanno riconosciuto i diritti del professionista e del committente di fronte a provvedimenti di diniego.</p>
</div></div></div></div></div></div><div class="wpb_column pos-top pos-center align_center column_parent col-lg-3 boomapps_vccolumn half-internal-gutter"><div class="uncol style-light sticky-element sticky-sidebar"  ><div class="uncoltable"><div class="uncell  vc_custom_1752127794561 boomapps_vccolumn border-color-526326-color single-block-padding style-color-xsdn-bg" style="border-style: solid;border-left-width: 1px ;" ><div class="uncont" ><div class="uncode-info-box  top-avatar" ><span class="author-wrap"><a href="https://archiformazione.it/author/team-redazionale/"><span class="uncode-ib-avatar uncode-ib-avatar-size-md"><img alt='Team redazionale' src='https://archiformazione.it/wp-content/uploads/2025/07/Team-redazionale-1-40x40.jpg' srcset='https://archiformazione.it/wp-content/uploads/2025/07/Team-redazionale-1-80x80.jpg 2x' class='avatar avatar-40 photo' height='40' width='40' loading='lazy'/></span></a><span class="author-info"> <a href="https://archiformazione.it/author/team-redazionale/">Team redazionale</a></span></span></div><div class="uncode-info-box  h4 font-weight-500 text-uppercase" ><span class="category-info"> <a href="https://archiformazione.it/focus_cat/deontologia/" title="Vedi tutti gli articoli in Deontologia" class="">Deontologia</a></span></div><div class="divider-wrapper "  >
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		<title>Progettista, direttore dei lavori, coordinatore della sicurezza: quando l&#8217;esercizio della professione incontra il diritto penale</title>
		<link>https://archiformazione.it/focus/progettista-direttore-dei-lavori-coordinatore-della-sicurezza-quando-lesercizio-della-professione-incontra-il-diritto-penale/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=progettista-direttore-dei-lavori-coordinatore-della-sicurezza-quando-lesercizio-della-professione-incontra-il-diritto-penale</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Team redazionale]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 13 Mar 2026 10:45:19 +0000</pubDate>
				<guid isPermaLink="false">https://archiformazione.it/?post_type=portfolio&#038;p=465510</guid>

					<description><![CDATA[<p>Conoscere i rischi giuridici della professione è la condizione necessaria per esercitare con consapevolezza, adottando le cautele appropriate nel momento giusto. Di questo si occupa il corso e-learning accreditato dedicato alle responsabilità penali e disciplinari dell'architetto nella progettazione e nella direzione dei lavori: un percorso articolato e sistematico che affronta la materia con la precisione di chi la maneggia ogni giorno in tribunale. </p>
<p>L'articolo <a href="https://archiformazione.it/focus/progettista-direttore-dei-lavori-coordinatore-della-sicurezza-quando-lesercizio-della-professione-incontra-il-diritto-penale/">Progettista, direttore dei lavori, coordinatore della sicurezza: quando l&#8217;esercizio della professione incontra il diritto penale</a> proviene da <a href="https://archiformazione.it">Archiformazione</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<div class="wpb-content-wrapper"><div data-parent="true" class="vc_row focus row-container boomapps_vcrow" id="row-unique-16"><div class="row limit-width row-parent"><div class="wpb_row row-inner"><div class="wpb_column pos-top pos-center align_left column_parent col-lg-9 boomapps_vccolumn single-internal-gutter"><div class="uncol style-light"  ><div class="uncoltable"><div class="uncell  boomapps_vccolumn no-block-padding" ><div class="uncont" ><div class="uncode_text_column" ><p>C&#8217;è una scena che si ripete con una certa regolarità nei seminari dedicati alle responsabilità professionali degli architetti: qualcuno, di fronte all&#8217;elenco delle possibili implicazioni penali e disciplinari connesse all&#8217;ordinaria attività di progettazione o direzione dei lavori, commenta sconsolato che forse è meglio smettere di lavorare. È una reazione comprensibile, ma che nasce da un equivoco di fondo: conoscere i rischi giuridici della professione non paralizza, al contrario aiuta a lavorare meglio.</p>
<p>Il primo e più importante chiarimento concettuale riguarda <strong>il rapporto tra responsabilità penale</strong> e<strong> responsabilità disciplinare</strong>. Non si tratta di due facce della stessa medaglia, né di un sistema a cascata in cui la seconda si attiva solo dopo la prima: sono procedimenti autonomi e indipendenti, in grado di produrre conseguenze distinte. Un comportamento può essere deontologicamente scorretto senza integrare alcuna fattispecie penale, e viceversa una condanna penale può non avere la stessa gravità sul piano disciplinare.</p>
<p>Ogni illecito si compone di un elemento oggettivo &#8211; la condotta, il nesso causale e l&#8217;evento  &#8211; e di un elemento soggettivo, che distingue il reato doloso da quello colposo. Per i professionisti tecnici, il reato colposo è di gran lunga la forma più ricorrente di responsabilità penale, e la sua variante più temibile è quella legata all&#8217;omissione: non impedire un evento che si aveva l&#8217;obbligo giuridico di impedire equivale, ai sensi dell&#8217;articolo 40 del codice penale, a cagionarlo direttamente. È un principio che assume un peso straordinario nel momento in cui si indossa il cappello del direttore dei lavori, del coordinatore per la sicurezza o del responsabile dei lavori: in questi ruoli, il professionista non risponde solo di ciò che ha fatto male, ma anche di ciò che non ha fatto e avrebbe dovuto fare.</p>
<h2><strong>Il valore giuridico delle certificazioni tecniche</strong></h2>
<p>La tendenza legislativa degli ultimi anni è chiara: lo Stato si è progressivamente ritirato dall&#8217;attività diretta di controllo sull&#8217;edilizia, sostituendo l&#8217;intervento pubblico con la responsabilità del tecnico abilitato. Il professionista che firma una SCIA, una relazione di conformità urbanistica, un&#8217;asseverazione strutturale o una certificazione energetica assume la qualifica di persona esercente un servizio di pubblica necessità ai sensi dell&#8217;articolo 359 del codice penale. Le conseguenze di questa qualifica sono dirette: chi rilascia certificazioni false o ideologicamente mendaci risponde del reato di cui all&#8217;articolo 481 del codice penale, con pena fino a un anno di reclusione. Non è una norma astratta: rientrano in questo regime tutte le attestazioni di conformità urbanistica allegate alle pratiche edilizie, i calcoli strutturali, le caratteristiche dei materiali dichiarate in fase di SCIA. Allegare planimetrie non corrispondenti allo stato di fatto è un atto doloso che non ammette attenuanti, poiché la piena conoscenza dello stato dei luoghi da parte del professionista è presunta.</p>
<h2><strong>Il Superbonus e le asseverazioni: un capitolo ancora aperto</strong></h2>
<p>La stagione intensa dei lavori si è conclusa, ma le verifiche sono appena cominciate: l&#8217;Agenzia delle Entrate sta avviando i recuperi per le situazioni in cui i requisiti tecnici non erano effettivamente soddisfatti, e i procedimenti a carico dei professionisti che hanno asseverato interventi irregolari stanno emergendo con crescente frequenza.</p>
<p>L&#8217;articolo 119 del DL 34/2020 è esplicito: chi espone informazioni false, omette di riferire informazioni rilevanti sui requisiti tecnici o attesta falsamente la congruità delle spese rischia la reclusione da due a cinque anni, aumentata in caso di profitto. A questo si aggiunge una sanzione amministrativa pecuniaria per ciascuna attestazione infedele e l&#8217;obbligo, spesso trascurato, di dotarsi di una polizza assicurativa con massimale non inferiore a 500.000 euro, con copertura quinquennale retroattiva, dedicata specificamente all&#8217;attività di asseverazione. Un professionista che abbia già una polizza professionale ordinaria non può dare per scontato che essa copra anche questa specifica attività: la verifica della polizza è parte integrante dell&#8217;assunzione responsabile di questi incarichi.</p>
<h2><strong>Abusi edilizi: la responsabilità solidale del tecnico</strong></h2>
<p>Il Testo Unico dell&#8217;Edilizia &#8211; articolo 44 del DPR 380/2001 &#8211; disciplina i reati urbanistici in modo ampio, con una norma che la giurisprudenza ha definito &#8220;in bianco&#8221; proprio per la vastità dei comportamenti che può abbracciare. La casistica elaborata dai tribunali nel tempo è sorprendentemente ricca: spostamenti di scala, localizzazioni leggermente diverse del fabbricato rispetto al progetto, altezze del colmo superiori a quelle approvate, cambi di destinazione d&#8217;uso non autorizzati. Tutti questi casi, e molti altri, sono stati ricondotti alla fattispecie dell&#8217;articolo 44. In questo quadro, la posizione del direttore dei lavori è particolarmente esposta. L&#8217;articolo 29 del DPR 380/2001 lo indica esplicitamente tra i soggetti responsabili, al fianco del committente e del costruttore, per le violazioni alle modalità esecutive del permesso di costruire. La norma prevede però un&#8217;esimente precisa: il direttore dei lavori non risponde se ha contestato la violazione per iscritto e ha contestualmente comunicato la propria rinuncia all&#8217;incarico al dirigente competente. Se invece non agisce in questo modo &#8211; limitandosi a tollerare la difformità o semplicemente a non segnalarla &#8211; la segnalazione parte d&#8217;ufficio verso il Consiglio dell&#8217;Ordine, con una sospensione dall&#8217;albo che può arrivare fino a due anni. È uno dei pochi casi in cui una norma di legge dello Stato fissa direttamente una sanzione disciplinare, aggirando i termini ordinari del sistema ordinistico.</p>
<h2><strong>La posizione di garanzia del progettista</strong></h2>
<p>Un aspetto che sorprende molti professionisti è la proiezione della responsabilità del progettista oltre la fase progettuale. La giurisprudenza ha chiarito che l&#8217;attestazione di conformità agli strumenti urbanistici, che il progettista firma nel momento in cui deposita il progetto, gli conferisce una posizione di garanzia che si estende, almeno in parte, anche alla fase esecutiva. Se durante il cantiere emergono difformità rispetto al progetto approvato, il professionista che ha progettato l&#8217;opera non può considerarsi del tutto estraneo: ha attestato la conformità e quindi, in linea di principio, ha l&#8217;obbligo di vigilare che quella conformità venga mantenuta. Questo non significa che il progettista debba svolgere le funzioni del direttore dei lavori, ma che un controllo minimale, e soprattutto documentato, sull&#8217;esecuzione è prudente tanto sul piano professionale quanto su quello legale. Nei casi in cui la direzione dei lavori sia affidata a un altro professionista, è consigliabile che vi sia una comunicazione formale tra i due in caso di variazioni significative rispetto al progetto originario, anche per delimitare con chiarezza le rispettive sfere di responsabilità.</p>
<h2><strong>Sicurezza in cantiere: il peso delle figure di coordinamento</strong></h2>
<p>La normativa sulla sicurezza, il Decreto Legislativo 81/2008, introduce figure di responsabilità che sono ormai parte integrante dell&#8217;attività dell&#8217;architetto nelle sue declinazioni operative. Il responsabile dei lavori, il coordinatore per la sicurezza in fase di progettazione e il coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione sono ruoli con obblighi specifici, sanzionati penalmente in caso di inadempimento, e tra loro non si esonera vicendevolmente: la designazione del CSE, per esempio, non esonera il committente o il responsabile dei lavori dall&#8217;obbligo di verificare che gli obblighi vengano effettivamente rispettati. La giurisprudenza ha ulteriormente allargato il perimetro di questa responsabilità elaborando il concetto di &#8220;super controllo&#8221;: non è sufficiente nominare le figure previste dalla legge, occorre anche verificare con periodicità adeguata che i piani di sicurezza siano conformi all&#8217;effettivo svolgimento dei lavori, che i dispositivi di protezione individuale vengano effettivamente indossati, che le variazioni nell&#8217;organizzazione del cantiere trovino riscontro in aggiornamenti del PSC. Il Piano di Sicurezza e Coordinamento generico, assemblato informaticamente da modelli standard senza alcuna aderenza al caso concreto, è stato più volte indicato dalla Cassazione come elemento causale in caso di infortunio.</p>
<p>In sintesi, ciò che emerge da questo percorso formativo non è un invito alla paralisi, ma alla consapevolezza: l&#8217;architetto che conosce la struttura dei reati che possono interessare la sua professione, che comprende il rapporto tra procedimento penale e disciplinare, che sa dove si colloca la sua posizione di garanzia nei diversi ruoli che può ricoprire, è un professionista che lavora meglio e che dorme più tranquillo.</p>
</div></div></div></div></div></div><div class="wpb_column pos-top pos-center align_center column_parent col-lg-3 boomapps_vccolumn half-internal-gutter"><div class="uncol style-light sticky-element sticky-sidebar"  ><div class="uncoltable"><div class="uncell  vc_custom_1752127794561 boomapps_vccolumn border-color-526326-color single-block-padding style-color-xsdn-bg" style="border-style: solid;border-left-width: 1px ;" ><div class="uncont" ><div class="uncode-info-box  top-avatar" ><span class="author-wrap"><a href="https://archiformazione.it/author/team-redazionale/"><span class="uncode-ib-avatar uncode-ib-avatar-size-md"><img alt='Team redazionale' src='https://archiformazione.it/wp-content/uploads/2025/07/Team-redazionale-1-40x40.jpg' srcset='https://archiformazione.it/wp-content/uploads/2025/07/Team-redazionale-1-80x80.jpg 2x' class='avatar avatar-40 photo' height='40' width='40' loading='lazy'/></span></a><span class="author-info"> <a href="https://archiformazione.it/author/team-redazionale/">Team redazionale</a></span></span></div><div class="uncode-info-box  h4 font-weight-500 text-uppercase" ><span class="category-info"> <a href="https://archiformazione.it/focus_cat/deontologia/" title="Vedi tutti gli articoli in Deontologia" class="">Deontologia</a></span></div><div class="divider-wrapper "  >
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		<title>Beni culturali e paesaggio: le sanzioni che ogni architetto deve conoscere</title>
		<link>https://archiformazione.it/focus/beni-culturali-e-paesaggio-le-sanzioni-che-ogni-architetto-deve-conoscere/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=beni-culturali-e-paesaggio-le-sanzioni-che-ogni-architetto-deve-conoscere</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Team redazionale]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 27 Feb 2026 12:46:45 +0000</pubDate>
				<guid isPermaLink="false">https://archiformazione.it/?post_type=portfolio&#038;p=462894</guid>

					<description><![CDATA[<p>Pochi ambiti del diritto si rivelano tanto insidiosi per l'architetto quanto le sanzioni in materia di beni culturali e paesaggio. Non perché le norme siano oscure ma perché operano con concetti che, pur utilizzando parole familiari, assumono significati diversi rispetto a quelli della disciplina edilizia e urbanistica. Il rischio è quello di trasportare inconsapevolmente categorie mentali da un ambito all'altro, producendo relazioni e scelte progettuali che si rivelano poi esposte a contestazioni o a conseguenze penali. </p>
<p>L'articolo <a href="https://archiformazione.it/focus/beni-culturali-e-paesaggio-le-sanzioni-che-ogni-architetto-deve-conoscere/">Beni culturali e paesaggio: le sanzioni che ogni architetto deve conoscere</a> proviene da <a href="https://archiformazione.it">Archiformazione</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<div class="wpb-content-wrapper"><div data-parent="true" class="vc_row focus row-container boomapps_vcrow" id="row-unique-18"><div class="row limit-width row-parent"><div class="wpb_row row-inner"><div class="wpb_column pos-top pos-center align_left column_parent col-lg-9 boomapps_vccolumn single-internal-gutter"><div class="uncol style-light"  ><div class="uncoltable"><div class="uncell  boomapps_vccolumn no-block-padding" ><div class="uncont" ><div class="uncode_text_column" ><p>Il Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio (D.Lgs. 42 del 2004) è la fonte normativa di riferimento che ha sistematizzato e sostituito le leggi precedenti, raccogliendo in un unico testo la disciplina di tutela e valorizzazione del patrimonio nazionale. Ma il Codice si inserisce in una fitta rete di fonti costituzionali, convenzioni internazionali, leggi regionali e piani paesaggistici che ne condizionano l&#8217;interpretazione e l&#8217;applicazione. Conoscere questa architettura normativa è indispensabile per esercitare la professione senza incorrere in responsabilità che possono avere pesanti conseguenze patrimoniali e penali.</p>
<p>Il punto di partenza è<strong> l&#8217;articolo 9 della Costituzione</strong>, che attribuisce alla Repubblica il compito di tutelare il paesaggio e il patrimonio storico e artistico della nazione. Questo ancoraggio costituzionale indica che i beni culturali e paesaggistici godono di una protezione gerarchicamente sovraordinata rispetto a qualsiasi altra potestà programmatoria, compresa quella urbanistica comunale. L&#8217;articolo 117 aggiunge un&#8217;ulteriore dimensione: distingue tra tutela del patrimonio culturale &#8211; riservata alla potestà legislativa esclusiva dello Stato &#8211; e valorizzazione, che invece rientra nella legislazione concorrente tra Stato e Regioni. Questa distinzione indica che <strong>le norme di tutela sono uniformi su tutto il territorio nazionale</strong>, ma <strong>le politiche di valorizzazione e fruizione possono variare da regione a regione</strong>.</p>
<p>Sul piano internazionale, il Codice recepisce una serie di convenzioni come la Convenzione UNESCO di Parigi del 1972 sul patrimonio culturale materiale e immateriale, la Convenzione Europea del Paesaggio firmata a Firenze nel 2000, le disposizioni sul patrimonio subacqueo, le norme sulla circolazione illecita dei beni culturali: tutte queste fonti contribuiscono a costruire un sistema di protezione che impone allo Stato italiano obblighi precisi nei confronti della comunità internazionale.</p>
<h2><strong>Patrimonio culturale: una definizione da non semplificare</strong></h2>
<p>Uno degli errori più frequenti è usare il termine &#8220;patrimonio culturale&#8221; come sinonimo di &#8220;beni culturali&#8221;. Il Codice chiarisce che il patrimonio culturale è una categoria che include sia i beni culturali in senso proprio &#8211; cose immobili e mobili che presentano interesse artistico, storico, archeologico, etnoantropologico &#8211; sia i beni paesaggistici, intesi come immobili e aree che costituiscono espressione dei valori storici, culturali, naturali, morfologici ed estetici del territorio. Questa distinzione ha conseguenze pratiche molto rilevanti. <strong>I beni culturali sono governati da una logica di conservazione dell&#8217;integrità materica</strong>: la loro trasformazione è in linea di principio vietata, salvo autorizzazione ministeriale che si esprime in termini di compatibilità con il carattere storico o artistico del bene. <strong>I beni paesaggistici operano secondo una logica di compatibilità con i valori</strong>: la trasformazione non è preclusa in assoluto, ma deve essere sottoposta a un giudizio di compatibilità paesaggistica che valuta se l&#8217;intervento sia coerente con i caratteri identitari del territorio. La differenza incide sui procedimenti autorizzativi, sui soggetti competenti, sulle sanzioni applicabili e perfino sulla natura giuridica degli atti.</p>
<p>Un&#8217;altra distinzione fondamentale è quella tra tutela e valorizzazione. La <strong>tutela, disciplinata dall&#8217;articolo 3</strong>, consiste nell&#8217;esercizio di funzioni di protezione e conservazione del patrimonio, ai fini della pubblica fruizione, e si esplica attraverso provvedimenti che conformano e regolano diritti e comportamenti inerenti alla conservazione. La<strong> valorizzazione (art. 6) </strong>è invece orientata alla promozione della conoscenza e all&#8217;assicurazione delle migliori condizioni di fruizione pubblica.</p>
<h2><strong>Conformità e compatibilità: il nodo concettuale più importante</strong></h2>
<p>Nell&#8217;urbanistica, la conformità è un dato tendenzialmente oggettivo: la norma stabilisce un indice, una distanza, un&#8217;altezza, e l&#8217;intervento o rispetta quel parametro o non lo rispetta.</p>
<p>Nel paesaggio, invece, il parametro di giudizio è la compatibilità dell&#8217;intervento con i valori paesaggistici tutelati &#8211; un concetto che contiene inevitabilmente una componente di soggettività tecnica, perché si tratta di valutare valori estetici, identitari e culturali che non si lasciano ridurre a numeri. Questo ha una conseguenza pratica molto importante per il progettista: <strong>la relazione paesaggistica non può limitarsi a elencare i dati dell&#8217;intervento e a dichiararne la coerenza formale con le norme</strong>. Deve costruire un iter logico-argomentativo rigoroso, che dimostri come i valori paesaggistici tutelati siano stati riconosciuti, considerati e rispettati nella concezione del progetto. Il giudice non valuta l&#8217;esito del progetto in termini estetici, ma la correttezza del procedimento intellettivo con cui il professionista ha affrontato il tema della compatibilità.</p>
<p>La complessità aumenta ulteriormente nel regime dei cosiddetti <strong>vincoli vestiti</strong>: quando la dichiarazione di interesse pubblico o culturale contiene anche le prescrizioni d&#8217;uso specifiche del bene vincolato, il giudizio tende a spostarsi verso la conformità a quelle prescrizioni, rendendo il parere della Soprintendenza obbligatorio ma, in linea di principio, non vincolante.</p>
<p>Nei casi in cui i vincoli non siano &#8220;vestiti&#8221;, il parere della soprintendenza è obbligatorio e vincolante.</p>
<h2><strong>Il procedimento autorizzativo: l&#8217;articolo 146 e il DPR 31/2017</strong></h2>
<p>Il principale strumento procedurale per gli interventi su aree e immobili di interesse paesaggistico è l&#8217;autorizzazione paesaggistica disciplinata dall&#8217;articolo 146 del Codice. La norma è perentoria: i proprietari, possessori o detentori di beni paesaggistici tutelati non possono eseguire interventi che rechino pregiudizio ai valori paesaggistici oggetto di protezione senza aver preventivamente ottenuto l&#8217;autorizzazione dall&#8217;autorità competente.</p>
<p>Il comma 4 dello stesso articolo sancisce una regola di fondamentale importanza pratica: <strong>l&#8217;autorizzazione paesaggistica è atto autonomo e presupposto rispetto al permesso di costruire o agli altri titoli abilitativi edilizi</strong>. Questo significa che un titolo edilizio rilasciato in assenza dell&#8217;autorizzazione paesaggistica è viziato nella sua formazione: non si è mai legittimamente costituito come atto idoneo a consentire i lavori, e non può essere sanato semplicemente ottenendo l&#8217;autorizzazione paesaggistica successivamente.</p>
<p>Il DPR 31 del 2017 ha introdotto una distinzione tra procedimento ordinario e procedimento semplificato per le autorizzazioni paesaggistiche, prevedendo anche un allegato A con gli interventi esclusi dall&#8217;autorizzazione e un allegato B con quelli ammessi al procedimento semplificato. Tutto ciò che non rientra in questi allegati segue il percorso ordinario.</p>
<h2><strong>Il sistema sanzionatorio: tra amministrativo e penale</strong></h2>
<p>La parte quarta del Codice costruisce un sistema sanzionatorio articolato in due titoli: le sanzioni amministrative, che mirano al ripristino del bene; le sanzioni penali, che hanno come centro la persona e la sua condotta.</p>
<p>Sul versante amministrativo, <strong>l&#8217;articolo 160</strong> prevede che per i beni culturali il Ministero ordini al responsabile l&#8217;esecuzione a proprie spese delle opere necessarie al ripristino. Se la reintegrazione è impossibile, la sanzione si converte in un pagamento per equivalente, pari al valore della cosa perduta o alla diminuzione di valore subita. L&#8217;articolo 164 introduce una conseguenza ancora più radicale: gli atti giuridici compiuti in violazione dei divieti stabiliti dal Codice sono nulli, con efficacia retroattiva.</p>
<p>Per i<strong> beni paesaggistici</strong>, l&#8217;articolo 167 del Codice dei Beni Culturali disciplina le conseguenze degli interventi eseguiti in assenza o difformità dall&#8217;autorizzazione paesaggistica, e il comma 4 prevede la possibilità di un accertamento postumo di compatibilità paesaggistica come alternativa alla rimessione in pristino. È uno strumento spesso mal compreso, sia nelle sue possibilità che nei suoi limiti. La norma ammette l&#8217;accertamento postumo solo in tre ipotesi tassative: quando i lavori non abbiano determinato creazione di superfici utili o volumi; quando l&#8217;intervento riguardi l&#8217;impiego di materiali diversi da quelli prescritti; oppure quando si tratti di meri interventi di manutenzione. Tutto il resto &#8211; qualsiasi intervento che abbia modificato la morfologia del territorio nel senso paesaggistico del termine &#8211; non è sanabile in via postuma.</p>
<p>Sul versante penale, occorre distinguere tra i <strong>reati relativi ai beni culturali</strong> e <strong>reati relativi al paesaggio</strong>. Per i beni culturali, l&#8217;articolo 169 prevede l&#8217;arresto fino a un anno e l&#8217;ammenda per chi compie operazioni vietate senza autorizzazione. L&#8217;articolo 181, relativo alle violazioni paesaggistiche, è stato ricondotto dalla Corte Costituzionale nell&#8217;alveo della contravvenzione. Secondo il comma 1-quinquies dello stesso articolo, chi procede autonomamente alla rimessione in pristino prima della sentenza di condanna estingue il reato paesaggistico, configurando un vero e proprio ravvedimento operoso. Ma l&#8217;estinzione del reato paesaggistico non produce automaticamente l&#8217;estinzione del reato di abuso edilizio eventualmente concorrente: per quest&#8217;ultimo l&#8217;unico percorso è l&#8217;accertamento di conformità urbanistica, che a sua volta presuppone la compatibilità paesaggistica. Una sconnessione tra i due sistemi che può generare situazioni di impasse in cui la regolarizzazione parziale non basta a risolvere l&#8217;esposizione complessiva del professionista.</p>
</div><div class="uncode-accordion wpb_accordion wpb_content_element  plus-signed sign-size-md default-typography no-content-border" data-collapsible="no" data-target="" data-active-tab="99" >
		<div class="panel-group wpb_wrapper wpb_accordion_wrapper" id="accordion_1415416369" data-no-toggle="">

<div class="panel panel-default wpb_accordion_section group  no-block-padding"><div class="panel-heading wpb_accordion_header ui-accordion-header"><h4 class="panel-title font-153509 h4 font-weight-500 text-   icon-size-rg"><a data-toggle="collapse" data-parent="#accordion_1415416369" href="#1765460100-1-61"><span>Come si distribuisce la responsabilità penale e amministrativa tra committente, progettista e direttore dei lavori in caso di abuso paesaggistico o culturale?</span></a></h4></div><div id="1765460100-1-61" class="panel-collapse collapse"><div class="panel-body wpb_accordion_content ui-accordion-content half-internal-gutter single-block-padding">
						<div class="uncode_text_column" ><p>È uno dei punti di maggiore incertezza nella pratica professionale, e anche uno di quelli su cui la giurisprudenza ha costruito nel tempo posizioni sempre più nette a carico dei tecnici. Il dato di partenza è che i reati previsti dagli articoli 169 e 181 del Codice dei Beni Culturali sono reati propri in senso lato: possono essere commessi da chiunque compia materialmente la condotta vietata, ma la responsabilità non si esaurisce nel committente o nell&#8217;esecutore materiale. Per il progettista, la responsabilità penale nasce nel momento in cui ha predisposto elaborati tecnici per un intervento soggetto ad autorizzazione paesaggistica o autorizzazione ministeriale senza verificare che il titolo necessario fosse stato acquisito prima dell&#8217;avvio dei lavori &#8211; o, peggio, sapendo che non lo era. In questo caso la giurisprudenza riconduce la sua posizione alla figura del concorrente nel reato, in quanto il progetto è il contributo causale indispensabile alla realizzazione dell&#8217;abuso.<br />
Il direttore dei lavori si trova in una posizione ancora più esposta, perché la sua funzione implica una posizione di garanzia: egli è tenuto per legge a sorvegliare l&#8217;esecuzione dell&#8217;opera e a segnalare le difformità rispetto al progetto autorizzato. Sul piano amministrativo, le sanzioni pecuniarie o l&#8217;obbligo di rimessione in pristino ricadono tipicamente sul proprietario o possessore del bene, ma ciò non esclude azioni di rivalsa nei confronti del professionista che abbia concorso all&#8217;abuso con la propria attività.</p>
</div></div></div></div><div class="panel panel-default wpb_accordion_section group  no-block-padding"><div class="panel-heading wpb_accordion_header ui-accordion-header"><h4 class="panel-title font-153509 h4 font-weight-500 text-   icon-size-rg"><a data-toggle="collapse" data-parent="#accordion_1415416369" href="#1765460100-2-83"><span>Cosa deve contenere una relazione paesaggistica per essere giuridicamente solida?</span></a></h4></div><div id="1765460100-2-83" class="panel-collapse collapse"><div class="panel-body wpb_accordion_content ui-accordion-content half-internal-gutter single-block-padding">
						<div class="uncode_text_column" ><p>La relazione paesaggistica è il documento tecnico centrale del procedimento di autorizzazione previsto dall&#8217;articolo 146 del Codice, e il suo contenuto minimo è stato definito dal DPCM 12 dicembre 2005, integrato poi nelle indicazioni operative del DPR 31/2017 per il procedimento semplificato. Ma la vera sfida non è rispettare la forma, bensì costruire un documento che regga a un controllo di merito.</p>
<p>Il punto critico è proprio il percorso argomentativo: poiché il giudizio paesaggistico non è di conformità ma di compatibilità, la relazione non può limitarsi a descrivere l&#8217;intervento e a dichiararlo &#8220;coerente con il contesto&#8221;. Deve dimostrare che il progettista ha riconosciuto i valori paesaggistici tutelati, li ha analizzati nel loro specifico carattere identitario, ha identificato i potenziali impatti dell&#8217;intervento su quegli stessi valori e ha adottato scelte progettuali motivatamente orientate a minimizzarli o a integrarsi con essi. Dal punto di vista pratico, una relazione paesaggistica robusta include almeno: una ricognizione delle fonti normative applicabili, un&#8217;analisi delle componenti percettive e morfologiche del contesto  una valutazione degli impatti per componenti specifiche, e una motivazione delle scelte alternative valutate e scartate.</p>
</div></div></div></div><div class="panel panel-default wpb_accordion_section group  no-block-padding"><div class="panel-heading wpb_accordion_header ui-accordion-header"><h4 class="panel-title font-153509 h4 font-weight-500 text-   icon-size-rg"><a data-toggle="collapse" data-parent="#accordion_1415416369" href="#1765460550222-2-3"><span>Qual è la differenza tra volume paesaggistico e volume urbanistico e perché incide sulla sanabilità degli abusi?</span></a></h4></div><div id="1765460550222-2-3" class="panel-collapse collapse"><div class="panel-body wpb_accordion_content ui-accordion-content half-internal-gutter single-block-padding">
						<div class="uncode_text_column" ><p>In urbanistica il volume è un dato quantitativo: si misurano i metri cubi edilizi secondo le norme tecniche comunali, escludendo i volumi non computabili. In ambito paesaggistico, invece, la giurisprudenza considera volume rilevante qualsiasi modifica della sagoma che occupi uno spazio prima vuoto, anche se urbanisticamente quello spazio non verrebbe conteggiato come volume. Conta la trasformazione morfologica e percettibile del territorio, non il “peso” del volume nel computo edilizio. Questa differenza ha un effetto immediato sulla sanabilità: il Decreto Salva Casa, con l’articolo 36-bis del Testo Unico dell’Edilizia, consente un accertamento di conformità semplificato anche per interventi eseguiti senza autorizzazione paesaggistica che abbiano creato superfici utili o volumi, ma il riferimento ai “volumi” va sempre letto secondo la nozione paesaggistica.</p>
</div></div></div></div>
		</div></div></div></div></div></div></div><div class="wpb_column pos-top pos-center align_center column_parent col-lg-3 boomapps_vccolumn half-internal-gutter"><div class="uncol style-light sticky-element sticky-sidebar"  ><div class="uncoltable"><div class="uncell  vc_custom_1752127794561 boomapps_vccolumn border-color-526326-color single-block-padding style-color-xsdn-bg" style="border-style: solid;border-left-width: 1px ;" ><div class="uncont" ><div class="uncode-info-box  top-avatar" ><span class="author-wrap"><a href="https://archiformazione.it/author/team-redazionale/"><span class="uncode-ib-avatar uncode-ib-avatar-size-md"><img alt='Team redazionale' src='https://archiformazione.it/wp-content/uploads/2025/07/Team-redazionale-1-40x40.jpg' srcset='https://archiformazione.it/wp-content/uploads/2025/07/Team-redazionale-1-80x80.jpg 2x' class='avatar avatar-40 photo' height='40' width='40' loading='lazy'/></span></a><span class="author-info"> <a href="https://archiformazione.it/author/team-redazionale/">Team redazionale</a></span></span></div><div class="uncode-info-box  h4 font-weight-500 text-uppercase" ><span class="category-info"> <a href="https://archiformazione.it/focus_cat/deontologia/" title="Vedi tutti gli articoli in Deontologia" class="">Deontologia</a></span></div><div class="divider-wrapper "  >
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		<title>La pensione dei liberi professionisti: un problema che non si può ignorare</title>
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		<dc:creator><![CDATA[Team redazionale]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 23 Feb 2026 15:16:21 +0000</pubDate>
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					<description><![CDATA[<p>Quanto prenderà di pensione un architetto libero professionista? Come si calcola il gap previdenziale Inarcassa e quali sono i rischi di subire sanzioni disciplinari che bloccano l'attività? Il seminario e-learning erogato nell'ambito della formazione continua accreditata per architetti risponde alle domande cruciali che ogni progettista iscritto all'Ordine dovrebbe porsi fin dai primi anni di attività.</p>
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										<content:encoded><![CDATA[<div class="wpb-content-wrapper"><div data-parent="true" class="vc_row focus row-container boomapps_vcrow" id="row-unique-20"><div class="row limit-width row-parent"><div class="wpb_row row-inner"><div class="wpb_column pos-top pos-center align_left column_parent col-lg-9 boomapps_vccolumn single-internal-gutter"><div class="uncol style-light"  ><div class="uncoltable"><div class="uncell  boomapps_vccolumn no-block-padding" ><div class="uncont" ><div class="uncode_text_column" ><p>I numeri del sistema previdenziale italiano &#8211; demografici, economici, strutturali &#8211; indicano con chiarezza che la rendita pubblica da sola non sarà sufficiente a mantenere il tenore di vita professionale, e che la distanza tra aspettative e realtà è destinata ad aumentare con il passare del tempo.</p>
<p>Per l&#8217;architetto, che costruisce carriere spesso caratterizzate da redditi variabili, avvii lenti e picchi tardivi, il tema del gap previdenziale è particolarmente acuto: il divario tra il reddito con cui si chiude la vita professionale e l&#8217;assegno pensionistico che si inizierà a percepire può superare il 60-70% dell&#8217;ultimo guadagno. Per capire come si arriva a questo punto, occorre partire dal meccanismo di funzionamento che accomuna l&#8217;INPS e le principali casse professionali, Inarcassa inclusa: il sistema a ripartizione. Contrariamente a quanto molti credono, i contributi versati ogni anno non vengono accantonati in un fondo personale e investiti per il futuro del singolo iscritto. Vengono invece utilizzati immediatamente per pagare le pensioni di chi è già in quiescenza oggi. Quello che l&#8217;iscritto vede nel proprio estratto conto previdenziale è un &#8220;montante virtuale&#8221; &#8211; una promessa di rendita futura &#8211; che dipende dalla sostenibilità complessiva del sistema, non da un capitale reale depositato da qualche parte. Questa architettura funzionava bene quando la piramide demografica era ancora tale: molti lavoratori attivi per ogni pensionato, redditi in crescita, contributi abbondanti. Ma negli ultimi decenni la piramide si è progressivamente rovesciata. In Italia, il rapporto tra lavoratori attivi e pensionati è passato da circa sette a uno di qualche decennio fa a meno di tre a due nelle proiezioni più recenti. A ciò si aggiunge la tendenza opposta ma altrettanto problematica: le persone vivono più a lungo, aumentando gli anni di percezione della rendita, mentre il tasso di natalità è in costante calo, riducendo la forza lavoro futura che sosterrà il sistema.</p>
<p>La fragilità demografica si intreccia con una debolezza economica strutturale che amplifica il problema. La crescita del PIL italiano è da anni attestata intorno a zero virgola percentuale, e questo ha conseguenze dirette per chi versa contributi: la rivalutazione del montante contributivo è agganciata alla media quinquennale del PIL, il che significa che i contributi versati non tengono nemmeno il passo con l&#8217;inflazione, erosi nel loro potere d&#8217;acquisto anno dopo anno. A questo si aggiunge il peso che il sistema pensionistico rappresenta per la finanza pubblica: l&#8217;Italia destina alle pensioni circa il 16% del PIL, quasi il doppio della media europea che si attesta intorno al 7-8%. Una quota così elevata di spesa lascia poco spazio di manovra per interventi strutturali, soprattutto in un paese con un debito pubblico superiore al 140% del PIL. L&#8217;idea che lo Stato possa &#8220;rimediare&#8221; in futuro a un sistema previdenziale insufficiente, tamponando le lacune con trasferimenti aggiuntivi, è semplicemente incompatibile con questi numeri.</p>
<h2><strong>La riforma contributiva e il tasso di sostituzione</strong></h2>
<p>Il cambiamento più significativo nella storia recente della previdenza italiana è stato il passaggio dal sistema retributivo a quello contributivo, formalizzato con la riforma del 1995 e reso universale dalla riforma del 2011. Sotto il sistema retributivo, la pensione si calcolava come percentuale delle ultime retribuzioni, con tassi di sostituzione che si avvicinavano all&#8217;80-90% dell&#8217;ultimo reddito netto. Con il sistema contributivo, la pensione dipende invece dalla somma dei contributi effettivamente versati, rivalutati nel tempo, e il tasso di sostituzione scende drasticamente.</p>
<p>Per un architetto con un reddito medio di 30.000 euro annui e 32 anni di contributi versati al 14,5%, la pensione stimata all&#8217;età di 67 anni si aggira intorno a 750 euro mensili: un tasso di sostituzione del 30%. Con redditi più elevati e carriere più lunghe il rapporto migliora marginalmente &#8211; un professionista con 50.000 euro annui e 27 anni di contributi si attesta attorno al 36%, uno con 70.000 euro e 22 anni di versamenti arriva al 37% &#8211; ma la sostanza non cambia: la pensione coprirà, nella migliore delle ipotesi, poco più di un terzo di ciò che si guadagnava da professionista attivo. In termini assoluti, questo significa che mancheranno all&#8217;appello tra i 20.000 e i 45.000 euro l&#8217;anno, per tutta la durata della pensione, che può estendersi su 20, 30 o anche 40 anni di vita.</p>
<p>La situazione degli iscritti a casse professionali private è sistematicamente peggiore di quella dei lavoratori dipendenti. La ragione principale è strutturale: il libero professionista versa il 14,5% del proprio reddito a Inarcassa (più un contributo integrativo del 4% sulla parcella fatturata), mentre il dipendente beneficia di contributi complessivi pari al 33% della retribuzione, di cui i due terzi a carico del datore di lavoro. A parità di reddito, il montante contributivo accumulato dal libero professionista nel corso della carriera è quindi notevolmente inferiore a quello di un lavoratore dipendente, e la pensione che ne deriva risulta proporzionalmente più bassa. Esiste anche un contributo facoltativo aggiuntivo, compreso tra l&#8217;1 e l&#8217;8,5%, che Inarcassa propone ai propri iscritti come strumento per incrementare la futura rendita. Dal punto di vista della pianificazione previdenziale, questo versamento aggiuntivo merita una valutazione critica: i capitali confluiscono nel sistema a ripartizione della cassa e sono soggetti alle stesse logiche di rivalutazione legate al PIL, senza i vantaggi fiscali specifici dei fondi pensione complementari che prevedono, ad esempio, una tassazione agevolata sulle prestazioni finali.</p>
<h2><strong>Gli errori più frequenti nella gestione del gap previdenziale</strong></h2>
<p>Uno degli aspetti più insidiosi del gap previdenziale è che tende a essere percepito come un problema futuro, procrastinabile. La reazione più comune tra i professionisti è una sorta di fatalismo benevolo: &#8220;tanto la pensione arriverà&#8221;, oppure &#8220;ci penserò quando sarò più avanti con la carriera&#8221;. Questa postura ha un costo che è possibile quantificare con precisione, grazie al meccanismo dell&#8217;interesse composto.</p>
<p>Un professionista che inizia a costruire un piano di accumulo a 35 anni, versando 300 euro mensili per 30 anni con un rendimento medio annuo del 7%, accumula un capitale finale di circa 340.000 euro. Lo stesso professionista che inizia 10 anni dopo, a 45 anni, e vuole raggiungere lo stesso obiettivo in soli 20 anni, deve versare più del doppio ogni mese. Chi inizia a 55 anni deve versare sette volte tanto. Il tempo non è un fattore neutro: è la risorsa più preziosa di cui dispone chi vuole affrontare il gap previdenziale, e ogni anno di ritardo ha un costo misurabile in decine di migliaia di euro.</p>
<p>Una volta compreso il problema, la reazione istintiva di molti professionisti è cercare una soluzione rapida, ma non tutte le soluzioni sono equivalenti e alcune si rivelano meno efficaci di quanto sembrino. Il fondo pensione, ad esempio, è uno strumento concettualmente valido &#8211; offre deducibilità fiscale sui versamenti e beneficia di una tassazione agevolata sulle prestazioni &#8211; ma le differenze di costo tra i prodotti disponibili sul mercato sono enormi e hanno impatti straordinari sul capitale finale. Un fondo pensione con un indicatore sintetico di costo (ISC) del 2,3% annuo, rispetto a un prodotto equivalente con costo allo 0,7%, produce un capitale finale dimezzato: su un orizzonte di 30 anni con versamenti di 300 euro mensili, la differenza si avvicina ai 150.000 euro. Il motivo è che i costi di gestione si applicano ogni anno sull&#8217;intero montante accumulato &#8211; non solo sui nuovi versamenti &#8211; e il loro effetto si moltiplica esponenzialmente con il passare del tempo.</p>
<p>L&#8217;affidarsi a strumenti di risparmio proposti dalla propria banca senza una valutazione indipendente è un altro rischio frequente. I prodotti commercializzati tramite sportelli bancari tradizionali incorporano spesso costi elevati (fondi comuni con commissioni del 2-2,5%, polizze assicurative al 3-4%, gestioni patrimoniali all&#8217;2%) che riducono significativamente il rendimento netto rispetto a quanto sarebbe ottenibile con strumenti equivalenti a basso costo. La ricerca condotta da Standard &amp; Poor&#8217;s attraverso il report SPIVA mostra che oltre il 95% dei fondi comuni gestiti attivamente non riesce a battere il proprio indice di riferimento nel medio periodo: il che solleva una domanda legittima sull&#8217;opportunità di pagare costi di gestione elevati per un risultato statisticamente inferiore a quello ottenibile con un semplice prodotto indicizzato.</p>
<p>Il punto di partenza di una pianificazione efficace non è il prodotto finanziario, ma l&#8217;obiettivo. Questo può sembrare ovvio, ma rappresenta un cambio di paradigma rispetto al modo in cui la maggior parte delle persone si approccia al risparmio previdenziale. Una pianificazione strutturata parte dalla stima del proprio gap previdenziale reale &#8211; calcolabile con gli strumenti che le casse di previdenza mettono a disposizione online, come il simulatore di Inarcassa &#8211; e da lì definisce il capitale necessario per integrare la pensione pubblica fino al livello di reddito desiderato in pensione. A quel punto si tratta di scegliere gli strumenti più efficienti per raggiungere quell&#8217;obiettivo nel tempo disponibile, tenendo conto dell&#8217;orizzonte temporale, della propensione al rischio e del proprio regime fiscale.</p>
</div></div></div></div></div></div><div class="wpb_column pos-top pos-center align_center column_parent col-lg-3 boomapps_vccolumn half-internal-gutter"><div class="uncol style-light sticky-element sticky-sidebar"  ><div class="uncoltable"><div class="uncell  vc_custom_1752127794561 boomapps_vccolumn border-color-526326-color single-block-padding style-color-xsdn-bg" style="border-style: solid;border-left-width: 1px ;" ><div class="uncont" ><div class="uncode-info-box  top-avatar" ><span class="author-wrap"><a href="https://archiformazione.it/author/team-redazionale/"><span class="uncode-ib-avatar uncode-ib-avatar-size-md"><img alt='Team redazionale' src='https://archiformazione.it/wp-content/uploads/2025/07/Team-redazionale-1-40x40.jpg' srcset='https://archiformazione.it/wp-content/uploads/2025/07/Team-redazionale-1-80x80.jpg 2x' class='avatar avatar-40 photo' height='40' width='40' loading='lazy'/></span></a><span class="author-info"> <a href="https://archiformazione.it/author/team-redazionale/">Team redazionale</a></span></span></div><div class="uncode-info-box  h4 font-weight-500 text-uppercase" ><span class="category-info"> <a href="https://archiformazione.it/focus_cat/deontologia/" title="Vedi tutti gli articoli in Deontologia" class="">Deontologia</a></span></div><div class="divider-wrapper "  >
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		<title>Varianti, variazioni e difformità: come districarsi nel labirinto dei titoli abilitativi</title>
		<link>https://archiformazione.it/focus/varianti-variazioni-e-difformita-come-districarsi-nel-labirinto-dei-titoli-abilitativi/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=varianti-variazioni-e-difformita-come-districarsi-nel-labirinto-dei-titoli-abilitativi</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Team redazionale]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 28 Jan 2026 16:21:33 +0000</pubDate>
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					<description><![CDATA[<p>Quando un architetto deve modificare un progetto in corso d'opera, o sanare interventi già realizzati, si confronta con un universo terminologico apparentemente ostico: varianti, variazioni, difformità. Questi termini, che nel linguaggio comune potrebbero sembrare sinonimi, nel diritto urbanistico italiano assumono significati tecnici precisi, con conseguenze professionali, amministrative e talvolta penali radicalmente diverse. </p>
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										<content:encoded><![CDATA[<div class="wpb-content-wrapper"><div data-parent="true" class="vc_row focus row-container boomapps_vcrow" id="row-unique-22"><div class="row limit-width row-parent"><div class="wpb_row row-inner"><div class="wpb_column pos-top pos-center align_left column_parent col-lg-9 boomapps_vccolumn single-internal-gutter"><div class="uncol style-light"  ><div class="uncoltable"><div class="uncell  boomapps_vccolumn no-block-padding" ><div class="uncont" ><div class="uncode_text_column" ><p>Il Testo Unico dell&#8217;edilizia (DPR 380/2001) utilizza queste espressioni in articoli diversi, generando non di rado incertezza interpretativa anche tra i professionisti più esperti. L&#8217;articolo 31 parla di &#8220;totale difformità&#8221;, l&#8217;articolo 32 definisce le &#8220;variazioni essenziali&#8221;, l&#8217;articolo 34 tratta le &#8220;parziali difformità&#8221;, mentre l&#8217;articolo 22 introduce le &#8220;varianti a permessi di costruire che non configurano variazione essenziale&#8221;. Si tratta davvero di concetti distinti o di semplici sfumature lessicali? Per comprendere appieno le problematiche attuali occorre ripercorrere brevemente l&#8217;evoluzione storica della disciplina dei titoli abilitativi edilizi. La sistematizzazione normativa è arrivata relativamente tardi nel nostro ordinamento: con la legge 1150 del 1942 venne introdotta la licenza di costruzione, che rimase in vigore fino al 1977. La legge Bucalossi (legge 10/1977) operò una rivoluzione concettuale, trasformando la licenza in concessione edilizia e introducendo il principio secondo cui ogni attività comportante trasformazione edilizia e urbanistica del territorio è soggetta a concessione. Questo rappresentò un cambio di paradigma: non più un elenco tassativo di interventi soggetti a controllo, ma una regola generale di assoggettamento. Con la legge 457 del 1978, venne introdotta l&#8217;autorizzazione edilizia per gli interventi di manutenzione straordinaria che non comportassero il rilascio dell&#8217;immobile. Il ministro Nicolazzi estese progressivamente l&#8217;ambito applicativo delle autorizzazioni, gratuite e penalmente non rilevanti, ad altri interventi come il restauro e risanamento conservativo. Si iniziò così una differenziazione del regime tra concessione edilizia e autorizzazione edilizia, che divenne sistematica con la legge 47 del 1985. Questa stratificazione normativa ha creato un sistema complesso in cui convivono regole riferite a epoche diverse, ciascuna con propria terminologia e propri effetti giuridici. Quando si deve valutare lo stato legittimo di un edificio o sanare interventi eseguiti in passato, occorre quindi applicare il principio del &#8220;tempus regit actum&#8221;: le valutazioni devono essere effettuate secondo le leggi vigenti nel momento in cui è stata compiuta l&#8217;azione, non secondo la legislazione attuale.</p>
<h2><strong>Il concetto di variante: tra senso proprio, varianti minori ed essenziali</strong></h2>
<p>Esistono le varianti leggere o minori, le varianti in senso proprio e le varianti essenziali. Questa distinzione, apparentemente sottile, produce conseguenze giuridiche fondamentali. Le <strong>varianti leggere o minori </strong>sono quelle che non incidono sui parametri urbanistici fondamentali del progetto approvato. Si tratta di modifiche di dettaglio, aggiustamenti esecutivi, scelte tecniche che non alterano la sostanza dell&#8217;intervento autorizzato. Queste varianti possono essere realizzate senza necessità di nuovo titolo abilitativo, purché non configurino variazione essenziale ai sensi dell&#8217;articolo 32 del Testo Unico.</p>
<p>Le <strong>varianti in senso proprio</strong> rappresentano modificazioni qualitative o quantitative di non rilevante consistenza rispetto al progetto approvato, tali da non compromettere o portare a un sostanziale e radicale mutamento del nuovo elaborato rispetto a quello approvato. La giurisprudenza ha chiarito con la sentenza del Consiglio di Stato n. 5854/2018 che queste varianti sono soggette al rilascio di un permesso di variante, il quale è complementare e accessorio anche sotto il profilo temporale della normativa operante rispetto all&#8217;originario permesso di costruire. Questo significa che le varianti in senso proprio mantengono la disciplina urbanistico-edilizia vigente nel momento del rilascio del titolo abilitativo originario, non vanno a modificare i termini di inizio e fine lavori e sono ammissibili nonostante eventuali sopravvenienze normative. Il titolo abilitativo originario diventa la fonte legittimante per la disciplina applicabile.</p>
<p>Le <strong>varianti essenziali</strong> si caratterizzano invece per un&#8217;incompatibilità quali-quantitativa con il progetto edificatorio rispetto ai parametri urbanistici fondamentali. Sono soggette al rilascio di un permesso di costruire del tutto nuovo e autonomo rispetto a quello originario, per il quale valgono le disposizioni vigenti nel momento della realizzazione della variante. La differenza è sostanziale: mentre per le varianti in senso proprio la valutazione di conformità si effettua rispetto alla norma vigente al momento del rilascio del permesso di costruire originario, per le varianti essenziali la conformità va verificata rispetto al momento del compimento dell&#8217;esecuzione della variante stessa. Questo implica che una variante essenziale deve confrontarsi con eventuali modifiche normative sopravvenute, nuovi vincoli, diversi parametri urbanistici introdotti successivamente al titolo originario.</p>
<h2><strong>Le variazioni essenziali: una categoria normativa distinta</strong></h2>
<p>Accanto alle varianti, il legislatore ha introdotto il concetto di variazione essenziale, disciplinato dall&#8217;articolo 32 del Testo Unico. L&#8217;essenzialità della variazione costituisce una caratteristica giuridica rilevante perché determina<strong> l&#8217;impossibilità di sanatoria tramite accertamento di conformità</strong>. Le variazioni essenziali vengono equiparate, quanto alle conseguenze sanzionatorie, alla totale difformità rispetto al titolo abilitativo. Il legislatore ha demandato alle Regioni il compito di stabilire quali interventi costituiscano variazioni essenziali, indicando però alcuni parametri orientativi: mutamento delle destinazioni d&#8217;uso che implichi variazioni degli standard urbanistici, aumento consistente della cubatura o della superficie di solaio, modifiche sostanziali di parametri urbanistici ed edilizi del progetto approvato, cambiamento delle caratteristiche dell&#8217;intervento edilizio assentito, violazioni delle norme in materia edilizia antisismica.</p>
<p>In Veneto, per esempio, costituisce variazione essenziale un aumento dell&#8217;occupazione superiore al venti percento, quindi a un quinto del volume originario, o un incremento dell&#8217;altezza superiore a un terzo. Altre Regioni hanno adottato parametri diversi, creando un panorama normativo regionale non omogeneo che impone al professionista di verificare attentamente la disciplina applicabile nel territorio di intervento. La norma statale precisa che non possono ritenersi comunque variazioni essenziali quelle che incidono sull&#8217;entità delle cubature accessorie, sui volumi tecnici o sulla distribuzione interna delle singole unità abitative. Questa specifica circoscrive l&#8217;ambito delle variazioni essenziali agli aspetti urbanisticamente rilevanti, escludendo modifiche interne o di dettaglio tecnico.</p>
<h2><strong>Il concetto di difformità: totale, parziale e residuale</strong></h2>
<p>La difformità rappresenta la categoria più ampia e problematica. L&#8217;articolo 31 definisce gli interventi eseguiti in totale difformità dal permesso di costruire come quelli che comportano la realizzazione di un organismo edilizio integralmente diverso per caratteristiche tipologiche, planivolumetriche e di utilizzazione da quello oggetto del permesso, oppure l&#8217;esecuzione di volumi edilizi oltre i limiti indicati nel progetto tali da costituire un organismo edilizio o parte di esso con specifica rilevanza e autonomamente realizzabile. Questa definizione ha storicamente costituito un aggancio utilizzato dalla giurisprudenza per qualificare come nuove costruzioni le ristrutturazioni edilizie con diverse caratteristiche tipologiche e planivolumetriche. Le modifiche legislative successive hanno però inserito queste ipotesi nell&#8217;ambito della definizione di ristrutturazione edilizia, generando un complesso intreccio interpretativo.</p>
<p>Le <strong>difformità parziali</strong> sono disciplinate dall&#8217;articolo 34 e rappresentano una categoria residuale: è difformità parziale tutto ciò che non costituisce difformità totale ai sensi dell&#8217;articolo 31. Non esiste una definizione positiva di difformità parziale, ma solo un criterio di esclusione. Questo crea margini di incertezza nella qualificazione degli interventi, incertezza che viene risolta ricorrendo all&#8217;interpretazione giurisprudenziale e all&#8217;analisi sostanziale del caso concreto. Una precisazione fondamentale riguarda la distinzione tra varianti e difformità: le varianti sono richieste di modifica del titolo autorizzativo presentate prima dell&#8217;esecuzione o durante l&#8217;esecuzione dei lavori, mentre le difformità emergono a lavori conclusi o quando non è stata richiesta preventivamente la variante. In sostanza, una variante non comunicata o non autorizzata che viene scoperta al termine dei lavori si trasforma in difformità. Questo significa che anche una modifica che singolarmente considerata costituirebbe una variante in senso proprio o minore, se non viene dichiarata nei tempi e nei modi previsti, può configurare una difformità con le relative conseguenze sanzionatorie. Il momento della dichiarazione diventa quindi cruciale.</p>
<h2><strong>L&#8217;abuso edilizio: formale e sostanziale</strong></h2>
<p>Il Testo Unico dell&#8217;edilizia non fornisce una definizione espressa di abuso edilizio, ma attraverso il Titolo IV dedicato alla vigilanza sull&#8217;attività edilizia e alle sanzioni è possibile ricavarne i contorni. Può definirsi abuso edilizio qualsiasi attività oggetto di disciplina urbanistico-edilizia per la quale il Testo Unico prevede una sanzione, un accertamento di conformità, la possibilità di annullamento del titolo abilitativo, oppure che rientra nelle finalità della vigilanza sull&#8217;attività edilizio-urbanistica. L&#8217;articolo 27 stabilisce che il dirigente responsabile esercita la vigilanza per assicurare la rispondenza alle norme di legge e di regolamento, alle prescrizioni degli strumenti urbanistici e alle modalità esecutive fissate nei titoli abilitativi. L&#8217;abuso si configura quindi quando l&#8217;attività edilizia viene eseguita con un titolo diverso da quello previsto dal legislatore, o in assenza del titolo richiesto.</p>
<p>La giurisprudenza ha operato una distinzione fondamentale tra abuso formale e abuso sostanziale. <strong>L&#8217;abuso formale</strong> attiene al titolo: eseguire un intervento senza il titolo richiesto o con un titolo diverso da quello necessario costituisce abuso formale anche quando l&#8217;opera sia conforme alla disciplina urbanistica sostanziale. <strong>L&#8217;abuso sostanziale</strong> riguarda invece la disciplina conformativa vera e propria: l&#8217;opera è difforme rispetto agli strumenti urbanistici, ai regolamenti edilizi, ai vincoli, indipendentemente dall&#8217;esistenza di un titolo formalmente idoneo. La Cassazione Penale ha chiarito che il titolo abilitativo per la sua natura non è sufficiente a definire lo statuto edilizio-urbanistico di legittimità dell&#8217;intervento senza verificare il quadro delle previsioni degli strumenti urbanistici e dei regolamenti edilizi.</p>
<h2><strong>Il principio di tipicità e nominatività: il nomen iuris e la sostanza</strong></h2>
<p>Un aspetto spesso trascurato riguarda il rapporto tra la denominazione formale del titolo abilitativo e la sua sostanza giuridica. Nel diritto amministrativo vige il principio di tipicità e nominatività degli atti della pubblica amministrazione: gli interventi edilizi devono essere ricondotti alle categorie previste dalla legge, ciascuna con il proprio titolo abilitativo specifico. Il legislatore ha stabilito cosa costituisce attività edilizia libera, cosa richiede CILA, cosa è soggetto a SCIA e cosa necessita di permesso di costruire. Non è consentito &#8220;scendere&#8221; di livello, presentando per esempio una SCIA quando sarebbe richiesto il permesso di costruire, mentre è generalmente accettato che &#8220;il titolo maggiore copra il minore&#8221;: ottenere un permesso di costruire per un&#8217;opera soggetta a SCIA è considerato legittimo perché si sottopone l&#8217;intervento al controllo più intenso.</p>
<p>La questione si complica quando il titolo viene<strong> denominato in modo improprio</strong>. Alcune leggi regionali prevedono titoli con denominazioni non perfettamente coincidenti con quelle del Testo Unico, o modulistiche che creano varianti terminologiche. La giurisprudenza ha progressivamente affermato che la qualificazione giuridica dell&#8217;intervento non dipende dalla denominazione utilizzata ma dall&#8217;incidenza oggettiva della modifica sugli elementi essenziali dell&#8217;intervento assentito. Si prescinde dal &#8220;nomen iuris&#8221; che viene attribuito e si effettua una verifica di natura sostanziale.</p>
<h2><strong>Intelligenza artificiale e interpretazione normativa: opportunità e limiti</strong></h2>
<p>Un aspetto innovativo che emerge dalla pratica professionale riguarda l&#8217;utilizzo dell&#8217;intelligenza artificiale per l&#8217;interpretazione delle norme urbanistiche ed edilizie. La disponibilità di strumenti di AI generativa ha aperto nuove possibilità ma anche evidenziato limiti significativi. L&#8217;intelligenza artificiale lavora sulla ripetizione e sulla mappatura dell&#8217;esistente, ma quando si avvicina a questioni che richiedono innovazione interpretativa o applicazione di principi giuridici complessi può fornire <strong>risposte errate o incomplete</strong>. Un esempio concreto riguarda l&#8217;applicabilità dell&#8217;articolo 24, comma 5-bis, del Testo Unico, introdotto dal Decreto Salva Casa, che consente di asseverare alloggi monostanza con altezze e superfici ridotte rispetto ai parametri ordinari.</p>
<p>Interrogando diversi sistemi di intelligenza artificiale sulla questione se questa norma si applichi anche alle nuove costruzioni, la risposta ottenuta è stata pressoché unanimemente affermativa, con la motivazione che il testo del comma non specifica un campo di applicazione limitato. Tuttavia, un&#8217;interpretazione sistematica della disposizione, che tenga conto della sua collocazione nell&#8217;articolo, del collegamento con i commi 5-ter e 5-quater, della natura derogatoria della norma, porta a concludere tutt’altro come evidenziato dal relatore. Questo esempio mostra come l&#8217;intelligenza artificiale, pur potendo costituire un <strong>ausilio nella ricerca normativa</strong>, non possa sostituire la competenza tecnico-giuridica del professionista. È necessario <strong>&#8220;controinterrogare&#8221; l&#8217;AI</strong>, indicandole i collegamenti sistematici tra le norme, le interpretazioni giurisprudenziali consolidate, i principi generali dell&#8217;ordinamento. Solo attraverso questo processo di verifica critica l&#8217;intelligenza artificiale può diventare uno strumento utile anziché una fonte di errori potenzialmente gravi.</p>
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		<div class="panel-group wpb_wrapper wpb_accordion_wrapper" id="accordion_1551064783" data-no-toggle="">

<div class="panel panel-default wpb_accordion_section group  no-block-padding"><div class="panel-heading wpb_accordion_header ui-accordion-header"><h4 class="panel-title font-153509 h4 font-weight-500 text-   icon-size-rg"><a data-toggle="collapse" data-parent="#accordion_1551064783" href="#1765460100-1-61"><span>Come si gestisce la successione temporale dei titoli abilitativi quando un intervento si realizza in fasi successive con periodi di interruzione prolungata?</span></a></h4></div><div id="1765460100-1-61" class="panel-collapse collapse"><div class="panel-body wpb_accordion_content ui-accordion-content half-internal-gutter single-block-padding">
						<div class="uncode_text_column" ><p>Una delle situazioni più complesse nella pratica professionale riguarda gli interventi che si realizzano in più fasi temporali, spesso con interruzioni dovute a difficoltà finanziarie del committente, contenziosi, o altre cause che determinano la decadenza del titolo originario. L&#8217;articolo 15 del Testo Unico stabilisce che il permesso di costruire decade se i lavori non vengono iniziati entro un anno dal rilascio o se vengono interrotti per oltre tre anni. La decadenza comporta la necessità di richiedere un nuovo permesso per completare l&#8217;opera, ma qui sorgono problematiche rilevanti.<br />
La prima questione riguarda la definizione di edificio &#8220;esistente&#8221;. Un edificio realizzato al rustico ma non completato può essere considerato esistente? La seconda questione attiene alla disciplina applicabile. Se il titolo originario è decaduto e viene richiesto un nuovo titolo per il completamento, quale disciplina urbanistica si applica? Quella vigente al momento del titolo decaduto o quella vigente al momento della nuova richiesta? Il principio del &#8220;tempus regit actum&#8221; imporrebbe l&#8217;applicazione della disciplina attuale, ma occorre distinguere. Se la decadenza è intervenuta per inerzia del titolare che non ha iniziato i lavori, il nuovo titolo dovrà confrontarsi con l&#8217;eventuale sopravvenienza di previsioni urbanistiche contrastanti. L&#8217;articolo 15 prevede infatti che il permesso di costruire decade con l&#8217;entrata in vigore di contrastanti previsioni urbanistiche, salvo che i lavori siano già iniziati e vengano completati entro tre anni dall&#8217;inizio. Se invece i lavori erano stati iniziati e poi interrotti, la situazione è più sfumata.<br />
Una terza questione riguarda il collaudo statico. Se l&#8217;edificio è stato realizzato al rustico ma non è stato eseguito il collaudo delle strutture in cemento armato, si configura una violazione specifica. Il collaudo statico va effettuato prima del caricamento delle strutture, quando queste sono complete ma non ancora sotto carico. La mancata esecuzione del collaudo costituisce illecito ma non impedisce di considerare l&#8217;edificio esistente ai fini urbanistici, purché le strutture siano state effettivamente realizzate. Il completamento dell&#8217;edificio richiederà comunque l&#8217;esecuzione tardiva del collaudo, con le relative sanzioni previste dalla normativa sulle opere in conglomerato cementizio.</p>
</div></div></div></div><div class="panel panel-default wpb_accordion_section group  no-block-padding"><div class="panel-heading wpb_accordion_header ui-accordion-header"><h4 class="panel-title font-153509 h4 font-weight-500 text-   icon-size-rg"><a data-toggle="collapse" data-parent="#accordion_1551064783" href="#1765460100-2-83"><span>La SCIA in variante al permesso di costruire è ammissibile secondo il Testo Unico, oppure si tratta di una creazione di alcune leggi regionali?</span></a></h4></div><div id="1765460100-2-83" class="panel-collapse collapse"><div class="panel-body wpb_accordion_content ui-accordion-content half-internal-gutter single-block-padding">
						<div class="uncode_text_column" ><p>Il Testo Unico, nell&#8217;articolo 22, comma 2, prevede che &#8220;sono realizzabili mediante segnalazione certificata di inizio attività le varianti a permessi di costruire che non configurino una variazione essenziale&#8221;. Sembrerebbe quindi che la SCIA in variante sia espressamente prevista a livello nazionale. Tuttavia, l&#8217;interpretazione letterale deve essere coordinata con la struttura complessiva del sistema dei titoli abilitativi e con la natura giuridica della SCIA.<br />
La SCIA è un titolo abilitativo procedimentale che produce efficacia immediata: decorsi 30 giorni senza che l&#8217;amministrazione adotti provvedimenti inibitori, l&#8217;attività può essere iniziata. Non esiste un provvedimento espresso di autorizzazione, ma solo l&#8217;eventuale silenzio-assenso dell&#8217;amministrazione che non interviene. Questa caratteristica rende problematico concepire una &#8220;SCIA in variante&#8221; a un permesso di costruire già rilasciato. Come può una segnalazione modificare un provvedimento amministrativo espresso? Tecnicamente, la SCIA non è una &#8220;variante&#8221; ma un nuovo titolo autonomo che si affianca al permesso originario, con la particolarità di poter essere presentata in corso d&#8217;opera e di mantenere alcuni collegamenti con il titolo precedente.<br />
Alcune leggi regionali hanno espressamente previsto la possibilità di SCIA in variante, disciplinando modalità e requisiti. In questi casi, la fonte regionale colma le lacune interpretative della disciplina nazionale e fornisce un quadro operativo più chiaro. Dove invece la legge regionale non preveda espressamente questo istituto, ci si trova di fronte a un vuoto normativo significativo.</p>
</div></div></div></div><div class="panel panel-default wpb_accordion_section group  no-block-padding"><div class="panel-heading wpb_accordion_header ui-accordion-header"><h4 class="panel-title font-153509 h4 font-weight-500 text-   icon-size-rg"><a data-toggle="collapse" data-parent="#accordion_1551064783" href="#1765460550222-2-3"><span>Quali sono le implicazioni dell'introduzione del BIM sulla gestione delle varianti progettuali e sulla definizione dello stato legittimo degli edifici?</span></a></h4></div><div id="1765460550222-2-3" class="panel-collapse collapse"><div class="panel-body wpb_accordion_content ui-accordion-content half-internal-gutter single-block-padding">
						<div class="uncode_text_column" ><p>Il modello BIM non è un semplice insieme di elaborati grafici bidimensionali, ma un database tridimensionale integrato che contiene informazioni geometriche, tecniche, prestazionali, economiche e manutentive. Questa caratteristica pone questioni inedite rispetto alla disciplina tradizionale delle varianti.<br />
In primo luogo, il BIM rende immediatamente evidenti anche le minime modifiche al progetto. Nel sistema tradizionale, piccole variazioni esecutive potevano essere assorbite nei margini di tolleranza degli elaborati grafici bidimensionali. Nel modello BIM, ogni modifica è tracciata e documentata con precisione millimetrica. Questo da un lato aumenta la trasparenza e la verificabilità degli interventi, dall&#8217;altro può generare rigidità eccessive. Se ogni minima variazione dovesse essere formalmente autorizzata, i cantieri rischierebbero la paralisi. Diventa quindi fondamentale individuare soglie di rilevanza al di sotto delle quali le modifiche possono essere considerate fisiologiche variazioni esecutive e non varianti richiedenti titolo.<br />
In secondo luogo, il BIM modifica il concetto stesso di &#8220;elaborato progettuale&#8221;. Tradizionalmente, il progetto approvato è costituito da tavole grafiche, relazioni, computi. Nel BIM, il progetto è il modello tridimensionale, da cui vengono estratte le tavole. Ma cosa succede se le tavole estratte presentano incongruenze rispetto al modello? Quale prevale? E se il committente modifica autonomamente il modello BIM cedutogli dal progettista, realizzando poi l&#8217;edificio secondo il modello modificato, si configura una variante non autorizzata oppure un intervento difforme? La risposta non è scontata.<br />
In terzo luogo, il BIM ha implicazioni rilevanti sulla ricostruzione dello stato legittimo. Il Decreto Legislativo 36/2023 spinge fortemente verso la digitalizzazione e l&#8217;adozione del BIM nei contratti pubblici, prevedendo che progressivamente tutti gli interventi pubblici siano progettati, realizzati e gestiti tramite BIM. Questo significa che la pubblica amministrazione acquisirà modelli digitali completi degli edifici pubblici, con enormi potenzialità per la gestione e manutenzione ma anche con rischi per il diritto d&#8217;autore del progettista e la titolarità dei dati.</p>
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		</div></div></div></div></div></div></div><div class="wpb_column pos-top pos-center align_center column_parent col-lg-3 boomapps_vccolumn half-internal-gutter"><div class="uncol style-light sticky-element sticky-sidebar"  ><div class="uncoltable"><div class="uncell  vc_custom_1752127794561 boomapps_vccolumn border-color-526326-color single-block-padding style-color-xsdn-bg" style="border-style: solid;border-left-width: 1px ;" ><div class="uncont" ><div class="uncode-info-box  top-avatar" ><span class="author-wrap"><a href="https://archiformazione.it/author/team-redazionale/"><span class="uncode-ib-avatar uncode-ib-avatar-size-md"><img alt='Team redazionale' src='https://archiformazione.it/wp-content/uploads/2025/07/Team-redazionale-1-40x40.jpg' srcset='https://archiformazione.it/wp-content/uploads/2025/07/Team-redazionale-1-80x80.jpg 2x' class='avatar avatar-40 photo' height='40' width='40' loading='lazy'/></span></a><span class="author-info"> <a href="https://archiformazione.it/author/team-redazionale/">Team redazionale</a></span></span></div><div class="uncode-info-box  h4 font-weight-500 text-uppercase" ><span class="category-info"> <a href="https://archiformazione.it/focus_cat/deontologia/" title="Vedi tutti gli articoli in Deontologia" class="">Deontologia</a></span></div><div class="divider-wrapper "  >
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</div><p>L'articolo <a href="https://archiformazione.it/focus/varianti-variazioni-e-difformita-come-districarsi-nel-labirinto-dei-titoli-abilitativi/">Varianti, variazioni e difformità: come districarsi nel labirinto dei titoli abilitativi</a> proviene da <a href="https://archiformazione.it">Archiformazione</a>.</p>
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			</item>
		<item>
		<title>Il diritto d&#8217;autore in architettura: tra tutela della creatività e gestione contrattuale</title>
		<link>https://archiformazione.it/focus/il-diritto-dautore-in-architettura-tra-tutela-della-creativita-e-gestione-contrattuale/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=il-diritto-dautore-in-architettura-tra-tutela-della-creativita-e-gestione-contrattuale</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Team redazionale]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 22 Jan 2026 15:52:34 +0000</pubDate>
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					<description><![CDATA[<p>Il diritto d'autore rappresenta una dimensione spesso misconosciuta della pratica architettonica. Molti professionisti utilizzano il termine "copyright" nei propri elaborati, invocano genericamente la tutela delle proprie idee progettuali e, a volte, si trovano coinvolti in controversie con committenti o colleghi senza comprendere appieno i fondamenti giuridici della materia. </p>
<p>L'articolo <a href="https://archiformazione.it/focus/il-diritto-dautore-in-architettura-tra-tutela-della-creativita-e-gestione-contrattuale/">Il diritto d&#8217;autore in architettura: tra tutela della creatività e gestione contrattuale</a> proviene da <a href="https://archiformazione.it">Archiformazione</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<div class="wpb-content-wrapper"><div data-parent="true" class="vc_row focus row-container boomapps_vcrow" id="row-unique-24"><div class="row limit-width row-parent"><div class="wpb_row row-inner"><div class="wpb_column pos-top pos-center align_left column_parent col-lg-9 boomapps_vccolumn single-internal-gutter"><div class="uncol style-light"  ><div class="uncoltable"><div class="uncell  boomapps_vccolumn no-block-padding" ><div class="uncont" ><div class="uncode_text_column" ><p>La questione si presenta con particolare urgenza nelle segnalazioni che giungono agli ordini territoriali: architetti che lamentano plagi, riproduzioni non autorizzate, utilizzi impropri dei progetti. Eppure, la normativa italiana offre strumenti di tutela precisi e articolati, a condizione di conoscerne i presupposti, i contenuti e i limiti applicativi.</p>
<p>Il diritto d&#8217;autore in architettura si fonda sulla legge 633/1941, più volte aggiornata ma ancora oggi riferimento normativo fondamentale. Accanto a questa fonte primaria, il codice civile dedica specifiche disposizioni ai progetti di lavori di ingegneria e architettura, mentre la giurisprudenza ha progressivamente chiarito i confini applicativi della tutela attraverso pronunce che affrontano casi concreti. La materia presenta particolare complessità perché si colloca all&#8217;intersezione tra diritto, estetica, tecnica professionale e dinamiche di mercato. Comprenderne i meccanismi è essenziale per gestire correttamente i rapporti con la committenza, prevenire controversie professionali, valorizzare economicamente il proprio lavoro intellettuale.</p>
<h2><strong>Diritto d&#8217;autore e copyright: due concetti profondamente diversi</strong></h2>
<p>Una prima fondamentale distinzione riguarda la differenza tra diritto d&#8217;autore e copyright, termini che nella pratica commerciale moderna vengono spesso utilizzati come sinonimi ma che sottintendono concezioni giuridiche e filosofiche radicalmente diverse. Il <strong>diritto d&#8217;autore </strong>appartiene al sistema del civil law: il diritto scritto proprio dei paesi di tradizione romano-germanica come l&#8217;Italia. Il <strong>copyright </strong>deriva invece dal sistema anglosassone del common law, sviluppato negli Stati Uniti e nel Regno Unito. Questa distinzione non è meramente formale ma investe la natura stessa della tutela. Nel sistema del diritto d&#8217;autore, l&#8217;opera è considerata un&#8217;emanazione della personalità del creatore. Esiste un legame indissolubile e intimo tra l&#8217;autore e la sua creazione, che viene riconosciuto come diritto naturale dell&#8217;uomo. L&#8217;autore è metaforicamente il padre o la madre dell&#8217;opera, e questo vincolo personale non può essere reciso.</p>
<p>Nel sistema del copyright, invece, l&#8217;opera è vista principalmente come un bene economico, un asset commerciabile. Il copyright serve a incentivare la creazione di nuove opere per il bene pubblico, garantendo un monopolio economico temporaneo. L&#8217;opera è concepita come investimento da remunerare, più che come espressione della personalità. Questa diversa impostazione filosofica produce conseguenze giuridiche concrete.</p>
<p>Nel diritto d&#8217;autore italiano esistono<strong> diritti morali fortissimi, inalienabili e perpetui</strong>, che l&#8217;autore non può cedere nemmeno se lo volesse. La creatività costituisce il requisito di base per la tutela, e la titolarità spetta sempre alla persona fisica che ha creato l&#8217;opera, anche quando questa sia stata realizzata nell&#8217;ambito di un rapporto di lavoro subordinato. Nel copyright anglosassone, i diritti morali sono deboli e addirittura rinunciabili. La titolarità può essere attribuita direttamente a un&#8217;azienda, e un dipendente che crea un&#8217;opera nell&#8217;ambito del proprio lavoro vede attribuire il copyright al datore di lavoro fin dall&#8217;origine.</p>
<p>Utilizzare il simbolo del copyright nei propri elaborati non è dunque tecnicamente corretto quando si intende invocare la tutela prevista dall&#8217;ordinamento italiano.</p>
<h2><strong>La struttura del diritto d&#8217;autore: diritti morali e diritti patrimoniali</strong></h2>
<p>Il diritto d&#8217;autore italiano si articola in due grandi categorie di diritti, ciascuna con caratteristiche e disciplina propria: i diritti morali e i diritti patrimoniali. Questa distinzione costituisce il cuore del sistema e deve essere compresa per gestire correttamente i rapporti con la committenza. I diritti morali attengono alla sfera personale dell&#8217;autore e comprendono il diritto alla paternità dell&#8217;opera, il diritto all&#8217;integrità dell&#8217;opera, il diritto di mantenere l&#8217;opera inedita, il diritto di opporsi a deformazioni e modifiche che possano recare pregiudizio alla reputazione dell&#8217;autore. Questi diritti sono inalienabili, irrinunciabili e imprescrittibili.</p>
<p>L&#8217;inalienabilità significa che l&#8217;autore non può cederli nemmeno attraverso un contratto. Anche qualora un committente inserisse nel contratto una clausola con cui l&#8217;architetto rinuncia ai diritti morali, tale clausola sarebbe nulla per contrarietà a norme imperative. L&#8217;<strong>irrinunciabilità</strong> comporta che l&#8217;autore mantiene questi diritti per tutta la vita e che essi passano agli eredi dopo la morte, pur con alcune limitazioni temporali. L&#8217;<strong>imprescrittibilità </strong>significa che il decorso del tempo non fa venir meno questi diritti: l&#8217;autore può rivendicare la paternità della propria opera anche a distanza di decenni dalla sua creazione.</p>
<p>I <strong>diritti patrimoniali </strong>riguardano invece lo sfruttamento economico dell&#8217;opera e comprendono: il diritto esclusivo di pubblicare l&#8217;opera, il diritto di riprodurla, il diritto di utilizzarla economicamente in qualsiasi forma, il diritto di autorizzarne la diffusione. Questi diritti hanno natura economica e sono cedibili, alienabili e rinunciabili. L&#8217;autore può trasferirli a terzi attraverso contratti di cessione, licenze esclusive o non esclusive, autorizzazioni a tempo determinato o indeterminato. I diritti patrimoniali hanno inoltre una durata limitata nel tempo: la legge prevede che durino per tutta la vita dell&#8217;autore e per settanta anni dopo la sua morte, decorsi i quali l&#8217;opera cade nel pubblico dominio. In sintesi, questa struttura bipartita consente un equilibrio tra gli interessi dell&#8217;autore e quelli della collettività: l&#8217;autore mantiene sempre il controllo sulla propria identità creativa attraverso i diritti morali, ma può monetizzare il proprio lavoro cedendo i diritti patrimoniali.</p>
<h2><strong>Il requisito della creatività: quando un&#8217;opera è tutelata</strong></h2>
<p>Non tutte le opere architettoniche godono della tutela del diritto d&#8217;autore. La legge richiede che l&#8217;opera abbia carattere creativo, requisito che viene valutato caso per caso dalla giurisprudenza. Ma cosa significa esattamente &#8220;carattere creativo&#8221; in architettura? La risposta non è semplice e costituisce il nucleo problematico della materia. La creatività non coincide con l&#8217;idea in sé, ma con la forma espressiva che viene data all&#8217;idea. Questo principio fondamentale va compreso nella sua portata: il diritto d&#8217;autore non tutela i concetti, le soluzioni funzionali, le idee progettuali in quanto tali, esso <strong>tutela il modo specifico, personale, originale con cui quelle idee vengono espresse e rappresentate</strong>.</p>
<p>In architettura questo approccio presenta peculiarità specifiche. Esistono opere di grandi maestri nelle quali i caratteri stilistici sono immediatamente riconoscibili: si può identificare un&#8217;opera di Palladio, di Scarpa, di Wright, di Rossi attraverso elementi formali ricorrenti. Ma il diritto d&#8217;autore non è riservato alle archistar: anche l&#8217;architettura ordinaria può presentare caratteri creativi meritevoli di tutela, purché non si tratti di mera applicazione di soluzioni standardizzate o tecnicamente obbligate. La giurisprudenza ha chiarito che non è necessaria una grande creatività o un elevato valore artistico: anche un&#8217;originalità modesta può essere sufficiente, se riconducibile alla personalità dell&#8217;autore.</p>
<h2><strong>Cosa protegge il diritto d&#8217;autore: elaborati, progetti e opere realizzate</strong></h2>
<p>Un aspetto fondamentale riguarda l&#8217;oggetto della tutela. Il diritto d&#8217;autore in architettura può proteggere diverse manifestazioni del lavoro creativo: i <strong>progetti</strong> e gli <strong>elaborati grafici</strong> nella loro forma rappresentativa, i <strong>modelli tridimensionali </strong>e i <strong>rendering</strong>, <strong>l&#8217;opera architettonica realizzata</strong>. Ciascuno di questi elementi può costituire autonomamente oggetto di tutela, purché presenti i requisiti del carattere creativo. La giurisprudenza ha riconosciuto che anche la modalità di rappresentazione grafica di un progetto può essere tutelata, quando presenti originalità e personalizzazione. Esiste infatti una differenza concettuale tra il progetto come documento e l&#8217;opera come edificio realizzato. Il progetto è un&#8217;opera dell&#8217;ingegno in sé, che si concretizza in disegni, relazioni, elaborati grafici; l&#8217;opera realizzata è una manifestazione materiale di quel progetto. Entrambe possono essere tutelate, ma con modalità diverse. Esistono però <strong>limiti alla tutela</strong>: non sono proteggibili le soluzioni meramente tecniche, quelle dettate esclusivamente da esigenze funzionali o da vincoli normativi. Se un edificio ha determinate caratteristiche perché la normativa antisismica impone certe soluzioni strutturali, o perché il regolamento edilizio prescrive determinate altezze e distanze, quelle scelte non sono espressione della creatività dell&#8217;autore ma applicazione di regole vincolanti. Analogamente, le <strong>opere collettive</strong> presentano problematiche specifiche, anch’esse analizzate durante il seminario.</p>
<h2><strong>Opere derivate e plagio: quando la modifica viola il diritto d&#8217;autore</strong></h2>
<p>Una questione particolarmente delicata riguarda le opere derivate, ovvero quelle che si basano su un&#8217;opera preesistente modificandola, trasformandola, sviluppandola. In architettura questo scenario si presenta frequentemente: un progetto preliminare viene sviluppato in definitivo ed esecutivo, un edificio esistente viene ristrutturato o ampliato, un&#8217;idea progettuale viene adattata a un contesto diverso. La legge riconosce che <strong>anche le opere derivate possono essere tutelate dal diritto d&#8217;autore</strong>, purché presentino un proprio carattere creativo. Questo significa che teoricamente l&#8217;opera derivata potrebbe essere protetta anche quando l&#8217;opera originaria non lo è, se l&#8217;elaborazione successiva ha introdotto elementi di creatività originale. Nel caso dei livelli progressivi di progettazione, ciascun livello deve presentare un proprio contenuto creativo per essere tutelato autonomamente. La continuità tra progetto preliminare, definitivo ed esecutivo non esclude che ogni fase possa introdurre novità e originalità che arricchiscono l&#8217;opera. Il problema nasce quando un progettista diverso dall&#8217;autore del preliminare sviluppa le fasi successive. Come vediamo nel  caso giurisprudenziale emblematico presentato dal relatore, cosa succede quando un architetto redige il progetto preliminare per l&#8217;allestimento museale di un complesso monumentale e il progetto definitivo viene affidato a un altro professionista? Quando si configura il plagio?</p>
<h2><strong>La gestione contrattuale: disciplinari d&#8217;incarico e cessione dei diritti</strong></h2>
<p>La consapevolezza dei principi del diritto d&#8217;autore deve tradursi in una corretta gestione contrattuale dei rapporti con la committenza. Il disciplinare d&#8217;incarico professionale costituisce la sede naturale per regolare la titolarità e la cessione dei diritti. La prassi contrattuale tradizionale spesso contiene clausole generiche che attribuiscono al committente la &#8220;proprietà degli elaborati&#8221; senza distinguere tra diritti morali e diritti patrimoniali, generando ambiguità interpretative potenzialmente fonte di conflitti.</p>
<p>Una <strong>clausola contrattuale efficace </strong>dovrebbe distinguere nettamente le due categorie di diritti. I diritti morali d&#8217;autore devono essere espressamente riservati al professionista, precisando che rimangono inalienabili a norma della legge 633 del 1941. Questa precisazione non è superflua perché rende esplicito al committente che determinate pretese non possono essere avanzate: non si può chiedere di omettere il nome dell&#8217;architetto, non si possono stravolgere le caratteristiche essenziali del progetto, non si può attribuire la paternità dell&#8217;opera ad altri. I diritti patrimoniali possono invece essere oggetto di cessione, ma anche qui occorre specificare l&#8217;ambito. La cessione può essere totale o parziale, esclusiva o non esclusiva, a tempo determinato o indeterminato, per determinati utilizzi o per tutti gli utilizzi possibili.</p>
<p>La questione del <strong>compenso</strong> merita particolare attenzione. Il Codice Civile prevede il diritto dell&#8217;autore di progetti di ingegneria o lavori analoghi a ottenere un equo compenso da coloro che eseguono il progetto tecnico a scopo di lucro senza il suo consenso. Questo suggerisce che la cessione dei diritti patrimoniali dovrebbe essere distinta dal compenso per la prestazione professionale. Nel caso di riutilizzo del progetto per finalità diverse da quelle originarie, o di replica del progetto in più edifici, la clausola contrattuale dovrebbe prevedere un compenso aggiuntivo. Questa situazione si verifica tipicamente quando un committente chiede di replicare più volte lo stesso progetto, magari per una catena commerciale o per interventi seriali. Senza un&#8217;apposita previsione contrattuale, il professionista rischia di cedere gratuitamente diritti patrimoniali che hanno valore economico significativo.</p>
<h2><strong>BIM e nuove tecnologie: sfide per il diritto d&#8217;autore</strong></h2>
<p>Il decreto legislativo 36 del 2023 spinge fortemente verso la digitalizzazione e l&#8217;adozione del BIM nei contratti pubblici, ma le implicazioni per il diritto d&#8217;autore non sono state adeguatamente approfondite. Il modello BIM non è un semplice insieme di disegni bidimensionali, ma un database tridimensionale integrato che contiene informazioni geometriche, tecniche, prestazionali, economiche, manutentive. Cedere il modello BIM nativo significa cedere il codice sorgente del progetto e c<strong>onferisce al committente il controllo tecnico totale sull&#8217;opera</strong>. Si pone il problema se questa cessione debba essere regolata specificamente nei contratti, se debba essere oggetto di compenso aggiuntivo, se debbano essere previste limitazioni d&#8217;uso. Una soluzione potrebbe essere quella di disciplinare nei bandi tipo dell&#8217;ANAC le modalità di cessione del modello BIM, distinguendo tra diritto di consultazione, diritto di modifica, diritto di riutilizzo per finalità diverse. In alternativa, i professionisti potrebbero utilizzare i verbali di consegna per ribadire le proprie riserve, specificando che la cessione del modello BIM avviene limitatamente alle finalità istituzionali della stazione appaltante.</p>
<p>L&#8217;utilizzo dell&#8217;intelligenza artificiale nella progettazione pone ulteriori interrogativi. <strong>Se un professionista utilizza strumenti di AI</strong> per generare soluzioni progettuali o per ottimizzare il design, <strong>a chi spetta il diritto d&#8217;autore</strong>? La forma espressiva è ancora riconducibile alla personalità dell&#8217;autore umano, o diventa un prodotto algoritmico? Il codice deontologico degli architetti ha recentemente introdotto obblighi di trasparenza sull&#8217;uso dell&#8217;intelligenza artificiale nei rapporti con i clienti, ma le implicazioni per il diritto d&#8217;autore restano da esplorare.</p>
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		<div class="panel-group wpb_wrapper wpb_accordion_wrapper" id="accordion_123924918" data-no-toggle="">

<div class="panel panel-default wpb_accordion_section group  no-block-padding"><div class="panel-heading wpb_accordion_header ui-accordion-header"><h4 class="panel-title font-153509 h4 font-weight-500 text-   icon-size-rg"><a data-toggle="collapse" data-parent="#accordion_123924918" href="#1765460100-1-61"><span>Come si configura il diritto d'autore quando l'opera architettonica viene modificata nel tempo?</span></a></h4></div><div id="1765460100-1-61" class="panel-collapse collapse"><div class="panel-body wpb_accordion_content ui-accordion-content half-internal-gutter single-block-padding">
						<div class="uncode_text_column" ><p>Una delle questioni più complesse e meno esplorate dalla giurisprudenza riguarda il bilanciamento tra il diritto morale dell&#8217;autore a preservare l&#8217;integrità della propria opera e il diritto del proprietario di modificare l&#8217;edificio per adattarlo a nuove esigenze. Il diritto morale d&#8217;autore comprende il diritto di opporsi a modifiche che possano recare pregiudizio all&#8217;onore o alla reputazione dell&#8217;autore. Applicato rigidamente, questo principio potrebbe impedire qualsiasi intervento di trasformazione su un&#8217;opera architettonica tutelata. La giurisprudenza deve operare un delicato bilanciamento tra interessi contrapposti. Da un lato, l&#8217;interesse dell&#8217;autore a preservare l&#8217;identità della propria opera, dall&#8217;altro l&#8217;interesse del proprietario a utilizzare liberamente il proprio bene immobile, modificandolo per esigenze abitative, commerciali, di sicurezza o di adeguamento normativo. In assenza di un quadro giurisprudenziale consolidato, possono essere individuati alcuni criteri orientativi. Innanzitutto, occorre distinguere tra modifiche che alterano i caratteri distintivi dell&#8217;opera e modifiche che riguardano aspetti secondari o non percepibili. In secondo luogo, va considerata la necessità delle modifiche. Ad esempio, interventi imposti da normative sopravvenute, da esigenze di sicurezza strutturale o antisismica, godono di una presunzione di legittimità anche quando comportino modifiche significative. Il diritto morale dell&#8217;autore non può diventare un vincolo assoluto che impedisce l&#8217;adeguamento dell&#8217;edificio a standard normativi inderogabili.<br />
Un aspetto particolare riguarda gli ampliamenti. Quando il proprietario realizza un ampliamento di un edificio esistente, questo può entrare in conflitto con il diritto morale dell&#8217;autore originario se l&#8217;ampliamento altera la percezione complessiva dell&#8217;opera o si pone in contrasto stilistico stridente con l&#8217;edificio originario. La questione diventa ancora più delicata quando l&#8217;ampliamento è progettato da un professionista diverso dall&#8217;autore dell&#8217;edificio esistente: in questo caso possono sorgere conflitti tra il diritto dell&#8217;autore originario a preservare l&#8217;integrità della propria opera e il diritto del nuovo progettista a esprimere la propria creatività. La soluzione più prudente consiste nel coinvolgere l&#8217;autore originario quando si progettano modifiche significative a un&#8217;opera che presenta caratteri di creatività meritevoli di tutela. Quando questo non sia possibile, il nuovo progettista dovrebbe documentare nel progetto le ragioni che giustificano le scelte operate. Nei casi di particolare rilevanza artistica o architettonica dell&#8217;opera originaria, potrebbe essere opportuno ottenere un parere legale preventivo sulla legittimità degli interventi previsti.</p>
</div></div></div></div><div class="panel panel-default wpb_accordion_section group  no-block-padding"><div class="panel-heading wpb_accordion_header ui-accordion-header"><h4 class="panel-title font-153509 h4 font-weight-500 text-   icon-size-rg"><a data-toggle="collapse" data-parent="#accordion_123924918" href="#1765460100-2-83"><span>Qual è la posizione giuridica dell'architetto dipendente o collaboratore rispetto al diritto d'autore sulle opere realizzate nell'ambito del rapporto di lavoro? </span></a></h4></div><div id="1765460100-2-83" class="panel-collapse collapse"><div class="panel-body wpb_accordion_content ui-accordion-content half-internal-gutter single-block-padding">
						<div class="uncode_text_column" ><p>Il diritto d&#8217;autore nei rapporti di lavoro subordinato o di collaborazione professionale costituisce una delle fonti più frequenti di controversie nel settore architettonico. Le segnalazioni agli ordini professionali riguardano spesso collaboratori che lamentano l&#8217;appropriazione da parte dello studio delle proprie idee progettuali, o titolari di studi che contestano a ex dipendenti l&#8217;utilizzo di elaborati sviluppati durante il rapporto di lavoro. La normativa italiana, a differenza di quanto previsto nel sistema del copyright anglosassone, riconosce sempre la titolarità del diritto d&#8217;autore alla persona fisica che ha creato l&#8217;opera. Questo principio fondamentale comporta che anche l&#8217;architetto dipendente o collaboratore è titolare del diritto d&#8217;autore sulle opere che realizza, purché queste presentino il requisito del carattere creativo. Il datore di lavoro non acquisisce automaticamente la titolarità del diritto, contrariamente a quanto avviene nel copyright dove l&#8217;azienda è considerata autore legale fin dall&#8217;origine. Tuttavia, questo principio va coordinato con le esigenze organizzative dello studio professionale e con gli obblighi contrattuali del dipendente o collaboratore. Il punto di equilibrio risiede nella distinzione tra diritti morali e diritti patrimoniali.</p>
</div></div></div></div><div class="panel panel-default wpb_accordion_section group  no-block-padding"><div class="panel-heading wpb_accordion_header ui-accordion-header"><h4 class="panel-title font-153509 h4 font-weight-500 text-   icon-size-rg"><a data-toggle="collapse" data-parent="#accordion_123924918" href="#1765460550222-2-3"><span>Quali sono le criticità dei contratti pubblici?</span></a></h4></div><div id="1765460550222-2-3" class="panel-collapse collapse"><div class="panel-body wpb_accordion_content ui-accordion-content half-internal-gutter single-block-padding">
						<div class="uncode_text_column" ><p>Nei contratti con la pubblica amministrazione, la gestione dei diritti d&#8217;autore presenta specificità legate alla natura pubblica del committente e alla disciplina del codice dei contratti pubblici. Tradizionalmente, i contratti standard utilizzati nelle commesse pubbliche contengono clausole che attribuiscono alla stazione appaltante la piena e assoluta proprietà degli elaborati, con facoltà di introdurre varianti, aggiunte e modifiche a proprio insindacabile giudizio. Queste clausole, pur comprensibili nell&#8217;ottica della pubblica amministrazione che deve poter gestire autonomamente le opere pubbliche, possono entrare in frizione con i diritti morali d&#8217;autore. La giurisprudenza ha chiarito che anche nei contratti pubblici i diritti morali dell&#8217;autore rimangono intangibili. Una pubblica amministrazione non può pretendere di modificare radicalmente un progetto alterandone i caratteri distintivi, o di cancellare il nome del progettista, o di attribuire l&#8217;opera ad altri. Tuttavia, nella pratica le tutele sono spesso eluse attraverso clausole standard che il professionista accetta suo malgrado per aggiudicarsi l&#8217;incarico. Occorrerebbe un intervento normativo che chiarisca definitivamente i confini tra le esigenze pubblicistiche di gestione dell&#8217;opera e i diritti morali del progettista. Il codice dei contratti pubblici del 2023 presenta un silenzio significativo su alcuni aspetti del diritto d&#8217;autore che il codice precedente affrontava. Questa lacuna genera incertezze applicative che dovranno essere colmate dalla prassi o da future integrazioni normative. Nel frattempo, una strategia operativa potrebbe consistere nell&#8217;inserire nei verbali di consegna degli elaborati una dichiarazione che ribadisca la riserva dei diritti morali d&#8217;autore, specificando che la proprietà intellettuale e i diritti morali restano in capo all&#8217;autore ai sensi della legge 633 del 1941, fatta salva la cessione dei diritti patrimoniali necessari all&#8217;utilizzo da parte della stazione appaltante per fini istituzionali.</p>
</div></div></div></div><div class="panel panel-default wpb_accordion_section group  no-block-padding"><div class="panel-heading wpb_accordion_header ui-accordion-header"><h4 class="panel-title font-153509 h4 font-weight-500 text-   icon-size-rg"><a data-toggle="collapse" data-parent="#accordion_123924918" href="#1769529351008-3-0"><span>Utilizzo promozionale di fotografie di opere realizzate: quali sono i diritti del committente, dell'architetto e del fotografo? </span></a></h4></div><div id="1769529351008-3-0" class="panel-collapse collapse"><div class="panel-body wpb_accordion_content ui-accordion-content half-internal-gutter single-block-padding">
						<div class="uncode_text_column" ><p>La pubblicazione di fotografie di opere architettoniche costituisce una pratica fondamentale per la promozione professionale, ma solleva complesse questioni giuridiche che coinvolgono molteplici soggetti: l&#8217;architetto, il committente, il proprietario dell&#8217;immobile, il fotografo, eventuali terzi ripresi nelle fotografie. Ciascuno di questi soggetti vanta diritti che devono essere bilanciati.<br />
Il committente-proprietario dell&#8217;immobile ha il diritto alla privacy e alla riservatezza sulla propria abitazione o sul proprio immobile commerciale. La pubblicazione di fotografie che consentono di identificare l&#8217;immobile e la sua localizzazione, o che rivelano dettagli sugli interni e sull&#8217;organizzazione degli spazi, può ledere questo diritto. Non è sufficiente invocare il diritto d&#8217;autore dell&#8217;architetto per giustificare la pubblicazione: occorre il consenso esplicito del proprietario. Quando l&#8217;opera ha particolare rilevanza architettonica e il committente nega il consenso alla pubblicazione, può sorgere un conflitto tra il diritto alla privacy del proprietario e l&#8217;interesse pubblico alla conoscenza di opere di qualità.<br />
Il fotografo che realizza le immagini è a sua volta titolare di diritti d&#8217;autore sulle fotografie, in quanto opere dell&#8217;ingegno dotate di carattere creativo: l&#8217;architetto che intende pubblicare fotografie realizzate da un professionista deve acquisire dal fotografo la cessione dei diritti patrimoniali necessari. Normalmente il contratto con il fotografo prevede la cessione all&#8217;architetto dei diritti di utilizzo delle immagini per finalità promozionali, mantenendo il fotografo il diritto morale alla paternità (indicazione dell&#8217;autore degli scatti). Una situazione particolare si verifica quando il committente commissiona direttamente il servizio fotografico e acquisisce la proprietà delle immagini. In questo caso l&#8217;architetto che voglia utilizzare quelle fotografie dovrà ottenere l&#8217;autorizzazione da entrambi. Infine, quando nelle fotografie compaiono persone identificabili, si aggiunge la necessità di acquisire il consenso al trattamento dell&#8217;immagine ai sensi della normativa sulla privacy.</p>
</div></div></div></div>
		</div></div></div></div></div></div></div><div class="wpb_column pos-top pos-center align_center column_parent col-lg-3 boomapps_vccolumn half-internal-gutter"><div class="uncol style-light sticky-element sticky-sidebar"  ><div class="uncoltable"><div class="uncell  vc_custom_1752127794561 boomapps_vccolumn border-color-526326-color single-block-padding style-color-xsdn-bg" style="border-style: solid;border-left-width: 1px ;" ><div class="uncont" ><div class="uncode-info-box  top-avatar" ><span class="author-wrap"><a href="https://archiformazione.it/author/team-redazionale/"><span class="uncode-ib-avatar uncode-ib-avatar-size-md"><img alt='Team redazionale' src='https://archiformazione.it/wp-content/uploads/2025/07/Team-redazionale-1-40x40.jpg' srcset='https://archiformazione.it/wp-content/uploads/2025/07/Team-redazionale-1-80x80.jpg 2x' class='avatar avatar-40 photo' height='40' width='40' loading='lazy'/></span></a><span class="author-info"> <a href="https://archiformazione.it/author/team-redazionale/">Team redazionale</a></span></span></div><div class="uncode-info-box  h4 font-weight-500 text-uppercase" ><span class="category-info"> <a href="https://archiformazione.it/focus_cat/deontologia/" title="Vedi tutti gli articoli in Deontologia" class="">Deontologia</a></span></div><div class="divider-wrapper "  >
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</div><p>L'articolo <a href="https://archiformazione.it/focus/il-diritto-dautore-in-architettura-tra-tutela-della-creativita-e-gestione-contrattuale/">Il diritto d&#8217;autore in architettura: tra tutela della creatività e gestione contrattuale</a> proviene da <a href="https://archiformazione.it">Archiformazione</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Efficacia, decadenza e validità dei titoli abilitativi edilizi</title>
		<link>https://archiformazione.it/focus/efficacia-decadenza-e-validita-dei-titoli-abilitativi-edilizi/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=efficacia-decadenza-e-validita-dei-titoli-abilitativi-edilizi</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Team redazionale]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 29 Dec 2025 08:46:25 +0000</pubDate>
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					<description><![CDATA[<p>La disciplina dell'attività edilizia è un sistema complesso in cui il fattore temporale gioca un ruolo decisivo, spesso sottovalutato nella pratica professionale. </p>
<p>L'articolo <a href="https://archiformazione.it/focus/efficacia-decadenza-e-validita-dei-titoli-abilitativi-edilizi/">Efficacia, decadenza e validità dei titoli abilitativi edilizi</a> proviene da <a href="https://archiformazione.it">Archiformazione</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<div class="wpb-content-wrapper"><div data-parent="true" class="vc_row focus row-container boomapps_vcrow" id="row-unique-26"><div class="row limit-width row-parent"><div class="wpb_row row-inner"><div class="wpb_column pos-top pos-center align_left column_parent col-lg-9 boomapps_vccolumn single-internal-gutter"><div class="uncol style-light"  ><div class="uncoltable"><div class="uncell  boomapps_vccolumn no-block-padding" ><div class="uncont" ><div class="uncode_text_column" ><p>Molti architetti conoscono l&#8217;esistenza di termini per l&#8217;inizio e l&#8217;ultimazione dei lavori, ma pochi hanno piena consapevolezza delle implicazioni giuridiche che derivano dal mancato rispetto di questi vincoli temporali.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>La decadenza di un titolo abilitativo non è soltanto un problema amministrativo formale: può trasformare un intervento legittimo in un abuso edilizio, con conseguenze che si riflettono sulla commerciabilità dell&#8217;immobile, sulla responsabilità professionale e sulla possibilità stessa di completare quanto progettato. La questione assume particolare rilevanza in un momento storico in cui la stratificazione normativa e l&#8217;evoluzione giurisprudenziale rendono sempre più frequenti situazioni di incertezza. L’Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato numero 14 del 2024, ad esempio, ha fornito indicazioni fondamentali sulla sorte delle opere incomplete alla scadenza dei termini di efficacia, introducendo distinzioni che possono salvare interventi parzialmente realizzati ma autonomamente funzionali, oppure condannarli come abusivi se privi di un&#8217;effettiva destinazione d&#8217;uso. Comprendere le logiche che sottendono i termini di efficacia, le possibilità di proroga e i confini tra legittimità e abuso è dunque essenziale per chi opera nel settore delle costruzioni.</p>
<h2><strong>La funzione dei termini di efficacia nel sistema edilizio</strong></h2>
<p>Il legislatore ha scelto di subordinare i titoli abilitativi a precisi limiti temporali per tutelare interessi pubblici fondamentali. L&#8217;articolo 15 del DPR 380/2001 stabilisce che il permesso di costruire deve indicare obbligatoriamente i termini di inizio e ultimazione dei lavori.</p>
<p>Il termine per avviare i lavori non può superare un anno dal rilascio del titolo, mentre quello per completarli non può eccedere tre anni dall&#8217;effettivo inizio, salvo proroghe motivate. Questa scelta risponde a una logica precisa: garantire l&#8217;attualità della valutazione urbanistica effettuata dall&#8217;amministrazione comunale al momento del rilascio. <strong>Il permesso di costruire &#8220;congela&#8221; lo statuto urbanistico ed edilizio vigente in quel momento specifico</strong>, creando una sorta di bolla temporale entro la quale il progetto può essere realizzato secondo quelle regole, anche se nel frattempo sopravvengono modifiche normative. Tuttavia, questa tutela non può protrarsi indefinitamente. Se un titolo edilizio rimanesse efficace per decenni senza che i lavori venissero avviati o completati, si creerebbe una paralisi del potere pianificatorio della pubblica amministrazione, che ha il diritto di rivedere le scelte urbanistiche del territorio in base alle mutate esigenze della collettività.</p>
<h2><strong>Quando i lavori devono davvero iniziare: la sostanza oltre la forma</strong></h2>
<p>Una delle questioni più delicate riguarda la definizione stessa di &#8220;inizio lavori&#8221;. Potrebbe sembrare un concetto scontato, ma la giurisprudenza ha chiarito nel tempo che non ogni attività in cantiere può essere considerata tale. La Cassazione e i giudici amministrativi hanno elaborato un criterio di <strong>inizio lavori effettivo e non fittizio</strong>, distinguendolo da operazioni preparatorie che non concretizzano una reale volontà di portare a compimento l&#8217;opera. In particolare, la semplice predisposizione del cantiere, lo sbancamento iniziale o persino il getto delle fondazioni non vengono automaticamente considerati inizio lavori se seguiti da un prolungato abbandono del sito. Ciò che conta è la continuità dell&#8217;attività edificatoria, la dimostrazione di un reale intento costruttivo che si traduca in azioni successive e progressive. Questa interpretazione mira a <strong>impedire comportamenti elusivi della norma</strong>, in cui un titolare potrebbe compiere opere minime e simboliche solo per &#8220;salvare&#8221; formalmente il titolo, lasciando poi il cantiere inattivo per anni. La questione assume particolare rilevanza anche alla luce dell&#8217;<strong>articolo 15, comma 4</strong>, che prevede una specifica causa di decadenza: il permesso di costruire decade automaticamente se, prima dell&#8217;inizio dei lavori, entrano in vigore previsioni urbanistiche contrastanti con il progetto autorizzato. Solo se i lavori sono già stati effettivamente avviati e vengono completati entro i tre anni dall&#8217;inizio, il titolo resiste alla sopravvenienza normativa.</p>
<h2><strong>La proroga: quando è possibile e quando no</strong></h2>
<p>Il sistema prevede la possibilità di prorogare il termine di ultimazione dei lavori, ma non in modo automatico o discrezionale. L&#8217;articolo 15, comma 2, stabilisce che la proroga può essere accordata in caso di eventi sopravvenuti, estranei alla volontà del titolare, che impediscano il completamento dell&#8217;opera nei tempi previsti.</p>
<p>La norma fa riferimento a <strong>circostanze oggettive e imprevedibili</strong>: contenziosi legali, blocchi amministrativi poi rivelatisi infondati, eventi naturali eccezionali, scoperte archeologiche in corso d&#8217;opera. La richiesta di proroga deve essere presentata quando il titolo è ancora efficace: non è possibile chiedere una proroga dopo che il termine di tre anni è già scaduto e il titolo è decaduto. Più controversa è la questione della possibilità di <strong>prorogare il termine per l&#8217;inizio dei lavori</strong>: il testo di legge non la prevede espressamente e la dottrina prevalente tende a escluderla. La ragione risiede proprio nella funzione di &#8220;congelamento&#8221; dello statuto urbanistico: concedere proroghe sull&#8217;inizio significherebbe prolungare indefinitamente l&#8217;efficacia di un titolo rispetto a una disciplina urbanistica che nel frattempo potrebbe essere cambiata radicalmente. La difficoltà a trovare un&#8217;impresa disponibile o problemi di natura finanziaria del committente non costituiscono motivi sufficienti a giustificare una proroga, perché non rientrano nella categoria degli eventi sopravvenuti ed estranei alla volontà del titolare.</p>
<h2><strong>Le autorizzazioni paesaggistiche e i titoli presupposti</strong></h2>
<p>Un errore frequente nella pratica professionale è sottovalutare l&#8217;efficacia temporale delle autorizzazioni paesaggistiche, che costituiscono titoli abilitativi &#8220;presupposti&#8221; a quelli edilizi. Secondo il Codice dei beni culturali e del paesaggio,<strong> l&#8217;autorizzazione paesaggistica ha validità quinquennale</strong>, decorsi i quali occorre una nuova autorizzazione. La conseguenza pratica è che, anche se il permesso di costruire fosse formalmente ancora efficace, la decadenza dell&#8217;autorizzazione paesaggistica lo rende di fatto inutilizzabile, perché viene meno uno dei presupposti di legittimità dell&#8217;intervento. Realizzare lavori in assenza o con un&#8217;autorizzazione paesaggistica scaduta costituisce<strong> violazione del vincolo</strong>, con sanzioni molto pesanti: demolizione dell&#8217;opera e sanzione pecuniaria che può arrivare fino a 150.000 euro, oltre alle responsabilità penali per il committente, il direttore dei lavori e l&#8217;esecutore.</p>
<p>La stessa logica si applica ad altri titoli presupposti, come le autorizzazioni in materia di vincolo idrogeologico o quelle relative alla tutela dei beni culturali.</p>
<p>Il professionista deve quindi costruire una roadmap temporale che tenga conto non solo dei termini del titolo edilizio principale, ma anche di tutti i titoli accessori e delle loro rispettive scadenze, coordinando l&#8217;inizio e la prosecuzione dei lavori in modo da non incorrere in decadenze parziali che comprometterebbero l&#8217;intero intervento.</p>
<h2><strong>Pertinenze edilizie: quando il vincolo funzionale non basta</strong></h2>
<p>Il tema delle pertinenze rappresenta un altro terreno minato per i professionisti. Esiste infatti una differenza sostanziale tra la nozione di pertinenza in senso civilistico, regolata dall&#8217;articolo 817 del codice civile, e quella di pertinenza urbanistico-edilizia, elaborata dalla giurisprudenza in chiave restrittiva. In ambito urbanistico ed edilizio la qualificazione di un&#8217;opera come pertinenziale assume rilevanza ai fini del titolo abilitativo necessario e del computo delle volumetrie. L&#8217;<strong>opera pertinenziale </strong>deve essere di dimensioni ridotte rispetto all&#8217;edificio principale, non deve incrementare in modo significativo il carico urbanistico, deve essere priva di autonoma utilizzabilità economica e deve presentare un rapporto di stretta complementarietà funzionale con l&#8217;opera principale. Il <strong>Testo Unico dell&#8217;Edilizia</strong> prevede che le pertinenze superiori al venti per cento del volume dell&#8217;edificio principale siano considerate nuove costruzioni, soggette quindi a permesso di costruire e non a titoli semplificati. Questo limite volumetrico rappresenta una soglia oltre la quale la &#8220;pertinenza&#8221; perde tale qualificazione e diventa un intervento autonomo, con tutte le conseguenze in termini di onerosità, standard urbanistici e possibile contrasto con le previsioni di piano.</p>
<p>Nella pratica, un errore di valutazione sulla pertinenzialità può portare a utilizzare un titolo abilitativo inadeguato, con il rischio di configurare un abuso edilizio.</p>
<h2><strong>Opere precarie e temporanee: il tempo come elemento costitutivo</strong></h2>
<p>Le opere precarie o temporanee sono interventi destinati a soddisfare esigenze contingenti e transitorie, che devono essere rimossi al cessare di tali esigenze. Il Testo Unico dell&#8217;Edilizia le qualifica come attività edilizia libera, non soggetta a titolo abilitativo, ma subordina questa libertà proprio alla temporaneità dell&#8217;installazione.</p>
<p>La giurisprudenza ha chiarito che la precarietà non dipende dai materiali utilizzati né dalla facilità di rimozione dell&#8217;opera, ma dalla sua <strong>funzione temporanea</strong>. Un manufatto in muratura può essere precario se destinato a un uso temporalmente limitato e oggettivamente individuabile; al contrario, una struttura leggera in legno o metallo può configurare una nuova costruzione se destinata a permanere stabilmente. Ciò che conta è l&#8217;elemento funzionale e la destinazione d&#8217;uso transitoria, non le caratteristiche costruttive.</p>
<p>In alcune norme regionali o regolamentari locali si indica una <strong>soglia temporale</strong> oltre la quale l&#8217;opera non può più considerarsi precaria: spesso si tratta di 180 giorni nell&#8217;arco dell&#8217;anno solare. Superato questo limite, anche un&#8217;installazione originariamente precaria può consolidarsi in una trasformazione permanente del territorio, richiedendo quindi il titolo abilitativo appropriato. Il professionista deve verificare attentamente la normativa locale e soprattutto deve essere in grado di dimostrare il carattere realmente temporaneo dell&#8217;intervento e la sua rimozione nei tempi previsti.</p>
<h2><strong>Le opere incomplete: l&#8217;insegnamento dell&#8217;Adunanza Plenaria</strong></h2>
<p>Un&#8217;opera iniziata ma non completata entro i tre anni doveva considerarsi interamente abusiva? Poteva essere conservata nella parte realizzata? E in caso affermativo, con quali limiti? L&#8217;Adunanza Plenaria del <strong>Consiglio di Stato numero 14 del 2024 </strong>ha fornito una risposta articolata, basata sul criterio della funzionalità e dell&#8217;autonomia dell&#8217;opera parziale. Secondo questa pronuncia, se la parte di edificio realizzata entro i termini di efficacia del titolo costituisce un&#8217;entità autonoma e funzionalmente compiuta, essa può essere conservata, perché realizzata legittimamente durante la vigenza del titolo. Al contrario, le parti incompiute devono essere considerate come prosecuzione dei lavori oltre i termini, quindi abusive e soggette a demolizione o ripristino dello stato dei luoghi. Questa distinzione implica che un edificio con il piano terra completato e agibile può essere conservato anche se il primo piano è rimasto allo stato di rustico, mentre un&#8217;intera struttura portante priva di finiture, impianti e destinazione d&#8217;uso effettiva rischia l&#8217;ordine di demolizione. Il<strong> criterio della funzionalità </strong>diventa decisivo e deve essere valutato caso per caso, tenendo conto della possibilità di rilasciare l&#8217;agibilità, della presenza di impianti funzionanti, della conformità igienico-sanitaria della parte realizzata.</p>
<p>La disciplina dei titoli abilitativi edilizi è una materia in continua evoluzione, che richiede un aggiornamento costante da parte dei professionisti. Solo una formazione continua e approfondita può garantire la capacità di affrontare con sicurezza le sfide tecniche e giuridiche che ogni progetto comporta, tutelando i diritti dei committenti e l&#8217;interesse pubblico alla corretta gestione del territorio.</p>
</div><div class="uncode-accordion wpb_accordion wpb_content_element  plus-signed sign-size-md default-typography no-content-border" data-collapsible="no" data-target="" data-active-tab="99" >
		<div class="panel-group wpb_wrapper wpb_accordion_wrapper" id="accordion_715529809" data-no-toggle="">

<div class="panel panel-default wpb_accordion_section group  no-block-padding"><div class="panel-heading wpb_accordion_header ui-accordion-header"><h4 class="panel-title font-153509 h4 font-weight-500 text-   icon-size-rg"><a data-toggle="collapse" data-parent="#accordion_715529809" href="#1765460100-1-61"><span>Posso sostituire un titolo edilizio maggiore con uno minore per lo stesso intervento, ad esempio presentare una SCIA al posto di un permesso di costruire scaduto?</span></a></h4></div><div id="1765460100-1-61" class="panel-collapse collapse"><div class="panel-body wpb_accordion_content ui-accordion-content half-internal-gutter single-block-padding">
						<div class="uncode_text_column" ><p>La risposta è articolata e dipende dalle circostanze. Se la disciplina urbanistico-edilizia è rimasta invariata rispetto al momento del rilascio del permesso di costruire decaduto, in linea teorica l&#8217;intervento potrebbe essere riproposto con una nuova istanza, eventualmente utilizzando un titolo diverso se la legislazione nel frattempo ha modificato i regimi abilitativi. Tuttavia, la giurisprudenza è divisa sulla possibilità di utilizzare un titolo &#8220;maggiore&#8221; in luogo di uno &#8220;minore&#8221;: alcuni giudici ammettono che il permesso di costruire possa coprire anche interventi realizzabili con SCIA, altri ritengono che ogni regime abilitativo abbia una sua specificità e che l&#8217;uso di un titolo inappropriato comporti comunque un&#8217;irregolarità. È fondamentale, quindi, confrontarsi con gli esperti. Attenzione: se sono trascorsi i termini e nel frattempo è cambiata la disciplina urbanistica, il nuovo titolo dovrà confrontarsi con la disciplina attuale, non con quella vigente al momento del primo permesso.</p>
<p>Nella pratica operativa è consigliabile che il POS contenga sin dall&#8217;inizio una sezione dedicata agli aggiornamenti, con un registro delle revisioni che indichi la data, il numero di revisione, l&#8217;oggetto della modifica e il responsabile dell&#8217;aggiornamento. Questa tracciabilità delle revisioni consente di ricostruire l&#8217;evoluzione del documento e dimostra l&#8217;attenzione dinamica alla sicurezza. L&#8217;aggiornamento non comunicato al coordinatore equivale a un aggiornamento inesistente sul piano dell&#8217;efficacia giuridica.</p>
</div></div></div></div><div class="panel panel-default wpb_accordion_section group  no-block-padding"><div class="panel-heading wpb_accordion_header ui-accordion-header"><h4 class="panel-title font-153509 h4 font-weight-500 text-   icon-size-rg"><a data-toggle="collapse" data-parent="#accordion_715529809" href="#1765460100-2-83"><span>Se presento una domanda di sanatoria per un'opera realizzata con un titolo decaduto, si applica la doppia conformità?</span></a></h4></div><div id="1765460100-2-83" class="panel-collapse collapse"><div class="panel-body wpb_accordion_content ui-accordion-content half-internal-gutter single-block-padding">
						<div class="uncode_text_column" ><p>Sì, se l&#8217;opera è stata realizzata dopo la decadenza del titolo o comunque con un titolo non più efficace, si configura tecnicamente un abuso edilizio per assenza di titolo, anche se originariamente esisteva un permesso valido. Per sanare questa situazione è necessario presentare una domanda di accertamento di conformità ai sensi degli articoli 36 e 37 del DPR 380/2001, che richiede la c.d. &#8220;doppia conformità&#8221;: l&#8217;opera deve essere conforme sia alla disciplina urbanistico-edilizia vigente al momento della sua realizzazione, sia a quella vigente al momento della domanda di sanatoria. Questo significa che, se nel frattempo la normativa è cambiata in senso più restrittivo, la sanatoria non sarà possibile e si dovrà procedere alla demolizione o al ripristino. Esistono però situazioni borderline, come quelle affrontate dalla recente giurisprudenza sull&#8217;effetto dei condoni edilizi, che rendono la materia estremamente delicata e richiedono un&#8217;attenta valutazione preliminare.</p>
</div></div></div></div><div class="panel panel-default wpb_accordion_section group  no-block-padding"><div class="panel-heading wpb_accordion_header ui-accordion-header"><h4 class="panel-title font-153509 h4 font-weight-500 text-   icon-size-rg"><a data-toggle="collapse" data-parent="#accordion_715529809" href="#1765460550222-2-3"><span>Se un'autorizzazione paesaggistica scade mentre il permesso di costruire è ancora efficace, posso chiederne il rinnovo senza modificare il permesso di costruire?</span></a></h4></div><div id="1765460550222-2-3" class="panel-collapse collapse"><div class="panel-body wpb_accordion_content ui-accordion-content half-internal-gutter single-block-padding">
						<div class="uncode_text_column" ><p>Sì, è possibile e necessario. L&#8217;autorizzazione paesaggistica ha validità quinquennale e, se scade prima del completamento dei lavori, deve essere rinnovata, anche se il permesso di costruire ha termini di efficacia diversi (un anno per l&#8217;inizio, tre anni per l&#8217;ultimazione). Il rinnovo dell&#8217;autorizzazione paesaggistica è un atto dovuto se le condizioni del progetto non sono mutate e il vincolo paesaggistico non ha subito modifiche nella sua disciplina. Attenzione: in alcuni casi la Soprintendenza o gli enti competenti potrebbero chiedere un aggiornamento della documentazione, soprattutto se nel frattempo sono intervenute nuove linee guida o se l&#8217;area ha subito trasformazioni che modificano il contesto paesaggistico di riferimento. Inoltre, se i lavori sono già iniziati entro il termine di validità dell&#8217;autorizzazione paesaggistica originaria e proseguono senza interruzioni, alcuni orientamenti giurisprudenziali tendono a riconoscere una sorta di &#8220;protezione&#8221; all&#8217;intervento in corso, ma questo non esonera dall&#8217;obbligo di rinnovare formalmente l&#8217;autorizzazione. Proseguire i lavori con un&#8217;autorizzazione paesaggistica scaduta e non rinnovata espone a gravissime sanzioni, sia amministrative che penali.</p>
</div></div></div></div>
		</div></div></div></div></div></div></div><div class="wpb_column pos-top pos-center align_center column_parent col-lg-3 boomapps_vccolumn half-internal-gutter"><div class="uncol style-light sticky-element sticky-sidebar"  ><div class="uncoltable"><div class="uncell  vc_custom_1752127794561 boomapps_vccolumn border-color-526326-color single-block-padding style-color-xsdn-bg" style="border-style: solid;border-left-width: 1px ;" ><div class="uncont" ><div class="uncode-info-box  top-avatar" ><span class="author-wrap"><a href="https://archiformazione.it/author/team-redazionale/"><span class="uncode-ib-avatar uncode-ib-avatar-size-md"><img alt='Team redazionale' src='https://archiformazione.it/wp-content/uploads/2025/07/Team-redazionale-1-40x40.jpg' srcset='https://archiformazione.it/wp-content/uploads/2025/07/Team-redazionale-1-80x80.jpg 2x' class='avatar avatar-40 photo' height='40' width='40' loading='lazy'/></span></a><span class="author-info"> <a href="https://archiformazione.it/author/team-redazionale/">Team redazionale</a></span></span></div><div class="uncode-info-box  h4 font-weight-500 text-uppercase" ><span class="category-info"> <a href="https://archiformazione.it/focus_cat/deontologia/" title="Vedi tutti gli articoli in Deontologia" class="">Deontologia</a></span></div><div class="divider-wrapper "  >
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</div><p>L'articolo <a href="https://archiformazione.it/focus/efficacia-decadenza-e-validita-dei-titoli-abilitativi-edilizi/">Efficacia, decadenza e validità dei titoli abilitativi edilizi</a> proviene da <a href="https://archiformazione.it">Archiformazione</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>L&#8217;illecito disciplinare nell&#8217;ordinamento degli architetti: principi, procedimenti e tutele</title>
		<link>https://archiformazione.it/focus/lillecito-disciplinare-nellordinamento-degli-architetti-principi-procedimenti-e-tutele/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=lillecito-disciplinare-nellordinamento-degli-architetti-principi-procedimenti-e-tutele</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Team redazionale]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 19 Dec 2025 08:20:39 +0000</pubDate>
				<guid isPermaLink="false">https://archiformazione.it/?post_type=portfolio&#038;p=436194</guid>

					<description><![CDATA[<p>Il sistema disciplinare ha conosciuto una svolta fondamentale con la riforma dell'ordinamento professionale attuata dal decreto legge 138 del 2011, convertito nella legge 148 del 2011, e successivamente regolamentata dal DPR 137 del 2012. </p>
<p>L'articolo <a href="https://archiformazione.it/focus/lillecito-disciplinare-nellordinamento-degli-architetti-principi-procedimenti-e-tutele/">L&#8217;illecito disciplinare nell&#8217;ordinamento degli architetti: principi, procedimenti e tutele</a> proviene da <a href="https://archiformazione.it">Archiformazione</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<div class="wpb-content-wrapper"><div data-parent="true" class="vc_row focus row-container boomapps_vcrow" id="row-unique-28"><div class="row limit-width row-parent"><div class="wpb_row row-inner"><div class="wpb_column pos-top pos-center align_left column_parent col-lg-9 boomapps_vccolumn single-internal-gutter"><div class="uncol style-light"  ><div class="uncoltable"><div class="uncell  boomapps_vccolumn no-block-padding" ><div class="uncont" ><div class="uncode_text_column" ><p>Il regolamento stabilisce che presso gli Ordini professionali siano istituiti Consigli di Disciplina Territoriale, cui sono affidati i compiti di istruzione e decisione delle questioni disciplinari riguardanti gli iscritti all&#8217;albo. I componenti dei Consigli di Disciplina sono nominati dal Presidente del Tribunale tra i soggetti indicati in un elenco di nominativi proposti dai corrispondenti Consigli dell&#8217;Ordine. Esiste però un&#8217;incompatibilità assoluta: la carica di consigliere dell&#8217;ordine territoriale è incompatibile con quella di membro dei consigli di disciplina, cambiamento introdotto per evitare che i consiglieri dell&#8217;ordine giudicassero se stessi o i propri colleghi. Questa riforma ha comportato significative difficoltà operative per molti Ordini, che faticano a reperire professionisti disposti ad assumere l&#8217;incarico di consigliere di disciplina. Si tratta infatti di un ruolo complesso e delicato, che richiede di valutare la condotta dei colleghi senza avere necessariamente una formazione giuridica specifica. Per questa ragione, molti Consigli di Disciplina hanno integrato nei propri collegi anche avvocati, garantendo così una maggiore competenza nella gestione degli aspetti procedurali e nell&#8217;interpretazione delle norme deontologiche.</p>
<h2><strong>Le</strong> <strong>fonti dell&#8217;illecito disciplinare: codice deontologico e leggi speciali</strong></h2>
<p>Le condotte che possono integrare un illecito disciplinare sono individuate principalmente dal codice deontologico, ma anche da specifiche disposizioni legislative che prevedono espressamente conseguenze disciplinari per determinate violazioni. Il codice deontologico vigente, entrato in vigore il 2 dicembre 2024, rappresenta una riformulazione complessiva dell&#8217;impianto delle regole di condotta professionale, consolidando un approccio valoriale oltre che prescrittivo. Il nuovo codice ha introdotto principi generali più espliciti con riferimento alla Costituzione, alla tutela del paesaggio, alla sostenibilità e al ruolo sociale della professione.</p>
<p>La struttura del codice deontologico si articola in diverse sezioni che individuano principi e doveri del professionista. Tra i principi fondamentali emergono:</p>
<ul>
<li>la funzione sociale della professione</li>
<li>l&#8217;interesse pubblico</li>
<li>la salvaguardia del patrimonio culturale artistico e paesaggistico</li>
<li>la sostenibilità delle soluzioni progettuali</li>
<li>il rispetto dei principi costituzionali</li>
<li>i doveri etici generali comprendono la professionalità specifica, la lealtà e correttezza, l&#8217;indipendenza e autonomia di giudizio, la riservatezza, il dovere di verità</li>
<li>la particolare attenzione ai rapporti con i committenti, ai principi di legalità, alla gestione contrattuale ed economica.</li>
</ul>
<p>Un aspetto significativo del nuovo codice riguarda l&#8217;aggiornamento alla luce dell&#8217;intelligenza artificiale. Il codice impone<strong> obblighi informativi sull&#8217;uso dell&#8217;intelligenza artificiale nei rapporti con i clienti</strong>, stabilendo che tale utilizzo deve avvenire in modo trasparente, responsabile, rispettando i principi di trasparenza, equità e riservatezza.</p>
<p>Accanto al codice deontologico, esistono norme di legge che prevedono espressamente conseguenze disciplinari per specifiche violazioni. L&#8217;<strong>art. 20 comma 13</strong> <strong>del Testo Unico </strong>dell&#8217;Edilizia sancisce che chi dichiara o attesta falsamente l&#8217;esistenza dei requisiti o dei presupposti per l&#8217;intervento edilizio è punito con la reclusione da uno a tre anni, e che i responsabili del procedimento devono informare il competente ordine professionale per l&#8217;irrogazione delle sanzioni disciplinari. L&#8217;<strong>art. 29 comma 2 </strong>prevede che il direttore dei lavori che non segnali difformità totali o variazioni essenziali sia passibile di sospensione dall&#8217;albo da tre mesi a due anni, termine eccezionale rispetto alla sospensione massima ordinaria di sei mesi. L&#8217;<strong>art. 76 delle norme tecniche per le costruzioni</strong> stabilisce che quando una sentenza penale relativa a opere in cemento armato diventa irrevocabile, ne viene data notizia al consiglio dell&#8217;ordine per i conseguenti provvedimenti disciplinari. Analogamente, l&#8217;<strong>art. 132 comma 7 del decreto legislativo sui consumi energetici</strong> prevede che l&#8217;autorità che applica sanzioni amministrative al direttore dei lavori deve darne comunicazione all&#8217;ordine professionale di appartenenza. Il <strong>DPR 137 del 2012</strong> stabilisce inoltre che la violazione dell&#8217;obbligo di formazione continua, dell&#8217;obbligo di assicurazione, degli obblighi in materia di pubblicità informativa costituiscono illeciti disciplinari.</p>
<h2><strong>Il procedimento disciplinare: fase istruttoria e fase decisionale</strong></h2>
<p>Il procedimento disciplinare si articola in due fasi distinte: la fase preliminare o istruttoria e la fase del giudizio vero e proprio. La fase istruttoria è finalizzata a verificare la fondatezza della segnalazione e a raccogliere gli elementi necessari per decidere se aprire formalmente un procedimento disciplinare. L&#8217;<strong>avvio dell&#8217;azione disciplinare</strong> può derivare da segnalazioni di committenti, colleghi, enti pubblici, oppure può essere attivato d&#8217;ufficio dall&#8217;ordine professionale o direttamente dal consiglio di disciplina quando emergano notizie di particolare gravità. Durante la fase istruttoria, il presidente del collegio di disciplina assume le informazioni che ritiene opportune, può convocare l&#8217;iscritto per audizioni informali, richiede documentazione, svolge accertamenti. Al termine di questa fase preliminare, il collegio decide se archiviare la segnalazione per infondatezza o manifesta inconsistenza, oppure se aprire formalmente il procedimento disciplinare.</p>
<p>Quando il collegio ritiene che esistano elementi per procedere, nomina un relatore tra i propri componenti e fissa l<strong>&#8216;udienza per il contraddittorio</strong>. L&#8217;incolpato deve essere citato con un preavviso minimo di 15 giorni, mediante comunicazione alla PEC risultante dall&#8217;albo o, in mancanza, a mezzo di ufficiale giudiziario. La citazione deve contenere l&#8217;indicazione precisa dei fatti contestati e delle norme che si ritengono violate, garantendo così il diritto di difesa. L&#8217;incolpato può farsi assistere e difendere da chi ritiene, sia da un collega che da un avvocato, e può presentare memorie scritte a proprio discarico. Durante l&#8217;udienza si procede all&#8217;esame dei fatti, all&#8217;audizione dell&#8217;incolpato se presente, alla discussione tra il relatore e la difesa. Se durante il dibattimento emergessero ulteriori profili di responsabilità, questi dovranno formare oggetto di un distinto procedimento. Questa regola tutela il diritto di difesa, evitando che l&#8217;incolpato si trovi a dover rispondere di accuse delle quali non aveva avuto preventiva conoscenza.</p>
<h2><strong>Le sanzioni disciplinari: tipologia e criteri di commisurazione</strong></h2>
<p>L&#8217;ordinamento prevede quattro tipologie di sanzioni disciplinari, graduate secondo un principio di proporzionalità rispetto alla gravità della condotta. La sanzione più lieve è l&#8217;<strong>avvertimento</strong>, verbale o scritto, che consiste nel far presente formalmente all&#8217;incolpato le mancanze commesse esortandolo a non ricaderci. La <strong>censura</strong> rappresenta il grado successivo e consiste in una dichiarazione formale delle mancanze commesse accompagnata da una manifestazione di biasimo; non impedisce l&#8217;esercizio professionale ma rimane agli atti e può essere considerata un&#8217;aggravante qualora il professionista incorresse nuovamente in violazioni deontologiche. La <strong>sospensione dall&#8217;esercizio della professione </strong>costituisce la sanzione intermedia più significativa. La durata ordinaria non può superare i sei mesi, salvi casi speciali previsti dalla legge. Durante il periodo di sospensione, il professionista non può esercitare alcuna delle attività riservate per legge alla professione. Chi presenta pratiche edilizie o svolge incarichi professionali mentre è sospeso dall&#8217;albo commette il reato di esercizio abusivo della professione punito dall&#8217;articolo 348 del codice penale. La sospensione comporta inoltre il venir meno della copertura assicurativa professionale per quegli atti, esponendo il professionista a gravissime conseguenze anche sotto il profilo della responsabilità civile. Alcune norme speciali prevedono termini di sospensione superiori ai sei mesi. L&#8217;articolo 29 del Testo Unico dell&#8217;Edilizia consente la sospensione del direttore dei lavori da tre mesi fino a due anni quando questi non abbia segnalato difformità totali o variazioni essenziali. Si tratta di una deroga eccezionale che testimonia la particolare gravità attribuita dal legislatore a questa condotta omissiva, capace di facilitare la realizzazione di abusi edilizi di rilevante entità.</p>
<p>La sanzione più grave è la<strong> cancellazione dall&#8217;albo</strong>, che comporta l&#8217;esclusione definitiva dall&#8217;esercizio della professione. La cancellazione è riservata a casi eccezionali di estrema gravità, quali condanne penali definitive per delitti particolarmente infamanti, infiltrazioni mafiose, comportamenti che ledano irreparabilmente la dignità e il decoro della professione. La cancellazione può essere disposta anche a tempo indeterminato in caso di morosità protratta verso l&#8217;ordine, qualora il professionista persista nel rifiuto di adempiere agli obblighi contributivi nonostante i solleciti.</p>
<h2><strong>L&#8217;autonomia del procedimento disciplinare rispetto al giudizio penale e civile</strong></h2>
<p>Una questione di fondamentale importanza riguarda i rapporti tra procedimento disciplinare e procedimenti penali o civili che coinvolgano il medesimo professionista per i medesimi fatti. Il principio consolidato nella giurisprudenza della Corte di Cassazione è quello dell&#8217;<strong>autonomia dei giudizi</strong>. Il procedimento disciplinare è indipendente dal procedimento penale, nel senso che una condotta può essere deontologicamente rilevante anche quando il corrispondente reato sia prescritto o quando sia intervenuta l&#8217;assoluzione per insufficienza di prove. L&#8217;illecito disciplinare tutela invece l&#8217;interesse dell&#8217;ordinamento professionale al rispetto delle regole deontologiche e alla conservazione della reputazione della categoria. L&#8217;autonomia non è tuttavia assoluta. Quando esiste una sentenza penale passata in giudicato, il giudice disciplinare è vincolato all&#8217;accertamento del fatto storico operato dal giudice penale. Analogamente, l&#8217;autonomia opera nei rapporti con il giudizio civile. Il fatto che un committente abbia ottenuto in sede civile il risarcimento del danno per inadempimento contrattuale del professionista non determina automaticamente l&#8217;applicazione di una sanzione disciplinare. Questa autonomia spiega perché molti committenti, oltre ad agire civilmente per ottenere il risarcimento, presentano anche segnalazioni disciplinari: cercano di utilizzare la minaccia della sanzione disciplinare come strumento di pressione nelle trattative transattive.</p>
<p>Nel caso di <strong>procedimento penale ancora in corso</strong>, il collegio di disciplina ha facoltà di sospendere il procedimento disciplinare in attesa della definizione del processo penale, per evitare contrapposizioni di giudicati o per acquisire gli elementi di prova raccolti in sede penale.</p>
<h2><strong>La prescrizione dell&#8217;illecito disciplinare</strong></h2>
<p>Per lungo tempo il codice deontologico non ha previsto una disciplina espressa della prescrizione, generando incertezze applicative. La giurisprudenza della Corte di Cassazione ha colmato questa lacuna applicando in via analogica la disciplina prevista per altre professioni, in particolare quella forense, stabilendo che <strong>l&#8217;illecito disciplinare si prescrive in cinque anni</strong>. Il termine decorre dal momento in cui la condotta si è esaurita. Per le condotte istantanee, come una falsa dichiarazione o un singolo episodio di violazione della deontologia, il termine decorre dal giorno in cui l&#8217;atto è stato compiuto. Per le condotte permanenti, come il mancato pagamento prolungato della quota di iscrizione o la mancata comunicazione della PEC, il termine decorre dal momento in cui la condotta cessa, poiché fino a quel momento l&#8217;illecito si rinnova continuamente.</p>
<p>La prescrizione può essere interrotta dagli atti del procedimento disciplinare. L&#8217;apertura formale del procedimento, la convocazione per l&#8217;audizione preliminare, la citazione per l&#8217;udienza costituiscono atti interruttivi della prescrizione. Ciascun atto interruttivo fa decorrere ex novo il termine quinquennale. Questo meccanismo impedisce che procedimenti disciplinari complessi, che richiedano lunghe istruttorie, possano essere vanificati dal decorso del tempo. La prescrizione ha natura sostanziale e può essere rilevata d&#8217;ufficio dal collegio di disciplina in qualunque stato e grado del procedimento.</p>
<p>In definitiva, il sistema disciplinare non deve essere percepito esclusivamente come strumento sanzionatorio, ma anche come presidio della qualità professionale e della reputazione collettiva della categoria. Il professionista deve sviluppare una cultura della prevenzione, operando secondo principi di correttezza, trasparenza e rispetto delle norme non soltanto per timore delle sanzioni, ma per consapevolezza del ruolo sociale che la professione riveste. La formalizzazione dei rapporti contrattuali, la documentazione accurata dell&#8217;attività svolta, il rispetto delle norme di legge e deontologiche costituiscono la migliore tutela contro il rischio di contestazioni disciplinari e, più in generale, di responsabilità professionale.</p>
</div><div class="uncode-accordion wpb_accordion wpb_content_element  plus-signed sign-size-md default-typography no-content-border" data-collapsible="no" data-target="" data-active-tab="99" >
		<div class="panel-group wpb_wrapper wpb_accordion_wrapper" id="accordion_1603270929" data-no-toggle="">

<div class="panel panel-default wpb_accordion_section group  no-block-padding"><div class="panel-heading wpb_accordion_header ui-accordion-header"><h4 class="panel-title font-153509 h4 font-weight-500 text-   icon-size-rg"><a data-toggle="collapse" data-parent="#accordion_1603270929" href="#1765460100-1-61"><span>Un comportamento “privato” può davvero costare una sanzione disciplinare?</span></a></h4></div><div id="1765460100-1-61" class="panel-collapse collapse"><div class="panel-body wpb_accordion_content ui-accordion-content half-internal-gutter single-block-padding">
						<div class="uncode_text_column" ><p>Sì, il potere disciplinare non si limita alle sole attività di progettazione e cantiere, ma si estende a tutte le condotte che possano ledere il decoro e la credibilità della professione. La Cassazione ha chiarito che l’Ordine può intervenire anche di fronte a fatti non strettamente collegati a un incarico, purché emerga una violazione dei principi di probità, dignità e correttezza che il codice deontologico richiede in modo generale agli iscritti. Nella pratica, questo riguarda soprattutto comportamenti che assumono rilievo pubblico: condanne per reati contro la pubblica amministrazione, truffe legate alla propria qualifica, atteggiamenti reiterati di scorrettezza verso clienti o colleghi che emergano in sede giudiziaria. Il procedimento disciplinare resta autonomo: il fatto che un reato sia prescritto o che il processo penale si chiuda per ragioni procedurali non impedisce all’Ordine di valutare il comportamento sotto il profilo deontologico, purché il fatto sia accertabile in modo oggettivo.</p>
</div></div></div></div><div class="panel panel-default wpb_accordion_section group  no-block-padding"><div class="panel-heading wpb_accordion_header ui-accordion-header"><h4 class="panel-title font-153509 h4 font-weight-500 text-   icon-size-rg"><a data-toggle="collapse" data-parent="#accordion_1603270929" href="#1765460100-2-83"><span>Come gestire correttamente l’obbligo di informare il cliente sull’uso dell’intelligenza artificiale?</span></a></h4></div><div id="1765460100-2-83" class="panel-collapse collapse"><div class="panel-body wpb_accordion_content ui-accordion-content half-internal-gutter single-block-padding">
						<div class="uncode_text_column" ><p>Il nuovo codice deontologico richiede trasparenza sull’uso di tecnologie avanzate, compresa l’intelligenza artificiale, ribadendo che il giudizio professionale resta sempre personale e non delegabile all’algoritmo. Dal punto di vista pratico, questo significa innanzitutto dichiarare nel contratto se e come si prevede di utilizzare strumenti di IA o sistemi automatizzati: per analisi preliminari, per simulazioni energetiche, per supporto alla ricerca normativa, per generazione di alternative progettuali. Nel rapporto con il cliente è opportuno spiegare che questi strumenti sono ausili alla valutazione, non sostituti della responsabilità dell’architetto, e che i risultati vengono sempre vagliati criticamente alla luce delle norme vigenti e delle buone pratiche. Sul piano interno allo studio diventa necessario stabilire procedure minime: verifica incrociata delle informazioni prodotte dall’IA con fonti ufficiali (normativa, giurisprudenza, prezzari), tracciabilità delle versioni dei documenti, limitazione dell’uso di contenuti generati automaticamente nei casi in cui siano richieste dichiarazioni o asseverazioni con rilevanza penale o disciplinare.</p>
</div></div></div></div><div class="panel panel-default wpb_accordion_section group  no-block-padding"><div class="panel-heading wpb_accordion_header ui-accordion-header"><h4 class="panel-title font-153509 h4 font-weight-500 text-   icon-size-rg"><a data-toggle="collapse" data-parent="#accordion_1603270929" href="#1765460550222-2-3"><span>Cosa dovrebbe fare concretamente un architetto che riceve una comunicazione di avvio di procedimento disciplinare?</span></a></h4></div><div id="1765460550222-2-3" class="panel-collapse collapse"><div class="panel-body wpb_accordion_content ui-accordion-content half-internal-gutter single-block-padding">
						<div class="uncode_text_column" ><p>La prima regola è non ignorare la comunicazione: il procedimento ha tempi e forme precise, e la mancata partecipazione ingiustificata non lo rende nullo, ma può privare il professionista della possibilità di chiarire o ridimensionare i fatti. Alla ricezione dell’atto conviene innanzitutto leggere con attenzione gli addebiti, verificare le date (anche in relazione alla prescrizione quinquennale) e raccogliere tutta la documentazione utile: contratti, corrispondenza, verbali di cantiere, elaborati consegnati, eventuali pareri tecnici.</p>
<p>È consigliabile farsi assistere da un avvocato o da un collega con buona familiarità con il diritto disciplinare, soprattutto quando siano in gioco rilievi legati a norme penali (false asseverazioni, abusi edilizi, sicurezza strutturale). Davanti al Consiglio di Disciplina l’atteggiamento collaborativo, la capacità di mostrare il proprio iter logico‑professionale e l’eventuale disponibilità a rimediare agli effetti pregiudizievoli (quando possibile) pesano molto nella valutazione finale, anche ai fini della scelta tra archiviazione, avvertimento o sanzioni più gravi. In caso di decisione sfavorevole, il professionista può valutare il ricorso al Consiglio Nazionale, che riesamina sia il merito sia la correttezza della procedura, e, per i soli profili di legittimità, alla Cassazione. L’illecito disciplinare non è un terreno “punitivo” separato dalla pratica quotidiana, ma lo specchio delle aspettative che l’ordinamento e la società ripongono nella professione di architetto. Conoscere le regole, comprendere la logica del procedimento e saper documentare il proprio operato significa ridurre il rischio di contenziosi, ma anche rafforzare l’autorevolezza del proprio ruolo, in un sistema in cui l’autogoverno disciplinare è parte integrante del riconoscimento pubblico della professione.</p>
</div></div></div></div>
		</div></div></div></div></div></div></div><div class="wpb_column pos-top pos-center align_center column_parent col-lg-3 boomapps_vccolumn half-internal-gutter"><div class="uncol style-light sticky-element sticky-sidebar"  ><div class="uncoltable"><div class="uncell  vc_custom_1752127794561 boomapps_vccolumn border-color-526326-color single-block-padding style-color-xsdn-bg" style="border-style: solid;border-left-width: 1px ;" ><div class="uncont" ><div class="uncode-info-box  top-avatar" ><span class="author-wrap"><a href="https://archiformazione.it/author/team-redazionale/"><span class="uncode-ib-avatar uncode-ib-avatar-size-md"><img alt='Team redazionale' src='https://archiformazione.it/wp-content/uploads/2025/07/Team-redazionale-1-40x40.jpg' srcset='https://archiformazione.it/wp-content/uploads/2025/07/Team-redazionale-1-80x80.jpg 2x' class='avatar avatar-40 photo' height='40' width='40' loading='lazy'/></span></a><span class="author-info"> <a href="https://archiformazione.it/author/team-redazionale/">Team redazionale</a></span></span></div><div class="uncode-info-box  h4 font-weight-500 text-uppercase" ><span class="category-info"> <a href="https://archiformazione.it/focus_cat/deontologia/" title="Vedi tutti gli articoli in Deontologia" class="">Deontologia</a></span></div><div class="divider-wrapper "  >
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		<title>Principi fondamentali e istituti giuridici nella disciplina dell&#8217;attività edilizia: guida per professionisti consapevoli</title>
		<link>https://archiformazione.it/focus/principi-fondamentali-e-istituti-giuridici-nella-disciplina-dellattivita-edilizia-guida-per-professionisti-consapevoli/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=principi-fondamentali-e-istituti-giuridici-nella-disciplina-dellattivita-edilizia-guida-per-professionisti-consapevoli</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Team redazionale]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 10 Dec 2025 09:22:37 +0000</pubDate>
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					<description><![CDATA[<p>Nel panorama professionale degli architetti italiani, la conoscenza degli aspetti tecnico-giuridici rappresenta una competenza imprescindibile quanto quella progettuale.</p>
<p>L'articolo <a href="https://archiformazione.it/focus/principi-fondamentali-e-istituti-giuridici-nella-disciplina-dellattivita-edilizia-guida-per-professionisti-consapevoli/">Principi fondamentali e istituti giuridici nella disciplina dell&#8217;attività edilizia: guida per professionisti consapevoli</a> proviene da <a href="https://archiformazione.it">Archiformazione</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<div class="wpb-content-wrapper"><div data-parent="true" class="vc_row focus row-container boomapps_vcrow" id="row-unique-30"><div class="row limit-width row-parent"><div class="wpb_row row-inner"><div class="wpb_column pos-top pos-center align_left column_parent col-lg-9 boomapps_vccolumn single-internal-gutter"><div class="uncol style-light"  ><div class="uncoltable"><div class="uncell  boomapps_vccolumn no-block-padding" ><div class="uncont" ><div class="uncode_text_column" ><p>La giurisprudenza civile riconosce infatti la responsabilità del professionista progettista non solo per la redazione di elaborati conformi alle regole tecniche, ma anche per la conformità alle discipline che regolano l&#8217;edificazione e la trasformazione del territorio.</p>
<p>Questa evoluzione del ruolo professionale si inscrive in un contesto normativo particolarmente complesso, caratterizzato da quella che viene definita una &#8220;congerie normativa&#8221; in cui si sovrappongono la disciplina nazionale, le legislazioni regionali e i regolamenti locali. Districarsi in questo quadro richiede la comprensione dei principi fondamentali della disciplina dell&#8217;attività edilizia.</p>
<h2><strong>I principi fondamentali: il framework costituzionale della disciplina edilizia</strong></h2>
<p>La riforma costituzionale del 2001 ha profondamente modificato l&#8217;articolo 117 della Costituzione, introducendo il concetto di &#8220;legislazione concorrente&#8221; per il governo del territorio. In questa categoria di materie, spetta alle regioni la potestà legislativa, salvo che per la determinazione dei principi fondamentali riservata alla legge dello Stato. Il Testo Unico dell&#8217;Edilizia dichiara all&#8217;articolo 1 di contenere i principi fondamentali e generali per la disciplina dell&#8217;attività edilizia, ma non li elenca espressamente in modo sistematico.</p>
<p>La loro individuazione è stata opera della Corte Costituzionale, che nei vent&#8217;anni successivi alla riforma costituzionale ha progressivamente delineato quali disposizioni del Testo Unico costituiscano principi fondamentali inderogabili e quali invece siano disposizioni di dettaglio modificabili dalle regioni. L&#8217;ultimo principio fondamentale identificato in ordine temporale è la definizione di<strong> stato legittimo</strong>, riconosciuto tale dalla <strong>sentenza 217 del 2022</strong>.</p>
<p>Il primo macro-principio riguarda l&#8217;uniformità e unitarietà dei titoli abilitativi. La Corte Costituzionale, con <strong>sentenze fondamentali </strong>come la 303 del 2003 e la 309 del 2011, ha stabilito che i titoli abilitativi sono decisi dalla legge dello Stato e devono essere uniformi su tutto il territorio nazionale. Non possono esistere titoli abilitativi atipici, come un &#8220;permesso di costruire precario&#8221; o un &#8220;permesso di costruire a tempo&#8221;. Il regime giuridico dei titoli, che determina anche la rilevanza penale delle eventuali violazioni, è materia di esclusiva competenza statale. Connesso a questo principio vi è quello dell&#8217;<strong>unitarietà dell&#8217;intervento</strong>: un&#8217;opera edilizia composta da una pluralità di lavori deve essere valutata non atomisticamente ma unitariamente, ricondotta cioè a una delle categorie di intervento definite dall&#8217;articolo 3 del Testo Unico. Non è possibile frazionare artificiosamente un intervento complesso in più pratiche edilizie di diversa natura per sottrarsi al regime giuridico che competerebbe all&#8217;intervento considerato nel suo complesso.</p>
<h2><strong>La distinzione tra regime giuridico e regime amministrativo</strong></h2>
<p>Una distinzione concettuale fondamentale riguarda la differenza tra regime giuridico e regime amministrativo di un titolo abilitativo. Il <strong>regime giuridico</strong> determina l&#8217;onerosità dell&#8217;intervento e la rilevanza penale delle eventuali violazioni. Il <strong>regime amministrativo </strong>riguarda invece la procedura attraverso cui si ottiene il titolo. Un intervento di nuova costruzione ha sempre il regime giuridico del permesso di costruire, ma può seguire alternativamente il regime amministrativo del permesso di costruire ex articolo 20 o della SCIA alternativa ex articolo 23, qualora ricorrano le condizioni previste dalla norma.</p>
<p>Questa distinzione ha conseguenze pratiche estremamente rilevanti. La <strong>SCIA</strong> in alternativa al permesso di costruire mantiene il regime giuridico del permesso (onerosità e rilevanza penale), ma segue una procedura semplificata. Il permesso di costruire richiesto facoltativamente in alternativa a una SCIA ordinaria segue il regime giuridico della SCIA. La corretta qualificazione tecnico-giuridica richiede al professionista di esplicitare chiaramente quale regime amministrativo si sta seguendo.</p>
<h2><strong>Il principio di tipicità e nominatività degli interventi</strong></h2>
<p>La classificazione degli interventi edilizi risponde a un principio di numero chiuso: le categorie sono quelle definite dall&#8217;articolo 3 del Testo Unico e non possono essere modificate arbitrariamente. Il comma 2 di questo articolo stabilisce espressamente che le definizioni nazionali prevalgono sulle disposizioni degli strumenti urbanistici generali e dei regolamenti edilizi. La Corte Costituzionale ha chiarito che questa prevalenza vale anche nei confronti delle legislazioni regionali, almeno per quanto riguarda gli aspetti che incidono sulla rilevanza penale e sull&#8217;onerosità. Questo <strong>principio di tipicità </strong>garantisce che quando si parla di &#8220;manutenzione straordinaria&#8221; o di &#8220;ristrutturazione edilizia&#8221; ci si riferisca a concetti univoci su tutto il territorio nazionale, evitando che ci si parli senza capirsi. Nella pratica professionale, tuttavia, permane una certa complessità terminologica: esistono il permesso di costruire &#8220;maggiore&#8221; e &#8220;minore&#8221;, la SCIA ordinaria e la SCIA alternativa, e non sempre è immediato per tutti i soggetti coinvolti comprendere a quale fattispecie ci si riferisce.</p>
<h2><strong>La tutela della pubblica incolumità e la prevenzione</strong></h2>
<p>Un nucleo di principi fondamentali riguarda la tutela della pubblica incolumità, che costituisce materia di competenza esclusiva statale. Le norme sulla sicurezza statica e antisismica, i requisiti delle costruzioni sotto il profilo igienico-sanitario, le verifiche e le responsabilità dei costruttori rispondono a un interesse costituzionalmente tutelato dall&#8217;articolo 32 sulla salute. Questo aspetto ha assunto particolare rilevanza con la<strong> sentenza 101 del 2013</strong>, che ha stabilito che nell&#8217;accertamento di conformità non rileva soltanto la doppia conformità urbanistica, ma anche quella alle normative antisismiche. Questa sentenza <strong>ha di fatto precluso la sanatoria di molti abusi edilizi datati</strong>, perché le norme tecniche di 30 o 50 anni fa non corrispondono a quelle attuali. Pur potendo sussistere una doppia conformità urbanistica (le prescrizioni degli strumenti urbanistici di allora corrispondono a quelle odierne), la mancata conformità antisismica rende l&#8217;intervento non sanabile. La ratio è chiara: non si può premiare chi ha realizzato abusivamente un edificio che oggi non rispetta i minimi requisiti di resistenza sismica.</p>
<h2><strong>La repressione degli abusi come principio fondamentale</strong></h2>
<p>Il principio di offensività dell&#8217;antigiuridicità rispetto all&#8217;interesse tutelato e la repressione degli abusi costituiscono un altro pilastro del sistema. Una<strong> sentenza del 1979 </strong>ha chiarito che l&#8217;interesse pubblico violato dall&#8217;abuso edilizio risiede nel controllo da parte della pubblica amministrazione, indipendentemente dalla conformità sostanziale dell&#8217;opera realizzata. Un intervento può essere doppiamente conforme (conforme alla disciplina al momento della realizzazione e conforme oggi), ma se realizzato senza titolo o in difformità dal titolo costituisce comunque un abuso da sanzionare. La Corte Costituzionale ha stabilito che <strong>a</strong>lle regioni è consentita solo una disciplina integrativa delle sanzioni, che non alteri la struttura essenziale del sistema sanzionatorio. La cosiddetta <strong>fiscalizzazione dell&#8217;abuso</strong> è ammessa solo in tre ipotesi specifiche: ristrutturazione edilizia pesante in assenza o totale difformità, parziali difformità dal permesso di costruire, e interventi eseguiti in base a permesso di costruire poi annullato.</p>
<h2><strong>L&#8217;asservimento urbanistico: vincolo reale sulla capacità edificatoria</strong></h2>
<p>Spesso sottovalutato nella pratica professionale, l&#8217;asservimento urbanistico è un istituto mediante il quale un proprietario destina stabilmente un proprio fondo al soddisfacimento dei requisiti urbanistico-edilizi di un intervento, consumando definitivamente la capacità edificatoria dell&#8217;area asservita. La ratio dell&#8217;asservimento risiede nella necessità di <strong>garantire il rispetto dei parametri urbanistici</strong>: indici di fabbricabilità, rapporti di copertura, dotazione di spazi pertinenziali, distanze minime. L&#8217;orientamento giurisprudenziale consolidato qualifica l&#8217;asservimento come un<strong> vincolo di destinazione reale</strong>: per la sua validità giuridica sono richiesti la forma scritta dell&#8217;atto, la trascrizione nei registri immobiliari per renderlo opponibile a terzi, la determinatezza o determinabilità dell&#8217;oggetto.</p>
<p>Il Consiglio di Stato ha ribadito che l&#8217;asservimento presuppone una continuità fisica dei fondi e un&#8217;effettiva connessione funzionale tra le aree: non può essere utilizzato per eludere vincoli urbanistici o per realizzare interventi altrimenti non consentiti. L&#8217;asservimento trascritto è pienamente opponibile all&#8217;amministrazione comunale, che deve tenerne conto in sede di rilascio di titoli edilizi successivi.</p>
<h2><strong>Il silenzio amministrativo: principio del dovere di provvedere</strong></h2>
<p>L&#8217;articolo 2 della legge 241 del 1990 ha introdotto un principio rivoluzionario nel diritto amministrativo italiano: il dovere della pubblica amministrazione di provvedere con un atto espresso entro termini determinati. L&#8217;inerzia costituisce oggi una patologia del procedimento a cui la legge attribuisce conseguenze specifiche. Il legislatore ha elaborato un sistema articolato di <strong>silenzi qualificati</strong>, ai quali la legge attribuisce un significato giuridico preciso: al decorso del termine senza provvedimento si forma automaticamente un effetto giuridico, equivalente a un &#8220;sì&#8221; o a un &#8220;no&#8221;. Il<strong> silenzio-assenso</strong> rappresenta la regola generale. L&#8217;articolo 20 della legge 241 stabilisce che decorso il termine di 30 giorni (salvo diversa previsione) dalla ricezione della domanda, senza che sia stata comunicata una motivata comunicazione di diniego, la richiesta si intende accolta. Il privato può dare inizio alla propria attività sulla base di questo provvedimento tacito, che ha la stessa efficacia di un&#8217;autorizzazione espressa.</p>
<p>Nell&#8217;ambito dell&#8217;attività edilizia, il silenzio-assenso opera per il permesso di costruire con un termine di 90 giorni (non 30), che può essere aumentato in presenza di particolari complessità dell&#8217;intervento. Il procedimento prevede che nei primi 60 giorni il responsabile del procedimento curi l&#8217;istruttoria ed esprima una qualificazione tecnico-giuridica con proposta di provvedimento, mentre il dirigente ha ulteriori 30 giorni per provvedere. Il termine può essere interrotto una sola volta per richieste di integrazioni documentali.</p>
<h2><strong>Il decreto Salva casa e la rivoluzione del silenzio-assenso nelle sanatorie</strong></h2>
<p>Una delle innovazioni più significative introdotte dal decreto Salva casa riguarda proprio l&#8217;istituto del silenzio amministrativo nelle procedure di sanatoria. Mentre l&#8217;articolo 36 sul classico accertamento di conformità prevede il silenzio-rifiuto, il nuovo articolo 36bis sulla sanatoria semplificata introduce il silenzio-assenso con termine di 45 giorni.</p>
<p>Il 36bis si applica alle parziali difformità, all&#8217;assenza o difformità dalla SCIA, e alle variazioni essenziali. La scelta del silenzio-assenso anziché del silenzio-rifiuto è stata definita rivoluzionaria e trova giustificazione, secondo il legislatore, nel fatto di riguardare &#8220;abusi minori&#8221;. Il termine ridotto a 45 giorni risponde all&#8217;esigenza di accelerare i procedimenti, scaricando però sul professionista asseveratore la responsabilità della corretta qualificazione tecnico-giuridica dell&#8217;abuso. La giurisprudenza amministrativa sembra aver recepito favorevolmente questa innovazione legislativa. Il <strong>TAR Toscana</strong> ha chiarito che decorso il termine di 45 giorni senza che il comune abbia adottato provvedimenti, si forma automaticamente il silenzio-assenso. Un eventuale diniego tardivo è inefficace e deve essere annullato. Il pagamento dell&#8217;oblazione non costituisce requisito per il perfezionamento del silenzio-assenso, ma incide solo sul rilascio materiale del titolo.</p>
<p>Il <strong>silenzio-rifiuto </strong>o<strong> silenzio-rigetto</strong> si applica all&#8217;accertamento di conformità dell&#8217;articolo 36. Decorsi 60 giorni senza comunicazione di diniego o di accoglimento, la richiesta si intende rifiutata. Non è necessario un provvedimento espresso ulteriore: il silenzio-rifiuto è immediatamente impugnabile e l&#8217;amministrazione perde il potere di provvedere oltre quel termine. La giurisprudenza ha chiarito che si forma il silenzio-rigetto anche in presenza di un&#8217;istruttoria favorevole se il dirigente non ha espresso formalmente il provvedimento.</p>
<p>Diverso è il <strong>silenzio-inadempimento</strong>, che costituisce mera inerzia illecita della pubblica amministrazione quando questa non provvede nei termini ma non opera alcun silenzio qualificato. In questo caso l&#8217;amministrazione conserva il potere di provvedere anche tardivamente, e il privato può rivolgersi al giudice per ottenere un ordine di provvedere o la nomina di un commissario ad acta che provveda in sostituzione. La delicata questione riguardo i requisiti essenziali per la formazione del silenzio-assenso è tra gli argomenti approfonditi nel corso del seminario.</p>
<h2><strong>Il legittimo affidamento: tutela del privato nell&#8217;interazione con la PA</strong></h2>
<p>Nell&#8217;attività edilizia, il legittimo affidamento trova espressione principale nell&#8217;articolo 38 del Testo Unico, che disciplina gli interventi eseguiti in base a permesso di costruire successivamente annullato. In questi casi, se l&#8217;opera è ormai realizzata e non è demolibile per ragioni tecniche o perché la demolizione comporterebbe pregiudizio alla parte eseguita in conformità, il proprietario può essere ammesso a pagare una sanzione pecuniaria che produce gli stessi effetti del permesso di costruire in sanatoria: sana l&#8217;abuso ed estingue il reato contravvenzionale. Questo meccanismo riconosce che il privato ha generato un <strong>affidamento legittimo sul comportamento della pubblica amministrazione</strong> che gli ha rilasciato il titolo. La successiva scoperta dell&#8217;illegittimità del titolo non può far ricadere sul privato in buona fede tutte le conseguenze negative, compresa la demolizione dell&#8217;opera realizzata. Il principio di equilibrio tutela quindi il privato di fronte alle oscillazioni dell&#8217;amministrazione.</p>
<p>Tuttavia, l&#8217;Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato ha chiarito che il legittimo affidamento non copre gli abusi sostanziali e non elimina la tipicità dell&#8217;abuso edilizio. Inoltre, una sentenza del 2017 ha stabilito che l&#8217;abuso edilizio non si prescrive mai, ponendo un limite temporale alla tutela dell&#8217;affidamento.</p>
<h2><strong>La responsabilità del professionista nel nuovo scenario normativo</strong></h2>
<p>L&#8217;evoluzione normativa caratterizzata dalla semplificazione amministrativa e dal trasferimento di funzioni dalla pubblica amministrazione ai professionisti privati ha ridefinito profondamente il ruolo del tecnico. Le asseverazioni e le dichiarazioni del professionista sostituiscono sempre più frequentemente i controlli preventivi dell&#8217;amministrazione, con conseguente spostamento della responsabilità. Il decreto Salva Casa rappresenta l&#8217;apice di questa tendenza: il tecnico deve qualificare l&#8217;abuso, individuare la corretta procedura di sanatoria, attestare le conformità richieste, dichiarare l&#8217;assenza di vincoli ostativi. L&#8217;amministrazione esercita un controllo successivo, ma la formazione del silenzio-assenso prescinde dalla verifica preventiva della correttezza delle asseverazioni. Questo modello favorisce certamente la rapidità dei procedimenti, ma espone il professionista a responsabilità significative in caso di errori di valutazione. Diventa quindi essenziale, per un esercizio consapevole della professione, conoscere i principi fondamentali della disciplina e degli istituti giuridici particolari e documentare sempre l&#8217;iter logico-intellettivo seguito per giungere alle proprie conclusioni.</p>
</div><div class="uncode-accordion wpb_accordion wpb_content_element  plus-signed sign-size-md default-typography no-content-border" data-collapsible="no" data-target="" data-active-tab="99" >
		<div class="panel-group wpb_wrapper wpb_accordion_wrapper" id="accordion_1608648141" data-no-toggle="">

<div class="panel panel-default wpb_accordion_section group  no-block-padding"><div class="panel-heading wpb_accordion_header ui-accordion-header"><h4 class="panel-title font-153509 h4 font-weight-500 text-   icon-size-rg"><a data-toggle="collapse" data-parent="#accordion_1608648141" href="#1765460100-1-61"><span>Come si distingue l'asservimento urbanistico dalla cessione di cubatura e dalle servitù prediali?</span></a></h4></div><div id="1765460100-1-61" class="panel-collapse collapse"><div class="panel-body wpb_accordion_content ui-accordion-content half-internal-gutter single-block-padding">
						<div class="uncode_text_column" ><p>La distinzione tra questi istituti ha conseguenze giuridiche rilevanti. L&#8217;asservimento urbanistico è un vincolo di destinazione reale che grava sul fondo asservente, consumando definitivamente la sua capacità edificatoria ma mantenendo la titolarità della proprietà in capo allo stesso soggetto. Se il proprietario demolisce l&#8217;edificio che aveva consumato la volumetria, l&#8217;area asservente torna libera e recupera la propria capacità edificatoria.</p>
<p>La cessione di cubatura, invece, comporta il trasferimento definitivo della capacità edificatoria da un fondo a un altro, spesso tra proprietari diversi. Una volta ceduta, la volumetria non torna disponibile nemmeno in caso di demolizione dell&#8217;edificio sul fondo cessionario. Si tratta di un trasferimento definitivo, non di un vincolo temporaneo legato all&#8217;esistenza di una costruzione specifica.</p>
<p>Le servitù prediali, disciplinate dal codice civile, costituiscono un peso imposto sopra un fondo (servente) per l&#8217;utilità di un altro fondo (dominante). La differenza fondamentale è che la servitù attribuisce un&#8217;utilità specifica e continuativa (ad esempio il passaggio, la veduta, l&#8217;acquedotto), mentre l&#8217;asservimento riguarda esclusivamente il consumo di capacità edificatoria ai fini del rispetto dei parametri urbanistici.</p>
</div></div></div></div><div class="panel panel-default wpb_accordion_section group  no-block-padding"><div class="panel-heading wpb_accordion_header ui-accordion-header"><h4 class="panel-title font-153509 h4 font-weight-500 text-   icon-size-rg"><a data-toggle="collapse" data-parent="#accordion_1608648141" href="#1765460100-2-83"><span>Qual è la procedura corretta quando il comune non rispetta i termini per provvedere e si forma un silenzio qualificato?</span></a></h4></div><div id="1765460100-2-83" class="panel-collapse collapse"><div class="panel-body wpb_accordion_content ui-accordion-content half-internal-gutter single-block-padding">
						<div class="uncode_text_column" ><p>La gestione del decorso dei termini procedimentali richiede attenzione a diversi aspetti tecnici e temporali. Quando si presenta una domanda di permesso di costruire, il professionista deve monitorare attentamente i termini: entro 10 giorni deve pervenire la comunicazione di avvio del procedimento con l&#8217;indicazione del responsabile del procedimento, dei termini di conclusione e delle modalità di accesso agli atti. L&#8217;assenza di questa comunicazione non impedisce la formazione del silenzio-assenso, ma costituisce un indizio di possibile inerzia amministrativa.</p>
<p>Nei successivi 60 giorni, salvo sospensioni per richieste di integrazione (ammesse una sola volta), il responsabile del procedimento deve completare l&#8217;istruttoria. Ulteriori 30 giorni sono riservati al dirigente per l&#8217;adozione del provvedimento finale. Al compiersi dei 90 giorni complessivi senza comunicazione di diniego motivato, si forma il silenzio-assenso. A questo punto, il privato può chiedere allo Sportello Unico per l&#8217;Edilizia, anche per via telematica, il rilascio di un&#8217;attestazione circa il decorso dei termini del procedimento in assenza di richieste di integrazione, provvedimenti di diniego o altri atti interruttivi. L&#8217;amministrazione deve rilasciare questa attestazione entro 15 giorni dalla richiesta.</p>
<p>L&#8217;attestazione ha valore meramente dichiarativo e ricognitivo di una situazione giuridica già perfezionata, ma costituisce un documento utile sia per dimostrare l&#8217;avvenuta formazione del titolo sia in caso di successivi controlli o contenziosi.</p>
<p>Il privato può iniziare i lavori sulla base del silenzio-assenso senza attendere l&#8217;attestazione. Un eventuale diniego tardivo, comunicato dopo il decorso dei 90 giorni, è inefficace e deve essere impugnato davanti al TAR entro 60 giorni dalla sua comunicazione. L&#8217;amministrazione conserva comunque il potere di intervenire successivamente in autotutela, ma deve rispettare i presupposti e i limiti dell&#8217;annullamento d&#8217;ufficio, tra cui il termine ragionevole e il bilanciamento tra interesse pubblico e tutela dell&#8217;affidamento del privato. Per l&#8217;articolo 36bis sulle sanatorie semplificate, il termine è ridotto a 45 giorni e si forma silenzio-assenso anziché silenzio-rifiuto, con le medesime modalità procedurali.</p>
</div></div></div></div><div class="panel panel-default wpb_accordion_section group  no-block-padding"><div class="panel-heading wpb_accordion_header ui-accordion-header"><h4 class="panel-title font-153509 h4 font-weight-500 text-   icon-size-rg"><a data-toggle="collapse" data-parent="#accordion_1608648141" href="#1765460550222-2-3"><span>In quali casi specifici opera la fiscalizzazione dell'abuso edilizio e quali sono gli effetti giuridici rispetto alla sanatoria ordinaria?</span></a></h4></div><div id="1765460550222-2-3" class="panel-collapse collapse"><div class="panel-body wpb_accordion_content ui-accordion-content half-internal-gutter single-block-padding">
						<div class="uncode_text_column" ><p>La fiscalizzazione dell&#8217;abuso rappresenta un istituto eccezionale che consente di convertire l&#8217;obbligo di demolizione in una sanzione pecuniaria, ma opera solo in tre ipotesi tassative previste dalla legge nazionale. Il primo caso è disciplinato dall&#8217;articolo 33 e riguarda gli interventi di ristrutturazione edilizia realizzati in assenza di permesso di costruire o in totale difformità da esso, quando l&#8217;opera non può essere rimossa senza pregiudizio della parte eseguita in conformità. La sanzione è pari al doppio dell&#8217;aumento del valore venale dell&#8217;immobile conseguente alla realizzazione dell&#8217;abuso.</p>
<p>Il secondo caso, disciplinato dall&#8217;articolo 34 comma 2, riguarda le parziali difformità dal permesso di costruire quando l&#8217;eliminazione delle difformità non è possibile senza pregiudicare la parte conforme. La sanzione è pari al triplo dell&#8217;aumento del valore venale, quindi più severa rispetto alla fiscalizzazione dell&#8217;articolo 33. Questa differenza sanzionatoria rende fondamentale la corretta qualificazione dell&#8217;abuso.</p>
<p>Il terzo caso è quello dell&#8217;articolo 38, che disciplina gli interventi eseguiti in base al permesso di costruire successivamente annullato, purché sussistano i requisiti di indemolibilità dell&#8217;opera. Solo in questa ipotesi la legge prevede espressamente che il pagamento della sanzione produce gli stessi effetti del permesso di costruire in sanatoria, con conseguente estinzione dei reati contravvenzionali ai sensi dell&#8217;articolo 45 comma 3.</p>
<p>La distinzione fondamentale tra fiscalizzazione e sanatoria ordinaria riguarda proprio gli effetti: la sanatoria per accertamento di conformità presuppone la doppia conformità dell&#8217;intervento e produce un titolo edilizio pieno, che legittima integralmente l&#8217;opera realizzata. La fiscalizzazione, invece, non rimuove l&#8217;abuso ma lo rende tollerabile economicamente: l&#8217;immobile diventa commerciabile, ma la porzione fiscalizzata non è conforme allo strumento urbanistico e su di essa non possono essere realizzati determinati interventi futuri. Si crea quindi una distinzione tra &#8220;legittimità formale&#8221; ai fini della commerciabilità e &#8220;legittimità sostanziale&#8221; ai fini della conformità urbanistica.</p>
</div></div></div></div>
		</div></div></div></div></div></div></div><div class="wpb_column pos-top pos-center align_center column_parent col-lg-3 boomapps_vccolumn half-internal-gutter"><div class="uncol style-light sticky-element sticky-sidebar"  ><div class="uncoltable"><div class="uncell  vc_custom_1752127794561 boomapps_vccolumn border-color-526326-color single-block-padding style-color-xsdn-bg" style="border-style: solid;border-left-width: 1px ;" ><div class="uncont" ><div class="uncode-info-box  top-avatar" ><span class="author-wrap"><a href="https://archiformazione.it/author/team-redazionale/"><span class="uncode-ib-avatar uncode-ib-avatar-size-md"><img alt='Team redazionale' src='https://archiformazione.it/wp-content/uploads/2025/07/Team-redazionale-1-40x40.jpg' srcset='https://archiformazione.it/wp-content/uploads/2025/07/Team-redazionale-1-80x80.jpg 2x' class='avatar avatar-40 photo' height='40' width='40' loading='lazy'/></span></a><span class="author-info"> <a href="https://archiformazione.it/author/team-redazionale/">Team redazionale</a></span></span></div><div class="uncode-info-box  h4 font-weight-500 text-uppercase" ><span class="category-info"> <a href="https://archiformazione.it/focus_cat/deontologia/" title="Vedi tutti gli articoli in Deontologia" class="">Deontologia</a></span></div><div class="divider-wrapper "  >
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			</item>
		<item>
		<title>Il Salva Casa: una nuova sfida per la regolarizzazione del patrimonio edilizio</title>
		<link>https://archiformazione.it/focus/il-salva-casa-una-nuova-sfida-per-la-regolarizzazione-del-patrimonio-edilizio/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=il-salva-casa-una-nuova-sfida-per-la-regolarizzazione-del-patrimonio-edilizio</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Team redazionale]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 05 Dec 2025 08:24:20 +0000</pubDate>
				<guid isPermaLink="false">https://archiformazione.it/?post_type=portfolio&#038;p=434631</guid>

					<description><![CDATA[<p>La regolarizzazione del patrimonio edilizio esistente rappresenta da sempre uno dei nodi più complessi della pratica professionale degli architetti e dei tecnici del settore. Il Decreto Legislativo 69/2024, noto come "Salva Casa", ha introdotto modifiche sostanziali al quadro normativo delle sanatorie edilizie, con l'obiettivo dichiarato di semplificare le procedure e favorire la commerciabilità degli immobili. </p>
<p>L'articolo <a href="https://archiformazione.it/focus/il-salva-casa-una-nuova-sfida-per-la-regolarizzazione-del-patrimonio-edilizio/">Il Salva Casa: una nuova sfida per la regolarizzazione del patrimonio edilizio</a> proviene da <a href="https://archiformazione.it">Archiformazione</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<div class="wpb-content-wrapper"><div data-parent="true" class="vc_row focus row-container boomapps_vcrow" id="row-unique-32"><div class="row limit-width row-parent"><div class="wpb_row row-inner"><div class="wpb_column pos-top pos-center align_left column_parent col-lg-9 boomapps_vccolumn single-internal-gutter"><div class="uncol style-light"  ><div class="uncoltable"><div class="uncell  boomapps_vccolumn no-block-padding" ><div class="uncont" ><div class="uncode_text_column" ><p>Tuttavia, il risultato non è sempre lineare e richiede un significativo sforzo interpretativo da parte di tutti gli attori coinvolti: professionisti, pubbliche amministrazioni e magistratura. Il dialogo tra professionisti e uffici tecnici comunali diventa quindi una necessità operativa per garantire la corretta impostazione delle pratiche e la riduzione dei tempi di conclusione dei procedimenti. La norma lascia margini interpretativi significativi, e ogni comune può legittimamente adottare prassi procedurali diverse pur nel rispetto del medesimo quadro legislativo. Questa eterogeneità, se da un lato può generare disorientamento nei professionisti che operano su territori comunali diversi, dall&#8217;altro riflette la complessità di una materia che non può essere rigidamente ingessata in schemi univoci.​ La possibilità di consultare preventivamente gli uffici tecnici prima di presentare una pratica di sanatoria rappresenta uno strumento prezioso per evitare successivi rigetti o richieste di integrazione. Molti comuni offrono servizi di appuntamento con i tecnici comunali per esaminare preventivamente i casi complessi e individuare congiuntamente la soluzione procedurale più appropriata. Questi momenti di confronto permettono al professionista di comprendere le peculiarità interpretative dell&#8217;ente e di predisporre una documentazione completa fin dall&#8217;inizio, riducendo i tempi complessivi di istruttoria.​</p>
<h2><strong>Le tolleranze costruttive: uno strumento ampliato ma vincolato</strong></h2>
<p>Una delle principali novità introdotte dal Salva Casa riguarda l&#8217;ampliamento dello spettro delle tolleranze costruttive disciplinate dall&#8217;articolo 34 bis del DPR 380/2001. Se in passato la tolleranza era limitata al 2%, ora la percentuale ammissibile varia in funzione della superficie dell&#8217;unità immobiliare, potendo arrivare fino al 6% per gli immobili di dimensioni ridotte. Questo meccanismo inversamente proporzionale riconosce implicitamente che le piccole difformità dimensionali hanno un impatto relativo maggiore negli immobili di metratura contenuta. Tuttavia, l&#8217;applicazione richiede particolare attenzione. Innanzitutto, <strong>le tolleranze costruttive possono essere certificate esclusivamente per opere eseguite durante il corso di esecuzione del titolo edilizio</strong>, non successivamente alla fine dei lavori. In caso contrario, rimane obbligatorio ricorrere alla CILA in sanatoria prevista dall&#8217;articolo 6 bis comma 5, che non è stata abrogata dal decreto. La prova dell&#8217;epoca di ultimazione dei lavori diventa quindi un elemento cruciale della documentazione da allegare alla pratica, e può essere fornita attraverso la documentazione dello stato legittimo oppure mediante dichiarazione asseverata del tecnico.</p>
<p>Un ulteriore aspetto di particolare rilevanza riguarda le tolleranze relative ai requisiti igienico-sanitari essenziali. Recenti pronunce della giurisprudenza amministrativa, in particolare una sentenza del TAR Lazio (ottobre 2024), hanno sollevato dubbi sull&#8217;applicabilità della tolleranza del 2% ai parametri di salubrità degli ambienti. Il ragionamento si fonda sul fatto che tali requisiti sono disciplinati da un decreto ministeriale nazionale ancora in vigore, che tutela aspetti legati alla salute degli occupanti. Sebbene si tratti di una pronuncia isolata, essa evidenzia come la materia sia ancora in evoluzione e come sia prudente attendere ulteriori orientamenti giurisprudenziali prima di trarre conclusioni definitive.</p>
<h2><strong>La qualificazione dell&#8217;intervento: il primo passo fondamentale</strong></h2>
<p>Prima di intraprendere qualsiasi percorso di sanatoria, è indispensabile qualificare correttamente la tipologia di difformità riscontrata. Il sistema normativo distingue tra <strong>difformità totali, variazioni essenziali, difformità parziali e difformità tollerabili</strong>, e a ciascuna categoria corrisponde una specifica procedura amministrativa con relative sanzioni. La qualificazione errata dell&#8217;intervento può comportare il rigetto della pratica o l&#8217;applicazione di sanzioni inadeguate, con conseguente necessità di ripresentare l&#8217;istanza secondo la procedura corretta.</p>
<p>Un metodo pratico per orientarsi consiste nell&#8217;immaginare di dover realizzare oggi, in regime ordinario, l&#8217;intervento oggetto di sanatoria. Quale titolo edilizio sarebbe necessario presentare? Ad esempio, un ampliamento volumetrico richiederebbe oggi un permesso di costruire, mentre modifiche interne non strutturali potrebbero ricadere in una segnalazione certificata di inizio attività. Questo ragionamento preliminare permette di orientarsi tra le diverse procedure di sanatoria previste dal Salva Casa.</p>
<p>Le <strong>difformità totali</strong>, disciplinate dall&#8217;articolo 31 del DPR 380/2001, riguardano interventi completamente difformi per caratteristiche tipologiche, architettoniche o planivolumetriche rispetto al titolo assentito, oppure realizzati in totale assenza di titolo. In questi casi, la procedura rimane quella tradizionale dell&#8217;articolo 36, che richiede la doppia conformità sia urbanistica che edilizia, sia al momento della presentazione della domanda che all&#8217;epoca di realizzazione dell&#8217;abuso. Questa conformità &#8220;rigida&#8221; non sempre è raggiungibile, rendendo necessario in alternativa il ricorso alla fiscalizzazione dell&#8217;abuso con il pagamento di sanzioni pecuniarie significative.</p>
<h2><strong>Le variazioni essenziali e il nuovo articolo 36 bis</strong></h2>
<p>Le variazioni essenziali sono definite dall&#8217;articolo 32 del DPR 380/2001, che rimanda alle leggi regionali per la loro puntuale individuazione. Per la Regione Lombardia, l&#8217;articolo 54 della legge regionale 12/2005 elenca le casistiche che configurano variazioni essenziali, come il mutamento della destinazione d&#8217;uso urbanisticamente rilevante, l&#8217;aumento consistente della volumetria, le modifiche sostanziali dei parametri urbanistico-edilizi, o la violazione di prescrizioni del titolo edilizio. Il Salva Casa ha introdotto l&#8217;articolo 36 bis, che rappresenta una delle principali novità procedurali del decreto. Questo articolo <strong>consente di sanare le variazioni essenziali attraverso una conformità &#8220;semplificata&#8221;</strong>: è richiesta la conformità urbanistica sia al momento della presentazione della domanda che all&#8217;epoca di realizzazione dell&#8217;abuso, mentre la conformità edilizia è richiesta solo al momento della presentazione. Questa semplificazione permette, ad esempio, di sanare modifiche interne realizzate quando i regolamenti edilizi o di igiene prevedevano parametri dimensionali diversi dagli attuali. Una delle difficoltà applicative più rilevanti del Salva Casa risiede nella necessità di distinguere tra disciplina urbanistica e disciplina edilizia, distinzione che determina l&#8217;applicabilità o meno della conformità semplificata prevista dall&#8217;articolo 36 bis. La<strong> disciplina edilizia</strong> riguarda gli aspetti tecnici della costruzione: norme antisismiche, sicurezza, barriere architettoniche, prestazioni energetiche, requisiti igienico-sanitari e acustici. La <strong>disciplina urbanistica</strong>, invece, regola il rapporto dell&#8217;edificio con il territorio: strumenti di pianificazione generale e attuativa, fasce di rispetto, indici edificatori, altezze, distanze dai confini e tra fabbricati.</p>
<p>L&#8217;articolo 36 bis introduce anche il <strong>silenzio-assenso come modalità di conclusione del procedimento</strong>. Se l&#8217;ente non si esprime entro 45 giorni dalla presentazione della pratica completa e corretta, con il pagamento delle sanzioni dovute, la sanatoria si intende accolta. Questa previsione rappresenta un importante strumento di certezza dei tempi per il professionista e per il committente, anche se richiede la massima attenzione nella predisposizione della documentazione, poiché il silenzio-assenso si forma solo in presenza di pratiche formalmente e sostanzialmente conformi.</p>
<h2><strong>L&#8217;articolo 34-ter: la sanatoria delle parziali difformità ante &#8217;77</strong></h2>
<p>L&#8217;introduzione dell&#8217;articolo 34-ter costituisce probabilmente l&#8217;innovazione più significativa del   Salva Casa in termini di ampliamento delle possibilità di regolarizzazione. Questo articolo permette di <strong>sanare le parziali difformità realizzate come varianti in corso d&#8217;opera</strong> a titoli rilasciati prima del 24 gennaio 1977, oppure realizzate in assenza di variante durante l&#8217;esecuzione di lavori il cui titolo sia antecedente a tale data. Le linee guida ministeriali hanno chiarito che anche se i lavori si sono protratti oltre il 1977, rimane applicabile l&#8217;articolo 34ter, purché il titolo originario sia anteriore alla data spartiacque.</p>
<p>La procedura prevista è estremamente semplificata: si tratta di una <strong>segnalazione certificata di inizio attività ordinaria</strong>, senza necessità di accertare alcuna conformità urbanistica o edilizia. L&#8217;assenza di qualunque verifica di conformità rende questa procedura particolarmente vantaggiosa per regolarizzare situazioni che altrimenti risulterebbero insanabili. Un <strong>caso pratico frequente</strong> riguarda l&#8217;inglobamento di porzioni di vano scala all&#8217;interno di unità abitative, con conseguente aumento di superficie e volume. Se è possibile dimostrare attraverso documentazione probante che l&#8217;opera è stata realizzata in corso d&#8217;opera durante l&#8217;esecuzione di un titolo ante 1977, la sanatoria può avvenire con l&#8217;articolo 34-ter. Casi analoghi si riscontrano negli spostamenti di murature perimetrali che determinano aumenti di superficie lorda, purché non configurino variazioni essenziali per l&#8217;entità dell&#8217;incremento volumetrico.</p>
<h2><strong>Le parziali difformità post &#8217;77: un&#8217;area residuale ma significativa</strong></h2>
<p>Tutto ciò che non può essere qualificato come difformità totale, variazione essenziale, tolleranza costruttiva o difformità ante &#8217;77 ricade nella categoria residuale delle parziali difformità. Si tratta di un&#8217;area grigia che richiede particolare attenzione valutativa, poiché la linea di demarcazione con le variazioni essenziali non è sempre netta. Alcuni parametri possono orientare la qualificazione: ad esempio, un ampliamento volumetrico inferiore al 7,5% che rispetti tutti gli altri parametri urbanistici potrebbe essere considerato una parziale difformità anziché una variazione essenziale.</p>
<p>La procedura per sanare le parziali difformità post 1977 passa attraverso <strong>l&#8217;articolo 36 bis</strong> <strong>con le modalità delle variazioni essenziali,</strong> <strong>ma con una differenza sostanziale</strong>: mentre per le variazioni essenziali il titolo edilizio di riferimento è individuato normativamente (permesso di costruire o SCIA alternativa), per le parziali difformità occorre valutare caso per caso quale sarebbe oggi il titolo necessario. Questa valutazione incide direttamente sul calcolo della sanzione, poiché se l&#8217;intervento ricade tra quelli soggetti a SCIA ordinaria, potrebbe applicarsi il calcolo basato sull&#8217;aumento del valore venale dell&#8217;immobile anziché sul contributo di costruzione.</p>
<p>Uno degli esempi più significativi riguarda l&#8217;annessione di sottotetti senza permanenza di persone, che non computano come superficie lorda di pavimento secondo molti regolamenti edilizi comunali.</p>
<h2><strong>Le sanzioni pecuniarie: tra fiscalizzazione e regolarizzazione</strong></h2>
<p>Il sistema sanzionatorio del Salva Casa prevede diverse modalità di calcolo delle oblazioni in funzione della tipologia di difformità e della procedura di sanatoria applicata. Per le difformità totali in assenza di permesso di costruire, rimane il doppio del contributo di costruzione comprensivo di oneri e contributo sul costo di costruzione. Per le variazioni essenziali relative al permesso di costruire o SCIA alternativa, l&#8217;articolo 36 bis prevede il doppio del contributo sul costo di costruzione, con un minimo stabilito da ciascun ente. Se manca la doppia conformità edilizia, alla sanzione base si aggiunge un ulteriore 20%.</p>
<p>Le difformità relative a interventi soggetti a SCIA ordinaria vengono invece sanzionate con una misura proporzionale dell&#8217;aumento del valore venale dell&#8217;immobile, calcolato dall&#8217;Agenzia delle Entrate o dal responsabile del procedimento secondo criteri stabiliti dall&#8217;ente. Questa misura deve rimanere compresa tra un minimo e un massimo definiti, garantendo così proporzionalità della sanzione. <strong>Il calcolo dell&#8217;aumento del valore venale avviene per singola unità immobiliare</strong>, aspetto particolarmente rilevante negli edifici condominiali dove diverse unità possono presentare difformità differenti.</p>
<p>Gli articoli 33 e 34 del DPR 380/2001 disciplinano le cosiddette fiscalizzazioni, ovvero la possibilità di monetizzare difformità non eliminabili mediante demolizione. Il Salva Casa ha modificato il sistema sanzionatorio per queste fattispecie: mentre in passato sia l&#8217;articolo 33 (relativo a ristrutturazioni con opere non demolibili) che l&#8217;articolo 34 (relativo a parziali difformità non demolibili) prevedevano il doppio dell&#8217;aumento del valore venale, ora l&#8217;articolo 34 prevede il triplo. Questa differenziazione rende ancora più importante la corretta qualificazione dell&#8217;intervento, poiché l&#8217;impatto economico della sanzione può variare significativamente.</p>
<h2><strong>Casi complessi: condomini e difformità multiple</strong></h2>
<p>La gestione delle sanatorie in ambito condominiale presenta complessità aggiuntive che richiedono valutazioni caso per caso. Quando un intero edificio condominiale presenta difformità rispetto al progetto originario approvato, si pone il problema se sia necessario coinvolgere tutti i proprietari o se ciascuno possa agire autonomamente per la propria unità. La prassi più ragionevole prevede che il singolo proprietario possa presentare sanatoria per la propria unità immobiliare, limitando la documentazione alle porzioni di propria competenza, ma è opportuno valutare se le difformità interessino parti comuni dell&#8217;edificio, come le facciate o la sagoma complessiva.</p>
<p>Nel caso di edifici condominiali con<strong> difformità generalizzate</strong>, come balconi allungati, finestre trasformate in porte-finestre o aumenti volumetrici su alcune unità, la strategia più efficace può consistere nel presentare una pratica congiunta da parte di tutti i proprietari interessati, conferendo incarico a un unico tecnico. Questo approccio presenta vantaggi in termini di coerenza documentale e di ottimizzazione dei costi professionali. Quando le difformità riguardano esclusivamente le parti comuni, come le facciate, è l&#8217;amministratore di condominio che ha titolo alla presentazione della pratica. Diversamente, se le difformità riguardano le parti private, ciascun proprietario deve farsi carico autonomamente della regolarizzazione.</p>
<p>Un aspetto delicato riguarda <strong>l&#8217;applicazione delle tolleranze costruttive in ambito condominiale</strong>. Se la sagoma complessiva dell&#8217;edificio è conforme al progetto approvato, ma le singole unità presentano superfici leggermente diverse da quelle autorizzate per effetto di varianti in corso d&#8217;opera, è necessario valutare se applicare la tolleranza alla singola unità o considerare l&#8217;edificio nel suo complesso. Un approccio basato sul principio di ragionevolezza suggerisce di guardare all&#8217;edificio nella sua interezza: se alcune unità sono leggermente più grandi e altre corrispondentemente più piccole rispetto al progetto, pur rimanendo la sagoma complessiva conforme, può essere riconosciuta l&#8217;esistenza di varianti in corso d&#8217;opera sanabili, evitando disparità di trattamento tra proprietari diversi.</p>
</div><div class="uncode-accordion wpb_accordion wpb_content_element  plus-signed sign-size-md default-typography no-content-border" data-collapsible="no" data-target="" data-active-tab="99" >
		<div class="panel-group wpb_wrapper wpb_accordion_wrapper" id="accordion_1723571865" data-no-toggle="">

<div class="panel panel-default wpb_accordion_section group  no-block-padding"><div class="panel-heading wpb_accordion_header ui-accordion-header"><h4 class="panel-title font-153509 h4 font-weight-500 text-   icon-size-rg"><a data-toggle="collapse" data-parent="#accordion_1723571865" href="#1765460100-1-61"><span>Come si determina lo stato legittimo di un immobile dopo il Salva Casa e quando è necessario ricorrere all'articolo 9-bis?</span></a></h4></div><div id="1765460100-1-61" class="panel-collapse collapse"><div class="panel-body wpb_accordion_content ui-accordion-content half-internal-gutter single-block-padding">
						<div class="uncode_text_column" ><p>La determinazione dello stato legittimo rappresenta il punto di partenza per qualsiasi pratica di sanatoria o nuova edificazione, ma spesso costituisce uno degli aspetti più complessi per il professionista. Il Salva Casa ha modificato l&#8217;articolo 9-bis del DPR 380/2001, ma si tratta di un argomento talmente articolato che richiede un approfondimento specifico a sé stante, non potendo essere trattato superficialmente senza rischiare interpretazioni errate.</p>
<p>La complessità deriva dal fatto che lo stato legittimo non è più semplicemente il titolo originario di costruzione, ma può essere costituito dall&#8217;ultimo intervento sull&#8217;intero immobile, integrato con tutti i titoli parziali successivi. Questo sistema stratificato richiede una ricostruzione documentale che può risultare particolarmente onerosa per edifici con una lunga storia edilizia. Un aspetto pratico rilevante riguarda la necessità di distinguere tra titoli che hanno interessato l&#8217;intero immobile e titoli che hanno riguardato interventi parziali. Nel primo caso, quel titolo diventa il nuovo stato legittimo di riferimento; nel secondo caso, il titolo parziale va ad aggiungersi allo stato legittimo preesistente senza sostituirlo. Questa distinzione è fondamentale quando si deve presentare una sanatoria: se nell&#8217;archivio comunale non è presente tutta la documentazione storica, diventa responsabilità del professionista ricostruire la sequenza dei titoli edilizi attraverso ricerche d&#8217;archivio, visure catastali storiche e documentazione probatoria. La raccomandazione operativa è di affrontare ogni caso complesso relativo allo stato legittimo attraverso un confronto preliminare con il responsabile del procedimento comunale.</p>
</div></div></div></div><div class="panel panel-default wpb_accordion_section group  no-block-padding"><div class="panel-heading wpb_accordion_header ui-accordion-header"><h4 class="panel-title font-153509 h4 font-weight-500 text-   icon-size-rg"><a data-toggle="collapse" data-parent="#accordion_1723571865" href="#1765460100-2-83"><span>Qual è la differenza operativa tra articolo 33 e articolo 34 nella fiscalizzazione degli abusi non demolibili?</span></a></h4></div><div id="1765460100-2-83" class="panel-collapse collapse"><div class="panel-body wpb_accordion_content ui-accordion-content half-internal-gutter single-block-padding">
						<div class="uncode_text_column" ><p>La fiscalizzazione rappresenta lo strumento che consente di rendere legittimo un immobile contenente abusi che non possono essere materialmente rimossi senza compromettere la stabilità dell&#8217;edificio o senza incorrere in costi manifestamente sproporzionati. Il Salva Casa ha introdotto una distinzione sanzionatoria importante tra l&#8217;articolo 33 e l&#8217;articolo 34 del DPR 380/2001, che prima applicavano entrambi il doppio dell&#8217;aumento del valore venale, mentre ora l&#8217;articolo 34 prevede il triplo. La qualificazione corretta dell&#8217;intervento diventa quindi determinante anche dal punto di vista economico. L&#8217;articolo 33 si applica ai casi di ristrutturazione edilizia con opere non conformi al progetto approvato e non demolibili, mantenendo la sanzione del doppio dell&#8217;aumento del valore venale. L&#8217;articolo 34 riguarda invece le parziali difformità dal permesso di costruire, sempre con opere non demolibili, ma con la sanzione aumentata al triplo. La differenza può risultare significativa in termini di esborso economico per il committente. Il calcolo dell&#8217;aumento del valore venale è un aspetto tecnico che merita particolare attenzione. Alcuni comuni hanno scelto di non rivolgersi all&#8217;Agenzia delle Entrate a causa delle tempistiche eccessive (150 giorni lavorativi per una stima), preferendo sviluppare criteri interni approvati dalla giunta comunale. Questo comporta che ogni ente possa avere metodologie di calcolo diverse, pur nel rispetto dei principi generali stabiliti dalla normativa. La procedura operativa richiede che la fiscalizzazione sia sempre accompagnata da una pratica edilizia di riferimento:solo il complesso formato dalla pratica edilizia più il pagamento della fiscalizzazione concorre a definire lo stato legittimo.</p>
</div></div></div></div><div class="panel panel-default wpb_accordion_section group  no-block-padding"><div class="panel-heading wpb_accordion_header ui-accordion-header"><h4 class="panel-title font-153509 h4 font-weight-500 text-   icon-size-rg"><a data-toggle="collapse" data-parent="#accordion_1723571865" href="#1765460550222-2-3"><span>Quando si applica la CILA in sanatoria ex articolo 6-bis comma 5?</span></a></h4></div><div id="1765460550222-2-3" class="panel-collapse collapse"><div class="panel-body wpb_accordion_content ui-accordion-content half-internal-gutter single-block-padding">
						<div class="uncode_text_column" ><p>La CILA in sanatoria prevista dall&#8217;articolo 6-bis comma 5 del DPR 380/2001 non è stata abrogata dal Salva Casa, elemento che genera frequenti dubbi interpretativi nei professionisti. La distinzione fondamentale rispetto alle tolleranze costruttive dell&#8217;articolo 34-bis riguarda il momento temporale in cui le difformità sono state realizzate: le tolleranze si applicano esclusivamente a opere eseguite durante il corso di esecuzione del titolo edilizio, mentre la CILA in sanatoria riguarda opere realizzate successivamente alla fine dei lavori.</p>
<p>Un caso pratico frequente riguarda appartamenti acquistati da privati con piccole modifiche interne rispetto al progetto originario approvato alla cooperativa o al costruttore. Se è possibile dimostrare, attraverso documentazione certa (planimetrie degli impianti timbrate, corrispondenza con la cooperativa, fotografie datate), che le modifiche erano già presenti in fase di costruzione, si può attestare la tolleranza ex articolo 34-bis. Diversamente, se le modifiche sono state realizzate dal proprietario dopo l&#8217;acquisto e dopo la fine lavori dell&#8217;edificio, occorre presentare CILA in sanatoria. Il professionista deve raccogliere tutta la documentazione disponibile che possa attestare quando sono state eseguite le difformità: contratti di compravendita con eventuali dichiarazioni del venditore, documentazione fotografica storica, planimetrie tecniche degli impianti redatte in epoca, corrispondenza con l&#8217;impresa costruttrice. Solo una documentazione probante solida consente di scegliere la procedura corretta tra attestazione di tolleranza e CILA in sanatoria, evitando il rischio che l&#8217;ufficio tecnico contesti la scelta effettuata.</p>
</div></div></div></div>
		</div></div></div></div></div></div></div><div class="wpb_column pos-top pos-center align_center column_parent col-lg-3 boomapps_vccolumn half-internal-gutter"><div class="uncol style-light sticky-element sticky-sidebar"  ><div class="uncoltable"><div class="uncell  vc_custom_1752127794561 boomapps_vccolumn border-color-526326-color single-block-padding style-color-xsdn-bg" style="border-style: solid;border-left-width: 1px ;" ><div class="uncont" ><div class="uncode-info-box  top-avatar" ><span class="author-wrap"><a href="https://archiformazione.it/author/team-redazionale/"><span class="uncode-ib-avatar uncode-ib-avatar-size-md"><img alt='Team redazionale' src='https://archiformazione.it/wp-content/uploads/2025/07/Team-redazionale-1-40x40.jpg' srcset='https://archiformazione.it/wp-content/uploads/2025/07/Team-redazionale-1-80x80.jpg 2x' class='avatar avatar-40 photo' height='40' width='40' loading='lazy'/></span></a><span class="author-info"> <a href="https://archiformazione.it/author/team-redazionale/">Team redazionale</a></span></span></div><div class="uncode-info-box  h4 font-weight-500 text-uppercase" ><span class="category-info"> <a href="https://archiformazione.it/focus_cat/deontologia/" title="Vedi tutti gli articoli in Deontologia" class="">Deontologia</a></span></div><div class="divider-wrapper "  >
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</div><p>L'articolo <a href="https://archiformazione.it/focus/il-salva-casa-una-nuova-sfida-per-la-regolarizzazione-del-patrimonio-edilizio/">Il Salva Casa: una nuova sfida per la regolarizzazione del patrimonio edilizio</a> proviene da <a href="https://archiformazione.it">Archiformazione</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Il compenso dell&#8217;architetto: dal tariffario all&#8217;equo compenso</title>
		<link>https://archiformazione.it/focus/il-compenso-dellarchitetto-dal-tariffario-allequo-compenso/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=il-compenso-dellarchitetto-dal-tariffario-allequo-compenso</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Gloria]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 03 Dec 2025 09:38:09 +0000</pubDate>
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					<description><![CDATA[<p>La determinazione del corrispettivo per le prestazioni professionali ha attraversato negli ultimi vent'anni una trasformazione radicale, passando da un sistema rigidamente tariffato a un regime di libera contrattazione, per approdare infine alla tutela dell'equo compenso nelle situazioni di squilibrio contrattuale.</p>
<p>L'articolo <a href="https://archiformazione.it/focus/il-compenso-dellarchitetto-dal-tariffario-allequo-compenso/">Il compenso dell&#8217;architetto: dal tariffario all&#8217;equo compenso</a> proviene da <a href="https://archiformazione.it">Archiformazione</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<div class="wpb-content-wrapper"><div data-parent="true" class="vc_row focus row-container boomapps_vcrow" id="row-unique-34"><div class="row limit-width row-parent"><div class="wpb_row row-inner"><div class="wpb_column pos-top pos-center align_left column_parent col-lg-9 boomapps_vccolumn single-internal-gutter"><div class="uncol style-light"  ><div class="uncoltable"><div class="uncell  boomapps_vccolumn no-block-padding" ><div class="uncont" ><div class="uncode_text_column" ><p>La questione del compenso si inserisce in un contesto contrattuale peculiare. Quando un architetto accetta un incarico professionale, si instaura un contratto di prestazione d&#8217;opera intellettuale regolato dagli articoli 2230 e seguenti del Codice Civile. Questo contratto è qualificato come oneroso quanto a causa e a prestazioni corrispettive: esiste infatti un rapporto di reciprocità tra la prestazione tecnica offerta dal professionista e il compenso dovuto dal committente. Le due prestazioni devono mantenersi in equilibrio, ma la determinazione di questo equilibrio non è sempre lasciata alla libera contrattazione delle parti.</p>
<h2><strong>La liberalizzazione: dal decreto Bersani al decreto Monti</strong></h2>
<p>Per generazioni di professionisti, il riferimento fondamentale è stato costituito dalla legge 2 marzo 1949 numero 143, che approvava la tariffa professionale degli ingegneri e degli architetti. Questo impianto normativo stabiliva un metodo univoco per calcolare il compenso, articolato in quattro criteri principali: il compenso a percentuale, il compenso a vacazione basato sul tempo impiegato, un compenso a quantità per misurazioni di terreni e inventari, e un compenso a discrezione per prestazioni non standardizzabili, come le consulenze di natura artistica o perizie particolari.</p>
<p>La prima rivoluzione nel sistema tariffario si verificò nel 2006 con il decreto Bersani, che <strong>abolì l&#8217;obbligatorietà dei minimi di tariffa</strong>. La tariffa professionale era stata considerata dalla giurisprudenza come un minimo inderogabile, non un massimo. Il decreto Bersani scardinò questo principio, consentendo ai professionisti di offrire compensi inferiori ai minimi tariffari senza incorrere in sanzioni per concorrenza sleale. La norma introdusse inoltre la possibilità di fare pubblicità informativa e aboliva il divieto di costituire società, aprendo alla creazione di società interdisciplinari.</p>
<p>Dal 2006 al 2012 abbiamo vissuto un periodo di deregulation in cui il sistema ordinistico ha tentato di mantenere un&#8217;applicazione volontaria della tariffa per evitare una concorrenza distruttiva tra colleghi. La svolta definitiva arrivò nel 2012 con il <strong>decreto legge numero 1, convertito nella legge 27 del marzo 2012</strong>. L&#8217;articolo 9 dispose l&#8217;abrogazione integrale di tutte le tariffe delle professioni regolamentate nel sistema ordinistico: la legge stabilì che il compenso doveva essere pattuito liberamente tra le parti al momento dell&#8217;incarico.</p>
<p>Tuttavia il legislatore previde che, in caso di liquidazione da parte di un organo giurisdizionale, il compenso del professionista fosse determinato con riferimento a parametri stabiliti con decreto ministeriale. Vennero quindi emanati due decreti: il <strong>DM 140 del 2012 </strong>per la liquidazione giudiziale del compenso in caso di contenzioso, e il <strong>DM 17 giugno 2016 </strong>per la determinazione dei corrispettivi da porre a base di gara nelle procedure di affidamento dei contratti pubblici. Questi decreti parametri stabiliscono che i parametri individuati non possono condurre alla determinazione di un importo superiore a quello derivante dall&#8217;applicazione delle tariffe professionali vigenti prima del 2012.</p>
<h2><strong>I decreti parametri: struttura e applicazione</strong></h2>
<p>Il DM 140 del 2012 rappresenta oggi lo strumento tecnico fondamentale per la determinazione del compenso professionale. Il decreto stabilisce che l&#8217;organo giurisdizionale deve liquidare il compenso in difetto di accordo tra le parti utilizzando parametri specifici.</p>
<p>Le prestazioni si articolano in specifiche fasi: <strong>definizione delle premesse, progettazione, direzione esecutiva, verifiche e collaudo</strong>.</p>
<p>Le prestazioni attengono a diverse categorie: edilizia, strutture, impianti, viabilità, idraulica, tecnologie, paesaggio, foreste, agricoltura, territorio. Ad ogni singola prestazione corrisponde un valore specifico del parametro Q, distinto in base alle singole categorie come indicato nelle tavole allegate al decreto. Un aspetto rilevante è che le tavole fanno riferimento al DPR 207 del 2010, il regolamento attuativo del codice dei contratti pubblici. Questo significa che per poter liquidare determinate prestazioni, queste devono avere i contenuti definiti in quella normativa speciale.</p>
<p>Il <strong>DM del 17 giugno 2016</strong>, emanato in riferimento al decreto legislativo 50 del 2016, ha sostituito il precedente decreto parametri bis per i lavori pubblici. Questo decreto ha trovato ampia applicazione anche nel contesto del superbonus, rappresentando il riferimento per la determinazione dei compensi professionali negli appalti pubblici e nelle ristrutturazioni incentivate. Entrambi i decreti possono essere richiamati come criteri nella definizione contrattuale del compenso, senza però citarli esplicitamente come norme vincolanti.</p>
<h2><strong>Gli obblighi deontologici e contrattuali</strong></h2>
<p>Il codice deontologico degli architetti ha recepito e rafforzato gli obblighi normativi in materia di compenso. L&#8217;art. 24 stabilisce che l&#8217;incarico professionale si configura come un contratto che deve essere redatto in forma scritta, contenente quanto meno la definizione della prestazione che il professionista si impegna a compiere e il compenso pattuito per quella prestazione. Il professionista ha l&#8217;obbligo di definire nel contratto con il committente i <strong>criteri di calcolo per il compenso</strong>, rendendo noto il grado di complessità dell&#8217;incarico e fornendo tutte le informazioni utili circa gli oneri ipotizzabili dal conferimento fino alla conclusione. Il compenso deve essere adeguato all&#8217;importanza dell&#8217;opera e questo principio trova fondamento anche nell&#8217;articolo 2233 del codice civile. Il compenso deve essere pattuito <strong>indicando per le singole prestazioni tutte le voci di costo</strong>, comprensive di spese, oneri e contributi. Il committente deve essere edotto dal professionista dell&#8217;esistenza delle norme deontologiche. Costituisce violazione dell&#8217;obbligo deontologico la mancata redazione del contratto in forma scritta, criticità che si manifesta frequentemente quando gli ordini professionali sono chiamati a rilasciare pareri di congruità su incarichi privi di documentazione contrattuale. La struttura del preventivo deve articolarsi come una tabella dove le righe rappresentano le singole prestazioni e le colonne i dettagli di costo. Questa disaggregazione serve molteplici scopi: consente di quantificare prestazioni parziali in caso di revoca dell&#8217;incarico, permette di calcolare variazioni e integrazioni, garantisce il corretto trattamento fiscale delle diverse voci.</p>
<h2><strong>L&#8217;equo compenso: tutela nelle situazioni di squilibrio contrattuale</strong></h2>
<p>La legge 49 del 2023 ha introdotto nell&#8217;ordinamento italiano una disciplina dell&#8217;equo compenso che rappresenta una risposta alla selvaggia liberalizzazione operata dal decreto Bersani. Questa normativa non si applica universalmente a tutti gli incarichi professionali, ma interviene selettivamente nelle situazioni caratterizzate da uno <strong>squilibrio di potere contrattuale</strong>, dove il professionista costituisce la parte debole del rapporto. L&#8217;articolo 24-bis del codice deontologico ha recepito questa disciplina, stabilendo che costituisce illecito disciplinare la violazione degli obblighi previsti dalla legge sull&#8217;equo compenso.</p>
<p>La legge identifica precisamente i soggetti qualificabili come<strong> clienti forti</strong>. Rientrano in questa categoria:</p>
<ul>
<li>le banche e le assicurazioni, comprensive di tutte le loro società controllate</li>
<li>le grandi imprese, definite come aziende con più di cinquanta dipendenti oppure con un fatturato annuo superiore a dieci milioni di euro</li>
<li>le pubbliche amministrazioni con tutte le loro articolazioni</li>
<li>le società a partecipazione pubblica e le inhouse.</li>
</ul>
<p>Quando il committente rientra in una di queste categorie, il compenso deve necessariamente rispettare i parametri ministeriali, che diventano di fatto minimi inderogabili.</p>
<p>L&#8217;equo compenso si caratterizza per l&#8217;obbligo di <strong>proporzionalità tra compenso e quantità e qualità del lavoro svolto</strong>. Il professionista non può accettare compensi inferiori a quanto stabilito dai decreti parametri quando opera per clienti forti. La legge dichiara nulle le clausole vessatorie che prevedano compensi inferiori ai parametri ministeriali, modifiche unilaterali del contratto da parte del committente, prestazioni aggiuntive gratuite o pagamenti con scadenze superiori ai sessanta giorni. La nullità opera automaticamente per legge, indipendentemente dalla consapevolezza o dal consenso delle parti.</p>
<p>Le conseguenze della violazione sono significative. Se un professionista ha firmato un contratto con compensi inferiori ai parametri quando l&#8217;equo compenso trovava applicazione, la clausola sul prezzo diventa nulla. Il professionista può rivolgersi al giudice, che rideterminerà il compenso portandolo al livello dei parametri ufficiali e potrebbe condannare il cliente a corrispondere un indennizzo aggiuntivo. Tuttavia, il professionista che abbia volontariamente accettato compensi inferiori rischia sanzioni disciplinari da parte del proprio ordine professionale. Se richiede un parere di congruità per intentare causa, l&#8217;ordine potrebbe trasmettere segnalazione per violazione deontologica.</p>
<p>Per i rapporti con committenti privati che non rientrano nelle categorie di clienti forti, continua ad applicarsi il regime di libera contrattazione. Se il cliente è un privato cittadino o una piccola impresa locale, non opera la disciplina dell&#8217;equo compenso e il professionista può teoricamente concordare qualsiasi compenso. Permane tuttavia il vincolo deontologico dell&#8217;articolo 20 del codice, che stabilisce che la rinuncia totale o parziale al compenso è permissibile soltanto in casi eccezionali e per comprovate ragioni. La rinuncia o la richiesta di compensi sensibilmente inferiori ai costi di produzione non deve costituire strumento di accaparramento dell&#8217;incarico e rappresenta grave infrazione deontologica.</p>
<h2><strong>La prescrizione del diritto al compenso</strong></h2>
<p>Un aspetto tecnico di fondamentale rilevanza riguarda la prescrizione del diritto al compenso professionale. L&#8217;articolo 2956 del Codice Civile stabilisce una prescrizione presuntiva breve di tre anni per i compensi dei professionisti. Questo significa che, decorsi tre anni dall&#8217;effettuazione della prestazione, si inverte l&#8217;onere della prova: mentre entro i tre anni è il cliente che deve dimostrare di aver pagato il professionista, superato questo termine è il professionista che deve dimostrare di non essere stato pagato.</p>
<p>La <strong>prescrizione presuntiva</strong> non significa che il diritto si estingue automaticamente dopo tre anni, ma che cambia la dinamica probatoria del giudizio. Il termine decorre dal momento in cui la prestazione è stata eseguita, non da quando è stata emessa la fattura o richiesto il pagamento. Il professionista può interrompere il decorso della prescrizione attraverso atti formali: la notifica di un atto di costituzione in mora, l&#8217;invio di una raccomandata con cui si richiede il pagamento, la notifica di un decreto ingiuntivo, qualsiasi atto con cui si fa valere giudizialmente il proprio credito.</p>
<p>L&#8217;<strong>interruzione della prescrizione</strong> ha l&#8217;effetto di azzerare il decorso del termine, che ricomincia ex novo dalla data dell&#8217;atto interruttivo. Questa disciplina impone al professionista una gestione attenta dei crediti professionali, evitando di lasciare trascorrere lunghi periodi senza formalizzare la richiesta di pagamento.</p>
<h2><strong>Suggerimenti operativi per la pratica professionale</strong></h2>
<p>Nella pratica quotidiana, il professionista si trova di fronte alla necessità di costruire un preventivo che rispetti simultaneamente i vincoli normativi, le esigenze deontologiche e la sostenibilità economica dello studio. Un approccio metodologicamente corretto prevede di verificare sempre, per ogni nuovo incarico, se il committente rientra tra i clienti forti.</p>
<p>Nella determinazione del compenso, può risultare utile operare una verifica comparativa tra diversi metodi di calcolo. Si possono applicare i criteri della legge 143 del 1949, che pur essendo abrogata fornisce ancora parametri ragionevoli basati su decenni di applicazione. Si possono utilizzare <strong>i criteri del DM 140 del 2012 o del DM 17 giugno 2016</strong>, verificando quale metodo produca un risultato più congruo rispetto all&#8217;impegno effettivo previsto.</p>
<p>I criteri della vecchia tariffa possono essere integralmente riportati nel contratto senza citare la legge abrogata, specificando che si applica una percentuale del tot per cento al valore dell&#8217;opera, con aliquote specifiche per le singole fasi.</p>
<p>Il contratto scritto deve contenere <strong>l&#8217;elenco dettagliato delle prestazioni, articolato nelle singole fasi operative</strong>: rilievo dello stato di fatto, progetto preliminare o di fattibilità, progetto definitivo, progetto esecutivo, direzione lavori, assistenza al collaudo, coordinamento della sicurezza. Per ciascuna prestazione devono essere indicate tutte le voci di costo: l&#8217;onorario propriamente detto, le spese forfettarie o analitiche, il contributo integrativo della cassa di previdenza, l&#8217;IVA. Particolare attenzione merita la<strong> documentazione dell&#8217;iter logico</strong> seguito per determinare il compenso. Non è sufficiente indicare l&#8217;importo finale, ma occorre esplicitare i parametri utilizzati, i criteri applicati, le valutazioni compiute. Questa trasparenza tutela sia il cliente, che comprende come è stato costruito il compenso, sia il professionista, che in caso di contenzioso può dimostrare la ragionevolezza e la congruità della propria richiesta.</p>
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<div class="panel panel-default wpb_accordion_section group  no-block-padding"><div class="panel-heading wpb_accordion_header ui-accordion-header"><h4 class="panel-title font-153509 h4 font-weight-500 text-   icon-size-rg"><a data-toggle="collapse" data-parent="#accordion_452040223" href="#1765460100-1-61"><span>Quali voci possono essere comprese nelle spese conglobate?</span></a></h4></div><div id="1765460100-1-61" class="panel-collapse collapse"><div class="panel-body wpb_accordion_content ui-accordion-content half-internal-gutter single-block-padding">
						<div class="uncode_text_column" ><p>Le spese conglobate rappresentano un metodo forfettario di quantificazione delle spese accessorie alla prestazione professionale, alternativo alla rendicontazione analitica delle spese effettivamente sostenute. Nella determinazione della percentuale di conglobato appropriata, occorre valutare la natura specifica della prestazione. Un progetto che richieda numerosi sopralluoghi in cantieri distanti, con conseguenti costi di viaggio e pernottamento, giustifica percentuali più elevate. Un incarico di direzione lavori che comporti presenza costante in cantiere per mesi o anni genera spese vive significative. Al contrario, una consulenza tecnica svolta prevalentemente in studio con documentazione fornita dal cliente può comportare spese contenute. La giurisprudenza ha chiarito che il conglobato deve comunque rispondere a un criterio di ragionevolezza e proporzionalità.</p>
<p>Quali voci rientrano nelle spese conglobate? Tradizionalmente vi sono comprese le spese di ufficio, di personale sia di concetto che d&#8217;ordine, di cancelleria, di copisteria, di stampa e riproduzione degli elaborati. Sono conglobate le spese telefoniche e telematiche relative alla gestione della pratica, i costi di software specifici utilizzati per il progetto, le spese per la produzione di rendering o modellazioni tridimensionali quando queste siano strumentali alla prestazione ordinaria. Non rientrano invece nelle spese conglobate le spese vive documentate: i diritti di segreteria comunali, le imposte di bollo e registro, le spese per consulenze specialistiche esterne affidate a terzi, i costi per indagini geologiche o prove di laboratorio. Queste ultime vanno indicate separatamente e rimborsate integralmente sulla base della documentazione fiscale. Nel contratto occorre specificare esplicitamente se si adotta il regime delle spese conglobate o quello delle spese analitiche. La scelta tra i due sistemi dipende dalle caratteristiche dell&#8217;incarico e dalle preferenze del committente.</p>
</div></div></div></div><div class="panel panel-default wpb_accordion_section group  no-block-padding"><div class="panel-heading wpb_accordion_header ui-accordion-header"><h4 class="panel-title font-153509 h4 font-weight-500 text-   icon-size-rg"><a data-toggle="collapse" data-parent="#accordion_452040223" href="#1765460100-2-83"><span>In caso di interruzione dell'incarico o di revoca parziale, quali criteri si applicano per determinare il compenso per le prestazioni già svolte?</span></a></h4></div><div id="1765460100-2-83" class="panel-collapse collapse"><div class="panel-body wpb_accordion_content ui-accordion-content half-internal-gutter single-block-padding">
						<div class="uncode_text_column" ><p>L&#8217;interruzione dell&#8217;incarico professionale costituisce una delle situazioni più delicate e potenzialmente conflittuali nel rapporto tra architetto e committente. Dal punto di vista giuridico, occorre distinguere diverse fattispecie: la risoluzione consensuale, in cui le parti concordano di interrompere il rapporto; la revoca unilaterale da parte del committente, che costituisce suo diritto potestativo ai sensi dell&#8217;articolo 2237 del codice civile; l&#8217;impossibilità sopravvenuta della prestazione per cause non imputabili alle parti; l&#8217;inadempimento contrattuale di una delle parti che legittima la risoluzione per inadempimento.</p>
<p>Il Codice Civile stabilisce che il committente può recedere dal contratto rimborsando al professionista le spese sostenute, le prestazioni eseguite e il mancato guadagno. Quest&#8217;ultimo aspetto è particolarmente rilevante: non si tratta soltanto di liquidare il valore delle prestazioni già compiute, ma anche di indennizzare il professionista per il lucro cessante, cioè per il compenso che avrebbe percepito se l&#8217;incarico fosse proseguito. La quantificazione del mancato guadagno deve considerare che il professionista, non dovendo più dedicare tempo a quell&#8217;incarico, può teoricamente accettarne altri. La giurisprudenza tende a riconoscere una percentuale del compenso residuo, oscillante tra il venti e il cinquanta per cento a seconda delle circostanze.</p>
<p>Una questione particolare riguarda il caso in cui il progetto sia stato redatto ma non sia stato possibile ottenere il titolo edilizio per cause non imputabili al professionista. In questa situazione, il professionista ha diritto al compenso per la prestazione progettuale effettivamente svolta, indipendentemente dal fatto che il progetto non abbia conseguito l&#8217;obiettivo finale. L&#8217;obbligazione del professionista è infatti un&#8217;obbligazione di mezzi, non di risultato: il professionista deve operare con diligenza professionale qualificata, ma non garantisce il conseguimento di un risultato specifico. Le ragioni del diniego del titolo edilizio richiedono un&#8217;analisi caso per caso delle motivazioni e della condotta professionale.</p>
</div></div></div></div><div class="panel panel-default wpb_accordion_section group  no-block-padding"><div class="panel-heading wpb_accordion_header ui-accordion-header"><h4 class="panel-title font-153509 h4 font-weight-500 text-   icon-size-rg"><a data-toggle="collapse" data-parent="#accordion_452040223" href="#1765460550222-2-3"><span>Come gestire il calcolo del compenso in interventi di sanatoria edilizia o accertamento di conformità che non rientrano nelle categorie previste dai decreti parametri?</span></a></h4></div><div id="1765460550222-2-3" class="panel-collapse collapse"><div class="panel-body wpb_accordion_content ui-accordion-content half-internal-gutter single-block-padding">
						<div class="uncode_text_column" ><p>Gli interventi di sanatoria edilizia e di accertamento di conformità costituiscono una categoria particolare di prestazioni professionali che presenta specificità rispetto alla progettazione ordinaria. Il professionista deve analizzare lo stato di fatto, confrontarlo con la documentazione autorizzativa esistente, individuare le difformità e qualificarle giuridicamente, verificare la sussistenza dei requisiti per la sanatoria, predisporre gli elaborati necessari, gestire il procedimento amministrativo.</p>
<p>Né la legge 143 del 1949 né i decreti parametri prevedono espressamente categorie e aliquote per le sanatorie edilizie. Il professionista deve quindi ricorrere al criterio della discrezione valutativa, quantificando il compenso in base al tempo stimato per la prestazione e alla complessità della pratica. Un approccio alternativo consiste nel quantificare il compenso in base al tempo professionale stimato, utilizzando un costo orario parametrato all&#8217;esperienza e alla specializzazione del professionista. Un terzo metodo, particolarmente indicato per sanatorie complesse o di rilevante entità economica, prevede di articolare il compenso per fasi successive: una prima fase di analisi preliminare e fattibilità della sanatoria, con compenso determinato a corpo o a tempo; una seconda fase di predisposizione della documentazione e presentazione della pratica, con compenso calcolato come percentuale del valore o come importo forfettario; una terza fase di gestione dell&#8217;istruttoria e completamento del procedimento, anch&#8217;essa compensata separatamente.</p>
</div></div></div></div>
		</div></div></div></div></div></div></div><div class="wpb_column pos-top pos-center align_center column_parent col-lg-3 boomapps_vccolumn half-internal-gutter"><div class="uncol style-light sticky-element sticky-sidebar"  ><div class="uncoltable"><div class="uncell  vc_custom_1752127794561 boomapps_vccolumn border-color-526326-color single-block-padding style-color-xsdn-bg" style="border-style: solid;border-left-width: 1px ;" ><div class="uncont" ><div class="uncode-info-box  top-avatar" ><span class="author-wrap"><a href="https://archiformazione.it/author/backofficemgkgmail-com/"><span class="uncode-ib-avatar uncode-ib-avatar-size-md"><img alt='Gloria' src='https://secure.gravatar.com/avatar/0ae0a8ad996af7ae8d03ee3fc1014f5925a1fe4becba27945ddabc9211c902cb?s=40&#038;d=mm&#038;r=g' srcset='https://secure.gravatar.com/avatar/0ae0a8ad996af7ae8d03ee3fc1014f5925a1fe4becba27945ddabc9211c902cb?s=80&#038;d=mm&#038;r=g 2x' class='avatar avatar-40 photo' height='40' width='40' loading='lazy'/></span></a><span class="author-info"> <a href="https://archiformazione.it/author/backofficemgkgmail-com/">Gloria</a></span></span></div><div class="uncode-info-box  h4 font-weight-500 text-uppercase" ><span class="category-info"> <a href="https://archiformazione.it/focus_cat/deontologia/" title="Vedi tutti gli articoli in Deontologia" class="">Deontologia</a></span></div><div class="divider-wrapper "  >
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</div><p>L'articolo <a href="https://archiformazione.it/focus/il-compenso-dellarchitetto-dal-tariffario-allequo-compenso/">Il compenso dell&#8217;architetto: dal tariffario all&#8217;equo compenso</a> proviene da <a href="https://archiformazione.it">Archiformazione</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Responsabilità e tutele professionali dell&#8217;architetto: obblighi giuridici, strumenti di protezione e casi reali</title>
		<link>https://archiformazione.it/focus/responsabilita-e-tutele-professionali-dellarchitetto-obblighi-giuridici-strumenti-di-protezione-e-casi-reali/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=responsabilita-e-tutele-professionali-dellarchitetto-obblighi-giuridici-strumenti-di-protezione-e-casi-reali</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Team redazionale]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 28 Nov 2025 11:10:06 +0000</pubDate>
				<guid isPermaLink="false">https://archiformazione.it/?post_type=portfolio&#038;p=425593</guid>

					<description><![CDATA[<p>Accanto alla tradizionale responsabilità contrattuale nei confronti del committente, emerge sempre più frequentemente la responsabilità extracontrattuale verso terzi. Conoscere le diverse tipologie di responsabilità, comprendere i meccanismi probatori che governano i giudizi e stipulare adeguate coperture assicurative è fondamentale per tutelarsi. </p>
<p>L'articolo <a href="https://archiformazione.it/focus/responsabilita-e-tutele-professionali-dellarchitetto-obblighi-giuridici-strumenti-di-protezione-e-casi-reali/">Responsabilità e tutele professionali dell&#8217;architetto: obblighi giuridici, strumenti di protezione e casi reali</a> proviene da <a href="https://archiformazione.it">Archiformazione</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<div class="wpb-content-wrapper"><div data-parent="true" class="vc_row focus row-container boomapps_vcrow" id="row-unique-36"><div class="row limit-width row-parent"><div class="wpb_row row-inner"><div class="wpb_column pos-top pos-center align_left column_parent col-lg-9 boomapps_vccolumn single-internal-gutter"><div class="uncol style-light"  ><div class="uncoltable"><div class="uncell  boomapps_vccolumn no-block-padding" ><div class="uncont" ><div class="uncode_text_column" ><p>Prima di addentrarsi nelle singole responsabilità occorre comprendere cosa significhi esercitare una professione intellettuale regolamentata, definizione che nel linguaggio comune viene spesso impropriamente sostituita con &#8220;professione protetta&#8221;. La Corte di Cassazione Penale, sezioni unite, con la sentenza 11545 del 2012 ha chiarito che i particolari requisiti di idoneità e competenza, le qualità morali e culturali richieste per l&#8217;accesso alla professione sono funzionali esclusivamente all&#8217;interesse pubblico. Questa natura pubblicistica della professione rende necessaria una diligenza qualificata secondo quanto disposto dall&#8217;articolo 1176 comma 2 del Codice Civile.</p>
<h2><strong>Responsabilità civile contrattuale: il cuore del rapporto professionale</strong></h2>
<p>La responsabilità contrattuale costituisce la forma più frequente di responsabilità con cui il professionista si confronta Essa trova il proprio fondamento nell&#8217;articolo 1218 del Codice Civile: &#8220;Il debitore che non esegue esattamente la prestazione dovuta è tenuto al risarcimento del danno se non prova che l&#8217;inadempimento o il ritardo è stato determinato da impossibilità della prestazione derivante da causa a lui non imputabile&#8221;. La formulazione normativa rivela immediatamente un aspetto cruciale spesso trascurato: si parla di <strong>prestazione &#8220;dovuta&#8221;, non semplicemente &#8220;convenuta&#8221;</strong>. Questo significa che gli obblighi del professionista non derivano esclusivamente dal contratto sottoscritto con il committente, ma anche dall&#8217;ordinamento giuridico che regola l&#8217;attività edilizia.</p>
<p>Il regime probatorio della responsabilità contrattuale presenta caratteristiche specifiche che il professionista deve conoscere: il danneggiato (il committente) deve provare l&#8217;esistenza del contratto e l&#8217;inadempimento; il debitore (il professionista) deve dimostrare che l&#8217;inadempimento o il ritardo è derivato da impossibilità sopravvenuta non imputabile. Questa <strong>distribuzione dell&#8217;onere della prov</strong>a rende fondamentale la documentazione continua dell&#8217;attività svolta: comunicazioni scritte, relazioni di cantiere, verbali di sopralluogo, email, messaggi WhatsApp conservati sistematicamente costituiscono gli elementi probatori essenziali per dimostrare di aver adempiuto esattamente alla prestazione dovuta o che l&#8217;inadempimento è derivato da cause non imputabili.</p>
<h2><strong>Responsabilità extracontrattuale: quando il danno colpisce i terzi</strong></h2>
<p>La responsabilità extracontrattuale, disciplinata dall&#8217;articolo 2043 del Codice Civile, risponde al principio romano del neminem laedere: &#8220;Qualunque fatto doloso o colposo che cagiona ad altri un danno ingiusto obbliga colui che ha commesso il fatto a risarcire il danno&#8221;. Questa forma di responsabilità prescinde dall&#8217;esistenza di un contratto e si manifesta tipicamente nei confronti di soggetti terzi con cui il professionista non ha mai avuto rapporti diretti: l&#8217;acquirente successivo dell&#8217;immobile che scopre infiltrazioni derivanti da difetti di progettazione o esecuzione, il vicino danneggiato da un crollo parziale, il passante ferito da materiali caduti dal cantiere. La differenza sostanziale con la responsabilità contrattuale riguarda il<strong> regime probatorio</strong>: in ambito extracontrattuale spetta al danneggiato provare tutti gli elementi costitutivi della responsabilità: il fatto illecito (la condotta), il danno subito, il nesso causale tra condotta e danno, e l&#8217;elemento psicologico (dolo o colpa). Questo onere probatorio più gravoso per il danneggiato costituiva tradizionalmente un elemento di protezione per il professionista, ma l&#8217;evoluzione giurisprudenziale ha progressivamente eroso questa protezione. La Corte di Cassazione ha infatti elaborato il concetto di &#8220;colpa professionale presunta&#8221;: quando un progetto presenta errori evidenti rispetto alle regole dell&#8217;arte o alla normativa cogente, si presume la colpa del professionista salvo prova contraria.</p>
<p>Un aspetto particolare della responsabilità extracontrattuale riguarda la prescrizione: mentre la responsabilità contrattuale si prescrive in dieci anni, <strong>la responsabilità extracontrattuale si prescrive in cinque anni, ma il termine decorre dal momento in cui il danno si manifesta e diventa percepibile dal danneggiato</strong>. Questo significa che un vizio occulto di progettazione o costruzione che emerge solo anni dopo il completamento dell&#8217;opera fa decorrere i cinque anni di prescrizione da quel momento, non dalla data di ultimazione lavori. Per il professionista questo genera un&#8217;incertezza temporale considerevole: potenzialmente può essere chiamato a rispondere di errori compiuti molti anni prima, quando magari non esiste più documentazione facilmente reperibile.</p>
<h2><strong>Responsabilità solidale: tutti per uno e uno per tutti</strong></h2>
<p>L&#8217;articolo 2055 del Codice Civile introduce un meccanismo di responsabilità che nella prassi si rivela particolarmente insidioso per il professionista: &#8220;Se il fatto dannoso è imputabile a più persone, tutte sono obbligate in solido al risarcimento del danno. Colui che ha risarcito il danno ha regresso contro ciascuno degli altri, nella misura determinata dalla gravità della rispettiva colpa e dall&#8217;entità delle conseguenze che ne sono derivate&#8221;.</p>
<p>La responsabilità solidale significa che il danneggiato può rivolgersi indifferentemente a uno qualsiasi dei corresponsabili chiedendo l&#8217;intero risarcimento, salvo poi il rapporto di regresso interno tra i corresponsabili. Il principio &#8220;uno per tutti e tutti per uno&#8221; significa che anche se il professionista ritiene la propria responsabilità marginale (magari solo il 20% rispetto all&#8217;impresa che ha il 80%), <strong>il danneggiato può legittimamente chiedere il 100% del risarcimento al professionista</strong>, lasciando a quest&#8217;ultimo l&#8217;onere di rivalersi in regresso sull&#8217;impresa corresponsabile. Questa azione di regresso risulta spesso inefficace se l&#8217;impresa è nel frattempo fallita o ha dissipato il proprio patrimonio, lasciando il professionista (o meglio la sua assicurazione) a sopportare l&#8217;intero danno pur non essendo l&#8217;unico responsabile.</p>
<h2><strong>Responsabilità penale: quando l&#8217;errore professionale diventa reato</strong></h2>
<p>La responsabilità penale costituisce la forma di responsabilità più severa prevista dall&#8217;ordinamento, perché incide sulla libertà personale e sullo status del professionista. A differenza della responsabilità civile che mira a ristabilire l&#8217;equilibrio patrimoniale violato risarcendo il danno, la responsabilità penale ha finalità sanzionatoria e rieducativa, tutelando interessi fondamentali dello Stato e della collettività. I principi costituzionali che governano la materia penale sono rigorosi: legalità, tassatività, irretroattività, personalità, colpevolezza, presunzione di innocenza fino alla condanna definitiva.</p>
<p>Per i professionisti tecnici, i reati più frequenti riguardano l&#8217;abuso edilizio (articolo 44 del DPR 380/2001, contravvenzione punita con arresto e ammenda), la falsità ideologica in atti pubblici (articolo 481 del Codice Penale, delitto punito con reclusione e multa, si verifica quando il professionista assevera falsamente nella SCIA o nella CILA la conformità dell&#8217;intervento alle norme urbanistiche), l&#8217;esercizio abusivo della professione (articolo 348 del Codice Penale, delitto che sanziona chi esercita attività riservate senza la speciale abilitazione richiesta dalla legge). Quest&#8217;ultimo reato colpisce non solo chi esercita senza essere iscritto all&#8217;albo, ma anche chi, pur iscritto, svolge attività riservate ad altre professioni: l&#8217;architetto che progetta impianti termici oltre certi limiti di potenza invade le competenze riservate agli ingegneri. La colpa penale si manifesta come negligenza, imprudenza, imperizia, o inosservanza di leggi, regolamenti, ordini e discipline. Questa ultima forma, detta <strong>colpa specifica</strong>, è più facilmente dimostrabile: se esiste una norma tecnica o giuridica che prescrive una condotta specifica e il professionista non la osserva, la colpa è integrata. La sanzione penale può comportare, oltre alla pena detentiva e pecuniaria, anche pene accessorie come la sospensione dall&#8217;esercizio della professione, l&#8217;interdizione dai pubblici uffici, la pubblicazione della sentenza. Per i professionisti tecnici esiste un ulteriore effetto collaterale rilevante: la condanna penale, anche per contravvenzioni, può comportare la sospensione di licenze e autorizzazioni.</p>
<h2><strong>Responsabilità disciplinare: l&#8217;autogoverno della categoria</strong></h2>
<p>La responsabilità disciplinare deriva dalla violazione del Codice Deontologico, che disciplina i doveri degli iscritti all&#8217;albo nei confronti della professione, dei committenti, dei colleghi, dei terzi e della collettività. Questo codice, pur non essendo legge in senso formale, trova fondamento nella legge 1395 del 1923 che riconosce agli ordini professionali potestà disciplinare sui propri iscritti. Un aspetto fondamentale da comprendere:<strong> la responsabilità disciplinare è autonoma rispetto alle responsabilità giuridiche</strong>. Questo significa che un professionista può essere sanzionato disciplinarmente anche se assolto in sede penale o civile, perché i parametri di giudizio sono diversi. Il Consiglio di Disciplina valuta la condotta secondo i canoni deontologici (probità, correttezza, diligenza), che possono essere violati anche in assenza di reato o illecito civile. Viceversa, non è automatico che una condanna penale o civile determini sanzione disciplinare, sebbene nella maggioranza dei casi questo accada. La <strong>riforma del 2012</strong> ha reso autonomo il Consiglio di Disciplina rispetto all&#8217;Ordine professionale: i componenti vengono nominati dal Presidente del Tribunale, garantendo maggiore indipendenza e terzietà. Il procedimento disciplinare può essere avviato d&#8217;ufficio o su esposto di terzi (cittadini, clienti, enti pubblici, pubblico ministero). L&#8217;esperienza insegna che la maggioranza delle segnalazioni contro professionisti deriva da controversie sul compenso. Il cliente, non volendo pagare l&#8217;onorario, segnala il professionista all&#8217;Ordine sperando di ottenere un procedimento disciplinare che possa poi essere utilizzato strumentalmente in sede civilistica per giustificare il mancato pagamento. Le sanzioni disciplinari sono graduate: avvertimento , censura, sospensione, radiazione. Anche la sospensione più breve (due giorni) ha conseguenze operative rilevanti: la sanzione viene notificata a tutti gli enti pubblici, e durante il periodo di sospensione il professionista non può svolgere alcuna attività professionale. Se è direttore lavori in cantieri attivi, deve essere sostituito o i lavori devono essere sospesi, perché in quei giorni non può esercitare legittimamente la funzione.</p>
<h2><strong>L&#8217;obbligo di responsabilità civile professionale</strong></h2>
<p>Il decreto del Presidente della Repubblica 137 del 2012, attuativo della riforma delle professioni, ha introdotto all&#8217;articolo 5 l&#8217;obbligo per tutti i professionisti di stipulare polizza di assicurazione per i rischi derivanti dall&#8217;esercizio dell&#8217;attività professionale, con massimale adeguato alla natura dell&#8217;attività svolta. La formulazione normativa, scritta all&#8217;indicativo presente (&#8220;il professionista è tenuto&#8221;), ha generato perplessità tra gli operatori: sembra quasi presupporre che il professionista arrechi automaticamente danni, mentre in realtà la ratio è tutelare i clienti garantendo loro la possibilità di ottenere risarcimento anche quando il professionista non disponga di patrimonio sufficiente.</p>
<p>Questa riforma ha modificato profondamente il panorama delle responsabilità professionali, con effetti non tutti previsti. Da un lato, ha effettivamente garantito maggiore tutela ai clienti e ai terzi danneggiati, eliminando situazioni in cui il professionista, pur riconosciuto responsabile, risultava incapiente. Dall&#8217;altro, ha reso il professionista assicurato più &#8220;attraente&#8221; come convenuto in giudizio: sapendo che esiste una compagnia assicurativa tenuta a rispondere entro i limiti del massimale, anche azioni risarcitorie di dubbia fondatezza vengono intentate contando sulla disponibilità dell&#8217;assicurazione a transigere piuttosto che affrontare un lungo contenzioso.</p>
<p>Elemento cruciale: <strong>la polizza deve coprire non solo la responsabilità contrattuale ma anche quella extracontrattuale e quella solidale</strong>. Molte polizze base coprono solo la contrattuale, lasciando scoperte le forme di responsabilità oggi più insidiose. Il professionista deve verificare attentamente le situazioni in cui la polizza non opera: tipicamente sono esclusi dolo, colpa grave accertata, sanzioni amministrative e penali, perdite finanziarie pure (non conseguenti a danno materiale). Importante anche la distinzione tra polizze claims made e polizze loss occurrence.</p>
<h2><strong>Strumenti di tutela patrimoniale</strong></h2>
<p>Accanto all&#8217;assicurazione RC professionale, esistono strumenti giuridici per tutelare il patrimonio personale del professionista da aggressioni derivanti dall&#8217;attività professionale. L&#8217;ordinamento italiano prevede infatti che determinati beni siano per legge impignorabili (casa di abitazione del debitore entro certi limiti, strumenti indispensabili all&#8217;esercizio della professione, alimenti), ma queste tutele sono spesso insufficienti. Il professionista può quindi ricorrere a istituti di separazione patrimoniale che creano &#8220;patrimoni destinati&#8221; protetti dalle aggressioni dei creditori professionali.</p>
<p>Il <strong>fondo patrimoniale</strong> (articoli 167-171 del Codice Civile) permette ai coniugi di destinare determinati beni (immobili, mobili registrati, titoli di credito) ai bisogni della famiglia. I beni conferiti nel fondo possono essere aggrediti solo dai creditori per obbligazioni contratte per bisogni familiari, restando protetti dai creditori professionali. La giurisprudenza ha precisato che il fondo patrimoniale costituito prima dell&#8217;insorgenza del debito è legittimo; se costituito dopo, può essere impugnato come atto in frode ai creditori se si dimostra che il debitore era già a conoscenza della propria esposizione debitoria. La corretta strategia consiste quindi nel costituire il fondo patrimoniale all&#8217;inizio dell&#8217;attività professionale: in un momento in cui non esistono debiti né contenziosi in corso, conferendo l&#8217;abitazione principale e altri beni significativi, questo garantisce la massima protezione.</p>
<p>La <strong>convenzione patrimoniale</strong> (articolo 2645-ter del Codice Civile) consente di destinare beni immobili o mobili registrati alla realizzazione di interessi meritevoli di tutela riferibili a persone con disabilità, pubbliche amministrazioni, o altri enti o persone fisiche. I beni conferiti e i loro frutti possono essere impiegati solo per la realizzazione del fine di destinazione e sono opponibili ai terzi una volta trascritti. Questo istituto offre maggiore flessibilità rispetto al fondo patrimoniale ma richiede che l&#8217;interesse perseguito sia riconosciuto come meritevole di tutela dall&#8217;ordinamento. L’istituto del <strong>trust</strong> consiste nel trasferimento della titolarità di beni a un soggetto (trustee) che li amministra nell&#8217;interesse di uno o più beneficiari secondo le disposizioni del disponente. Il patrimonio in trust è segregato: i creditori personali del trustee non possono aggredirlo, e i creditori del disponente possono farlo solo dimostrando che il trust è stato costituito in frode ai creditori. Il trust presenta grande flessibilità ma anche complessità gestionale e costi elevati che lo rendono conveniente solo per patrimoni consistenti.</p>
<p>In un mercato professionale sempre più competitivo e complesso, dove le responsabilità aumentano mentre i compensi ristagnano o calano, l&#8217;unica via non è rassegnarsi da soli ma organizzarsi insieme. Gli ordini professionali vengono spesso visti come strutture inutili, ma in realtà sono l&#8217;unica forza organizzata della professione riconosciuta dallo Stato. Il fatto che siano enti pubblici controllati dal Ministero della Giustizia non è un vecchio residuo corporativo: è il riconoscimento che le professioni regolamentate svolgono un servizio di interesse pubblico. Rafforzare questi organismi, parteciparvi attivamente e usare i servizi che sempre più ordini stanno mettendo a disposizione (sportelli per consulenze su assicurazioni, contratti, normativa tecnica, supporto nei contenziosi) è semplicemente una scelta professionale intelligente.</p>
</div><div class="uncode-accordion wpb_accordion wpb_content_element  plus-signed sign-size-md default-typography no-content-border" data-collapsible="no" data-target="" data-active-tab="99" >
		<div class="panel-group wpb_wrapper wpb_accordion_wrapper" id="accordion_1668377117" data-no-toggle="">

<div class="panel panel-default wpb_accordion_section group  no-block-padding"><div class="panel-heading wpb_accordion_header ui-accordion-header"><h4 class="panel-title font-153509 h4 font-weight-500 text-   icon-size-rg"><a data-toggle="collapse" data-parent="#accordion_1668377117" href="#6c17089b-5037-5"><span>Quali sono le differenze pratiche tra polizza claims made e loss occurrence per l'architetto?</span></a></h4></div><div id="6c17089b-5037-5" class="panel-collapse collapse"><div class="panel-body wpb_accordion_content ui-accordion-content half-internal-gutter">
						<div class="uncode_text_column" ><p>Le polizze di responsabilità civile professionale si distinguono in due categorie principali: claims made e loss occurrence. La polizza <strong>claims made</strong> copre i sinistri denunciati durante il periodo di vigenza della polizza, indipendentemente da quando si è verificato il fatto che ha causato il danno. La polizza <strong>loss occurrence</strong> copre i fatti verificatisi durante il periodo di vigenza, indipendentemente da quando viene presentata la richiesta di risarcimento.</p>
<p><strong>Implicazioni operative per l’architetto e scelta della copertura</strong></p>
<p>Per l&#8217;architetto la distinzione è fondamentale. Con una polizza claims made, se si scopre un vizio di progettazione nel 2025 relativo a un lavoro eseguito nel 2020, la copertura opera solo se la polizza è ancora attiva al momento della denuncia del sinistro (2025). Se nel frattempo si è cambiata compagnia o si è cessata l&#8217;attività senza stipulare una copertura per &#8220;fatti pregressi&#8221; (ultrattività), il sinistro resta scoperto. Con una polizza loss occurrence, invece, è sufficiente che la polizza fosse attiva nel 2020 quando si è verificato l&#8217;errore progettuale, e la copertura opera anche se nel 2025 non si ha più alcuna polizza attiva. Le polizze claims made sono generalmente meno costose ma richiedono particolare attenzione al momento della cessazione dell&#8217;attività o del cambio di compagnia: è indispensabile stipulare una copertura postuma (tail coverage) che estenda la garanzia per i sinistri che potrebbero emergere negli anni successivi relativi a fatti avvenuti durante il periodo assicurato. La scelta dipende dalla fase di carriera: per professionisti giovani la claims made può essere più conveniente, ma per chi si avvicina alla pensione la loss occurrence o una claims made con adeguata ultrattività diventa essenziale.</p>
</div></div></div></div><div class="panel panel-default wpb_accordion_section group  no-block-padding"><div class="panel-heading wpb_accordion_header ui-accordion-header"><h4 class="panel-title font-153509 h4 font-weight-500 text-   icon-size-rg"><a data-toggle="collapse" data-parent="#accordion_1668377117" href="#1752069937-2-64"><span>Quali comportamenti possono configurare responsabilità disciplinare per l’architetto?</span></a></h4></div><div id="1752069937-2-64" class="panel-collapse collapse"><div class="panel-body wpb_accordion_content ui-accordion-content half-internal-gutter single-block-padding">
						<div class="uncode_text_column" ><p>La responsabilità disciplinare è autonoma rispetto alle responsabilità giuridiche (penale e civile): un professionista può essere sanzionato dal Consiglio di Disciplina anche se assolto in sede penale o se il giudice civile ha ritenuto inesistente l&#8217;inadempimento contrattuale. Il Codice Deontologico individua doveri che vanno oltre gli obblighi di legge, riguardando correttezza, probità e dignità professionale.</p>
<p><strong>Casistiche frequenti di violazioni deontologiche</strong></p>
<p>Accettare incarichi per i quali non si possiedono competenze adeguate costituisce violazione deontologica anche se poi si demanda de facto il lavoro a consulenti specializzati, perché l’architetto risponde comunque verso il committente. Violare il segreto professionale divulgando informazioni riservate acquisite nell&#8217;esercizio dell&#8217;attività è illecito deontologico che può non costituire reato se le informazioni non integrano gli estremi della tutela penale. Pubblicizzare la propria attività in modo non veritiero o denigrare i colleghi costituisce violazione deontologica indipendentemente dal danno economico causato. Non adempiere agli obblighi formativi obbligatori è violazione deontologica sanzionabile con sospensione dall&#8217;albo, pur non essendo reato né illecito civile. Rifiutare di fornire al cliente la documentazione tecnica di proprietà del committente dopo la conclusione del rapporto, trattenendola come &#8220;garanzia&#8221; per il pagamento del compenso, costituisce violazione deontologica.</p>
</div></div></div></div><div class="panel panel-default wpb_accordion_section group  no-block-padding"><div class="panel-heading wpb_accordion_header ui-accordion-header"><h4 class="panel-title font-153509 h4 font-weight-500 text-   icon-size-rg"><a data-toggle="collapse" data-parent="#accordion_1668377117" href="#1752072203317-2-6"><span>Colpa grave in prestazioni di speciale difficoltà: quando si applica l'articolo 2236?</span></a></h4></div><div id="1752072203317-2-6" class="panel-collapse collapse"><div class="panel-body wpb_accordion_content ui-accordion-content half-internal-gutter single-block-padding">
						<div class="uncode_text_column" ><p>L&#8217;articolo 2236 del Codice Civile stabilisce che &#8220;se la prestazione implica la soluzione di problemi tecnici di speciale difficoltà, il prestatore d&#8217;opera non risponde dei danni se non in caso di dolo o colpa grave&#8221;. Questa norma, nata per i medici chirurghi che affrontano interventi complessi e ad esito incerto, è applicabile per analogia anche agli architetti e agli ingegneri quando la prestazione professionale richiede di risolvere questioni tecniche particolarmente complesse o innovative.</p>
<p><strong>Difficoltà applicative e interpretazione giurisprudenziale</strong></p>
<p>Nella pratica forense l&#8217;invocazione dell&#8217;articolo 2236 raramente ha successo. La giurisprudenza interpreta restrittivamente il concetto di &#8220;speciale difficoltà tecnica&#8221;: non è sufficiente che il problema sia complesso per un professionista medio, deve trattarsi di questione che presenta difficoltà oggettive tali da rendere incerto l&#8217;esito anche per un professionista esperto e qualificato in quel settore specifico. Progettare un edificio in zona sismica applicando le Norme Tecniche per le Costruzioni, per quanto tecnicamente impegnativo, non integra &#8220;speciale difficoltà&#8221; perché esistono metodologie consolidate e procedure standardizzate. Potrebbe invece configurare speciale difficoltà progettare un intervento su strutture storiche lesionate con tecnologie innovative non ancora codificate, risolvere problematiche geotecniche in contesti geologici eccezionali, coordinare interventi in presenza di vincoli sovrapponibili (paesaggistico, storico-artistico, sismico, idrogeologico) che generano prescrizioni apparentemente contraddittorie. Importante: quando si ritiene di operare in condizioni di speciale difficoltà tecnica, occorre documentarlo dettagliatamente nella relazione tecnica, evidenziando le problematiche affrontate, le soluzioni alternative valutate, i pareri di specialisti eventualmente consultati, le scelte metodologiche adottate con relative motivazioni. Questa documentazione sarà essenziale in eventuale contenzioso per dimostrare di aver operato con la massima diligenza esigibile nelle circostanze.</p>
</div></div></div></div>
		</div></div></div></div></div></div></div><div class="wpb_column pos-top pos-center align_center column_parent col-lg-3 boomapps_vccolumn half-internal-gutter"><div class="uncol style-light sticky-element sticky-sidebar"  ><div class="uncoltable"><div class="uncell  vc_custom_1752127794561 boomapps_vccolumn border-color-526326-color single-block-padding style-color-xsdn-bg" style="border-style: solid;border-left-width: 1px ;" ><div class="uncont" ><div class="uncode-info-box  top-avatar" ><span class="author-wrap"><a href="https://archiformazione.it/author/team-redazionale/"><span class="uncode-ib-avatar uncode-ib-avatar-size-md"><img alt='Team redazionale' src='https://archiformazione.it/wp-content/uploads/2025/07/Team-redazionale-1-40x40.jpg' srcset='https://archiformazione.it/wp-content/uploads/2025/07/Team-redazionale-1-80x80.jpg 2x' class='avatar avatar-40 photo' height='40' width='40' loading='lazy'/></span></a><span class="author-info"> <a href="https://archiformazione.it/author/team-redazionale/">Team redazionale</a></span></span></div><div class="uncode-info-box  h4 font-weight-500 text-uppercase" ><span class="category-info"> <a href="https://archiformazione.it/focus_cat/deontologia/" title="Vedi tutti gli articoli in Deontologia" class="">Deontologia</a></span></div><div class="divider-wrapper "  >
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</div><p>L'articolo <a href="https://archiformazione.it/focus/responsabilita-e-tutele-professionali-dellarchitetto-obblighi-giuridici-strumenti-di-protezione-e-casi-reali/">Responsabilità e tutele professionali dell&#8217;architetto: obblighi giuridici, strumenti di protezione e casi reali</a> proviene da <a href="https://archiformazione.it">Archiformazione</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Il Decreto Salva Casa a un anno dall&#8217;entrata in vigore: tra semplificazioni annunciate e nuove complessità operative</title>
		<link>https://archiformazione.it/focus/il-decreto-salva-casa-a-un-anno-dallentrata-in-vigore-tra-semplificazioni-annunciate-e-nuove-complessita-operative/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=il-decreto-salva-casa-a-un-anno-dallentrata-in-vigore-tra-semplificazioni-annunciate-e-nuove-complessita-operative</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Team redazionale]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 26 Nov 2025 09:07:54 +0000</pubDate>
				<guid isPermaLink="false">https://archiformazione.it/?post_type=portfolio&#038;p=436175</guid>

					<description><![CDATA[<p>Dall'entrata in vigore del decreto Salva Casa, la comunità professionale degli architetti e dei tecnici si trova a fare i conti con una riforma che ha scaricato sui professionisti una serie di problematiche interpretative di notevole complessità. </p>
<p>L'articolo <a href="https://archiformazione.it/focus/il-decreto-salva-casa-a-un-anno-dallentrata-in-vigore-tra-semplificazioni-annunciate-e-nuove-complessita-operative/">Il Decreto Salva Casa a un anno dall&#8217;entrata in vigore: tra semplificazioni annunciate e nuove complessità operative</a> proviene da <a href="https://archiformazione.it">Archiformazione</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<div class="wpb-content-wrapper"><div data-parent="true" class="vc_row focus row-container boomapps_vcrow" id="row-unique-38"><div class="row limit-width row-parent"><div class="wpb_row row-inner"><div class="wpb_column pos-top pos-center align_left column_parent col-lg-9 boomapps_vccolumn single-internal-gutter"><div class="uncol style-light"  ><div class="uncoltable"><div class="uncell  boomapps_vccolumn no-block-padding" ><div class="uncont" ><div class="uncode_text_column" ><p>L&#8217;aspettativa di una semplificazione radicale si è scontrata con la complessità intrinseca della materia e con un tessuto normativo stratificato nel tempo, generando nuove zone d&#8217;ombra interpretative. Per i professionisti dell&#8217;architettura e dell&#8217;ingegneria, questo scenario impone un approccio metodologico rigoroso, fondato su una documentazione accurata, su una qualificazione tecnico-giuridica precisa degli interventi e degli abusi, e sulla consapevolezza delle responsabilità connesse alle dichiarazioni e alle asseverazioni.</p>
<p>Una delle novità più significative introdotte dal Salva Casa riguarda la revisione dello stato legittimo degli immobili. L&#8217;articolo 9-bis del Testo Unico stabilisce che lo stato legittimo è quello determinato dal titolo che ha previsto la costruzione o che l&#8217;ha legittimata, oppure dal titolo che ha disciplinato l&#8217;ultimo intervento edilizio, purché nell&#8217;istruttoria sia stata svolta e documentata una verifica sulla legittimità dei titoli progressi. Questa formulazione, apparentemente esemplificativa, nasconde in realtà una complessità interpretativa.</p>
<p>Le linee guida ministeriali hanno tentato di chiarire che la verifica possa essere anche implicita, ovvero se il privato ha posto l&#8217;amministrazione nelle condizioni di effettuarla e quest’ultima non l&#8217;ha fatta, vale come se fosse stata eseguita. Tuttavia, i tribunali amministrativi hanno respinto questa interpretazione, richiedendo una verifica effettiva e documentata della coerenza dello stato di fatto con la catena dei titoli abilitativi. Si sta quindi delineando una dicotomia tra uno &#8220;stato legittimo formale&#8221;, fondato sui titoli abilitativi edilizi e sufficiente ai fini della commerciabilità, e uno &#8220;stato legittimo sostanziale&#8221;, basato sulla conformità alla disciplina urbanistica ed edilizia vigente.</p>
<h2><strong>Le tolleranze costruttive: nuove soglie e questioni applicative</strong></h2>
<p>Il decreto ha ampliato significativamente lo spettro delle tolleranze costruttive attraverso l&#8217;articolo 34-bis, introducendo percentuali graduate che vanno dal 2% al 6% in funzione della superficie dell&#8217;immobile, con uno spartiacque temporale fissato al 24 maggio 2024. Per gli interventi realizzati dopo tale data, resta applicabile solo la tolleranza del 2%, mentre per quelli precedenti si applicano le nuove soglie maggiorate.</p>
<p>La questione più delicata riguarda l&#8217;applicabilità delle tolleranze ai requisiti igienico-sanitari e alle distanze. Il comma 1-ter dell&#8217;articolo 34-bis prevede espressamente che gli scostamenti del 2% valgano anche per le misure minime in materia di distanze e requisiti igienico-sanitari. Questa previsione, inserita in sede di conversione del decreto, ha risposto alle perplessità emerse dalla giurisprudenza della Corte di Cassazione, che tradizionalmente considerava intangibili le norme sulle distanze minime. Tuttavia, una recente sentenza del TAR Lazio ha sollevato dubbi sull&#8217;applicabilità delle tolleranze proprio in relazione ai parametri di salubrità degli ambienti, aprendo un contrasto interpretativo non ancora risolto.</p>
<p>L&#8217;onere di attestare la tolleranza ricade interamente sul professionista, che deve dichiarare formalmente che le difformità riscontrate rientrano nei parametri previsti dalla norma. Non si tratta di una semplice formalità: questa responsabilità professionale richiede un&#8217;accurata documentazione dell&#8217;epoca di realizzazione delle opere e della loro effettiva conformità ai limiti percentuali stabiliti dalla legge.</p>
<h2><strong>Le sanatorie: tra doppia conformità e conformità semplificata</strong></h2>
<p>Il sistema sanzionatorio e di sanatoria degli abusi edilizi è stato profondamente rimodulato. Accanto al tradizionale articolo 36, che prevede l&#8217;accertamento di conformità con doppia verifica sia al momento della realizzazione che al momento della domanda, è stato introdotto il nuovo articolo 36-bis, che disciplina una &#8220;conformità semplificata&#8221; per le variazioni essenziali e le parziali difformità. La distinzione fondamentale introdotta dal Salva Casa è quella tra conformità urbanistica e conformità edilizia. Mentre la <strong>conformità urbanistica </strong>deve essere verificata in modo rigoroso sia al momento della realizzazione che al momento della domanda, la <strong>conformità edilizia</strong> può essere valutata con maggiore flessibilità, ammettendo che le norme tecniche di dettaglio possano essere mutate nel tempo. Questo approccio riconosce implicitamente che esistono due livelli normativi distinti: uno relativo alla disciplina del territorio e uno relativo alle caratteristiche tecniche delle costruzioni.</p>
<p>Prima di individuare la procedura di sanatoria applicabile, il professionista deve quindi stabilire se si tratta di una totale difformità, di una variazione essenziale, di una parziale difformità o di una mera tolleranza costruttiva. Questa classificazione determina non solo la procedura da seguire, ma anche l&#8217;entità delle sanzioni amministrative e le eventuali conseguenze penali.</p>
<h2><strong>La questione dei condoni edilizi: un nodo irrisolto</strong></h2>
<p>Uno degli aspetti più critici riguarda il regime degli immobili condonati. Diverse sentenze, dalla Corte Costituzionale al Consiglio di Stato, hanno affermato che il condono edilizio non equivale alla sanatoria per accertamento di conformità e che, conseguentemente, sugli immobili condonati non sarebbero possibili ampliamenti o interventi significativi come invece è consentito sugli immobili sanati. Questa posizione giurisprudenziale crea una situazione paradossale: gli immobili condonati sono considerati in stato legittimo ai fini della commerciabilità, ma versano in una condizione di legittimità limitata dal punto di vista della disciplina urbanistica. Il decreto Salva Casa non ha affrontato esplicitamente questa questione e questa lacuna lascia i professionisti in una zona grigia, dove convivono interpretazioni contrastanti e incertezze operative. La formazione continua diventa essenziale per mantenersi aggiornati su un quadro normativo e giurisprudenziale in costante evoluzione, dove ogni sentenza può spostare gli equilibri interpretativi e dove l&#8217;incertezza resta l&#8217;unica certezza.</p>
<h2><strong>La fiscalizzazione dell&#8217;abuso: effetti e limiti</strong></h2>
<p>Il meccanismo della fiscalizzazione, previsto dagli articoli 33, 34 e 38 del Testo Unico, consente in determinate circostanze di sanare situazioni di non demolibilità mediante il pagamento di una sanzione pecuniaria. Il Salva Casa ha confermato che le fiscalizzazioni concorrono alla determinazione dello stato legittimo, ma ha anche differenziato le sanzioni: mentre l&#8217;articolo 33 prevede il doppio dell&#8217;aumento del valore venale, l&#8217;articolo 34 prevede il triplo. La questione più delicata è che la fiscalizzazione non rimuove l&#8217;abuso ma lo rende tollerabile dall&#8217;ordinamento. <strong>L&#8217;immobile fiscalizzato è commerciabile,</strong> ma le porzioni oggetto di fiscalizzazione non sono conformi allo strumento urbanistico, con la conseguenza che su tali porzioni non possono essere realizzati determinati interventi futuri. Anche qui emerge la distinzione tra legittimità formale e legittimità sostanziale: il titolo c&#8217;è, l&#8217;abuso è stato &#8220;assorbito&#8221; economicamente, ma la difformità rispetto alla disciplina conformativa permane.</p>
<p>Un principio consolidato dalla giurisprudenza più recente è che<strong> l&#8217;onere della prova dello stato legittimo grava sul proprietario e sul tecnico incaricato</strong>, non sull&#8217;amministrazione comunale. Il comune svolge un controllo di verifica e coerenza, ma non è tenuto a svolgere un&#8217;indagine storica illimitata d&#8217;ufficio. Le dichiarazioni sostitutive di atto di notorietà non sono sufficienti: occorre una ricostruzione documentale fondata su elementi oggettivi e verificabili.</p>
<p>Questo significa che il professionista deve strutturare un percorso metodologico rigoroso: ricostruzione documentale, rilievo diretto dello stato di fatto, confronto critico tra la documentazione storica e la situazione attuale, ecc.</p>
<h2><strong>Prospettive e criticità </strong></h2>
<p>A oltre un anno dall&#8217;entrata in vigore, il decreto Salva Casa si presenta come uno strumento che ha effettivamente facilitato la commerciabilità degli immobili con piccole irregolarità, ma che non ha risolto i problemi più profondi della disciplina edilizia. Le criticità interpretative ancora aperte sono numerose, come ad esempio: il confine tra verifica implicita ed effettiva dei titoli progressi, la distinzione tra tolleranza costruttiva e abuso rilevante, il regime degli immobili condonati, la portata applicativa delle fiscalizzazioni. Su questi temi la giurisprudenza sta procedendo caso per caso, senza che si sia ancora consolidato un orientamento uniforme. I tribunali amministrativi esprimono posizioni talvolta divergenti, e manca al momento un intervento definitorio delle sezioni unite della Cassazione o dell&#8217;adunanza plenaria del Consiglio di Stato. Il rischio che si profila è quello di un&#8217;applicazione disomogenea sul territorio nazionale, con comuni che adottano linee interpretative differenti e professionisti costretti a navigare in un mare di incertezza. Alcune realtà territoriali hanno tentato di darsi orientamenti applicativi condivisi, ma si tratta di iniziative ancora limitate e non coordinate a livello nazionale. L&#8217;auspicio è che il legislatore intervenga con correzioni mirate per risolvere almeno le contraddizioni più evidenti, fornendo ai professionisti e alle amministrazioni comunali strumenti normativi più chiari e univoci. Nel frattempo, la prudenza professionale e la documentazione accurata restano le migliori difese contro i rischi di contenziosi e responsabilità che questa materia inevitabilmente comporta.</p>
</div><div class="uncode-accordion wpb_accordion wpb_content_element  plus-signed sign-size-md default-typography no-content-border" data-collapsible="no" data-target="" data-active-tab="99" >
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<div class="panel panel-default wpb_accordion_section group  no-block-padding"><div class="panel-heading wpb_accordion_header ui-accordion-header"><h4 class="panel-title font-153509 h4 font-weight-500 text-   icon-size-rg"><a data-toggle="collapse" data-parent="#accordion_1079295095" href="#1765460100-1-61"><span>Quando devo utilizzare la CILA in sanatoria anziché l'attestazione di tolleranza ex art. 34-bis?</span></a></h4></div><div id="1765460100-1-61" class="panel-collapse collapse"><div class="panel-body wpb_accordion_content ui-accordion-content half-internal-gutter single-block-padding">
						<div class="uncode_text_column" ><p>Una delle questioni operative più frequenti riguarda la distinzione temporale tra questi due strumenti. L&#8217;articolo 34-bis consente di attestare le tolleranze costruttive esclusivamente per opere eseguite durante l&#8217;esecuzione del titolo edilizio, non successivamente alla dichiarazione di fine lavori. Se non è possibile dimostrare che le difformità sono state realizzate prima della chiusura della pratica edilizia originaria, la CILA in sanatoria prevista dall&#8217;articolo 6-bis comma 5 resta l&#8217;unico strumento applicabile.</p>
<p>Il legislatore non ha infatti abolito la CILA in sanatoria con l&#8217;introduzione delle tolleranze ampliate, proprio perché serve a coprire le modifiche post fine lavori. Nella pratica professionale, diventa quindi fondamentale acquisire e conservare documentazione che provi l&#8217;epoca di realizzazione delle opere: fotografie datate, attestazioni impiantistiche timbrate, corrispondenza con l&#8217;impresa esecutrice. In assenza di tale documentazione, anche difformità che rientrerebbero ampiamente nelle percentuali del 34-bis devono essere sanate con CILA in sanatoria, con i relativi oneri amministrativi e sanzionatori.</p>
</div></div></div></div><div class="panel panel-default wpb_accordion_section group  no-block-padding"><div class="panel-heading wpb_accordion_header ui-accordion-header"><h4 class="panel-title font-153509 h4 font-weight-500 text-   icon-size-rg"><a data-toggle="collapse" data-parent="#accordion_1079295095" href="#1765460100-2-83"><span>Come si distingue operativamente la conformità urbanistica dalla conformità edilizia nell'ambito del 36-bis?</span></a></h4></div><div id="1765460100-2-83" class="panel-collapse collapse"><div class="panel-body wpb_accordion_content ui-accordion-content half-internal-gutter single-block-padding">
						<div class="uncode_text_column" ><p>Il decreto Salva Casa ha introdotto la &#8220;conformità semplificata&#8221; che richiede la conformità urbanistica sia al momento della realizzazione che al momento della domanda, ma consente che la conformità edilizia sia verificata solo al momento della domanda. Questa distinzione, apparentemente teorica, ha implicazioni pratiche rilevanti sulla sanzione applicabile.</p>
<p>Per conformità urbanistica si intendono i parametri che incidono sulla disciplina del territorio: volumetria, superficie, destinazione d&#8217;uso urbanisticamente rilevante, distanze dai confini e tra edifici. Per conformità edilizia si intendono invece le norme tecniche di dettaglio contenute nei regolamenti edilizi e di igiene: altezze interne minime, superfici aeroilluminanti, requisiti impiantistici, caratteristiche costruttive. Un esempio concreto: se nel 1980 il regolamento edilizio locale prevedeva che il primo bagno potesse essere di 3 mq e oggi richiede 4 mq, questa difformità non impedisce la sanatoria ex 36-bis perché riguarda la conformità edilizia. Tuttavia, questa mancata conformità edilizia all&#8217;epoca incide sulla lettera della sanzione da applicare, che passa dalla lettera B (solo conformità urbanistica doppia) alla lettera A (conformità urbanistica doppia più conformità edilizia solo attuale).</p>
<p>Il tecnico deve quindi attestare espressamente nella modulistica se sussiste la doppia conformità anche edilizia oppure solo quella urbanistica, perché da questa dichiarazione dipende il calcolo della sanzione amministrativa che il comune dovrà irrogare.</p>
</div></div></div></div><div class="panel panel-default wpb_accordion_section group  no-block-padding"><div class="panel-heading wpb_accordion_header ui-accordion-header"><h4 class="panel-title font-153509 h4 font-weight-500 text-   icon-size-rg"><a data-toggle="collapse" data-parent="#accordion_1079295095" href="#1765460550222-2-3"><span>Come si qualifica un abuso ai fini della scelta della corretta procedura di sanatoria?</span></a></h4></div><div id="1765460550222-2-3" class="panel-collapse collapse"><div class="panel-body wpb_accordion_content ui-accordion-content half-internal-gutter single-block-padding">
						<div class="uncode_text_column" ><p>La qualificazione dell&#8217;abuso è il passaggio preliminare e decisivo da cui dipende l&#8217;intera pratica di sanatoria. Il criterio operativo suggerito è quello di chiedersi: se dovessi realizzare oggi questo stesso intervento, quale titolo edilizio presenterei? Se la risposta è &#8220;permesso di costruire&#8221;, probabilmente si tratta di totale difformità, variazione essenziale o parziale difformità rilevante. Se la risposta è &#8220;SCIA&#8221;, potrebbe trattarsi di parziale difformità sanabile con 34-ter.  La legge regionale della Lombardia all&#8217;articolo 54 elenca i parametri per qualificare le variazioni essenziali: modifiche volumetriche superiori al 7,5%, modifiche dell&#8217;altezza superiori al 10%, spostamenti rispetto ai confini oltre il 5%, mutamenti di destinazione d&#8217;uso urbanisticamente rilevanti. Tutto ciò che non rientra in queste casistiche, né nelle totali difformità dell&#8217;articolo 31, può essere considerato parziale difformità.</p>
<p>Tuttavia, è fondamentale il confronto preventivo con il tecnico comunale perché ogni amministrazione può avere propri orientamenti applicativi. Un ampliamento volumetrico del 6% potrebbe essere considerato parziale difformità in un comune e variazione essenziale in un altro, a seconda dell&#8217;interpretazione locale dell&#8217;incidenza sui parametri urbanistici. La prassi suggerisce di documentare sempre questo confronto preventivo nella relazione tecnica, indicando gli elementi che hanno portato alla qualificazione scelta e, se possibile, citando precedenti analoghe pratiche già concluse positivamente nello stesso comune.</p>
</div></div></div></div>
		</div></div></div></div></div></div></div><div class="wpb_column pos-top pos-center align_center column_parent col-lg-3 boomapps_vccolumn half-internal-gutter"><div class="uncol style-light sticky-element sticky-sidebar"  ><div class="uncoltable"><div class="uncell  vc_custom_1752127794561 boomapps_vccolumn border-color-526326-color single-block-padding style-color-xsdn-bg" style="border-style: solid;border-left-width: 1px ;" ><div class="uncont" ><div class="uncode-info-box  top-avatar" ><span class="author-wrap"><a href="https://archiformazione.it/author/team-redazionale/"><span class="uncode-ib-avatar uncode-ib-avatar-size-md"><img alt='Team redazionale' src='https://archiformazione.it/wp-content/uploads/2025/07/Team-redazionale-1-40x40.jpg' srcset='https://archiformazione.it/wp-content/uploads/2025/07/Team-redazionale-1-80x80.jpg 2x' class='avatar avatar-40 photo' height='40' width='40' loading='lazy'/></span></a><span class="author-info"> <a href="https://archiformazione.it/author/team-redazionale/">Team redazionale</a></span></span></div><div class="uncode-info-box  h4 font-weight-500 text-uppercase" ><span class="category-info"> <a href="https://archiformazione.it/focus_cat/deontologia/" title="Vedi tutti gli articoli in Deontologia" class="">Deontologia</a></span></div><div class="divider-wrapper "  >
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]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
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		<title>Le principali discipline dell&#8217;attività edilizia per architetti</title>
		<link>https://archiformazione.it/focus/le-principali-discipline-dellattivita-edilizia-per-architetti/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=le-principali-discipline-dellattivita-edilizia-per-architetti</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Team redazionale]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 18 Nov 2025 15:21:44 +0000</pubDate>
				<guid isPermaLink="false">https://archiformazione.it/?post_type=portfolio&#038;p=418687</guid>

					<description><![CDATA[<p>Il seminario e-learning per architetti, sesto incontro del percorso "Avvio alla professione”, offre una panoramica tecnico-giuridica indispensabile per familiarizzare con le norme e soprattutto con la giurisprudenza. </p>
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]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<div class="wpb-content-wrapper"><div data-parent="true" class="vc_row focus row-container boomapps_vcrow" id="row-unique-40"><div class="row limit-width row-parent"><div class="wpb_row row-inner"><div class="wpb_column pos-top pos-center align_left column_parent col-lg-9 boomapps_vccolumn single-internal-gutter"><div class="uncol style-light"  ><div class="uncoltable"><div class="uncell  boomapps_vccolumn no-block-padding" ><div class="uncont" ><div class="uncode_text_column" ></p>
<h2><strong>Il fondamento costituzionale: riparto di competenze legislative tra Stato e Regioni</strong></h2>
<p>Prima di addentrarsi nelle singole normative occorre comprendere un principio fondamentale: non tutti gli organismi possono produrre norme su qualsiasi materia. L&#8217;articolo 117 della Costituzione definisce il riparto di competenze legislative tra Stato e Regioni: <strong>una norma prodotta da un organismo non competente è illegittima per incompetenza</strong>. Questo principio assume rilevanza pratica quando ci si trova davanti regolamenti comunali che disciplinano aspetti che dovrebbero essere di competenza esclusiva statale o regionale. L&#8217;articolo 117 stabilisce tre livelli di potestà legislativa. La <strong>potestà legislativa esclusiva statale </strong>riguarda materie nelle quali solo lo Stato può legiferare e le Regioni non possono intervenire, neanche ripetendo le norme statali. Tra queste materie rientrano la tutela dell&#8217;ambiente, dell&#8217;ecosistema e dei beni culturali, nonché l&#8217;ordinamento civile. Quest&#8217;ultima competenza potrebbe sembrare estranea all&#8217;edilizia, ma non lo è: le distanze tra costruzioni su fondi finitimi (articolo 873 del Codice Civile) appartengono alla materia dell&#8217;ordinamento civile, dunque sono di competenza esclusiva statale. La <strong>potestà legislativa concorrente </strong>riguarda materie dove la legge è regionale ma deve rispettare i principi fondamentali stabiliti dalla legge statale. Tra le materie concorrenti si trovano:</p>
<ul>
<li>la tutela della sicurezza del lavoro</li>
<li>le professioni</li>
<li>la tutela della salute</li>
<li>la protezione civile</li>
<li>il governo del territorio (fondamentale per l&#8217;edilizia).</li>
</ul>
<p>Prima della riforma costituzionale del 2001 si parlava di &#8220;urbanistica&#8221;, e il concetto di urbanistica ed edilizia nel mondo del diritto coincideva sostanzialmente. Con la formulazione attuale dell&#8217;articolo 117 la parola &#8220;urbanistica&#8221; è scomparsa, ma la Corte Costituzionale ha chiarito che &#8220;appare del tutto implausibile che dalla competenza statale siano stati estromessi aspetti così rilevanti quali quelli connessi all&#8217;urbanistica e che il governo del territorio sia stato ridotto a poco più di un guscio vuoto&#8221;. La disciplina urbanistica ed edilizia rientrano quindi nel governo del territorio, materia di legislazione concorrente. Infine, tutto ciò che non è di legislazione esclusiva statale o concorrente è di <strong>legislazione esclusiva regionale</strong>. Questo spiega perché esistono leggi regionali sul governo del territorio diverse tra Regioni: ciascuna esercita la propria competenza legislativa rispettando i principi fondamentali fissati dallo Stato, principalmente nel DPR 380/2001 (Testo Unico dell&#8217;Edilizia) e nella legge 1150/1942 (legge urbanistica fondamentale).</p>
<h2><strong>Testo Unico dell&#8217;Edilizia e legge urbanistica: la disciplina conformativa dell&#8217;attività edificatoria</strong></h2>
<p>Il DPR 380 del 6 giugno 2001 (Testo Unico dell&#8217;Edilizia), rappresenta il riferimento normativo nazionale e contiene i principi fondamentali della disciplina edilizia. Nato con l&#8217;obiettivo di riunire in un unico testo le svariate discipline che riguardavano l&#8217;edilizia, ha progressivamente perso questa unitarietà: subisce due-tre modifiche all&#8217;anno e sono nate discipline autonome che lo hanno frammentato. Prima del TUE esisteva un sistema legislativo caotico di &#8220;leggi omnibus&#8221;, dove disposizioni edilizie, urbanistiche o paesaggistiche venivano inserite in leggi che trattavano tutt&#8217;altro.</p>
<p>La<strong> legge 1150 del 17 agosto 1942</strong>, legge urbanistica fondamentale, resta invece &#8220;ferma al palo&#8221; nonostante sia nata in pieno periodo bellico. Comprendere l&#8217;evoluzione concettuale di questa normativa è fondamentale perché quando si deve attestare lo stato legittimo di un immobile, occorre <strong>ricondurre ogni intervento costruttivo alla normativa vigente nel momento in cui è stato compiuto</strong>, non valutare con le norme di oggi la legittimità di interventi del passato.</p>
<p>Urbanistica ed edilizia, pur essendo concetti distinti per i tecnici (la prima riguarda la scienza del territorio e la pianificazione, la seconda l&#8217;intervento costruttivo), non sempre vengono intesi così nel mondo del diritto. La Corte Costituzionale e la legge 105/2024 hanno ribadito che sono due ambiti distinti ma profondamente intrecciati.<strong> L&#8217;urbanistica disciplina se è possibile costruire e in che modo</strong>. Il se riguarda la possibilità stessa di fare attività edilizia o determinati tipi di attività: in certe zone potrebbe non essere consentita la nuova costruzione ma solo interventi sull&#8217;esistente, e anche tra questi solo alcuni (manutenzione ordinaria e straordinaria ma non ristrutturazione edilizia). Il come riguarda le modalità:</p>
<ul>
<li>quantità (volumetrie, superfici, altezze, distacchi)</li>
<li>qualità (caratteristiche morfologiche, tipologie edilizie, materiali)</li>
<li>requisiti prestazionali (dimensioni minime locali secondo il DM 5 luglio 1975: soggiorno 14 mq, camera matrimoniale 14 mq, camera singola 9 mq, altezze 2,70 m riducibili a 2,40 m).</li>
</ul>
<h2><strong>Il principio dello stato legittimo: fondamento di ogni intervento edilizio</strong></h2>
<p>Il <strong>decreto legge 76 del 2020</strong> ha introdotto nel TUE la disciplina dello stato legittimo degli immobili, recependo un principio giurisprudenziale consolidato secondo cui &#8220;qualsiasi attività edilizia che può essere svolta su una costruzione ha come presupposto necessario che quella costruzione sia legittima&#8221;. Un immobile è legittimo quando è stato realizzato in un periodo in cui non era obbligatorio acquisire un titolo abilitativo edilizio, oppure quando è stato realizzato con regolare titolo. La Corte di Cassazione Penale ha affermato che anche un semplice intervento di manutenzione ordinaria presuppone che l&#8217;immobile versi in stato legittimo. Questa rigorosa interpretazione si estende alle tolleranze costruttive ed esecutive. Il &#8220;Salva casa&#8221; ha distinto le <strong>tolleranze costruttive</strong> (riguardano parametri dimensionali misurabili) dalle <strong>tolleranze esecutive</strong> (riguardano aspetti geometrici o elementi non commensurabili). Lo stato legittimo presenta tuttavia una dicotomia problematica: la <strong>legittimità formale</strong> (corrispondenza al titolo abilitativo rilasciato) non esclude l&#8217;<strong>illegittimità sostanziale</strong> (violazione di norme urbanistiche o edilizie). Un titolo abilitativo può essere consolidato e creare legittimo affidamento tutelabile dall&#8217;ordinamento, ma se prevede ad esempio volumetrie superiori a quelle consentite dallo strumento urbanistico vigente al momento del rilascio, rimane l&#8217;offesa al bene giuridico tutelato (il territorio). Questa discrepanza attende ancora una soluzione organica.</p>
<h2><strong>Le discipline settoriali: sicurezza, energia, sismica, barriere architettoniche</strong></h2>
<p>Accanto alle discipline urbanistiche ed edilizie, l&#8217;attività costruttiva è regolata da molteplici normative settoriali che perseguono tutele pubblicistiche specifiche. Il <strong>decreto legislativo 81 del 2008</strong> (Testo Unico sulla Sicurezza) ha sostituito tutta la legislazione precedente di prima generazione e quella di matrice europea. Per chi progetta luoghi di lavoro, il <strong>Titolo II del D.Lgs 81</strong> definisce i requisiti essenziali che questi devono possedere, dettagliati nell&#8217;Allegato IV. Non si tratta di formalità burocratiche ma di sostanza della prevenzione.</p>
<p>Le <strong>normative sul risparmio energetico e le prestazioni ambientali</strong> trovano fondamento nella legge 10/1991 e nel D.Lgs 192/2005, ripetutamente modificati per recepire le direttive europee sull&#8217;efficienza energetica degli edifici. La Direttiva &#8220;Casa Green&#8221; (EPBD IV) impone standard minimi di prestazione energetica e mira a edifici a emissioni zero entro il 2050. A livello europeo, i regolamenti (come il Regolamento Prodotti da Costruzione 305/2011, aggiornato dal Regolamento 3110/2024 che entrerà definitivamente in vigore nel 2026) entrano in vigore direttamente senza necessità di recepimento da parte degli Stati membri. Le direttive invece richiedono trasposizione nella legislazione nazionale entro termini stabiliti, pena procedure di infrazione.</p>
<p>La <strong>normativa sismica</strong> ha origini drammatiche: prima del terremoto di Messina e Reggio Calabria del 28 dicembre 1908 si progettava con metodi empirici fondati sulla manualistica storica. Il primo decreto del marzo 1909 impose nelle zone colpite di calcolare le strutture secondo il metodo delle tensioni ammissibili, introducendo la scienza delle costruzioni al posto della tradizione empirica. Oggi le Norme Tecniche per le Costruzioni (NTC 2018) con le relative circolari applicative rappresentano un compendio normativo unico, mentre prima esisteva una pletora di provvedimenti eterogenei. La <strong>legge 13 del 1989</strong> ha introdotto disposizioni in favore delle persone con disabilità, successivamente integrate nel TUE ma con il regolamento attuativo (DM 236/1989) ancora vigente. Il principio del design for all e dell&#8217;inclusività richiede che gli spazi siano progettati accessibili fin dall&#8217;origine, non adattati successivamente. La normativa igienico-sanitaria conserva applicabilità anche se il DM del 1975 è in fase di revisione.</p>
<h2><strong>Beni culturali, paesaggio e ambiente: le tutele speciali che incidono sull&#8217;attività edilizia</strong></h2>
<p>Il <strong>decreto legislativo 42 del 2004</strong> (Codice dei beni culturali e del paesaggio, detto anche Codice Urbani) disciplina nella Parte Seconda i beni culturali e nella Parte Terza il paesaggio. Per i beni culturali esiste un vincolo culturale che richiede autorizzazione secondo l&#8217;articolo 21, mentre per i beni paesaggistici serve l&#8217;autorizzazione paesaggistica. Quest&#8217;ultima segue tre regimi: <strong>procedimento ordinario </strong>per interventi complessi o rilevanti; <strong>procedimento semplificato</strong> per opere individuate dalla normativa; <strong>esclusione dall&#8217;autorizzazione</strong> per interventi di minima entità. La Convenzione Europea del Paesaggio (Convenzione di Firenze) ha influenzato la definizione stessa di paesaggio contenuta nel Codice.</p>
<p>Il <strong>decreto legislativo 152 del 2006</strong> (Testo Unico Ambientale) disciplina rifiuti, aria, acqua e suolo, interessando l&#8217;attività edilizia per tutto ciò che riguarda scarichi, depurazione, fosse biologiche, emissioni in atmosfera. Si intrecciano con questa normativa la tutela della natura e della biodiversità: legge sulle aree protette, fauna e caccia, habitat, rete Natura 2000, valutazioni di incidenza ambientale (VIncA), valutazione ambientale strategica (VAS) e valutazione d&#8217;impatto ambientale (VIA). Questo intreccio di discipline genera caos, ma risponde alla necessità di tutelare interessi pubblici primari che l&#8217;attività edificatoria privata, pur legittima, può pregiudicare.</p>
<h2><strong>I titoli abilitativi edilizi: dal controllo autoritativo alla legalità formale</strong></h2>
<p>I titoli abilitativi edilizi sono quegli atti mediante i quali la legge riconosce il legittimo svolgimento di un&#8217;attività edilizia. Finché un giudice non li dichiara illegittimi, sono legittimi, ma potrebbero essere formalmente legittimi e sostanzialmente illegittimi. Il sistema sanzionatorio del TUE è costruito interamente sul titolo: <strong>si viene sanzionati per assenza di titolo, per difformità dal titolo, per variazioni essenziali rispetto al titolo</strong>. Questo approccio ha generato un paradosso: in caso di difformità con variazioni essenziali ma con possibilità di doppia conformità (l&#8217;intervento è conforme sia alla normativa vigente al momento della realizzazione sia a quella vigente al momento della sanatoria) si può sanare pagando; in caso di assenza totale di titolo, anche se l&#8217;intervento è conforme a tutte le norme urbanistiche ed edilizie, si deve demolire. La Corte Costituzionale ha ribadito che &#8220;risponde a un fondamentale interesse pubblico sottoporre l&#8217;attività edilizia al controllo preventivo della pubblica amministrazione (oggi anche a campione successivo) con conseguente imposizione a chi voglia edificare dell&#8217;obbligo di richiedere l&#8217;apposita autorizzazione&#8221;. E aggiunge: &#8220;rispetto a tale esigenza di controllo è del tutto indifferente la circostanza che la costruzione corrisponda o meno al complesso delle norme che regolano l&#8217;attività edilizia&#8221;. Questo significa che <strong>il controllo autoritativo ha assunto valore di interesse pubblico autonomo</strong>, e la violazione dell&#8217;obbligo di richiedere il titolo costituisce reato a prescindere dalla conformità sostanziale.</p>
<p>L&#8217;evoluzione dei titoli abilitativi riflette mutamenti culturali e politici: dalla licenza di costruzione prevista dalla legge 1150 (limitata ai centri abitati fino al 1967), alla concessione edilizia introdotta dalla legge 10/1977 (non una concessione amministrativa in senso tecnico ma una licenza), fino al permesso di costruire del TUE 2001 affiancato da titoli in regime di autocertificazione come la DIA (Denuncia di Inizio Attività) trasformata in SCIA (Segnalazione Certificata di Inizio Attività) e CILA (Comunicazione di Inizio Lavori Asseverata). Questo progressivo spostamento verso l&#8217;autocertificazione con controllo successivo richiede ai professionisti maggiore diligenza qualificata: l&#8217;asseverazione implica responsabilità penale in caso di dichiarazioni false o interventi difformi.</p>
</div><div class="uncode-accordion wpb_accordion wpb_content_element  plus-signed sign-size-md default-typography no-content-border" data-collapsible="no" data-target="" data-active-tab="99" >
		<div class="panel-group wpb_wrapper wpb_accordion_wrapper" id="accordion_2126975956" data-no-toggle="">

<div class="panel panel-default wpb_accordion_section group  no-block-padding"><div class="panel-heading wpb_accordion_header ui-accordion-header"><h4 class="panel-title font-153509 h4 font-weight-500 text-   icon-size-rg"><a data-toggle="collapse" data-parent="#accordion_2126975956" href="#6c17089b-5037-5"><span>Qual è la differenza tra regolamenti UE e direttive europee nell'edilizia?</span></a></h4></div><div id="6c17089b-5037-5" class="panel-collapse collapse"><div class="panel-body wpb_accordion_content ui-accordion-content half-internal-gutter">
						<div class="uncode_text_column" ><p>I regolamenti europei e le direttive sono due strumenti normativi con efficacia giuridica completamente diversa. Il Regolamento UE, come il Regolamento Prodotti da Costruzione, entra in vigore direttamente in tutti gli Stati membri alla data stabilita, senza bisogno di leggi nazionali di recepimento. La Direttiva invece richiede che ciascuno Stato membro la trasponga nel proprio ordinamento con leggi nazionali entro termini precisi, adattandola alle specificità locali ma rispettando i principi essenziali.</p>
<p><strong>Conseguenze operative per architetti e progettisti</strong></p>
<p>Il Regolamento Prodotti da Costruzione impone che tutti i materiali da costruzione coperti da norma armonizzata europea debbano obbligatoriamente avere marcatura CE e Dichiarazione di Prestazione (DOP) per essere legalmente commercializzati. Quando un architetto prescrive in un progetto materiali privi di marcatura CE pur essendo questa obbligatoria, viola direttamente il CPR esponendosi a responsabilità professionale. L&#8217;Italia ha recepito con il decreto legislativo 106/2017 le sanzioni penali per chi viola le disposizioni del CPR. Per verificare l&#8217;obbligo: consultare la Gazzetta Ufficiale dell&#8217;Unione Europea dove vengono pubblicate le norme armonizzate; se il prodotto rientra nell&#8217;elenco, marcatura CE e DOP non sono facoltative ma obbligatorie. Se uno Stato non recepisce una direttiva nei termini, la Commissione Europea avvia procedura di infrazione con sanzioni economiche consistenti nella privazione di agevolazioni e finanziamenti comunitari.</p>
</div></div></div></div><div class="panel panel-default wpb_accordion_section group  no-block-padding"><div class="panel-heading wpb_accordion_header ui-accordion-header"><h4 class="panel-title font-153509 h4 font-weight-500 text-   icon-size-rg"><a data-toggle="collapse" data-parent="#accordion_2126975956" href="#1752069937-2-64"><span>Come verificare la legittimità di edifici costruiti tra il 1942 e il 1967 senza perimetrazione del centro abitato?</span></a></h4></div><div id="1752069937-2-64" class="panel-collapse collapse"><div class="panel-body wpb_accordion_content ui-accordion-content half-internal-gutter single-block-padding">
						<div class="uncode_text_column" ><p>La legge urbanistica 1150 del 1942 introdusse l&#8217;obbligo di licenza di costruzione limitato agli interventi all&#8217;interno del centro abitato. Tuttavia, la determinazione del perimetro del centro abitato, prevista dal Regio Decreto 2239/1865 e dai regolamenti edilizi, nella pratica venne raramente effettuata in modo formale dai comuni. Solo con la legge ponte 765/1967 (entrata in vigore il 17 settembre 1967) l&#8217;obbligo del titolo edilizio venne esteso all&#8217;intero territorio comunale.</p>
<p><strong> Metodologia di verifica dello stato legittimo per edifici storici </strong></p>
<p>La verifica richiede un percorso documentale articolato. Primo passo: individuare la data presunta di costruzione attraverso visure catastali storiche, rogiti notarili che menzionano l&#8217;edificio, fotografie aeree d&#8217;epoca consultabili presso l&#8217;Istituto Geografico Militare o i geoportali regionali. Secondo passo: se l&#8217;edificio è anteriore al 1942, o alla data di approvazione di un eventuale regolamento edilizio comunale che già prevedeva autorizzazioni, l&#8217;intervento poteva essere libero. Terzo passo: per costruzioni tra 1942 e 1967, verificare negli archivi comunali se esisteva delibera di perimetrazione del centro abitato con allegato cartografico. Quarto passo: dal 17 settembre 1967 l&#8217;obbligo è esteso a tutto il territorio comunale. L&#8217;onere probatorio che il titolo non serviva grava su chi sostiene questa tesi in un eventuale contenzioso giudiziale.</p>
</div></div></div></div><div class="panel panel-default wpb_accordion_section group  no-block-padding"><div class="panel-heading wpb_accordion_header ui-accordion-header"><h4 class="panel-title font-153509 h4 font-weight-500 text-   icon-size-rg"><a data-toggle="collapse" data-parent="#accordion_2126975956" href="#1752072203317-2-6"><span>Quali sono le differenze operative tra Piano Regolatore Generale tradizionale e strumenti urbanistici regionali come PGT e PAT?</span></a></h4></div><div id="1752072203317-2-6" class="panel-collapse collapse"><div class="panel-body wpb_accordion_content ui-accordion-content half-internal-gutter single-block-padding">
						<div class="uncode_text_column" ><p>Il Piano Regolatore Generale secondo la legge 1150/1942 è uno strumento urbanistico unitario che contiene sia previsioni strutturali a lungo termine (zonizzazione del territorio, rete viaria principale, vincoli) sia previsioni operative immediate (indici di edificabilità, modalità attuative specifiche per le trasformazioni). Con la riforma costituzionale del 2001, che ha modificato l&#8217;articolo 117 attribuendo alle Regioni competenza legislativa concorrente sul &#8220;governo del territorio&#8221;, tutte le Regioni hanno emanato leggi urbanistiche proprie che hanno innovato profondamente il sistema di pianificazione.</p>
<p><strong> Il nuovo modello: separazione tra piano strutturale e piano operativo </strong></p>
<p>Le leggi regionali hanno introdotto una distinzione netta. Il piano strutturale (chiamato Documento di Piano nel PGT lombardo, o Piano di Assetto del Territorio nel Veneto) definisce l&#8217;assetto del territorio a lungo termine, individua gli obiettivi strategici, determina le invarianti territoriali, ma non ha efficacia conformativa diretta sulle proprietà private e non ha scadenza temporale. Il piano operativo (Piano delle Regole in Lombardia, Piano degli Interventi in Veneto) individua le aree effettivamente trasformabili, attribuisce i diritti edificatori concreti, ha efficacia conformativa e scadenza quinquennale. Dopo cinque anni senza attuazione, le previsioni operative decadono e l&#8217;area ritorna alla disciplina generale. Conseguenze pratiche: anche se un&#8217;area è prevista come edificabile nel piano strutturale, senza previsioni nel piano operativo o senza Piano Attuativo approvato non è automaticamente edificabile. Le varianti al piano strutturale richiedono procedimenti complessi con Valutazione Ambientale Strategica (VAS), mentre le varianti al piano operativo seguono iter semplificati. Prima di progettare occorre verificare l&#8217;esistenza di piani attuativi approvati, convenzioni urbanistiche stipulate, vincoli espropriativi con relative scadenze.</p>
</div></div></div></div><div class="panel panel-default wpb_accordion_section group  no-block-padding"><div class="panel-heading wpb_accordion_header ui-accordion-header"><h4 class="panel-title font-153509 h4 font-weight-500 text-   icon-size-rg"><a data-toggle="collapse" data-parent="#accordion_2126975956" href="#1752072228599-3-2"><span>Come si applicano le tolleranze costruttive ed esecutive del "Salva casa" nella pratica dell’architetto?</span></a></h4></div><div id="1752072228599-3-2" class="panel-collapse collapse"><div class="panel-body wpb_accordion_content ui-accordion-content half-internal-gutter single-block-padding">
						<div class="uncode_text_column" ><p>Il decreto legge 69/2024 convertito in legge 105/2024 ha modificato l&#8217;articolo 34bis del DPR 380/2001 distinguendo due categorie di tolleranze: costruttive ed esecutive. Le tolleranze costruttive riguardano scostamenti nei parametri dimensionali misurabili (altezze, distacchi, cubatura, superficie coperta) fino a un massimo del 2% rispetto ai valori indicati nel titolo abilitativo. Le tolleranze esecutive riguardano irregolarità geometriche, finiture e aspetti non rappresentati graficamente nei progetti ma oggettivamente esistenti, purché non incidano su parametri dimensionali né su vincoli normativi.</p>
<p><strong>Limiti di applicabilità e casi pratici</strong></p>
<p>Le tolleranze costruttive del 2% non costituiscono violazione edilizia solo se lo scostamento non comporta violazione della disciplina urbanistica vigente. Esempio concreto: se la distanza minima dal confine prevista dal regolamento edilizio è 5 metri, e il titolo indica 5 metri, una realizzazione a 4,90 metri potrebbe matematicamente rientrare nel 2% di tolleranza (0,10 metri su 5 metri), ma viola comunque la distanza minima normativa di 5 metri, quindi non è sanabile come tolleranza. Le tolleranze esecutive ammesse comprendono: lievi irregolarità nelle altezze interne che non modificano l&#8217;altezza complessiva esterna dell&#8217;edificio, piccole modifiche alla distribuzione interna non rappresentate graficamente se non incidono su elementi strutturali o parametri dimensionali, irregolarità nelle finiture esterne (cornici, zoccoli) se non modificano sagoma e prospetti in modo sostanziale. Procedura operativa: per difformità rientranti nelle tolleranze, il tecnico attesta nello stato legittimo la conformità al titolo, allegando elaborati comparativi con misurazioni e calcolo percentuale degli scostamenti. Per difformità superiori alle tolleranze: se sussiste doppia conformità (conformità alla normativa sia al momento della realizzazione sia attualmente) si richiede permesso in sanatoria con sanzione pecuniaria; se manca doppia conformità si richiede demolizione o rimessa in pristino.</p>
</div></div></div></div><div class="panel panel-default wpb_accordion_section group  no-block-padding"><div class="panel-heading wpb_accordion_header ui-accordion-header"><h4 class="panel-title font-153509 h4 font-weight-500 text-   icon-size-rg"><a data-toggle="collapse" data-parent="#accordion_2126975956" href="#1752072249949-4-8"><span>Quali requisiti del DM 5 luglio 1975 sono ancora obbligatori?</span></a></h4></div><div id="1752072249949-4-8" class="panel-collapse collapse"><div class="panel-body wpb_accordion_content ui-accordion-content half-internal-gutter single-block-padding">
						<div class="uncode_text_column" ><p>Il decreto ministeriale 5 luglio 1975 sui requisiti igienico-sanitari delle abitazioni, nonostante risalga a cinquant&#8217;anni fa, resta pienamente vigente in quanto non ancora sostituito da nuova normativa (la revisione è in corso ma non completata). Stabilisce requisiti minimi inderogabili per l&#8217;abitabilità che nessun regolamento comunale può ridurre, perché la tutela della salute è materia di competenza concorrente dove lo Stato fissa i principi fondamentali secondo l&#8217;articolo 117 della Costituzione.</p>
<p><strong>Requisiti minimi obbligatori e gerarchia normativa</strong></p>
<p>I requisiti principali sono: ogni alloggio deve avere almeno una stanza di soggiorno di 14 metri quadrati; camere da letto matrimoniali minimo 14 mq, singole minimo 9 mq; bagno completo di lavabo, vaso, bidet e vasca o doccia, con aerazione naturale diretta o meccanica forzata (se meccanica, almeno 5 ricambi d&#8217;aria all&#8217;ora); altezze minime 2,70 metri riducibili a 2,40 metri per corridoi, disimpegni, bagni e ripostigli; per comuni sopra 1000 metri di altitudine l&#8217;altezza minima è 2,55 metri; superficie finestrata illuminante non inferiore a 1/8 della superficie calpestabile del locale (rapporto aeroilluminante). I regolamenti edilizi comunali possono solo migliorare questi requisiti rendendoli più restrittivi, mai peggiorarli. In caso di contrasto tra norme: prevale sempre la norma più restrittiva tra DM e regolamento comunale. Attenzione agli interventi sull&#8217;esistente: molti regolamenti comunali precedenti al 1975 prevedevano requisiti diversi legittimi per edifici realizzati ante-1975, ma per interventi di ristrutturazione completa con ridistribuzione degli spazi si applicano i requisiti attuali del DM 1975. Alcuni comuni ammettono deroghe se si mantiene la distribuzione esistente senza modifiche sostanziali.</p>
</div></div></div></div><div class="panel panel-default wpb_accordion_section group  no-block-padding"><div class="panel-heading wpb_accordion_header ui-accordion-header"><h4 class="panel-title font-153509 h4 font-weight-500 text-   icon-size-rg"><a data-toggle="collapse" data-parent="#accordion_2126975956" href="#1763475395835-5-3"><span>Quali responsabilità assume l’architetto con permesso di costruire, SCIA e CILA?</span></a></h4></div><div id="1763475395835-5-3" class="panel-collapse collapse"><div class="panel-body wpb_accordion_content ui-accordion-content half-internal-gutter single-block-padding">
						<div class="uncode_text_column" ><p>I tre titoli abilitativi edilizi (permesso di costruire, SCIA, CILA) comportano responsabilità professionali radicalmente diverse per il progettista a causa del diverso sistema di controllo amministrativo. Con il permesso di costruire il comune effettua controllo preventivo verificando la conformità del progetto prima del rilascio del titolo. Il progettista ha responsabilità tecnica (il progetto deve essere conforme alle norme) ma non responsabilità penale per false dichiarazioni, perché non assevera ma solo progetta. Se durante i lavori si realizza qualcosa di difforme dal permesso, la responsabilità penale ricade sul direttore dei lavori e sul costruttore.</p>
<p><strong>SCIA e CILA: l’architetto assume la veste di garante pubblico</strong></p>
<p>Con la SCIA (Segnalazione Certificata di Inizio Attività) il comune ha 30 giorni per il controllo successivo. Il progettista assevera la conformità dell&#8217;intervento alle norme urbanistiche, edilizie, di sicurezza e igiene. Le responsabilità sono: tecnica (il progetto deve essere realmente conforme) e penale per dichiarazioni false secondo l&#8217;articolo 19 della legge 241/1990 e l&#8217;articolo 481 del Codice Penale. Se il comune accerta difformità entro 30 giorni ordina la rimozione delle difformità o sospende i lavori; se accerta dopo 30 giorni può comunque sanzionare con diffida, sanzioni pecuniarie, ordine di rimessa in pristino. Con la CILA (Comunicazione Inizio Lavori Asseverata) non esiste controllo preventivo né termine per il controllo successivo. Il progettista assevera l&#8217;ammissibilità dell&#8217;intervento (manutenzione straordinaria leggera) e la conformità normativa, assumendo responsabilità penale immediata per false asseverazioni. Il comune può accertare abusi edilizi in qualsiasi momento senza limiti temporali. La differenza cruciale: con il permesso il comune &#8220;garantisce&#8221; prima del rilascio, e un errore interpretativo del progettista può essere corretto durante l&#8217;istruttoria; con SCIA e CILA il progettista si assume la piena responsabilità interpretativa, e un errore diventa immediatamente abuso edilizio o reato penale.</p>
</div></div></div></div>
		</div></div></div></div></div></div></div><div class="wpb_column pos-top pos-center align_center column_parent col-lg-3 boomapps_vccolumn half-internal-gutter"><div class="uncol style-light sticky-element sticky-sidebar"  ><div class="uncoltable"><div class="uncell  vc_custom_1752127794561 boomapps_vccolumn border-color-526326-color single-block-padding style-color-xsdn-bg" style="border-style: solid;border-left-width: 1px ;" ><div class="uncont" ><div class="uncode-info-box  top-avatar" ><span class="author-wrap"><a href="https://archiformazione.it/author/team-redazionale/"><span class="uncode-ib-avatar uncode-ib-avatar-size-md"><img alt='Team redazionale' src='https://archiformazione.it/wp-content/uploads/2025/07/Team-redazionale-1-40x40.jpg' srcset='https://archiformazione.it/wp-content/uploads/2025/07/Team-redazionale-1-80x80.jpg 2x' class='avatar avatar-40 photo' height='40' width='40' loading='lazy'/></span></a><span class="author-info"> <a href="https://archiformazione.it/author/team-redazionale/">Team redazionale</a></span></span></div><div class="uncode-info-box  h4 font-weight-500 text-uppercase" ><span class="category-info"> <a href="https://archiformazione.it/focus_cat/deontologia/" title="Vedi tutti gli articoli in Deontologia" class="">Deontologia</a></span></div><div class="divider-wrapper "  >
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]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Parcella architetti: come si calcola il compenso professionale oggi</title>
		<link>https://archiformazione.it/focus/parcella-architetti-come-si-calcola-il-compenso-professionale-oggi/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=parcella-architetti-come-si-calcola-il-compenso-professionale-oggi</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Team redazionale]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 07 Nov 2025 14:54:23 +0000</pubDate>
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					<description><![CDATA[<p>Come si determina oggi la parcella architetti dopo l’abrogazione delle tariffe professionali? Quali norme regolano il compenso, quando serve un incarico scritto e quali strumenti tutelano il professionista se il cliente non paga? Sono domande centrali per chi avvia l’attività, perché il compenso non è soltanto il prezzo di una prestazione, ma il riconoscimento giuridico di competenze tecniche, responsabilità pubblicistiche e sapere specialistico. </p>
<p>L'articolo <a href="https://archiformazione.it/focus/parcella-architetti-come-si-calcola-il-compenso-professionale-oggi/">Parcella architetti: come si calcola il compenso professionale oggi</a> proviene da <a href="https://archiformazione.it">Archiformazione</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<div class="wpb-content-wrapper"><div data-parent="true" class="vc_row focus row-container boomapps_vcrow" id="row-unique-42"><div class="row limit-width row-parent"><div class="wpb_row row-inner"><div class="wpb_column pos-top pos-center align_left column_parent col-lg-9 boomapps_vccolumn single-internal-gutter"><div class="uncol style-light"  ><div class="uncoltable"><div class="uncell  boomapps_vccolumn no-block-padding" ><div class="uncont" ><div class="uncode_text_column" ><p>Nel percorso “Avvio alla professione”, questo tema viene affrontato come un nodo strategico della pratica professionale, da leggere attraverso il Codice Civile, i decreti parametri, il codice deontologico e la disciplina dell’equo compenso. Iniziamo col chiederci quando la <strong>parcella architetti </strong>è valida senza contratto scritto. Dal punto di vista civilistico, un contratto verbale può anche rimanere valido, ma sul piano deontologico l’architetto si espone a un illecito disciplinare perché l’articolo 24 del codice deontologico impone la forma scritta per l’incarico professionale. Questo significa che il problema non è solo formale: senza un incarico scritto diventano più deboli sia la tutela del professionista sia la prova del contenuto economico dell’accordo in caso di contestazione sulla parcella.</p>
<p>Il quadro si comprende meglio se si parte dalla natura della professione. L’architetto esercita infatti una professione intellettuale regolamentata, soggetta a iscrizione all’albo ai sensi dell’articolo 2229 del Codice Civile. Inoltre, se manca l’iscrizione all’albo, o se l’attività viene svolta fuori dai limiti di competenza, il diritto al compenso viene meno secondo quanto previsto dall’articolo 2231 del Codice Civile. Ecco perché il contratto scritto non va letto come un semplice adempimento burocratico. È il primo presidio che rende il compenso difendibile, chiarisce le prestazioni affidate e riduce il rischio di sanzioni disciplinari o di difficoltà probatorie quando la relazione con il cliente si complica. Il punto decisivo, però, è capire anche come il compenso degli architetti deve essere costruito nel contratto, perché non basta indicare una cifra finale.</p>
<h2><strong>Come si calcola la parcella architetti dopo l’abolizione delle tariffe?</strong></h2>
<p>La regola di base è contenuta nell’articolo 2233 del Codice Civile, che prevede la determinazione del compenso da parte del giudice quando manca un accordo tra le parti e il valore non può essere ricostruito attraverso tariffe o usi. Anche dopo l’abolizione delle tariffe professionali, però, resta fermo il principio secondo cui il <strong>compenso degli architetti</strong> deve essere adeguato all’importanza dell’opera, cioè alla sua complessità tecnica e professionale.</p>
<p>Con la legge 27/2012 il sistema è cambiato in modo netto. Le tariffe professionali sono state abrogate, ma il compenso non è diventato una materia lasciata all’improvvisazione, perché la stessa riforma ha introdotto l’obbligo di pattuire il compenso al momento del conferimento dell’incarico e di comunicare al cliente, in forma scritta o digitale, il grado di complessità della prestazione, i dati della polizza RC professionale, gli estremi INARCASSA e tutte le singole voci di costo.</p>
<p>Qui entra in gioco un aspetto spesso sottovalutato: la <strong>parcella architetti</strong> non può essere presentata come un importo generico, né come un forfait opaco. Anche quando si sceglie una formula forfettaria, il compenso deve derivare da una scomposizione analitica delle singole prestazioni, delle spese, degli onorari e dei contributi. In altre parole, il professionista deve poter dimostrare come è arrivato a quella cifra e quali attività sono comprese nel corrispettivo pattuito. Questo passaggio è cruciale anche in ottica preventiva. Se il preventivo è costruito bene, il rapporto con il cliente parte su basi più chiare; se invece il compenso viene formulato in modo approssimativo, aumentano il rischio di contestazioni, la fragilità contrattuale e la difficoltà di tutela successiva. Ed è proprio a questo punto che diventano decisivi i decreti parametri.</p>
<h2><strong>Qual è la differenza tra DM 140/2012 e DM 17 giugno 2016?</strong></h2>
<p>Il DM 140/2012 è il riferimento per la liquidazione giudiziale del compenso quando manca un accordo tra le parti. Non introduce una tariffa obbligatoria, ma un sistema tecnico di calcolo fondato sui parametri V, P, G e Q, che tengono conto del valore economico dell’opera, della sua complessità e della specificità della prestazione. Per applicarlo correttamente, l’opera deve essere scomposta nelle sue componenti e nelle sue fasi prestazionali, come studio di fattibilità, progettazione e direzione lavori.</p>
<p>Accanto a questo decreto opera il DM 17 giugno 2016, che riguarda invece i corrispettivi da porre a base di gara nei contratti pubblici. La logica è simile, ma i valori e le tabelle sono diversi, perché le opere pubbliche richiedono un livello di elaborazione, controllo e documentazione più elevato rispetto alle opere private. Per questo i due decreti non sono intercambiabili in modo superficiale, e la loro distinzione incide direttamente sul modo in cui si formula un preventivo e si difende il proprio credito.</p>
<p>C’è poi un elemento molto concreto che merita attenzione: in assenza di preventivo scritto, il DM 140/2012 può portare a una riduzione del compenso liquidato, indicata generalmente intorno al 30 per cento. È un dato che cambia radicalmente la prospettiva operativa: il preventivo scritto non serve solo a “essere in regola”, ma incide sulla possibilità stessa di ottenere una liquidazione piena del compenso in sede giudiziale. A questo punto il ragionamento si allarga in modo naturale a due domande che gli architetti si pongono sempre più spesso. Quando si applica l’equo compenso? E cosa succede se, nonostante tutto, il committente non paga?</p>
<h2><strong>Quando si applica l’equo compenso e come si recupera il credito?</strong></h2>
<p>La legge 49/2023 sull’equo compenso si applica ai rapporti con i cosiddetti committenti forti, cioè banche, assicurazioni, pubbliche amministrazioni e imprese con più di 50 dipendenti o con ricavi superiori a 10 milioni di euro. In questi casi, clausole che non prevedano un <strong>compenso degli architetti</strong> equo e proporzionato sono considerate nulle. Nei rapporti con clienti privati o piccole imprese, invece, non si applica questa disciplina speciale, ma restano validi i principi generali dell’articolo 2233 del Codice Civile. Questo significa che il professionista deve imparare a distinguere i diversi profili del committente prima ancora di redigere il contratto. Non basta sapere come si calcola il compenso: occorre capire quale disciplina si applica, quali clausole possono essere contestate e quali margini di equilibrio contrattuale sono effettivamente disponibili.</p>
<p>Se poi il cliente non paga, la tutela passa anche attraverso il parere di congruità dell’Ordine. Per richiedere una ingiunzione di pagamento, il professionista deve costruire una pratica documentale completa con contratto, preventivo, elaborati consegnati e solleciti inviati al cliente, così che l’Ordine possa verificare la congruità del compenso e offrire un supporto probatorio utile al ricorso. In questo senso, il recupero del credito non comincia quando nasce il contenzioso, ma molto prima: comincia da come viene scritto l’incarico, da come viene impostato il preventivo e da come viene documentata ogni fase della prestazione.</p>
<p>Ed è qui che il tema del compenso smette di essere una questione meramente contabile e diventa una competenza strutturale della professione. Comprendere come si costruisce una parcella, quando si applicano i parametri, come si redige un incarico corretto e come si tutela il credito significa governare davvero una parte essenziale dell’attività professionale, senza lasciare che il valore del lavoro venga deciso solo a valle, quando il problema è già esploso.</p>
</div></div></div></div></div></div><div class="wpb_column pos-top pos-center align_center column_parent col-lg-3 boomapps_vccolumn half-internal-gutter"><div class="uncol style-light sticky-element sticky-sidebar"  ><div class="uncoltable"><div class="uncell  vc_custom_1752127794561 boomapps_vccolumn border-color-526326-color single-block-padding style-color-xsdn-bg" style="border-style: solid;border-left-width: 1px ;" ><div class="uncont" ><div class="uncode-info-box  top-avatar" ><span class="author-wrap"><a href="https://archiformazione.it/author/team-redazionale/"><span class="uncode-ib-avatar uncode-ib-avatar-size-md"><img alt='Team redazionale' src='https://archiformazione.it/wp-content/uploads/2025/07/Team-redazionale-1-40x40.jpg' srcset='https://archiformazione.it/wp-content/uploads/2025/07/Team-redazionale-1-80x80.jpg 2x' class='avatar avatar-40 photo' height='40' width='40' loading='lazy'/></span></a><span class="author-info"> <a href="https://archiformazione.it/author/team-redazionale/">Team redazionale</a></span></span></div><div class="uncode-info-box  h4 font-weight-500 text-uppercase" ><span class="category-info"> <a href="https://archiformazione.it/focus_cat/deontologia/" title="Vedi tutti gli articoli in Deontologia" class="">Deontologia</a></span></div><div class="divider-wrapper "  >
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		<title>Incarichi pubblici e privati: orientarsi tra contratti, competenze e procedure nell&#8217;esercizio professionale dell&#8217;architetto</title>
		<link>https://archiformazione.it/focus/incarichi-pubblici-e-privati-orientarsi-tra-contratti-competenze-e-procedure-nellesercizio-professionale-dellarchitetto/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=incarichi-pubblici-e-privati-orientarsi-tra-contratti-competenze-e-procedure-nellesercizio-professionale-dellarchitetto</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Team redazionale]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 27 Oct 2025 10:32:09 +0000</pubDate>
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					<description><![CDATA[<p>Il percorso formativo proposto dal Centro Studi Tecnojus, che unisce le competenze di architetti e avvocati, si colloca nella dimensione tecnico-giuridica che caratterizza sempre più l'esercizio professionale. </p>
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										<content:encoded><![CDATA[<div class="wpb-content-wrapper"><div data-parent="true" class="vc_row focus row-container boomapps_vcrow" id="row-unique-44"><div class="row limit-width row-parent"><div class="wpb_row row-inner"><div class="wpb_column pos-top pos-center align_left column_parent col-lg-9 boomapps_vccolumn single-internal-gutter"><div class="uncol style-light"  ><div class="uncoltable"><div class="uncell  boomapps_vccolumn no-block-padding" ><div class="uncont" ><div class="uncode_text_column" ><p>L&#8217;avvio alla professione comporta la comprensione di due universi paralleli ma profondamente diversi: l&#8217;incarico privato, caratterizzato dall&#8217;autonomia contrattuale e dal rapporto fiduciario diretto con il committente, e l&#8217;incarico pubblico, regolato da una normativa speciale che stabilisce procedure, requisiti e modalità di affidamento stringenti. Se un tempo il cliente privato rappresentava la committenza maggioritaria, oggi l&#8217;incarico pubblico sta guadagnando terreno, diventando un&#8217;opportunità strategica per chi sa navigare consapevolmente in un quadro normativo complesso governato dal nuovo codice dei contratti pubblici.</p>
<h2><strong>L&#8217;incarico professionale: natura e fondamenti giuridici</strong></h2>
<p>L&#8217;incarico professionale si sostanzia nell&#8217;affidamento da parte del committente al professionista affinché svolga un&#8217;attività che costituisce oggetto della professione esercitata. Questa affermazione, apparentemente banale, nasconde un universo di implicazioni giuridiche che l&#8217;architetto contemporaneo non può ignorare. La professione di architetto è una professione intellettuale regolamentata: intellettuale perché basata su saperi e conoscenze specialistiche unite a condotte probe improntate alla massima diligenza professionale, regolamentata perché asservita alle tutele pubblicistiche e all&#8217;affidamento dei terzi.</p>
<p>L&#8217;articolo 2229 del Codice Civile stabilisce che la legge determina le professioni intellettuali per l&#8217;esercizio delle quali è necessaria l&#8217;iscrizione in appositi albi o elenchi, riconoscendo il ruolo fondamentale della vigilanza dello Stato. Questa vigilanza non è vessazione burocratica ma riconoscimento che i nostri speciali saperi, le nostre conoscenze, quel saper fare e saper essere è asservito alla tutela di specifici interessi pubblici: salute, sicurezza, incolumità pubblica, territorio, ambiente, paesaggio, beni culturali e affidamento dei terzi. Nella gerarchia degli interessi, l&#8217;interesse pubblico prevale sull&#8217;interesse privato: anche quando svolgiamo la nostra attività per conto e nell&#8217;interesse di un cliente privato, non dobbiamo mai dimenticare l’interesse pubblico.</p>
<p>Il contratto di prestazione d&#8217;opera intellettuale, disciplinato dall&#8217;articolo 2230 e seguenti del Codice Civile, si caratterizza per la personalità nell&#8217;esecuzione (intuitus personae), anche se svolto in forma societaria. La scelta del professionista avviene sulla base della qualità della persona: si va da quell&#8217;architetto perché piace come progetta, perché ne parlano bene, perché si comporta scrupolosamente con i clienti. Questo rapporto fiduciario rappresenta la base del contratto, ma non elimina la necessità di formalizzarlo adeguatamente.</p>
<h2><strong>Il contratto sinallagmatico: prestazione e corrispettivo</strong></h2>
<p>Il contratto di prestazione d&#8217;opera intellettuale è di tipo sinallagmatico: ovvero esiste un nesso di reciprocità che unisce una prestazione a un&#8217;altra. Il principio latino &#8220;do ut des&#8221; (do una cosa perché tu dia un&#8217;altra cosa) qui si declina come &#8220;facio ut des&#8221; (faccio una cosa perché tu mi dia). Nel momento in cui si conclude il contratto, il committente diventa creditore della prestazione e il professionista diventa debitore della prestazione. È come una partita dove si parte da debitori come professionisti e si deve invertire la posizione adempiendo in modo esatto alla prestazione. <strong>Prestazione esatta</strong> significa non solamente pattuita ma dovuta. Se si adempie esattamente la prestazione dovuta, i ruoli si invertono: il professionista diventa creditore del compenso professionale e il committente diventa debitore. Questa inversione non è automatica ma conseguente all&#8217;adempimento, che deve essere verificabile e verificato.</p>
<p><strong>L&#8217;articolo 1173 del Codice Civile identifica le fonti dell&#8217;obbligazione</strong>: il contratto rappresenta la fonte principale, ma non l&#8217;unica. Anche &#8220;ogni altro fatto o atto stabilito dall&#8217;ordinamento giuridico&#8221; può diventare fonte di obbligazione. Nel caso specifico della professione, redigere un progetto conforme alla disciplina urbanistica edilizia vigente in un determinato territorio costituisce obbligazione anche se il committente vorrebbe qualcosa di non completamente conforme. Anche il fatto illecito può diventare fonte di obbligazione in una responsabilità extracontrattuale: se un grave vizio dell&#8217;opera crea un danno ingiusto a un acquirente di un immobile del quale si è stati progettisti o direttori lavori, quel danno ingiusto diventa fonte di un&#8217;obbligazione risarcitoria da parte di tutti i soggetti ritenuti in nesso causale con quel difetto, anche senza vincolo contrattuale diretto con il danneggiato.</p>
<h2><strong>Gli articoli fondamentali del Codice Civile</strong></h2>
<p>La conoscenza degli articoli fondamentali del Codice Civile che regolano la prestazione d&#8217;opera intellettuale rappresenta un patrimonio professionale imprescindibile. L&#8217;articolo 2231 stabilisce che la mancanza di iscrizione all&#8217;albo non dà diritto al pagamento del compenso: se non si possiede la competenza richiesta per quella specifica attività, non solo non si ha diritto al compenso ma si può configurare l&#8217;esercizio abusivo di professione.</p>
<p>L&#8217;articolo 2232 stabilisce che il prestatore d&#8217;opera deve eseguire personalmente l&#8217;incarico assunto, caratteristica dell&#8217;intuitus personae (in base alla qualità della persona). Questo principio non è incompatibile con l&#8217;utilizzo di collaboratori e ausiliari, ma la responsabilità rimane personale del professionista incaricato. <strong>L&#8217;articolo 2233</strong> regola il compenso: se non è convenuto dalle parti, è determinato secondo le tariffe o usi, e in loro mancanza dal giudice. Il <strong>secondo comma</strong> dell&#8217;articolo 2233 contiene un principio fondamentale spesso ignorato dalla giurisprudenza: &#8220;in ogni caso la misura del compenso deve essere adeguata all&#8217;importanza dell&#8217;opera e al decoro della professione&#8221;. Sull&#8217;importanza dell&#8217;opera c&#8217;è convergenza, sul decoro della professione la giurisprudenza ha sempre sostenuto che tutte le professioni sono decorose, non solo quelle intellettuali. Il <strong>terzo comma</strong> stabilisce la nullità dei patti tra avvocati e praticanti se non redatti in forma scritta, norma specifica per gli avvocati che godono di legislazione autonoma.</p>
<p>L&#8217;<strong>articolo 2234 </strong>riconosce il diritto del professionista a ricevere anticipazioni e stabilisce un divieto di ritenzione: non si possono trattenere documenti ricevuti durante l&#8217;incarico se non per tutela dei propri diritti secondo leggi professionali. L&#8217;<strong>articolo 2237</strong> regola il recesso: il cliente può sempre recedere ad nutum, pagando le spese sostenute e il compenso per l&#8217;opera svolta. Il professionista non può pretendere compensi per mancato guadagno futuro. Diversamente, il prestatore d&#8217;opera può recedere solamente per giusta causa, e questo recesso deve essere esercitato in modo da evitare pregiudizio al cliente. Se si è direttori lavori e si vuole recedere, si deve continuare finché il cliente non nomina un successivo, altrimenti ci si dimette determinando sospensione lavori con eventuali pregiudizi economici o fisici.</p>
<h2><strong>L&#8217;incarico pubblico: il nuovo codice dei contratti pubblici</strong></h2>
<p>Gli affidamenti di incarichi pubblici per servizi di architettura sono regolati dal <strong>decreto legislativo 36 del 2023</strong>, codice dei contratti pubblici. L&#8217;incarico pubblico è sempre stato disciplinato da legge speciale: dalla legge 2248 del 1865 (legge di unificazione d&#8217;Italia con regolamento del 1895) fino al 1994, quando Tangentopoli e Mani Pulite hanno fatto emergere il default del sistema (appalti che partivano da un miliardo di lire e finivano a 6-7 miliardi). Il ministro Merloni ha pensionato la normativa ottocentesca introducendo la Merloni, poi Merloni bis, ter, quater, fino al decreto legislativo 163 del 2006, poi il 50, infine l&#8217;attuale 36 del 2023.</p>
<p>Questo codice definisce modalità, soggetti ammessi e requisiti necessari per partecipare alle procedure di gara. Esistono soglie: sotto soglia e sopra soglia (attualmente 140.000 euro per i servizi di architettura e ingegneria).</p>
<p><strong>Chi può partecipare?</strong> Professionisti singoli o associati, società di professionisti, società di ingegneria o di architettura, consorzi, raggruppamenti temporanei di professionisti (RTP) o di imprese, soggetti stabiliti in altri stati membri UE abilitati dal diritto nazionale o internazionale a offrire questi servizi, nel rispetto dei principi di non discriminazione e parità di trattamento. L&#8217;articolo 66 del codice stabilisce un elenco non tassativo aprendo anche a enti senza scopo di lucro purché in grado di dimostrare i requisiti richiesti. Oltre ai soggetti, servono requisiti minimi per la partecipazione, indicati nella parte quinta dell&#8217;allegato II.12 del codice.</p>
<h2><strong>I servizi affidabili e le procedure di gara</strong></h2>
<p>I servizi affidabili includono: <strong>servizi relativi alla progettazione</strong> (studi di fattibilità tecnico-economica, documentazione preliminare di indirizzo, progetto di fattibilità tecnica ed economica che definisce caratteristiche funzionali tecniche gestionali ed economiche, progetto esecutivo che definisce in ogni dettaglio l&#8217;intervento e i costi), <strong>attività di supporto alla progettazione </strong>(indagini geologiche geotecniche sismiche, rilievi topografici catastali, misurazioni, sondaggi, studi e analisi di impatto ambientale), <strong>verifica preventiva della progettazione</strong> come validazione del progetto per assicurare conformità a normativa e requisiti. Oltre ai servizi relativi alla progettazione, ci sono i servizi relativi all&#8217;<strong>esecuzione del controllo</strong>: direzione lavori, coordinamento sicurezza in fase di progettazione e di esecuzione, assistenza e supporto tecnico al responsabile unico del progetto, collaudo tecnico-amministrativo, collaudo statico. Esistono anche <strong>altri servizi tecnici specialistici</strong>: progettazione impiantistica, progettazione urbanistica, pianificazione territoriale, attività tecnico-amministrative, valutazioni immobiliari, redazione piani di manutenzione, servizi per i beni culturali.</p>
<p>Le <strong>procedure di affidamento</strong> possono essere: aperte, ristrette, negoziate con obbligo di pubblicazione del bando per importi pari o superiori alla soglia europea. La scelta del contraente avviene in base al criterio dell&#8217;offerta economicamente più vantaggiosa, che privilegia (o dovrebbe privilegiare) la qualità rispetto al prezzo, soprattutto per i servizi intellettuali come la progettazione. Esiste il divieto di frazionamento artificioso degli incarichi. L&#8217;ANAC (Agenzia Nazionale Anticorruzione) ha dichiarato che l&#8217;affidamento congiunto di tutti gli incarichi progettuali è preferibile per garantire coerenza e qualità del progetto finale e avere un unico responsabile di riferimento.</p>
<p>La <strong>ponderazione tecnico-economica</strong>, la struttura della base d&#8217;asta e l&#8217;equo compenso dei corrispettivi da mettere a base di gara sono oggi regolati dal decreto ministeriale 17 giugno 2016, il cosiddetto <strong>decreto parametri bis</strong>. Il compenso delle opere pubbliche ha sempre avuto una disciplina più rigorosa rispetto alle opere private, anche nella produzione degli elaborati. Sono richieste cauzioni e garanzie, implementazione del BIM (Building Information Modeling), attenzione ai giovani: i professionisti iscritti all’albo da meno di  5 anni che partecipano alle procedure con ruoli sostanziali costituiscono punteggio migliore per l&#8217;affidamento.</p>
<h2><strong>L&#8217;equo compenso: una tutela necessaria</strong></h2>
<p>La legge 49 del 2023 sull&#8217;equo compenso rappresenta una tutela fondamentale nei rapporti con pubbliche amministrazioni e grandi committenti privati, imponendo che il compenso sia proporzionato alla quantità e qualità del lavoro svolto. Il principio sottostante è cristallino: il rapporto sinallagmatico tra prestazione e compenso deve essere equilibrato, rispettando l&#8217;articolo 2233 del Codice Civile che stabilisce la proporzionalità del compenso all&#8217;importanza dell&#8217;opera. Il principio “Facio ut des&#8221; non è dunque mera astrazione giuridica ma rappresenta il presidio della dignità professionale che ogni architetto deve saper rivendicare.</p>
</div><div class="uncode-accordion wpb_accordion wpb_content_element  plus-signed sign-size-md default-typography no-content-border" data-collapsible="no" data-target="" data-active-tab="99" >
		<div class="panel-group wpb_wrapper wpb_accordion_wrapper" id="accordion_1423339820" data-no-toggle="">

<div class="panel panel-default wpb_accordion_section group  no-block-padding"><div class="panel-heading wpb_accordion_header ui-accordion-header"><h4 class="panel-title font-153509 h4 font-weight-500 text-   icon-size-rg"><a data-toggle="collapse" data-parent="#accordion_1423339820" href="#6c17089b-5037-5"><span>Qual è la differenza fondamentale tra incarico privato e incarico pubblico dal punto di vista normativo?</span></a></h4></div><div id="6c17089b-5037-5" class="panel-collapse collapse"><div class="panel-body wpb_accordion_content ui-accordion-content half-internal-gutter">
						<div class="uncode_text_column" ><p>L&#8217;incarico privato è regolato dalla normativa generale del Codice Civile (articoli 2230 e seguenti sulle professioni intellettuali, più le norme generali sul contratto degli articoli 1321 e seguenti), lasciando ampia autonomia contrattuale alle parti nei limiti imposti dalla legge. L&#8217;incarico pubblico è invece regolato rigidamente da normativa speciale: il decreto legislativo 36 del 2023 (codice dei contratti pubblici) che stabilisce procedure di affidamento, requisiti di partecipazione, modalità di gara, criteri di valutazione delle offerte, obblighi di trasparenza e pubblicità. Nell&#8217;incarico privato il professionista negozia direttamente con il committente basandosi sul rapporto fiduciario (intuitus personae); nell&#8217;incarico pubblico deve partecipare a procedure competitive rispettando requisiti minimi di capacità economico-finanziaria e tecnico-professionale, con affidamento basato sull&#8217;offerta economicamente più vantaggiosa.</p>
</div></div></div></div><div class="panel panel-default wpb_accordion_section group  no-block-padding"><div class="panel-heading wpb_accordion_header ui-accordion-header"><h4 class="panel-title font-153509 h4 font-weight-500 text-   icon-size-rg"><a data-toggle="collapse" data-parent="#accordion_1423339820" href="#1752069937-2-64"><span>Perché il codice deontologico richiede la forma scritta del contratto se la legge non la impone?</span></a></h4></div><div id="1752069937-2-64" class="panel-collapse collapse"><div class="panel-body wpb_accordion_content ui-accordion-content half-internal-gutter single-block-padding">
						<div class="uncode_text_column" ><p>Il Codice Civile non impone la forma scritta per i contratti di prestazione d&#8217;opera intellettuale (salvo per gli avvocati all&#8217;articolo 2232 terzo comma). Il codice deontologico degli architetti (articolo 23) richiede invece che l&#8217;incarico sia redatto in forma scritta. La ragione risiede nella tutela sia del professionista che del committente: nei contenziosi, i contratti verbali diventano difficilissimi da gestire perché manca la prova documentale di quanto pattuito. Violare l&#8217;obbligo deontologico di forma scritta non comporta nullità del contratto dal punto di vista giuridico (che rimane valido anche verbalmente), ma espone il professionista a responsabilità disciplinare: richiamo per la prima volta, censura (atto ufficiale annotato nella &#8220;fedina disciplinare&#8221;), fino alla sospensione dall&#8217;esercizio. La forma scritta protegge da contestazioni su oggetto della prestazione, compenso, modalità di esecuzione, obblighi reciproci.</p>
</div></div></div></div><div class="panel panel-default wpb_accordion_section group  no-block-padding"><div class="panel-heading wpb_accordion_header ui-accordion-header"><h4 class="panel-title font-153509 h4 font-weight-500 text-   icon-size-rg"><a data-toggle="collapse" data-parent="#accordion_1423339820" href="#1752072203317-2-6"><span>Cosa significa che il professionista deve eseguire "esattamente la prestazione dovuta" e non solo quella pattuita?</span></a></h4></div><div id="1752072203317-2-6" class="panel-collapse collapse"><div class="panel-body wpb_accordion_content ui-accordion-content half-internal-gutter single-block-padding">
						<div class="uncode_text_column" ><p>L&#8217;articolo 1218 del Codice Civile stabilisce che il debitore deve eseguire esattamente la prestazione dovuta. &#8220;Dovuta&#8221; significa non solo ciò che è stato esplicitamente pattuito nel contratto, ma anche ciò che la legge e l&#8217;ordinamento giuridico pretendono dal professionista in ragione della natura della prestazione. Esempio concreto: un progettista deve assicurare la conformità del progetto alla normativa urbanistica, edilizia, paesaggistica e individuare la corretta procedura amministrativa (CILA, SCIA, permesso di costruire) anche se il contratto non lo specifica esplicitamente, perché questo rientra nella diligenza professionale qualificata dell&#8217;articolo 1176 comma 2. La disciplina conformativa dell&#8217;attività edificatoria diventa fonte di obbligazione anche se il committente vorrebbe soluzioni non conformi: l&#8217;interesse pubblico prevale sull&#8217;interesse privato. Non basta fare quello che il cliente chiede; bisogna fare quello che è legalmente e deontologicamente corretto.</p>
</div></div></div></div><div class="panel panel-default wpb_accordion_section group  no-block-padding"><div class="panel-heading wpb_accordion_header ui-accordion-header"><h4 class="panel-title font-153509 h4 font-weight-500 text-   icon-size-rg"><a data-toggle="collapse" data-parent="#accordion_1423339820" href="#1752072228599-3-2"><span>Come funziona il recesso dal contratto e quali sono le differenze tra committente e professionista?</span></a></h4></div><div id="1752072228599-3-2" class="panel-collapse collapse"><div class="panel-body wpb_accordion_content ui-accordion-content half-internal-gutter single-block-padding">
						<div class="uncode_text_column" ><p>L&#8217;articolo 2237 del Codice Civile stabilisce un&#8217;asimmetria significativa. Il committente può sempre recedere ad nutum (senza motivazione), pagando solo le spese sostenute e il compenso per l&#8217;opera svolta; non deve pagare il mancato guadagno futuro del professionista. Diversamente, il prestatore d&#8217;opera può recedere solamente per giusta causa (non mi stanno pagando gli acconti pattuiti, comportamenti scorretti che impediscono corretto svolgimento, richieste illecite), e questo recesso deve essere esercitato in modo da evitare pregiudizio al cliente. Esempio pratico: se si è direttori lavori e si vuole recedere, si deve continuare finché il cliente non nomina un successore, altrimenti la sospensione dei lavori potrebbe causare pregiudizi economici o fisici (cantiere non protetto, pioggia, deterioramento). Licenza accettata dal cliente, il professionista deve gestire una transizione ordinata evitando danni.</p>
</div></div></div></div><div class="panel panel-default wpb_accordion_section group  no-block-padding"><div class="panel-heading wpb_accordion_header ui-accordion-header"><h4 class="panel-title font-153509 h4 font-weight-500 text-   icon-size-rg"><a data-toggle="collapse" data-parent="#accordion_1423339820" href="#1752072249949-4-8"><span>Quali sono i requisiti minimi per partecipare a una procedura di affidamento di incarico pubblico?</span></a></h4></div><div id="1752072249949-4-8" class="panel-collapse collapse"><div class="panel-body wpb_accordion_content ui-accordion-content half-internal-gutter single-block-padding">
						<div class="uncode_text_column" ><p>I requisiti minimi per partecipare sono indicati nella parte quinta dell&#8217;allegato 2.12 del codice dei contratti pubblici e includono: titolo di studio, abilitazione professionale e iscrizione all&#8217;albo; requisiti di capacità economica e finanziaria (es. fatturato globale minimo negli ultimi anni); requisiti di capacità tecnica e professionale (aver svolto servizi analoghi per importo e complessità, dimostrabili con certificati di corretta esecuzione); regolarità contributiva attestata dal DURC; per le società: inclusione nell&#8217;oggetto sociale delle attività di architettura e ingegneria, organigramma aggiornato con indicazione dei professionisti e tecnici disponibili, presenza di un direttore tecnico laureato in ingegneria o architettura abilitato con almeno 10 anni di iscrizione all&#8217;albo, delega formale della responsabilità degli elaborati tecnici al direttore tecnico o a professionista con requisiti equivalenti. Per i giovani professionisti (inferiori ai 5 anni di iscrizione) esistono facilitazioni quando partecipano in RTP con ruoli sostanziali.</p>
</div></div></div></div><div class="panel panel-default wpb_accordion_section group  no-block-padding"><div class="panel-heading wpb_accordion_header ui-accordion-header"><h4 class="panel-title font-153509 h4 font-weight-500 text-   icon-size-rg"><a data-toggle="collapse" data-parent="#accordion_1423339820" href="#1752072249949-4-85"><span>Cosa prevede la legge sull'equo compenso e a chi si applica?</span></a></h4></div><div id="1752072249949-4-85" class="panel-collapse collapse"><div class="panel-body wpb_accordion_content ui-accordion-content half-internal-gutter single-block-padding">
						<div class="uncode_text_column" ><p>La legge 49 del 2023 sull&#8217;equo compenso tutela i professionisti nei rapporti con pubbliche amministrazioni, società controllate da enti pubblici, grandi imprese che per forte potere contrattuale potrebbero imporre compensi irrisori. Il principio: il compenso deve essere giusto, equo, proporzionato alla prestazione professionale richiesta, nel rispetto dell&#8217;articolo 2233 del Codice Civile (adeguato all&#8217;importanza dell&#8217;opera e al decoro della professione). La legge si applica specificamente ai rapporti dove esiste squilibrio di potere contrattuale tra committente e professionista. Costituisce illecito disciplinare la violazione dell&#8217;obbligo di avvertire il cliente che il compenso deve rispettare queste disposizioni, pena la nullità della pattuizione. Prima dell&#8217;equo compenso, casi eclatanti come il piano regolatore di Reggio Calabria affidato per un euro creavano distorsioni di mercato; oggi queste situazioni dovrebbero essere eliminate. L&#8217;obiettivo: evitare che il professionista venga costretto ad accettare compensi non proporzionati alla prestazione solo perché non ha alternativa contrattuale.</p>
</div></div></div></div>
		</div></div></div></div></div></div></div><div class="wpb_column pos-top pos-center align_center column_parent col-lg-3 boomapps_vccolumn half-internal-gutter"><div class="uncol style-light sticky-element sticky-sidebar"  ><div class="uncoltable"><div class="uncell  vc_custom_1752127794561 boomapps_vccolumn border-color-526326-color single-block-padding style-color-xsdn-bg" style="border-style: solid;border-left-width: 1px ;" ><div class="uncont" ><div class="uncode-info-box  top-avatar" ><span class="author-wrap"><a href="https://archiformazione.it/author/team-redazionale/"><span class="uncode-ib-avatar uncode-ib-avatar-size-md"><img alt='Team redazionale' src='https://archiformazione.it/wp-content/uploads/2025/07/Team-redazionale-1-40x40.jpg' srcset='https://archiformazione.it/wp-content/uploads/2025/07/Team-redazionale-1-80x80.jpg 2x' class='avatar avatar-40 photo' height='40' width='40' loading='lazy'/></span></a><span class="author-info"> <a href="https://archiformazione.it/author/team-redazionale/">Team redazionale</a></span></span></div><div class="uncode-info-box  h4 font-weight-500 text-uppercase" ><span class="category-info"> <a href="https://archiformazione.it/focus_cat/deontologia/" title="Vedi tutti gli articoli in Deontologia" class="">Deontologia</a></span></div><div class="divider-wrapper "  >
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		<title>Attività professionali dell&#8217;architetto: tra competenze e responsabilità tecnico-giuridiche</title>
		<link>https://archiformazione.it/focus/attivita-professionali-dellarchitetto-tra-competenze-e-responsabilita-tecnico-giuridiche/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=attivita-professionali-dellarchitetto-tra-competenze-e-responsabilita-tecnico-giuridiche</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Team redazionale]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 20 Oct 2025 12:15:34 +0000</pubDate>
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					<description><![CDATA[<p>Cosa fa realmente un architetto? Una domanda apparentemente semplice che nasconde una complessa realtà di attività riservate, competenze concorrenti, responsabilità giuridiche e obblighi deontologici.</p>
<p>L'articolo <a href="https://archiformazione.it/focus/attivita-professionali-dellarchitetto-tra-competenze-e-responsabilita-tecnico-giuridiche/">Attività professionali dell&#8217;architetto: tra competenze e responsabilità tecnico-giuridiche</a> proviene da <a href="https://archiformazione.it">Archiformazione</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<div class="wpb-content-wrapper"><div data-parent="true" class="vc_row focus row-container boomapps_vcrow" id="row-unique-46"><div class="row limit-width row-parent"><div class="wpb_row row-inner"><div class="wpb_column pos-top pos-center align_left column_parent col-lg-9 boomapps_vccolumn single-internal-gutter"><div class="uncol style-light"  ><div class="uncoltable"><div class="uncell  boomapps_vccolumn no-block-padding" ><div class="uncont" ><div class="uncode_text_column" ><p>L&#8217;avvio alla professione richiede oggi una consapevolezza che va ben oltre le competenze acquisite durante il percorso di studi, abbracciando quella dimensione tecnico-giuridica che caratterizza sempre più l&#8217;esercizio professionale contemporaneo. Il &#8220;giuridico pensiero&#8221;, come viene definita la crescente incidenza delle norme e della giurisprudenza sulla pratica quotidiana, rappresenta un elemento imprescindibile per chi si appresta a esercitare questa professione che, pur con le sue difficoltà, si conferma meravigliosa e gratificante per chi la affronta con spirito e passione adeguati.<br />
Il percorso formativo proposto dal <strong>Centro Studi Tecnojus</strong>, presieduto fino al 2025 dal relatore &#8211; l’architetto Romolo Balasso &#8211; ora presidente dell&#8217;Ordine degli Architetti di Vicenza, si colloca proprio in quell&#8217;area grigia intermedia tra il mondo tecnico e il mondo del diritto, con l&#8217;obiettivo di approfondire le disposizioni normative e le interpretazioni giurisprudenziali che definiscono il perimetro e i contenuti della professione.</p>
<h2>Il fondamento normativo: dalla legge del 1923 al DPR 328/2001</h2>
<p>La normativa che regola le attività professionali dell&#8217;architetto affonda le radici nella legge 1395 del 24 giugno 1923. L&#8217;articolo 1 stabilisce che il titolo di ingegnere e quello di architetto spettano a coloro che hanno conseguito i relativi diplomi, principio successivamente rafforzato dal DPR 328/2001 che attribuisce il titolo a chi è iscritto all&#8217;albo. Il disegno di legge delega attualmente in discussione intende ulteriormente consolidare questo principio, specificando che il titolo di architetto spetta esclusivamente a chi è iscritto all&#8217;albo e che per esercitare la professione, anche per conto della pubblica amministrazione, non sia sufficiente il conseguimento della laurea ma occorrano abilitazione e iscrizione.</p>
<p>L&#8217;articolo 52 del <strong>Regolamento del 1925</strong> (RD 2537) definisce l&#8217;oggetto dell&#8217;attività professionale con una formulazione ancora oggi fondamentale: &#8220;formano oggetto tanto della professione di ingegnere quanto di quella di architetto le opere di edilizia civile, nonché i rilievi geometrici e le operazioni di estimo ad esse relative&#8221;. Il successivo articolo 51 specifica che sono di spettanza il progetto, la condotta (direzione lavori) e la stima dei lavori. Questa normativa quasi centenaria costituisce ancora oggi, insieme al <strong>DPR 328/2001,</strong> il caposaldo dell&#8217;ordinamento professionale.<br />
Il secondo comma dell&#8217;<strong>articolo 52</strong> introduce però una riserva significativa: le opere di edilizia civile che presentano rilevante carattere artistico, e il restauro e ripristino degli edifici contemplati dalla normativa sui beni culturali, spettano esclusivamente all&#8217;architetto. Questa disposizione riconosce la priorità del profilo culturale, pur ammettendo che la parte tecnica possa essere compiuta tanto dall&#8217;architetto quanto dall&#8217;ingegnere, distinzione non sempre agevole nella pratica operativa.</p>
<h2>La progettazione: conformità tecnica e giuridica</h2>
<p>La progettazione rappresenta l&#8217;attività principale dell&#8217;architetto, ma richiede oggi una doppia conformità che va ben oltre la mera competenza tecnica. Una sentenza della <strong>Cassazione Civile</strong> del 2013 stabilisce che il progettista deve assicurare la conformità del progetto alla normativa urbanistica e individuare in termini corretti la procedura amministrativa da utilizzare, in modo da assicurare la preventiva e corretta soluzione dei problemi che precedono e condizionano la realizzazione dell&#8217;opera richiesta dal committente.<br />
Questa disposizione giurisprudenziale, che trova fondamento nell&#8217;obbligo di diligenza qualificata sancito dall&#8217;<strong>articolo 1176 comma 2 del Codice Civile</strong>, ribalta l&#8217;approccio tradizionale: il progettista non deve limitarsi a rispettare le regole tecniche delle scienze delle costruzioni, ma deve riversare sul progetto le conformità pretese dalla disciplina normativa che regola l&#8217;intervento. Normativa urbanistica, edilizia, paesaggistica, ambientale, sui beni culturali: tutte le disposizioni che tutelano interessi pubblici e beni giuridici di rilievo costituzionale devono essere considerate e integrate nel progetto.</p>
<p>Ancora più significativa è l&#8217;affermazione che <strong>spetta al progettista individuare il corretto percorso amministrativo</strong>: non può essere la pubblica amministrazione a indicare quale titolo abilitativo sia necessario (CILA, SCIA, permesso di costruire), ma deve essere il professionista a qualificare tecnicamente e giuridicamente l&#8217;intervento e a individuare la procedura corretta. La ratio di questo orientamento risiede nella natura bicefala della professione: <strong>siamo al servizio del committente privato ma anche garanti dell&#8217;interesse pubblico</strong>. La limitazione del diritto proprietario (ius aedificandi) attraverso vincoli urbanistici, paesaggistici, culturali non è vessazione burocratica ma tutela di valori costituzionalmente protetti: il territorio, il paesaggio, l&#8217;ambiente, il patrimonio culturale. Il progettista che ignora questo aspetto non assolve compiutamente al proprio mandato professionale.</p>
<h2>La direzione lavori: complessità operativa e responsabilità di garanzia</h2>
<p>A differenza dei lavori pubblici, dove esiste una disciplina articolata che definisce puntualmente compiti e responsabilità del direttore lavori, <strong>nell&#8217;ambito privato manca una normativa sistematica</strong>. Il Testo Unico dell&#8217;Edilizia prevede la figura del direttore lavori all&#8217;articolo 29, ma senza definire esattamente cosa debba fare, quando e come.<br />
La direzione lavori si configura come attività tecnica di sorveglianza e controllo per garantire la conformità dell&#8217;opera al progetto. <strong>L&#8217;articolo 1662 del Codice Civile</strong> stabilisce che il committente ha diritto di controllare i lavori e verificarne lo stato, affinché l&#8217;esecuzione avvenga conformemente al progetto e a regola d&#8217;arte. Ma questo non impone l&#8217;obbligo generale di nominare un direttore lavori, salvo casi specifici: opere soggette a permesso di costruire (dove la modulistica unificata richiede la nomina), opere strutturali in cemento armato, costruzioni in zona sismica.<br />
Il concetto di <strong>&#8220;regola d&#8217;arte&#8221;</strong> merita particolare attenzione: non essendo codificabile normativamente, si tratta di un concetto dinamico e relativo, che evolve nel tempo e varia nello spazio. La regola d&#8217;arte italiana negli anni 2020 non è quella del Novecento, così come non coincide con standard costruttivi di altri paesi. Questa relatività spazio-temporale rende la valutazione della corretta esecuzione un&#8217;attività professionale delicata che richiede esperienza, conoscenza dei materiali e delle tecniche costruttive contemporanee, consapevolezza delle evoluzioni tecnologiche.</p>
<p>La direzione lavori può essere svolta <strong>per conto del committente</strong> (controllo della conformità al progetto e della regola d&#8217;arte nell&#8217;esecuzione) o <strong>per conto dell&#8217;appaltatore</strong> (organizzazione esecutiva). Questa distinzione non è accademica ma sostanziale: nel primo caso il professionista assume una posizione di garanzia nei confronti del committente, rispondendo dell&#8217;esatta esecuzione dell&#8217;opera; nel secondo caso coordina l&#8217;organizzazione del cantiere dell&#8217;impresa. Quando si assume un incarico di direzione lavori è <strong>fondamentale definire contrattualmente il perimetro dell&#8217;attività</strong>, evitando di essere chiamati a rispondere di vizi relativi a lavorazioni che non sono state effettivamente controllate.</p>
<h2>La consulenza tecnica: ausiliario del giudice e garante del processo</h2>
<p>L&#8217;attività di consulenza tecnica si articola in ambito giudiziale (davanti a un tribunale) e stragiudiziale (composizioni bonarie, arbitrati). In ambito giudiziale esiste una distinzione: nel processo civile e amministrativo si parla di <strong>consulente tecnico d&#8217;ufficio</strong> (CTU) e <strong>consulente tecnico di parte</strong> (CTP); nel processo penale si utilizzano i termini <strong>perito</strong> (del giudice) e <strong>perito di parte</strong>.<br />
Il CTU o perito è un ausiliario del giudice, soggetto a una disciplina specifica relativamente all&#8217;incarico, allo svolgimento e al compenso. L&#8217;iscrizione nell&#8217;albo dei CTU o dei periti presso il tribunale richiede requisiti specifici e la garanzia dell&#8217;ordine professionale circa le qualità deontologiche e morali del professionista, oltre alla preparazione tecnica. Recentemente è stato introdotto anche un requisito di anzianità minima di iscrizione all&#8217;albo professionale (5 anni per alcune attività).<br />
Lo svolgimento dell&#8217;incarico richiede il rispetto di <strong>principi processuali fondamentali</strong>: il principio dispositivo (le prove le portano le parti), il principio del contraddittorio (tutte le parti devono poter partecipare e contraddire), il principio della domanda (si risponde solo a quanto chiesto dal giudice attraverso i quesiti). La consulenza può essere <strong>deducente</strong> (quando il consulente applica le proprie conoscenze a fatti già acquisiti) o <strong>percipiente</strong> (quando deve acquisire direttamente percezioni attraverso sopralluoghi, verifiche, accertamenti). In ogni caso, l&#8217;attività del consulente tecnico richiede particolare cautela: le dichiarazioni di scienza contenute nelle relazioni tecniche possono configurare, se false, reati di falsità ideologica.</p>
<h2>Le valutazioni immobiliari: dalla stima empirica agli standard internazionali</h2>
<p>Le valutazioni immobiliari rappresentano un&#8217;attività che ha subito una profonda evoluzione negli ultimi anni, passando da approcci empirici a metodologie standardizzate secondo parametri nazionali e internazionali (EVS &#8211; European Valuation Standards e IVS &#8211; International Valuation Standards). Il perito estimatore deve determinare il valore economico di un bene, tipicamente il più probabile valore di mercato, ma anche altri valori: di trasformazione, complementare, di surrogazione.<br />
L&#8217;attività valutativa richiede <strong>l&#8217;integrazione di competenze tecniche, economiche e normative</strong>. Non si tratta più di esprimere un&#8217;opinione basata sull&#8217;esperienza personale, ma di applicare metodologie riconosciute: il metodo comparativo (confronto con transazioni di immobili simili attraverso i &#8220;comparabili&#8221;), il metodo della capitalizzazione dei redditi, il metodo del costo. La scelta del metodo deve essere motivata e documentata.<br />
Un aspetto cruciale, spesso sottovalutato, riguarda <strong>l&#8217;analisi della legittimità urbanistica ed edilizia dell&#8217;immobile</strong> oggetto di stima. Un immobile in stato non legittimo ha un valore di mercato significativamente inferiore a uno conforme, sia per i costi di regolarizzazione sia per i rischi giuridici connessi. Il valutatore deve quindi possedere sia competenze di verifica della conformità urbanistico-edilizia, sia capacità di analisi delle caratteristiche tecniche, dello stato di conservazione e delle condizioni di mercato.</p>
<h2>I collaudi: responsabilità tecnica e garanzia dell&#8217;interesse pubblico</h2>
<p>Il collaudo rappresenta un&#8217;attività caratterizzata da una doppia valenza, tecnica e giuridica, che richiede requisiti specifici e comporta responsabilità significative. Il collaudatore deve essere un soggetto terzo che esprime un giudizio professionale qualificato prima che l&#8217;opera venga portata in esercizio. <strong>La terzietà è elemento essenziale</strong>: non si può collaudare un&#8217;opera alla cui progettazione, direzione lavori o realizzazione si sia partecipati.<br />
Il <strong>collaudo statico</strong> richiede l&#8217;iscrizione da almeno dieci anni all&#8217;albo professionale, requisito che riconosce l&#8217;importanza dell&#8217;esperienza oltre alla competenza tecnica. La stabilità strutturale non è verificabile solo attraverso calcoli e formule, ma richiede quella competenza esperienziale che deriva dall&#8217;aver visto, progettato, diretto, verificato strutture reali nel corso degli anni. Le regole dell&#8217;arte (leges artis) includono non solo norme e regole tecniche, ma anche regole di esperienza che solo la pratica prolungata può sedimentare.</p>
<p><strong>Esistono diverse tipologie di collaudo</strong>: tecnico-amministrativo (tipico dei lavori pubblici ma presente anche nell&#8217;edilizia privata complessa), statico, impiantistico, delle opere di urbanizzazione, delle reti tecnologiche. Su quest&#8217;ultimo punto occorre particolare cautela: il collaudo di impianti tecnologici complessi (fotovoltaici, termoidraulici, elettrici) richiede competenze specifiche che non tutti gli architetti possiedono. Prima di accettare un incarico di collaudo occorre verificare di possedere le conoscenze necessarie per esprimere un giudizio tecnicamente fondato. Nel collaudo è infatti richiesta una <strong>diligentia quam in concreto</strong>, la massima diligenza professionale qualificata. Le dichiarazioni del collaudatore hanno valore di scienza e possono configurare falsità ideologica se non corrispondenti al vero. In alternativa al collaudo statico, per determinate tipologie di opere è ammesso il certificato di regolare esecuzione redatto dal direttore dei lavori, che non richiede requisiti particolari di anzianità. Questa opzione è meno onerosa, ma trasferisce al direttore lavori una responsabilità significativa sulla conformità e corretta esecuzione dell&#8217;opera.</p>
<h2>L&#8217;importanza della documentazione e dell&#8217;iter logico</h2>
<p>Per i giovani professionisti è importante sviluppare sin dall&#8217;inizio l’abitudine di documentare l&#8217;iter logico-intellettivo seguito nello svolgimento della prestazione: il percorso decisionale, le scelte tecniche, le verifiche effettuate, le fonti consultate. La capacità di declinare le leges artis applicate nella propria attività professionale significa esplicitare quali norme tecniche si sono seguite, quali buone prassi si sono adottate, quali standard professionali si sono rispettati, quali metodi di calcolo o di valutazione si sono applicati. <strong>La documentazione è tutela professionale:</strong> in caso di contestazioni o verifiche, l&#8217;unica prova di aver operato con diligenza qualificata è costituita dalla documentazione prodotta. Relazioni tecniche, calcoli, verifiche, verbali, comunicazioni, fotografie: tutto contribuisce a costruire quella &#8220;difesa documentale&#8221; che può fare la differenza tra il riconoscimento della correttezza professionale e l&#8217;accertamento di responsabilità.</p>
</div><div class="uncode-accordion wpb_accordion wpb_content_element  plus-signed sign-size-md default-typography no-content-border" data-collapsible="no" data-target="" data-active-tab="99" >
		<div class="panel-group wpb_wrapper wpb_accordion_wrapper" id="accordion_1851245631" data-no-toggle="">

<div class="panel panel-default wpb_accordion_section group  no-block-padding"><div class="panel-heading wpb_accordion_header ui-accordion-header"><h4 class="panel-title font-153509 h4 font-weight-500 text-   icon-size-rg"><a data-toggle="collapse" data-parent="#accordion_1851245631" href="#6c17089b-5037-5"><span>Qual è la differenza tra attività riservate in via esclusiva e attività di competenza specifica della professione?</span></a></h4></div><div id="6c17089b-5037-5" class="panel-collapse collapse"><div class="panel-body wpb_accordion_content ui-accordion-content half-internal-gutter">
						<div class="uncode_text_column" ><p>Le attività riservate in via esclusiva sono quelle che solo chi possiede l&#8217;abilitazione professionale può svolgere (es. progettazione architettonica, direzione lavori di opere edili). Le attività di competenza specifica non sono formalmente riservate ma sono univocamente riconosciute come proprie di una professione: secondo la Cassazione Penale (Sezioni Unite 2012), anche queste configurano esercizio abusivo se svolte con continuità, onerosità e organizzazione da chi non è abilitato, perché creano nei terzi l&#8217;affidamento di trovarsi davanti a un professionista regolare. Esempio: le consulenze tecniche giudiziali non sono formalmente riservate per legge, ma di fatto sono ritenute di competenza specifica dei professionisti iscritti agli albi.</p>
</div></div></div></div><div class="panel panel-default wpb_accordion_section group  no-block-padding"><div class="panel-heading wpb_accordion_header ui-accordion-header"><h4 class="panel-title font-153509 h4 font-weight-500 text-   icon-size-rg"><a data-toggle="collapse" data-parent="#accordion_1851245631" href="#1752069937-2-64"><span>Perché il progettista deve individuare la procedura amministrativa corretta e non può delegarla all'ufficio tecnico?</span></a></h4></div><div id="1752069937-2-64" class="panel-collapse collapse"><div class="panel-body wpb_accordion_content ui-accordion-content half-internal-gutter single-block-padding">
						<div class="uncode_text_column" ><p>La giurisprudenza consolidata (Cassazione Civile) stabilisce che tra gli obblighi del progettista, rientranti nella diligenza qualificata dell&#8217;articolo 1176 comma 2 del Codice Civile, vi è quello di individuare in termini corretti la procedura amministrativa da utilizzare (CILA, SCIA, permesso di costruire). Questo perché il professionista è garante non solo dell&#8217;interesse privato del committente ma anche dell&#8217;interesse pubblico: deve assicurare che l&#8217;opera sia realizzabile legalmente rispettando le norme urbanistiche, paesaggistiche, culturali che limitano il diritto proprietario a tutela di valori costituzionalmente protetti. Il mancato conseguimento del titolo abilitativo per errore di qualificazione dell&#8217;intervento configura inadempimento contrattuale con diritto del committente al risarcimento.</p>
</div></div></div></div><div class="panel panel-default wpb_accordion_section group  no-block-padding"><div class="panel-heading wpb_accordion_header ui-accordion-header"><h4 class="panel-title font-153509 h4 font-weight-500 text-   icon-size-rg"><a data-toggle="collapse" data-parent="#accordion_1851245631" href="#1752072203317-2-6"><span>La direzione lavori è obbligatoria nell'ambito privato e cosa deve fare esattamente il direttore lavori?</span></a></h4></div><div id="1752072203317-2-6" class="panel-collapse collapse"><div class="panel-body wpb_accordion_content ui-accordion-content half-internal-gutter single-block-padding">
						<div class="uncode_text_column" ><p>Non esiste obbligo generale di nomina del direttore lavori nell&#8217;edilizia privata, salvo per opere soggette a permesso di costruire (dove la modulistica lo richiede), strutture in cemento armato e costruzioni in zona sismica. L&#8217;articolo 1662 del Codice Civile riconosce al committente il diritto di controllare che i lavori siano eseguiti conformemente al progetto e a regola d&#8217;arte, ma non impone la nomina. Nel mondo privato manca una definizione normativa puntuale delle attività del direttore lavori, a differenza dei lavori pubblici dove è tutto disciplinato. Fondamentale è definire contrattualmente il perimetro dell&#8217;incarico: direzione lavori per conto del committente (controllo conformità e regola d&#8217;arte) o per conto dell&#8217;appaltatore (organizzazione esecutiva), specificando quali lavorazioni rientrano nel controllo per evitare responsabilità su vizi relativi a prestazioni non effettivamente seguite.</p>
</div></div></div></div><div class="panel panel-default wpb_accordion_section group  no-block-padding"><div class="panel-heading wpb_accordion_header ui-accordion-header"><h4 class="panel-title font-153509 h4 font-weight-500 text-   icon-size-rg"><a data-toggle="collapse" data-parent="#accordion_1851245631" href="#1752072228599-3-2"><span>Cosa si intende per "regola d'arte" e come si dimostra di aver costruito a regola d'arte?</span></a></h4></div><div id="1752072228599-3-2" class="panel-collapse collapse"><div class="panel-body wpb_accordion_content ui-accordion-content half-internal-gutter single-block-padding">
						<div class="uncode_text_column" ><p>La regola d&#8217;arte è un concetto non codificato normativamente perché dinamico e relativo: evolve nel tempo (la regola d&#8217;arte del 2025 non è quella del 1950) e varia nello spazio (la regola d&#8217;arte italiana non coincide con quella di altri paesi). Rappresenta lo standard costruttivo riconosciuto dalla comunità tecnica in un dato momento storico e contesto territoriale. Per gli impianti, il decreto ministeriale stabilisce che l&#8217;osservanza delle norme CEI equivale a regola d&#8217;arte; per l&#8217;edilizia non esiste analoga disposizione, anche se le norme<br />
tecniche UNI e le NTC (Norme Tecniche per le Costruzioni) costituiscono riferimenti fondamentali. Dimostrare l&#8217;esecuzione a regola d&#8217;arte richiede documentazione: relazioni tecniche, scelte motivate dei materiali, fotografie delle fasi costruttive, certificazioni di qualità, attestazioni di conformità. L&#8217;assenza di documentazione rende difficilissimo provare la correttezza esecutiva.</p>
</div></div></div></div><div class="panel panel-default wpb_accordion_section group  no-block-padding"><div class="panel-heading wpb_accordion_header ui-accordion-header"><h4 class="panel-title font-153509 h4 font-weight-500 text-   icon-size-rg"><a data-toggle="collapse" data-parent="#accordion_1851245631" href="#1752072249949-4-8"><span>Quali requisiti servono per svolgere consulenze tecniche d'ufficio e quali cautele adottare?</span></a></h4></div><div id="1752072249949-4-8" class="panel-collapse collapse"><div class="panel-body wpb_accordion_content ui-accordion-content half-internal-gutter single-block-padding">
						<div class="uncode_text_column" ><p>Per svolgere attività di CTU (consulente tecnico d&#8217;ufficio) o perito occorre: iscrizione all&#8217;albo professionale, iscrizione nell&#8217;albo dei CTU/periti presso il tribunale (che richiede presentazione con garanzia del presidente dell&#8217;ordine sulle qualità deontologiche e morali), in alcuni casi anzianità minima di 5 anni. Il CTU è ausiliario del giudice e deve rispettare principi processuali: principio dispositivo (le prove le portano le parti), principio del contraddittorio (tutte le parti devono poter partecipare), risposta ai soli quesiti del giudice. Cautele: le dichiarazioni di scienza possono configurare falsità ideologica se non veritiere; non basta compilare modulistiche ma occorre svolgere analisi rigorose documentate; la diligenza richiesta è quam in concreto; documentare sempre l&#8217;iter logico seguito con relazioni dettagliate, fotografie, verifiche motivate.</p>
</div></div></div></div><div class="panel panel-default wpb_accordion_section group  no-block-padding"><div class="panel-heading wpb_accordion_header ui-accordion-header"><h4 class="panel-title font-153509 h4 font-weight-500 text-   icon-size-rg"><a data-toggle="collapse" data-parent="#accordion_1851245631" href="#1752072249949-4-85"><span>Perché il collaudo statico richiede dieci anni di iscrizione all'albo e cosa comporta questa attività?</span></a></h4></div><div id="1752072249949-4-85" class="panel-collapse collapse"><div class="panel-body wpb_accordion_content ui-accordion-content half-internal-gutter single-block-padding">
						<div class="uncode_text_column" ><p>Il requisito di anzianità (10 anni per il collaudo statico, 5 anni per quello tecnico-amministrativo) riconosce che la verifica della stabilità strutturale richiede non solo competenza tecnica ma anche competenza esperienziale. Le leges artis includono regole tecniche, norme, ma anche regole di esperienza che derivano dall&#8217;aver visto, progettato, diretto, verificato strutture reali nel corso degli anni. Il collaudatore deve essere terzo (non aver partecipato a progettazione/direzione/realizzazione) ed esprime un giudizio professionale qualificato prima che l&#8217;opera venga caricata e portata in esercizio. La responsabilità è significativa: le dichiarazioni del collaudatore hanno valore di scienza e le falsità configurano reato. L&#8217;origine della regolamentazione professionale risiede proprio nella tutela della sicurezza strutturale dopo il terremoto di Messina nel 1908. Cautela particolare per collaudi impiantistici complessi: accettare solo se si possiedono competenze specifiche per esprimere giudizio tecnicamente fondato.</p>
</div></div></div></div>
		</div></div></div></div></div></div></div><div class="wpb_column pos-top pos-center align_center column_parent col-lg-3 boomapps_vccolumn half-internal-gutter"><div class="uncol style-light sticky-element sticky-sidebar"  ><div class="uncoltable"><div class="uncell  vc_custom_1752127794561 boomapps_vccolumn border-color-526326-color single-block-padding style-color-xsdn-bg" style="border-style: solid;border-left-width: 1px ;" ><div class="uncont" ><div class="uncode-info-box  top-avatar" ><span class="author-wrap"><a href="https://archiformazione.it/author/team-redazionale/"><span class="uncode-ib-avatar uncode-ib-avatar-size-md"><img alt='Team redazionale' src='https://archiformazione.it/wp-content/uploads/2025/07/Team-redazionale-1-40x40.jpg' srcset='https://archiformazione.it/wp-content/uploads/2025/07/Team-redazionale-1-80x80.jpg 2x' class='avatar avatar-40 photo' height='40' width='40' loading='lazy'/></span></a><span class="author-info"> <a href="https://archiformazione.it/author/team-redazionale/">Team redazionale</a></span></span></div><div class="uncode-info-box  h4 font-weight-500 text-uppercase" ><span class="category-info"> <a href="https://archiformazione.it/focus_cat/deontologia/" title="Vedi tutti gli articoli in Deontologia" class="">Deontologia</a></span></div><div class="divider-wrapper "  >
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		<title>Avvio alla professione di architetto: dall’esercizio individuale alle reti collaborative</title>
		<link>https://archiformazione.it/focus/avvio-alla-professione-di-architetto-dallesercizio-individuale-alle-reti-collaborative/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=avvio-alla-professione-di-architetto-dallesercizio-individuale-alle-reti-collaborative</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Team redazionale]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 03 Oct 2025 12:06:26 +0000</pubDate>
				<guid isPermaLink="false">https://archiformazione.it/?post_type=portfolio&#038;p=392155</guid>

					<description><![CDATA[<p>L'avvio alla professione di architetto richiede una consapevolezza nuova rispetto al passato: non bastano competenza tecnica e passione progettuale, ma è necessario comprendere le diverse modalità organizzative attraverso cui esercitare legalmente l'attività. </p>
<p>L'articolo <a href="https://archiformazione.it/focus/avvio-alla-professione-di-architetto-dallesercizio-individuale-alle-reti-collaborative/">Avvio alla professione di architetto: dall’esercizio individuale alle reti collaborative</a> proviene da <a href="https://archiformazione.it">Archiformazione</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<div class="wpb-content-wrapper"><div data-parent="true" class="vc_row focus row-container boomapps_vcrow" id="row-unique-48"><div class="row limit-width row-parent"><div class="wpb_row row-inner"><div class="wpb_column pos-top pos-center align_left column_parent col-lg-9 boomapps_vccolumn single-internal-gutter"><div class="uncol style-light"  ><div class="uncoltable"><div class="uncell  boomapps_vccolumn no-block-padding" ><div class="uncont" ><div class="uncode_text_column" ><p>Il panorama normativo delle forme di esercizio professionale è in costante evoluzione, frutto di riforme che hanno progressivamente ampliato le possibilità operative, superando il tradizionale modello del professionista individuale per introdurre soluzioni organizzative più complesse e strutturate. <strong>La scelta della forma di esercizio è una decisione strategica</strong> che influenza profondamente tre aspetti fondamentali dell&#8217;attività professionale: il regime di responsabilità civile e disciplinare, l&#8217;organizzazione fiscale e tributaria, la natura dei rapporti contrattuali con i committenti. Comprendere le caratteristiche distintive di ciascuna forma diventa quindi essenziale per orientare consapevolmente le scelte organizzative iniziali e le successive evoluzioni.</p>
<h2>L&#8217;esercizio individuale: caratteristiche e responsabilità</h2>
<p>La libera professione si caratterizza per l&#8217;autonomia intellettuale e operativa del professionista, che svolge attività abituale e continuativa utilizzando prevalentemente processi deduttivi applicando saperi specialistici a casi concreti. Il principio della personalità dell&#8217;esecuzione, sancito dall&#8217;articolo 2232 del Codice Civile, stabilisce che la prestazione deve essere svolta personalmente dal professionista sulla base del rapporto fiduciario con il committente. Il regime di responsabilità nell&#8217;esercizio individuale è personale e illimitato: il professionista risponde delle proprie obbligazioni con tutto il patrimonio personale, sia presente che futuro.<br />
La giurisprudenza ha progressivamente evoluto l&#8217;inquadramento della responsabilità professionale: se fino al 2005 prevale la concezione dell&#8217;obbligazione di mezzi (il professionista si obbliga a prestare il proprio sapere senza garantire il risultato), <strong>la sentenza delle Sezioni Unite della Cassazione Civile</strong> di quell&#8217;anno ha sancito che il progettista e direttore lavori deve garantire che la prestazione consenta al committente di soddisfare il proprio interesse, invertendo l&#8217;onere della prova.<br />
Dal punto di vista operativo, l&#8217;architetto libero professionista deve necessariamente:<br />
aprire partita IVA, iscriversi all&#8217;albo professionale, salvo coperture previdenziali derivanti da altre attività lavorative, iscriversi obbligatoriamente a Inarcassa. Non sussiste l&#8217;obbligo di iscrizione alla Camera di Commercio, elemento distintivo rispetto all&#8217;impresa individuale.</p>
<h2>Lo studio associato: collaborazione senza personalità giuridica</h2>
<p>Lo studio associato costituisce un mandato collettivo tra professionisti che operano in uno studio comune condividendo risorse, spese e strutture organizzative, ma mantenendo l&#8217;autonomia e la responsabilità individuale per le proprie prestazioni. Gli articoli di riferimento del Codice Civile sono il 2236, 2237 e 2238, che definiscono il regime generale delle associazioni private non riconosciute. L&#8217;organizzazione interna dello studio è regolata dall&#8217;atto costitutivo e dallo statuto, che definiscono: criteri di amministrazione, ripartizione degli utili, gestione delle spese comuni e modalità decisionali.<br />
La caratteristica distintiva dello studio associato rispetto alle Società tra Professionisti risiede nell&#8217;<strong>assenza di personalità giuridica</strong>: lo studio agisce come centro unitario di imputazione dei rapporti, ma la prestazione professionale resta formalmente personale e fiduciaria. L&#8217;incarico può essere conferito allo studio associato come soggetto unitario, ma l&#8217;esecuzione è sempre riferibile al singolo professionista che ne assume la responsabilità diretta. Questa configurazione mantiene intatto il principio dell&#8217;intuitus personae e della personalità dell&#8217;esecuzione, elementi caratterizzanti della professione intellettuale.<br />
Dal punto di vista fiscale e tributario, lo studio associato presenta specificità che lo differenziano sia dall&#8217;esercizio individuale che dalle società tra professionisti. <strong>La disciplina fiscale</strong> prevede regimi particolari per la determinazione del reddito e l&#8217;imposizione tributaria, con possibilità di opzioni che vanno valutate in relazione alle specifiche situazioni operative e dimensionali dello studio.</p>
<h2>Le Società tra Professionisti: organizzazioni complesse</h2>
<p>Le Società tra Professionisti (STP) rappresentano l&#8217;innovazione più significativa introdotta dalla Legge 183/2011 nell&#8217;ordinamento professionale italiano. Questa forma organizzativa nasce dall&#8217;esigenza di consentire ai professionisti di accedere a strutture societarie complesse e capitalizzate, superando le limitazioni della Legge 1815/1939 e colmando il gap con le organizzazioni professionali europee. Le STP rappresentano <strong>società di persone</strong> (società semplici, società in nome collettivo, società in accomandita semplice) o <strong>società di capitali</strong> (società a responsabilità limitata, società per azioni) o <strong>società cooperative</strong> che possono assumere la qualifica di &#8220;società tra professionisti&#8221; rispettando specifici requisiti normativi. Tra i requisiti essenziali per costituire una STP:<br />
&#8211; l&#8217;oggetto sociale deve prevedere l&#8217;esercizio in via esclusiva dell&#8217;attività professionale<br />
&#8211; i soci devono essere professionisti iscritti ad ordini, albi o collegi, anche in differenti sezioni (è ammessa la costituzione multidisciplinare con professionisti di categorie diverse)<br />
&#8211; la maggioranza dei soci e del capitale sociale deve essere detenuta da professionisti<br />
&#8211; è obbligatoria l&#8217;iscrizione sia al Registro delle Imprese che in apposita sezione dell&#8217;albo professionale.<br />
<strong>Il regime di responsabilità</strong> nelle STP presenta una doppia articolazione: la società risponde civilmente delle obbligazioni assunte con il proprio patrimonio sociale (limitatamente nelle società di capitali, illimitatamente o per alcuni soci nelle società di persone), ma il professionista che esegue materialmente la prestazione mantiene sempre la responsabilità personale per gli aspetti tecnici e deontologici. Questa configurazione garantisce che il principio della personalità dell&#8217;esecuzione, elemento qualificante della professione intellettuale, non venga vanificato dalla forma societaria. Le STP risultano particolarmente opportune per <strong>partecipare a gare pubbliche e bandi</strong> che richiedono strutture organizzative complesse, requisiti dimensionali significativi e garanzie patrimoniali. Molti enti pubblici e privati privilegiano nelle selezioni le strutture societarie rispetto agli studi individuali o associati, ritenendo che l&#8217;organizzazione complessa garantisca maggiore affidabilità nell&#8217;esecuzione di incarichi articolati. Questa tendenza le rende strategiche per accedere a segmenti di mercato altrimenti preclusi ai professionisti individuali.</p>
<h2>L&#8217;esercizio in forma subordinata: dipendenza pubblica e privata</h2>
<p>L&#8217;esercizio della professione in forma subordinata rappresenta un&#8217;alternativa significativa alla libera professione. Nel settore pubblico, l&#8217;accesso avviene attraverso concorso pubblico secondo le procedure definite dalla piattaforma InPA governativa. Gli ambiti operativi comprendono uffici tecnici comunali, servizi di urbanistica e pianificazione, edilizia scolastica e sociale, edilizia sanitaria, ministeri, università e persino forze armate. I vantaggi di questa modalità includono stabilità lavorativa, orari regolari, contributo diretto al bene pubblico e possibilità di carriera interna attraverso progressioni verticali e orizzontali. I limiti dell&#8217;esercizio <strong>dipendente pubblico</strong> riguardano principalmente la minore flessibilità retributiva, la limitata libertà creativa determinata dai vincoli burocratici e procedurali, la maggiore formalità nei progetti e l&#8217;assoggettamento a procedure decisionali spesso lunghe e articolate. Dal punto di vista previdenziale, il dipendente pubblico è escluso dall&#8217;iscrizione obbligatoria a Inarcassa confluendo nel sistema Inps generale.<br />
L&#8217;esercizio <strong>dipendente privato</strong> si caratterizza per la subordinazione intellettuale e materiale rispetto al datore di lavoro, con utilizzo di mezzi e strutture aziendali. Il rapporto è regolato dai contratti collettivi nazionali di lavoro di settore, che definiscono inquadramenti, retribuzioni, orari e condizioni lavorative. Questa forma consente comunque, in presenza di clausole contrattuali permissive e nel rispetto dei limiti deontologici, lo svolgimento di attività professionale autonoma in regime di part-time o compatibilità.</p>
<h2>Le reti di professionisti: innovazione organizzativa</h2>
<p>Lo &#8220;Statuto del lavoro autonomo&#8221; (Legge 81/2017) ha esteso ai professionisti la possibilità di costituire <strong>reti collaborative</strong> mutuando la disciplina del contratto di rete originariamente prevista per le imprese. Questa forma organizzativa, ancora scarsamente diffusa nonostante le potenzialità significative, rappresenta un&#8217;<strong>innovazione rilevante</strong> nel panorama delle forme di esercizio professionale. Le reti di professionisti consentono di collaborare in forme e ambiti attinenti all&#8217;attività professionale attraverso scambio di informazioni e prestazioni di natura tecnica o tecnologica; esercizio in comune di una o più attività rientranti nell&#8217;oggetto della professione; raggiungimento di obiettivi strategici condivisi attraverso programmi comuni.<br />
L&#8217;<strong>iscrizione al Registro delle Imprese</strong> costituisce requisito essenziale per la rete soggetta anche per professionisti, elemento che può limitare le possibilità costitutive per i singoli professionisti non già organizzati in società. Tuttavia, questa forma risulta pienamente accessibile per le società tra professionisti e per le reti costituite da STP, aprendo possibilità di aggregazione sovra-territoriale particolarmente interessanti. I vantaggi principali delle reti includono:<br />
&#8211; aumento della competitività attraverso offerte multidisciplinari integrate<br />
&#8211; condivisione di costi e risorse con economie di scala significative<br />
&#8211; accesso a incentivi fiscali e finanziari previsti per le reti d&#8217;impresa<br />
&#8211; mantenimento dell&#8217;autonomia individuale con preservazione dell&#8217;identità professionale<br />
&#8211; flessibilità organizzativa con possibilità di aggregazioni temporanee per progetti specifici.</p>
<h2>Criteri di scelta e adattamenti progressivi</h2>
<p>È frequente che i professionisti inizino con l&#8217;esercizio individuale per poi evolvere verso forme associative o societarie con la crescita dell&#8217;attività. L&#8217;evoluzione del mercato professionale, caratterizzata da crescente complessità progettuale e richiesta di competenze multidisciplinari, orienta infatti progressivamente verso forme di esercizio collettivo.<br />
<strong>La normativa vigente consente passaggi tra diverse forme organizzative</strong>, permettendo adattamenti alle mutate esigenze operative. La scelta della forma di esercizio professionale dovrebbe quindi basarsi sulla valutazione integrata di diversi fattori: dimensione e tipologia di attività prevalente; mercato di riferimento e clientela target; necessità di capitalizzazione e accesso al credito; livello di complessità organizzativa richiesta; disponibilità alla condivisione di responsabilità e decisioni; obiettivi di crescita dimensionale a medio-lungo termine. Pertanto non esiste una forma di esercizio ottimale in assoluto, ma configurazioni più adatte a specifiche situazioni evolutive della carriera professionale.</p>
</div><div class="uncode-accordion wpb_accordion wpb_content_element  plus-signed sign-size-md default-typography no-content-border" data-collapsible="no" data-target="" data-active-tab="99" >
		<div class="panel-group wpb_wrapper wpb_accordion_wrapper" id="accordion_747499847" data-no-toggle="">

<div class="panel panel-default wpb_accordion_section group  no-block-padding"><div class="panel-heading wpb_accordion_header ui-accordion-header"><h4 class="panel-title font-153509 h4 font-weight-500 text-   icon-size-rg"><a data-toggle="collapse" data-parent="#accordion_747499847" href="#1752069937-1-32"><span>Un architetto dipendente può svolgere contemporaneamente attività libero-professionale?</span></a></h4></div><div id="1752069937-1-32" class="panel-collapse collapse"><div class="panel-body wpb_accordion_content ui-accordion-content half-internal-gutter single-block-padding">
						<div class="uncode_text_column" ><p>Sì, ma con limitazioni precise che dipendono dal tipo di rapporto subordinato. Il dipendente pubblico può svolgere attività professionale autonoma solo previa autorizzazione dell&#8217;amministrazione di appartenenza e rispettando il divieto di incompatibilità previsto dal DPR 62/2013 (sono vietate prestazioni che configurino conflitto di interessi con l&#8217;ente datore). Il dipendente privato deve verificare le clausole contrattuali: molti CCNL prevedono clausole di esclusiva o richiedono autorizzazione preventiva del datore di lavoro. In regime di part-time le possibilità sono maggiori, ma permane l&#8217;obbligo di evitare conflitti di interesse e concorrenza sleale verso il datore. Dal punto di vista previdenziale, se l&#8217;attività libero-professionale diventa significativa e abituale, può scattare l&#8217;obbligo di iscrizione a Inarcassa in aggiunta alla copertura del rapporto subordinato, con conseguente doppia contribuzione. Deontologicamente, il Codice richiede trasparenza verso il datore di lavoro e assenza di situazioni che possano compromettere l&#8217;indipendenza professionale o ledere la reputazione della categoria</p>
</div></div></div></div><div class="panel panel-default wpb_accordion_section group  no-block-padding"><div class="panel-heading wpb_accordion_header ui-accordion-header"><h4 class="panel-title font-153509 h4 font-weight-500 text-   icon-size-rg"><a data-toggle="collapse" data-parent="#accordion_747499847" href="#1752069937-2-64"><span>Come è cambiato il regime di responsabilità professionale dopo la sentenza della Cassazione del 2005?</span></a></h4></div><div id="1752069937-2-64" class="panel-collapse collapse"><div class="panel-body wpb_accordion_content ui-accordion-content half-internal-gutter single-block-padding">
						<div class="uncode_text_column" ><p>Prima del 2005 prevaleva la concezione dell&#8217;obbligazione di mezzi: il professionista si obbligava a prestare il proprio sapere senza garantire il risultato, e la responsabilità emergeva solo provando l&#8217;errore tecnico. La sentenza delle Sezioni Unite ha stabilito che progettista e direttore lavori devono garantire che la prestazione consenta al committente di conseguire il risultato, invertendo l&#8217;onere della prova: ora è il professionista che deve dimostrare di aver agito con diligenza e competenza se il risultato non è raggiunto.</p>
</div></div></div></div><div class="panel panel-default wpb_accordion_section group  no-block-padding"><div class="panel-heading wpb_accordion_header ui-accordion-header"><h4 class="panel-title font-153509 h4 font-weight-500 text-   icon-size-rg"><a data-toggle="collapse" data-parent="#accordion_747499847" href="#1752072203317-2-6"><span>Un architetto dipendente (pubblico o privato) deve iscriversi a Inarcassa?</span></a></h4></div><div id="1752072203317-2-6" class="panel-collapse collapse"><div class="panel-body wpb_accordion_content ui-accordion-content half-internal-gutter single-block-padding">
						<div class="uncode_text_column" ><p>No, l&#8217;iscrizione a Inarcassa è obbligatoria solo per chi esercita la libera professione senza altre coperture previdenziali obbligatorie. Il dipendente pubblico confluisce nell&#8217;INPS e non ha obbligo di iscrizione a Inarcassa. Il dipendente privato con contratto subordinato è coperto dalla previdenza aziendale. Solo se il dipendente svolge attività libero-professionale significativa in regime di compatibilità può dover valutare l&#8217;iscrizione separata.</p>
</div></div></div></div><div class="panel panel-default wpb_accordion_section group  no-block-padding"><div class="panel-heading wpb_accordion_header ui-accordion-header"><h4 class="panel-title font-153509 h4 font-weight-500 text-   icon-size-rg"><a data-toggle="collapse" data-parent="#accordion_747499847" href="#1752072228599-3-2"><span>Cosa sono le reti di professionisti e quali vantaggi offrono rispetto alle altre forme?</span></a></h4></div><div id="1752072228599-3-2" class="panel-collapse collapse"><div class="panel-body wpb_accordion_content ui-accordion-content half-internal-gutter single-block-padding">
						<div class="uncode_text_column" ><p>Introdotte dalla legge 81/2017 &#8220;Statuto del lavoro autonomo&#8221;, le reti permettono collaborazioni formali tra professionisti per scambiare informazioni, esercitare in comune attività e raggiungere obiettivi strategici condivisi mantenendo autonomia individuale. Vantaggi: maggiore competitività con offerte multidisciplinari, condivisione costi e risorse, accesso a incentivi fiscali, flessibilità senza stravolgere l&#8217;organizzazione individuale. Richiedono iscrizione al Registro Imprese, più accessibile per STP che per singoli professionisti.</p>
</div></div></div></div><div class="panel panel-default wpb_accordion_section group  no-block-padding"><div class="panel-heading wpb_accordion_header ui-accordion-header"><h4 class="panel-title font-153509 h4 font-weight-500 text-   icon-size-rg"><a data-toggle="collapse" data-parent="#accordion_747499847" href="#1752072249949-4-8"><span>Quali sono i requisiti essenziali per costituire una Società tra Professionisti?</span></a></h4></div><div id="1752072249949-4-8" class="panel-collapse collapse"><div class="panel-body wpb_accordion_content ui-accordion-content half-internal-gutter single-block-padding">
						<div class="uncode_text_column" ><p>I requisiti fondamentali sono: oggetto sociale esclusivamente rivolto all&#8217;esercizio professionale; maggioranza di soci e capitale detenuti da professionisti iscritti ad albi; iscrizione obbligatoria sia al Registro Imprese che in sezione speciale dell&#8217;albo professionale; denominazione deve contenere &#8220;società tra professionisti&#8221; o acronimo STP; possibilità di costituzione multidisciplinare con professionisti di categorie diverse; esecuzione incarichi affidata solo a soci qualificati. Regolata da legge 183/2011 art.10 e DM 34/2013.</p>
</div></div></div></div><div class="panel panel-default wpb_accordion_section group  no-block-padding"><div class="panel-heading wpb_accordion_header ui-accordion-header"><h4 class="panel-title font-153509 h4 font-weight-500 text-   icon-size-rg"><a data-toggle="collapse" data-parent="#accordion_747499847" href="#1752072249949-4-85"><span>Quali forme di esercizio sono più adatte per partecipare a gare e appalti pubblici?</span></a></h4></div><div id="1752072249949-4-85" class="panel-collapse collapse"><div class="panel-body wpb_accordion_content ui-accordion-content half-internal-gutter single-block-padding">
						<div class="uncode_text_column" ><p>Le Società tra Professionisti (STP) sono la forma preferenziale per gare pubbliche e bandi che richiedono strutture organizzative complesse, requisiti dimensionali significativi (fatturato, numero professionisti, esperienze pregresse) e garanzie patrimoniali. Molti bandi pubblici e anche privati privilegiano o richiedono esplicitamente forma societaria. Anche le reti di professionisti, pur meno diffuse, possono risultare idonee aggregando temporaneamente competenze per progetti specifici. Lo studio associato e l&#8217;esercizio individuale hanno limitazioni crescenti nell&#8217;accesso a questi mercati.</p>
</div></div></div></div>
		</div></div></div></div></div></div></div><div class="wpb_column pos-top pos-center align_center column_parent col-lg-3 boomapps_vccolumn half-internal-gutter"><div class="uncol style-light sticky-element sticky-sidebar"  ><div class="uncoltable"><div class="uncell  vc_custom_1752127794561 boomapps_vccolumn border-color-526326-color single-block-padding style-color-xsdn-bg" style="border-style: solid;border-left-width: 1px ;" ><div class="uncont" ><div class="uncode-info-box  top-avatar" ><span class="author-wrap"><a href="https://archiformazione.it/author/team-redazionale/"><span class="uncode-ib-avatar uncode-ib-avatar-size-md"><img alt='Team redazionale' src='https://archiformazione.it/wp-content/uploads/2025/07/Team-redazionale-1-40x40.jpg' srcset='https://archiformazione.it/wp-content/uploads/2025/07/Team-redazionale-1-80x80.jpg 2x' class='avatar avatar-40 photo' height='40' width='40' loading='lazy'/></span></a><span class="author-info"> <a href="https://archiformazione.it/author/team-redazionale/">Team redazionale</a></span></span></div><div class="uncode-info-box  h4 font-weight-500 text-uppercase" ><span class="category-info"> <a href="https://archiformazione.it/focus_cat/deontologia/" title="Vedi tutti gli articoli in Deontologia" class="">Deontologia</a></span></div><div class="divider-wrapper "  >
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		<title>Avvio alla professione di architetto: guida all&#8217;ordinamento normativo e deontologico</title>
		<link>https://archiformazione.it/focus/avvio-alla-professione-di-architetto-guida-allordinamento-normativo-e-deontologico/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=avvio-alla-professione-di-architetto-guida-allordinamento-normativo-e-deontologico</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Team redazionale]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 30 Sep 2025 10:57:03 +0000</pubDate>
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					<description><![CDATA[<p>L'avvio alla professione di architetto non si limita al conseguimento della laurea e al superamento dell'Esame di Stato: rappresenta l'ingresso in un sistema ordinistico articolato che definisce non solo cosa si può fare, ma anche come lo si deve fare.</p>
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										<content:encoded><![CDATA[<div class="wpb-content-wrapper"><div data-parent="true" class="vc_row focus row-container boomapps_vcrow" id="row-unique-50"><div class="row limit-width row-parent"><div class="wpb_row row-inner"><div class="wpb_column pos-top pos-center align_left column_parent col-lg-9 boomapps_vccolumn single-internal-gutter"><div class="uncol style-light"  ><div class="uncoltable"><div class="uncell  boomapps_vccolumn no-block-padding" ><div class="uncont" ><div class="uncode_text_column" ><p>La normativa che regola la professione di architetto, pianificatore, paesaggista e conservatore costituisce un corpus complesso che intreccia diritto pubblico e privato, deontologia professionale e responsabilità civilistiche. Questa complessità non è casuale, ma riflette la natura peculiare di una professione intellettuale regolamentata che assume, per mandato legislativo, una doppia funzione: <strong>servizio ai privati committenti</strong> e <strong>tutela dell&#8217;interesse pubblico generale</strong>.<br />
Il &#8220;giuridico pensiero&#8221;, come viene definita la crescente incidenza delle norme e della giurisprudenza sull&#8217;esercizio professionale, ha trasformato il panorama dell&#8217;attività architettonica: se negli anni &#8217;80 del secolo scorso l&#8217;aspetto tecnico-giuridico era agli albori, oggi rappresenta una competenza imprescindibile per l&#8217;esercizio consapevole della professione.</p>
<h2>La professione intellettuale regolamentata: caratteri distintivi</h2>
<p>La professione di architetto si qualifica giuridicamente come &#8220;professione intellettuale regolamentata&#8221;, una definizione tecnica che racchiude significati precisi e conseguenze operative specifiche. L&#8217;intellettualità della prestazione si basa sulla prevalenza delle conoscenze tecnico-scientifiche specialistiche rispetto all&#8217;aspetto manuale, distinguendo nettamente l&#8217;attività professionale dall&#8217;attività d&#8217;impresa. <strong>L’articolo 2238 del Codice Civile</strong> chiarisce che le professioni intellettuali &#8220;non costituiscono attività di impresa, a meno che non siano esercitate con organizzazioni di mezzi e risorse tali da configurare un&#8217;impresa&#8221;.<br />
La regolamentazione deriva dal riconoscimento legislativo che questi saperi specialistici sono funzionali alla tutela dell&#8217;interesse pubblico generale e all&#8217;affidamento dei terzi. Il legislatore ha stabilito che determinate attività possono essere svolte esclusivamente da soggetti in possesso di specifici requisiti: titolo di studio, abilitazione attraverso esame di Stato, iscrizione all&#8217;albo professionale. <strong>L&#8217;articolo 348 del Codice Penale</strong> sancisce che &#8220;chiunque abusivamente esercita una professione per la quale è richiesta una speciale abilitazione dello Stato è punito&#8221;, configurando l&#8217;esercizio abusivo come reato. Questa architettura normativa non costituisce un privilegio corporativo, ma una responsabilità: gli architetti diventano &#8220;<strong>persone esercenti un servizio di pubblica necessità</strong>&#8220;, assumendo una qualifica giuridica che comporta doveri specifici verso lo Stato e i cittadini. La professione acquisisce così una doppia natura, pubblicistica e privatistica, operando attraverso contratti di diritto privato ma con finalità di tutela dell&#8217;interesse generale.</p>
<h2>Il sistema ordinistico: organizzazione e funzioni</h2>
<p>Il sistema ordinistico italiano si articola su tre livelli: provinciale, regionale e nazionale. I 105 ordini provinciali rappresentano la struttura di base, caratterizzati dall&#8217;assemblea degli iscritti che elegge il <strong>Consiglio dell&#8217;Ordine</strong>. Dal 2012, la riforma del sistema disciplinare ha separato le funzioni amministrative da quelle disciplinari: il Consiglio dell&#8217;Ordine mantiene competenze gestionali (gestione albo, attività formative, rappresentanza istituzionale), mentre la funzione disciplinare è affidata a <strong>Consigli di Disciplina</strong> autonomi, nominati dal Presidente del Tribunale su rosa di candidati fornita dal Consiglio dell&#8217;Ordine.<br />
A livello regionale operano Federazioni o Consulte che coordinano gli ordini provinciali nei rapporti con le amministrazioni regionali, senza poteri normativi ma con funzioni consultive e di raccordo. Il vertice del sistema è rappresentato dal Consiglio Nazionale Architetti (CNA), organo rappresentativo che elabora linee guida, regolamenti e il codice deontologico, fungendo da interlocutore istituzionale con governo e parlamento.<br />
Le fondazioni degli ordini, enti strumentali non presenti ovunque, svolgono attività culturali, formative e di promozione professionale con maggiore agilità operativa rispetto agli ordini, potendo accedere a finanziamenti pubblici e privati. La Conferenza Nazionale degli Ordini costituisce l&#8217;assemblea dei presidenti degli ordini territoriali, con funzioni di confronto e indirizzo attraverso le Delegazioni Consultive Regionali.</p>
<h2>Il percorso formativo e l&#8217;accesso alla professione</h2>
<p>L&#8217;accesso alla professione richiede un percorso articolato che inizia con la laurea in architettura (triennale o magistrale) e prosegue con l&#8217;Esame di Stato per l&#8217;abilitazione professionale. Il <strong>DPR 328/2001</strong> ha riformato il sistema, introducendo la distinzione tra sezione A (laureati magistrali) e sezione B (laureati triennali) dell&#8217;albo, corrispondenti a diverse competenze professionali. L&#8217;Esame di Stato, pur non essendo obbligatorio il tirocinio preventivo, può essere facilitato dal praticantato presso studi professionali qualificati.<br />
L&#8217;iscrizione all&#8217;albo rappresenta il momento di effettivo riconoscimento del titolo professionale: secondo il DPR 328/2001, &#8220;<strong>il titolo di architetto spetta all&#8217;iscritto all&#8217;albo</strong>&#8220;, non al semplice laureato abilitato. Questo principio sottolinea l&#8217;importanza dell&#8217;appartenenza al sistema ordinistico per l&#8217;esercizio legale della professione libera, distinguendo tra l&#8217;abilitazione (sufficiente per l&#8217;attività alle dipendenze pubbliche) e l&#8217;iscrizione all&#8217;albo (necessaria per la libera professione). La <strong>formazione continua obbligatoria</strong>, disciplinata dal regolamento del CNA, prevede l&#8217;acquisizione di 60 crediti formativi professionali nell&#8217;arco del triennio, di cui almeno 12 di natura deontologica. Il mancato adempimento comporta sanzioni disciplinari graduate, dalla sospensione temporanea fino a 40 giorni alla sospensione a divinis per inadempimenti più gravi.</p>
<h2>Il Codice Deontologico: principi e applicazione</h2>
<p>Il Codice Deontologico, nella sua edizione del 2 dicembre 2024, rappresenta la &#8220;carta costituzionale&#8221; della professione, definendo i doveri professionali ed etici degli iscritti attraverso 44 articoli. La sua natura giuridica è quella di regolamento interno adottato da un ente pubblico (il CNA), con valore di fonte normativa secondaria di tipo regolamentare ed efficacia vincolante per tutti gli iscritti.<br />
Il Codice disciplina i rapporti con i colleghi, promuovendo lealtà e correttezza nelle relazioni professionali e prevenendo forme di concorrenza sleale. Nei rapporti con i clienti, stabilisce obblighi di trasparenza, competenza e riservatezza, richiedendo <strong>contratti scritti per tutte le prestazioni professionali</strong>. Verso le istituzioni ordinistiche, definisce doveri di collaborazione e rispetto delle regole comuni, mentre verso la collettività stabilisce principi di responsabilità sociale e ambientale. Le <strong>sanzioni disciplinari</strong> si articolano su quattro livelli: avvertimento (richiamo informale), censura (richiamo ufficiale), sospensione (temporanea impossibilità di esercizio) e cancellazione dall&#8217;albo. La violazione del Codice Deontologico può incidere anche sui rapporti civilistici con i committenti: una sospensione disciplinare può comportare l&#8217;impossibilità di continuare prestazioni in corso (direzione lavori, consulenze tecniche d&#8217;ufficio), con evidenti riflessi contrattuali.</p>
<h2>Competenze professionali e attività riservate</h2>
<p>L&#8217;ordinamento della professione definisce precise competenze professionali attraverso il DPR 328/2001 e le norme specifiche di settore. Le competenze si distinguono in: esclusive (riservate unicamente agli architetti), concorrenti (condivise con altre professioni tecniche entro certi limiti) e libere (esercitabili da chiunque possieda le competenze necessarie). L&#8217;articolo 52 del <strong>Regolamento del 1925</strong> definisce le competenze tradizionali dell&#8217;architetto, ma l&#8217;evoluzione normativa ha ampliato significativamente il campo di attività.<br />
Le attività di progettazione architettonica, direzione lavori, collaudo e coordinamento della sicurezza costituiscono il nucleo centrale delle <strong>competenze esclusive</strong>, mentre settori come l&#8217;urbanistica, il paesaggio e la conservazione dei beni culturali vedono <strong>competenze concorrenti</strong> con altre professioni. L&#8217;acquisizione di <strong>abilitazioni specifiche</strong> (prevenzione incendi, coordinamento sicurezza, certificazione energetica) amplia ulteriormente le possibilità operative.<br />
Il principio della personalità dell&#8217;esecuzione, sancito dall&#8217;articolo 2232 del Codice Civile, stabilisce che la prestazione deve essere svolta personalmente dal professionista, basandosi sull<strong>&#8216;intuitus personae del rapporto fiduciario</strong>. Questo non esclude forme organizzative complesse (studi associati, società tra professionisti), ma richiede sempre l&#8217;identificazione del professionista responsabile della prestazione.</p>
<h2>Il sistema previdenziale: Inarcassa</h2>
<p>Gli architetti liberi professionisti sono obbligatoriamente iscritti all&#8217;Inarcassa (Cassa Nazionale di Previdenza e Assistenza per Ingegneri e Architetti Liberi Professionisti), ente previdenziale privato con funzioni pubbliche che gestisce pensioni e assistenza sanitaria integrativa per ingegneri e architetti. <strong>L&#8217;iscrizione è obbligatoria per tutti gli iscritti all&#8217;albo che esercitano la libera professione</strong>, salvo coloro che abbiano già copertura previdenziale obbligatoria per altre attività lavorative.<br />
Il sistema contributivo prevede:<br />
● contributi minimi annuali indipendenti dal reddito (ad oggi circa 3.600 euro)<br />
● contributi soggettivi proporzionali al reddito professionale netto<br />
● contributi integrativi del 4% sui corrispettivi professionali (soggetti a IVA e trasferiti al committente).</p>
<p><strong>Il sistema pensionistico è misto:</strong> retributivo per i periodi antecedenti alle riforme e contributivo per quelli successivi. Inarcassa offre anche servizi assistenziali integrativi: sussidi per malattia, maternità e paternità, polizze sanitarie, contributi per la formazione continua, prestiti agevolati. La possibilità di riscatto del corso di laurea (fino a cinque anni) rappresenta un&#8217;opportunità spesso sottovalutata dai giovani professionisti, ma che può risultare strategica per l&#8217;anticipo del diritto pensionistico.</p>
<p><strong>Responsabilità professionali e tutele</strong><br />
L&#8217;esercizio della professione comporta diverse tipologie di responsabilità:<br />
● contrattuale (verso il committente)<br />
● extracontrattuale (verso terzi danneggiati)<br />
● penale (per reati specifici o colposi)<br />
● disciplinare (verso l&#8217;ordine professionale).</p>
<p>La giurisprudenza ha progressivamente ampliato la sfera delle responsabilità professionali, rendendo sempre più importante la conoscenza degli aspetti tecnico-giuridici e l&#8217;adozione di <strong>adeguate coperture assicurative</strong>. Il principio della &#8220;condotta proba&#8221; richiesto agli iscritti implica non solo competenza tecnica, ma anche correttezza deontologica e attenzione agli interessi generali. La doppia natura pubblicistica e privatistica della professione comporta che anche comportamenti extra-professionali possano avere rilevanza disciplinare se idonei ad arrecare pregiudizio all&#8217;intera categoria.<br />
L&#8217;evoluzione normativa degli ultimi decenni ha introdotto nuovi ambiti di responsabilità: sicurezza nei cantieri, certificazione energetica, prevenzione sismica, tutela ambientale. Ogni settore richiede competenze specifiche e aggiornamento continuo, rendendo la formazione permanente non solo un obbligo deontologico ma una necessità operativa concreta.</p>
</div><div class="uncode-accordion wpb_accordion wpb_content_element  plus-signed sign-size-md default-typography no-content-border" data-collapsible="no" data-target="" data-active-tab="99" >
		<div class="panel-group wpb_wrapper wpb_accordion_wrapper" id="accordion_1624489860" data-no-toggle="">

<div class="panel panel-default wpb_accordion_section group  no-block-padding"><div class="panel-heading wpb_accordion_header ui-accordion-header"><h4 class="panel-title font-153509 h4 font-weight-500 text-   icon-size-rg"><a data-toggle="collapse" data-parent="#accordion_1624489860" href="#1752069937-1-32"><span>Qual è la differenza tra abilitazione professionale e iscrizione all'albo per l'esercizio della professione?</span></a></h4></div><div id="1752069937-1-32" class="panel-collapse collapse"><div class="panel-body wpb_accordion_content ui-accordion-content half-internal-gutter single-block-padding">
						<div class="uncode_text_column" ><p>L&#8217;abilitazione, ottenuta con il superamento dell&#8217;esame di Stato, è sufficiente per svolgere attività professionali alle dipendenze della pubblica amministrazione. Per la libera professione è invece necessaria anche l&#8217;iscrizione all&#8217;albo, che comporta l&#8217;assoggettamento alla disciplina deontologica e alla responsabilità disciplinare. Secondo il DPR 328/2001, &#8220;il titolo di architetto spetta all&#8217;iscritto all&#8217;albo&#8221;, non al semplice laureato abilitato.</p>
</div></div></div></div><div class="panel panel-default wpb_accordion_section group  no-block-padding"><div class="panel-heading wpb_accordion_header ui-accordion-header"><h4 class="panel-title font-153509 h4 font-weight-500 text-   icon-size-rg"><a data-toggle="collapse" data-parent="#accordion_1624489860" href="#1752069937-2-64"><span>Come si articola il sistema ordinistico e quali sono le funzioni dei diversi livelli?</span></a></h4></div><div id="1752069937-2-64" class="panel-collapse collapse"><div class="panel-body wpb_accordion_content ui-accordion-content half-internal-gutter single-block-padding">
						<div class="uncode_text_column" ><p>Il sistema si struttura su tre livelli: 105 ordini provinciali (gestione albo, formazione, rappresentanza locale), federazioni/consulte regionali (coordinamento con enti regionali, senza poteri normativi), Consiglio Nazionale CNA (linee guida, codice deontologico, rappresentanza istituzionale). Dal 2012 le funzioni disciplinari sono separate e affidate a Consigli di Disciplina nominati dal Presidente del Tribunale.</p>
</div></div></div></div><div class="panel panel-default wpb_accordion_section group  no-block-padding"><div class="panel-heading wpb_accordion_header ui-accordion-header"><h4 class="panel-title font-153509 h4 font-weight-500 text-   icon-size-rg"><a data-toggle="collapse" data-parent="#accordion_1624489860" href="#1752072203317-2-6"><span>Quali sono gli obblighi della formazione continua e le sanzioni per inadempimento?</span></a></h4></div><div id="1752072203317-2-6" class="panel-collapse collapse"><div class="panel-body wpb_accordion_content ui-accordion-content half-internal-gutter single-block-padding">
						<div class="uncode_text_column" ><p>È obbligatorio acquisire 60 crediti formativi professionali nel triennio, di cui almeno 12 deontologici. L&#8217;inadempimento comporta sanzioni disciplinari graduate: sospensione temporanea fino a 40 giorni per carenze formative, sospensione a divinis per mancato pagamento quote ordinistiche. La sospensione impedisce l&#8217;esercizio professionale con conseguenze sui rapporti contrattuali in corso.</p>
</div></div></div></div><div class="panel panel-default wpb_accordion_section group  no-block-padding"><div class="panel-heading wpb_accordion_header ui-accordion-header"><h4 class="panel-title font-153509 h4 font-weight-500 text-   icon-size-rg"><a data-toggle="collapse" data-parent="#accordion_1624489860" href="#1752072228599-3-2"><span>Come funziona il sistema previdenziale Inarcassa e quali sono i contributi obbligatori?</span></a></h4></div><div id="1752072228599-3-2" class="panel-collapse collapse"><div class="panel-body wpb_accordion_content ui-accordion-content half-internal-gutter single-block-padding">
						<div class="uncode_text_column" ><p>Inarcassa è la cassa privata con funzioni pubbliche per architetti e ingegneri liberi professionisti. I contributi obbligatori sono: minimi annuali (circa 3.600 euro), soggettivi proporzionali al reddito netto, integrativi del 4% sui corrispettivi (trasferibili al cliente e soggetti a IVA). Il sistema pensionistico è misto retributivo-contributivo, con età pensionabile a 67 anni e 20 anni di contribuzione minima.</p>
</div></div></div></div><div class="panel panel-default wpb_accordion_section group  no-block-padding"><div class="panel-heading wpb_accordion_header ui-accordion-header"><h4 class="panel-title font-153509 h4 font-weight-500 text-   icon-size-rg"><a data-toggle="collapse" data-parent="#accordion_1624489860" href="#1752072249949-4-8"><span>Quali responsabilità comporta l'esercizio della professione di architetto?</span></a></h4></div><div id="1752072249949-4-8" class="panel-collapse collapse"><div class="panel-body wpb_accordion_content ui-accordion-content half-internal-gutter single-block-padding">
						<div class="uncode_text_column" ><p>L&#8217;architetto risponde a diversi livelli: contrattualmente verso il committente, extracontrattualmente verso terzi danneggiati, penalmente per reati specifici (es. abuso d&#8217;ufficio, omissioni colpose), disciplinarmente verso l&#8217;ordine. La qualifica di &#8220;persona esercente servizio di pubblica necessità&#8221; amplia la sfera di responsabilità anche per comportamenti extra-professionali che possano danneggiare l&#8217;immagine della categoria.</p>
</div></div></div></div><div class="panel panel-default wpb_accordion_section group  no-block-padding"><div class="panel-heading wpb_accordion_header ui-accordion-header"><h4 class="panel-title font-153509 h4 font-weight-500 text-   icon-size-rg"><a data-toggle="collapse" data-parent="#accordion_1624489860" href="#1752072249949-4-85"><span>Cosa stabilisce il Codice Deontologico e quali sono le sanzioni disciplinari previste?</span></a></h4></div><div id="1752072249949-4-85" class="panel-collapse collapse"><div class="panel-body wpb_accordion_content ui-accordion-content half-internal-gutter single-block-padding">
						<div class="uncode_text_column" ><p>Il Codice Deontologico (edizione 2024, 44 articoli) è un regolamento vincolante che disciplina doveri verso colleghi, clienti, istituzioni e collettività. Le sanzioni sono quattro: avvertimento (richiamo informale), censura (richiamo ufficiale), sospensione dall&#8217;esercizio (temporanea), cancellazione dall&#8217;albo. La violazione può avere riflessi anche sui rapporti civilistici, poiché la sospensione impedisce la continuazione di prestazioni in corso.</p>
</div></div></div></div>
		</div></div></div></div></div></div></div><div class="wpb_column pos-top pos-center align_center column_parent col-lg-3 boomapps_vccolumn half-internal-gutter"><div class="uncol style-light sticky-element sticky-sidebar"  ><div class="uncoltable"><div class="uncell  vc_custom_1752127794561 boomapps_vccolumn border-color-526326-color single-block-padding style-color-xsdn-bg" style="border-style: solid;border-left-width: 1px ;" ><div class="uncont" ><div class="uncode-info-box  top-avatar" ><span class="author-wrap"><a href="https://archiformazione.it/author/team-redazionale/"><span class="uncode-ib-avatar uncode-ib-avatar-size-md"><img alt='Team redazionale' src='https://archiformazione.it/wp-content/uploads/2025/07/Team-redazionale-1-40x40.jpg' srcset='https://archiformazione.it/wp-content/uploads/2025/07/Team-redazionale-1-80x80.jpg 2x' class='avatar avatar-40 photo' height='40' width='40' loading='lazy'/></span></a><span class="author-info"> <a href="https://archiformazione.it/author/team-redazionale/">Team redazionale</a></span></span></div><div class="uncode-info-box  h4 font-weight-500 text-uppercase" ><span class="category-info"> <a href="https://archiformazione.it/focus_cat/deontologia/" title="Vedi tutti gli articoli in Deontologia" class="">Deontologia</a></span></div><div class="divider-wrapper "  >
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<div class="vc_custom_heading_wrap "><div class="heading-text el-text" ><h4 class="h4" ><span>Condividi</span></h4></div><div class="clear"></div></div><div class="uncode-wrapper uncode-share" ><div class="share-button share-buttons share-inline share-bigger" data-url=""></div></div></div></div></div></div></div><script id="script-row-unique-50" data-row="script-row-unique-50" type="text/javascript" class="vc_controls">UNCODE.initRow(document.getElementById("row-unique-50"));</script></div></div></div><div data-parent="true" class="vc_row pulsanticell style-color-lxmt-bg row-container desktop-hidden tablet-hidden boomapps_vcrow" style="z-index: 4;" id="row-unique-51"><div class="row unequal col-half-gutter no-top-padding no-bottom-padding no-h-padding full-width row-parent"><div class="wpb_row row-inner"><div class="wpb_column pos-middle pos-center align_center column_parent col-lg-12 pulsanticell boomapps_vccolumn single-internal-gutter"><div class="uncol style-light unexpand sticky-element sticky-sidebar" style="max-width:50%; margin-left:auto; margin-right:auto;"  ><div class="uncoltable"><div class="uncell  boomapps_vccolumn one-block-padding style-color-lxmt-bg" ><div class="uncont" ><span class="btn-container" ><a role="button"  href="https://archiformazione.it/shop/EL-383343/" class="custom-link btn btn-custom-typo font-153509 font-weight-600 text-uppercase no-letterspace border-width-0 btn-text-skin btn-accent btn-square btn-outline btn-icon-left" target="_blank">SCOPRI IL CORSO E-LEARNING</a></span><div class="empty-space empty-half" ><span class="empty-space-inner"></span></div>
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</div><p>L'articolo <a href="https://archiformazione.it/focus/avvio-alla-professione-di-architetto-guida-allordinamento-normativo-e-deontologico/">Avvio alla professione di architetto: guida all&#8217;ordinamento normativo e deontologico</a> proviene da <a href="https://archiformazione.it">Archiformazione</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>L&#8217;Ordine degli Architetti: governance professionale tra regole e partecipazione democratica</title>
		<link>https://archiformazione.it/focus/lordine-degli-architetti-governance-professionale-tra-regole-e-partecipazione-democratica/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=lordine-degli-architetti-governance-professionale-tra-regole-e-partecipazione-democratica</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Team redazionale]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 05 Sep 2025 15:51:11 +0000</pubDate>
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					<description><![CDATA[<p>La professione di architetto si caratterizza non solo per la complessità tecnica e creativa del mestiere, ma anche per un articolato sistema di governance professionale che affonda le sue radici nella tradizione ordinistica italiana. </p>
<p>L'articolo <a href="https://archiformazione.it/focus/lordine-degli-architetti-governance-professionale-tra-regole-e-partecipazione-democratica/">L&#8217;Ordine degli Architetti: governance professionale tra regole e partecipazione democratica</a> proviene da <a href="https://archiformazione.it">Archiformazione</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<div class="wpb-content-wrapper"><div data-parent="true" class="vc_row focus row-container boomapps_vcrow" id="row-unique-52"><div class="row limit-width row-parent"><div class="wpb_row row-inner"><div class="wpb_column pos-top pos-center align_left column_parent col-lg-9 boomapps_vccolumn single-internal-gutter"><div class="uncol style-light"  ><div class="uncoltable"><div class="uncell  boomapps_vccolumn no-block-padding" ><div class="uncont" ><div class="uncode_text_column" ><p>L&#8217;Ordine degli Architetti rappresenta molto più di un semplice albo professionale: costituisce un ecosistema istituzionale che regola l&#8217;accesso alla professione, definisce standard etici e deontologici, e garantisce la rappresentanza della categoria a tutti i livelli territoriali. Comprendere il funzionamento di questa struttura non è solo un dovere per ogni professionista iscritto, ma rappresenta anche un&#8217;opportunità per partecipare attivamente alla definizione delle politiche professionali e alla tutela della qualità dell&#8217;esercizio architettonico. Il sistema ordinistico italiano si distingue per la sua <strong>organizzazione policentrica</strong>, che vede la coesistenza di livelli provinciali, regionali e nazionale, ciascuno con competenze specifiche ma interconnesse. Questa articolazione territoriale riflette non solo la tradizione amministrativa del Paese, ma anche la necessità di garantire una rappresentanza capillare che tenga conto delle specificità locali del mercato professionale e delle normative regionali in materia di urbanistica ed edilizia.</p>
<h2>L&#8217;architettura istituzionale dell&#8217;Ordine</h2>
<p>L&#8217;obbligatorietà dell&#8217;iscrizione all&#8217;Ordine per l&#8217;esercizio della professione di architetto rappresenta un principio fondamentale del sistema italiano, che distingue le professioni regolamentate da quelle liberamente esercitabili. Questa caratteristica non costituisce una limitazione alla libertà professionale, ma garantisce invece standard qualitativi minimi e tutela sia i professionisti che i cittadini che si avvalgono dei loro servizi.<br />
La struttura organizzativa dell&#8217;Ordine si basa su una <strong>separazione funzionale tra poteri amministrativi e disciplinari.</strong> Il Consiglio dell&#8217;Ordine, organo elettivo che rappresenta la governance amministrativa, si occupa della gestione dell&#8217;albo professionale, dell&#8217;organizzazione delle attività formative, della rappresentanza istituzionale e del coordinamento delle politiche professionali a livello territoriale.<br />
Le funzioni disciplinari sono invece affidate a organi specifici, garantendo così l&#8217;imparzialità dei procedimenti e il rispetto del <strong>principio di separazione dei poteri</strong> anche all&#8217;interno della struttura ordinistica. Questa distinzione non è meramente formale, ma risponde a precise esigenze di tutela dei diritti degli iscritti e di trasparenza nell&#8217;azione amministrativa.<br />
Quando un architetto si trova coinvolto in un procedimento disciplinare, può contare su un sistema di garanzie procedurali che assicura il diritto di difesa e l&#8217;imparzialità del giudizio, elementi essenziali per la credibilità del sistema di autoregolamentazione professionale.</p>
<h2>Il Codice Deontologico: principi e applicazioni</h2>
<p>Il Codice Deontologico degli Architetti, nella sua più recente edizione del 2 dicembre 2024, rappresenta la carta costituzionale della professione, articolata in 44 articoli che definiscono i doveri professionali verso colleghi, clienti e istituzioni ordinistiche. Questo documento non costituisce un mero elenco di divieti, ma delinea un modello etico di esercizio professionale che <strong>integra competenza tecnica, responsabilità sociale e integrità personale.</strong><br />
La struttura del Codice riflette la complessità delle relazioni professionali contemporanee, affrontando tematiche che spaziano dalla riservatezza e trasparenza nei rapporti con la committenza, alla lealtà e correttezza nei rapporti con i colleghi, fino alla responsabilità verso l&#8217;interesse pubblico e la tutela dell&#8217;ambiente costruito. L&#8217;aggiornamento periodico del Codice dimostra la capacità del sistema ordinistico di evolversi e adattarsi alle trasformazioni del contesto professionale, tecnologico e normativo. L&#8217;applicazione del Codice Deontologico si concretizza attraverso un <strong>sistema sanzionatorio articolato su quattro livelli di gravità crescente</strong>: avvertimento, censura, sospensione dall&#8217;albo e cancellazione. Questa gradazione consente di calibrare la risposta disciplinare sulla base della gravità del comportamento contestato e della reiterazione delle violazioni, garantendo proporzionalità ed efficacia deterrente.</p>
<h2>Partecipazione democratica e rappresentanza</h2>
<p>Il sistema elettorale degli Ordini provinciali rappresenta un modello di democrazia professionale che coniuga partecipazione degli iscritti e governabilità delle strutture ordinistiche. Il diritto di voto è riconosciuto a tutti gli architetti iscritti all&#8217;albo alla data di indizione delle elezioni, con l&#8217;esclusione dei soli professionisti sospesi dall&#8217;esercizio della professione, garantendo così la massima inclusività compatibile con i principi di trasparenza e correttezza.<br />
<strong>Il sistema di quorum differenziato</strong>, particolarmente evidente negli Ordini di maggiori dimensioni come quello di Monza-Brianza che rappresenta oltre 1500 iscritti, riflette la necessità di bilanciare legittimità democratica e funzionalità operativa. La previsione di un quorum di un terzo degli aventi diritto per la prima votazione, ridotto a un quinto per la seconda e eliminato per la terza, garantisce che il processo elettorale possa comunque concludersi anche in presenza di una partecipazione limitata, evitando paralisi istituzionali che penalizzerebbero l&#8217;intera categoria.<br />
L&#8217;introduzione del <strong>voto telematico attraverso la piattaforma SkyVote Cloud</strong> rappresenta un significativo passo avanti nella modernizzazione delle procedure elettorali, aumentando l&#8217;accessibilità del processo democratico e riducendo i costi organizzativi. Questa innovazione tecnologica ha dimostrato particolare importanza durante il periodo pandemico, quando le limitazioni agli spostamenti avrebbero potuto compromettere lo svolgimento regolare delle elezioni.<br />
Le limitazioni sulle preferenze di genere nelle votazioni riflettono la sensibilità del sistema ordinistico verso le tematiche di <strong>parità e rappresentanza equilibrata</strong>, implementando meccanismi che favoriscono la partecipazione femminile agli organi direttivi in un settore tradizionalmente caratterizzato da squilibri di genere.</p>
<h2>Il coordinamento sovraprovinciale</h2>
<p>La Consulta Regionale Lombarda degli Ordini Architetti, che rappresenta oltre 26.000 professionisti, esemplifica l&#8217;importanza del coordinamento sovraprovinciale in un sistema ordinistico policentrico. Questo organismo svolge funzioni essenziali di raccordo con la Regione Lombardia, particolarmente significative in un contesto di crescente regionalizzazione delle competenze in materia di governo del territorio, edilizia e urbanistica. Il coordinamento regionale consente di <strong>armonizzare posizioni e strategie degli Ordini provinciali</strong>, evitando frammentazioni che potrebbero indebolire la rappresentanza della categoria nei rapporti con le istituzioni regionali. La capacità di parlare con una voce unitaria risulta particolarmente importante nelle fasi di elaborazione delle normative regionali che impattano direttamente sull&#8217;esercizio della professione.</p>
<p>Il <strong>Consiglio Nazionale Architetti</strong>, che coordina i 105 ordini provinciali attraverso la gestione dell&#8217;albo unico nazionale consultabile online, rappresenta il vertice del sistema ordinistico e l&#8217;interfaccia principale con il governo, il parlamento e le istituzioni europee. La digitalizzazione dell&#8217;albo nazionale ha semplificato significativamente le procedure di verifica dell&#8217;abilitazione professionale, favorendo la mobilità dei professionisti e la trasparenza del mercato dei servizi architettonici.</p>
<h2>Prospettive evolutive del sistema ordinistico</h2>
<p>L&#8217;evoluzione del sistema ordinistico italiano deve confrontarsi con sfide sempre più complesse, dalla digitalizzazione dei processi alla sostenibilità ambientale, dall&#8217;internazionalizzazione della professione alla necessità di aggiornamento continuo delle competenze. La capacità di adattamento dimostrata nell&#8217;introduzione del voto telematico e nell&#8217;aggiornamento del Codice Deontologico lascia intravedere un sistema istituzionale in grado di evolversi mantenendo saldi i principi di rappresentanza democratica e tutela della qualità professionale.<br />
La partecipazione attiva degli iscritti alla vita ordinistica non rappresenta solo un diritto, ma costituisce anche una responsabilità verso l&#8217;intera categoria professionale. La qualità della rappresentanza ordinistica dipende infatti dalla consapevolezza e dall&#8217;impegno di ciascun architetto nel contribuire alla definizione delle politiche professionali e alla tutela della dignità del mestiere.</p>
</div><div class="uncode-accordion wpb_accordion wpb_content_element  plus-signed sign-size-md default-typography no-content-border" data-collapsible="no" data-target="" data-active-tab="99" >
		<div class="panel-group wpb_wrapper wpb_accordion_wrapper" id="accordion_2048779754" data-no-toggle="">

<div class="panel panel-default wpb_accordion_section group  no-block-padding"><div class="panel-heading wpb_accordion_header ui-accordion-header"><h4 class="panel-title font-153509 h4 font-weight-500 text-   icon-size-rg"><a data-toggle="collapse" data-parent="#accordion_2048779754" href="#1757087223-1-72"><span>Quali sono le principali differenze di ruolo tra l'Ordine provinciale e il Consiglio Nazionale</span></a></h4></div><div id="1757087223-1-72" class="panel-collapse collapse"><div class="panel-body wpb_accordion_content ui-accordion-content half-internal-gutter single-block-padding">
						<div class="uncode_text_column" ><p>L&#8217;Ordine provinciale si occupa della gestione diretta degli iscritti, dell&#8217;albo locale e dell&#8217;offerta formativa. Il Consiglio Nazionale Architetti (CNA), infine, rappresenta il vertice del sistema: coordina i 105 ordini provinciali, gestisce l&#8217;albo unico nazionale e rappresenta la professione a livello governativo e internazionale. L&#8217;albo unico nazionale è una banca dati consultabile online che permette a chiunque di verificare l&#8217;effettiva iscrizione e lo status di un architetto, garantendo massima trasparenza e tutela.</p>
</div></div></div></div><div class="panel panel-default wpb_accordion_section group  no-block-padding"><div class="panel-heading wpb_accordion_header ui-accordion-header"><h4 class="panel-title font-153509 h4 font-weight-500 text-   icon-size-rg"><a data-toggle="collapse" data-parent="#accordion_2048779754" href="#1757087223-2-44"><span>Qual è la funzione della Consulta regionale?</span></a></h4></div><div id="1757087223-2-44" class="panel-collapse collapse"><div class="panel-body wpb_accordion_content ui-accordion-content half-internal-gutter single-block-padding">
						<div class="uncode_text_column" ><p>La Consulta regionale ha un ruolo strategico di coordinamento tra i vari Ordini provinciali di una stessa regione. La sua funzione principale è quella di agire come interlocutore unico e autorevole nei confronti dell&#8217;amministrazione regionale, specialmente su temi cruciali come le normative urbanistiche ed edilizie. Questo permette alla categoria di avere maggior peso e influenza sulle decisioni politiche che impattano direttamente sull&#8217;attività professionale quotidiana di ogni architetto.</p>
</div></div></div></div><div class="panel panel-default wpb_accordion_section group  no-block-padding"><div class="panel-heading wpb_accordion_header ui-accordion-header"><h4 class="panel-title font-153509 h4 font-weight-500 text-   icon-size-rg"><a data-toggle="collapse" data-parent="#accordion_2048779754" href="#1757087363909-2-2"><span>Qual è l'ambito di applicazione del Codice Deontologico e quali sono i principali doveri che esso stabilisce?</span></a></h4></div><div id="1757087363909-2-2" class="panel-collapse collapse"><div class="panel-body wpb_accordion_content ui-accordion-content half-internal-gutter single-block-padding">
						<div class="uncode_text_column" ><p>Il Codice Deontologico, con i suoi 44 articoli, si applica a ogni aspetto dell&#8217;esercizio professionale. Stabilisce doveri fondamentali verso tre soggetti principali: i clienti (garantendo trasparenza, competenza e riservatezza), i colleghi (promuovendo lealtà, correttezza e rispetto reciproco) e le istituzioni ordinistiche (assicurando collaborazione e rispetto delle regole comuni). La sua osservanza è essenziale per tutelare la qualità della prestazione e la dignità della professione.</p>
</div></div></div></div><div class="panel panel-default wpb_accordion_section group  no-block-padding"><div class="panel-heading wpb_accordion_header ui-accordion-header"><h4 class="panel-title font-153509 h4 font-weight-500 text-   icon-size-rg"><a data-toggle="collapse" data-parent="#accordion_2048779754" href="#1757087385787-3-4"><span>Come vengono gestiti i procedimenti disciplinari e quali sanzioni rischia un architetto?</span></a></h4></div><div id="1757087385787-3-4" class="panel-collapse collapse"><div class="panel-body wpb_accordion_content ui-accordion-content half-internal-gutter single-block-padding">
						<div class="uncode_text_column" ><p>All&#8217;interno dell&#8217;Ordine, i procedimenti disciplinari sono affidati a un organo apposito, nettamente separato dal Consiglio dell&#8217;Ordine, che si occupa invece delle funzioni amministrative come la gestione dell&#8217;albo e la formazione. Questa distinzione è posta a garanzia di imparzialità nel giudizio. Le sanzioni vengono applicate in base alla gravità della violazione deontologica: si parte dall&#8217;avvertimento, si passa alla censura (una dichiarazione di biasimo), fino ad arrivare alla sospensione temporanea dall&#8217;esercizio professionale e, nei casi più gravi, alla cancellazione definitiva dall&#8217;albo.</p>
</div></div></div></div><div class="panel panel-default wpb_accordion_section group  no-block-padding"><div class="panel-heading wpb_accordion_header ui-accordion-header"><h4 class="panel-title font-153509 h4 font-weight-500 text-   icon-size-rg"><a data-toggle="collapse" data-parent="#accordion_2048779754" href="#1757087407393-4-5"><span>Chi ha diritto di voto per il rinnovo del Consiglio dell'Ordine?</span></a></h4></div><div id="1757087407393-4-5" class="panel-collapse collapse"><div class="panel-body wpb_accordion_content ui-accordion-content half-internal-gutter single-block-padding">
						<div class="uncode_text_column" ><p>Il diritto di voto spetta a tutti gli architetti regolarmente iscritti all&#8217;albo alla data in cui vengono indette le elezioni. L&#8217;unica eccezione riguarda i professionisti che, in quel momento, si trovano in stato di sospensione dall&#8217;esercizio della professione. Questo principio garantisce la più ampia partecipazione democratica possibile alla vita dell&#8217;ente, permettendo a quasi tutta la base degli iscritti di contribuire alla scelta dei propri rappresentanti.</p>
</div></div></div></div><div class="panel panel-default wpb_accordion_section group  no-block-padding"><div class="panel-heading wpb_accordion_header ui-accordion-header"><h4 class="panel-title font-153509 h4 font-weight-500 text-   icon-size-rg"><a data-toggle="collapse" data-parent="#accordion_2048779754" href="#1757087426538-5-6"><span>Esistono limitazioni nelle preferenze di voto per le elezioni dell'Ordine?</span></a></h4></div><div id="1757087426538-5-6" class="panel-collapse collapse"><div class="panel-body wpb_accordion_content ui-accordion-content half-internal-gutter single-block-padding">
						<div class="uncode_text_column" ><p>Sì, esistono limitazioni sulle preferenze esprimibili per candidati dello stesso genere, nell&#8217;ottica di favorire una rappresentanza equilibrata negli organi direttivi e promuovere la parità di genere in una professione tradizionalmente squilibrata.</p>
</div></div></div></div>
		</div></div></div></div></div></div></div><div class="wpb_column pos-top pos-center align_center column_parent col-lg-3 boomapps_vccolumn half-internal-gutter"><div class="uncol style-light sticky-element sticky-sidebar"  ><div class="uncoltable"><div class="uncell  vc_custom_1752127794561 boomapps_vccolumn border-color-526326-color single-block-padding style-color-xsdn-bg" style="border-style: solid;border-left-width: 1px ;" ><div class="uncont" ><div class="uncode-info-box  top-avatar" ><span class="author-wrap"><a href="https://archiformazione.it/author/team-redazionale/"><span class="uncode-ib-avatar uncode-ib-avatar-size-md"><img alt='Team redazionale' src='https://archiformazione.it/wp-content/uploads/2025/07/Team-redazionale-1-40x40.jpg' srcset='https://archiformazione.it/wp-content/uploads/2025/07/Team-redazionale-1-80x80.jpg 2x' class='avatar avatar-40 photo' height='40' width='40' loading='lazy'/></span></a><span class="author-info"> <a href="https://archiformazione.it/author/team-redazionale/">Team redazionale</a></span></span></div><div class="uncode-info-box  h4 font-weight-500 text-uppercase" ><span class="category-info"> <a href="https://archiformazione.it/focus_cat/deontologia/" title="Vedi tutti gli articoli in Deontologia" class="">Deontologia</a></span></div><div class="divider-wrapper "  >
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</div><p>L'articolo <a href="https://archiformazione.it/focus/lordine-degli-architetti-governance-professionale-tra-regole-e-partecipazione-democratica/">L&#8217;Ordine degli Architetti: governance professionale tra regole e partecipazione democratica</a> proviene da <a href="https://archiformazione.it">Archiformazione</a>.</p>
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			</item>
		<item>
		<title>Scadenza triennio formativo 2023-2025: siete in pari con i crediti deontologici?</title>
		<link>https://archiformazione.it/focus/scadenza-triennio-formativo-2023-2025-siete-in-pari-con-i-crediti-deontologici/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=scadenza-triennio-formativo-2023-2025-siete-in-pari-con-i-crediti-deontologici</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Team redazionale]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 21 Aug 2025 15:13:12 +0000</pubDate>
				<guid isPermaLink="false">https://archiformazione.it/?post_type=portfolio&#038;p=377997</guid>

					<description><![CDATA[<p>Il conto alla rovescia è ufficialmente iniziato. Il 31 dicembre 2025 segna la conclusione del triennio formativo 2023-2025, un appuntamento cruciale per ogni architetto, pianificatore, paesaggista e conservatore iscritto all'albo.</p>
<p>L'articolo <a href="https://archiformazione.it/focus/scadenza-triennio-formativo-2023-2025-siete-in-pari-con-i-crediti-deontologici/">Scadenza triennio formativo 2023-2025: siete in pari con i crediti deontologici?</a> proviene da <a href="https://archiformazione.it">Archiformazione</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<div class="wpb-content-wrapper"><div data-parent="true" class="vc_row focus row-container boomapps_vcrow" id="row-unique-54"><div class="row limit-width row-parent"><div class="wpb_row row-inner"><div class="wpb_column pos-top pos-center align_left column_parent col-lg-9 boomapps_vccolumn single-internal-gutter"><div class="uncol style-light"  ><div class="uncoltable"><div class="uncell  boomapps_vccolumn no-block-padding" ><div class="uncont" ><div class="uncode_text_column" ><p>È tempo di fare un bilancio del proprio percorso di aggiornamento professionale e assicurarsi di essere in regola con i crediti (CFP) richiesti dalla normativa vigente nelle aree tematiche: Professione, Sicurezza e Deontologia.<br />
Nello specifico:<br />
●<strong> 60 CFP</strong> totali per triennio (minimo 20 crediti all&#8217;anno)<br />
● <strong>12 CFP</strong> in deontologia e discipline ordinistiche<br />
● <strong>48 CFP</strong> nelle aree Professione e Sicurezza.</p>
<p>Con poco più di quattro mesi a disposizione, questo è il momento di verificare lo stato del proprio portfolio formativo sulla Piattaforma Formazione del CNAPPC e, se necessario, pianificare la frequenza dei corsi mancanti.<br />
Controllare ora il numero di crediti maturati, la loro corretta attribuzione alle diverse aree tematiche e pianificare le attività necessarie per colmare eventuali lacune permette di evitare corse dell&#8217;ultimo minuto.</p>
<h2>All&#8217;interno del monte crediti totale, un&#8217;attenzione particolare va riservata ai temi della deontologia e delle discipline ordinistiche.</h2>
<p>Tra le aree formative, quella deontologica riveste particolare importanza. Non si tratta di un semplice obbligo regolamentare, ma di un tema fondativo per la professione che fornisce gli strumenti per navigare le complessità etiche del mestiere, dalle relazioni con la committenza alla responsabilità sociale del progetto architettonico. La possibilità di attingere a un catalogo già completo di proposte per l’area deontologica rappresenta la migliore soluzione per mettersi in regola senza dover concentrare gli adempimenti all’ultimo momento.<br />
Il CNAPPC raccomanda una distribuzione equilibrata nel tempo, suggerendo l&#8217;acquisizione di almeno 4 crediti deontologici all&#8217;anno. Eventuali crediti eccedenti, oltre i 12 cfp, in materia di discipline ordinistiche verranno riportati al triennio successivo come crediti su temi della deontologia, ma con un massimo di 8 cfp.<br />
Per accompagnare i professionisti verso la chiusura del triennio 2023-2025, Archiformazione mette a disposizione un programma di webinar e seminari asincroni che <strong>copre l’intero spettro degli obblighi formativi, deontologia inclusa</strong>. Attualmente, sulla piattaforma sono disponibili numerosi <a href="https://archiformazione.it/argomenti/?a=deontologia/">corsi e-learning specificamente dedicati all&#8217;area deontologica</a>, per un totale di <strong>55 crediti deontologici</strong>. Questa disponibilità rappresenta una valida opzione per completare il proprio percorso attingendo a contenuti sviluppati da docenti qualificati.</p>
<h2>Un approccio integrato alla formazione</h2>
<p>Software, progettazione, normativa, design, sicurezza, acustica, impiantistica, casi studio: la nostra offerta formativa non si limita alla deontologia ma copre tutte le aree previste dalla normativa, permettendo a chi lo desidera di far evolvere in modo equilibrato il proprio aggiornamento. Questa completezza permette ai professionisti di costruire un percorso coerente e bilanciato, su un’unica piattaforma. La combinazione tra webinar in diretta ed e-learning offre ulteriore flessibilità, permettendo di scegliere la modalità più adatta alle proprie esigenze e preferenze di apprendimento.<br />
Trasforma l’obbligo formativo in occasione di aggiornamento, pianifica ora il completamento del triennio: <a href="https://archiformazione.it/argomenti/?a=deontologia/">https://archiformazione.it/argomenti/?a=deontologia/</a>.</p>
</div></div></div></div></div></div><div class="wpb_column pos-top pos-center align_center column_parent col-lg-3 boomapps_vccolumn half-internal-gutter"><div class="uncol style-light sticky-element sticky-sidebar"  ><div class="uncoltable"><div class="uncell  vc_custom_1752127794561 boomapps_vccolumn border-color-526326-color single-block-padding style-color-xsdn-bg" style="border-style: solid;border-left-width: 1px ;" ><div class="uncont" ><div class="uncode-info-box  top-avatar" ><span class="author-wrap"><a href="https://archiformazione.it/author/team-redazionale/"><span class="uncode-ib-avatar uncode-ib-avatar-size-md"><img alt='Team redazionale' src='https://archiformazione.it/wp-content/uploads/2025/07/Team-redazionale-1-40x40.jpg' srcset='https://archiformazione.it/wp-content/uploads/2025/07/Team-redazionale-1-80x80.jpg 2x' class='avatar avatar-40 photo' height='40' width='40' loading='lazy'/></span></a><span class="author-info"> <a href="https://archiformazione.it/author/team-redazionale/">Team redazionale</a></span></span></div><div class="uncode-info-box  h4 font-weight-500 text-uppercase" ><span class="category-info"> <a href="https://archiformazione.it/focus_cat/deontologia/" title="Vedi tutti gli articoli in Deontologia" class="">Deontologia</a></span></div><div class="divider-wrapper "  >
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		<title>Il Decreto Salva Casa: la disciplina edilizia tra semplificazione e nuove responsabilità</title>
		<link>https://archiformazione.it/focus/il-decreto-salva-casa/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=il-decreto-salva-casa</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Team redazionale]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 25 Feb 2025 08:37:27 +0000</pubDate>
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					<description><![CDATA[<p>Negli ultimi anni, il panorama normativo dell’edilizia italiana è stato attraversato da una serie di riforme che hanno cercato di rispondere alle esigenze di semplificazione, regolarizzazione e adeguamento alle nuove sfide urbane. </p>
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										<content:encoded><![CDATA[<div class="wpb-content-wrapper"><div data-parent="true" class="vc_row focus row-container boomapps_vcrow" id="row-unique-56"><div class="row limit-width row-parent"><div class="wpb_row row-inner"><div class="wpb_column pos-top pos-center align_left column_parent col-lg-9 boomapps_vccolumn single-internal-gutter"><div class="uncol style-light"  ><div class="uncoltable"><div class="uncell  boomapps_vccolumn no-block-padding" ><div class="uncont" ><div class="uncode_text_column" ><p>Tra queste, il cosiddetto “Decreto Salva Casa” si è imposto come uno dei provvedimenti più discussi e attesi, capace di catalizzare l’attenzione di tecnici, amministratori e cittadini. La sua portata innovativa, ma anche le criticità interpretative che ha sollevato, sono state al centro di un ciclo di approfondimento <strong>a cura dell’arch. Romolo Balasso</strong>. L’obiettivo è offrire agli architetti una lettura chiara, aggiornata e critica delle principali novità introdotte, con particolare attenzione alle ricadute operative e alle responsabilità professionali.</p>
<h2><strong>Un contesto in continua evoluzione</strong></h2>
<p>Il Decreto Salva Casa nasce in un contesto segnato da una crescente complessità normativa e da una stratificazione di leggi, regolamenti e prassi amministrative che spesso hanno reso difficile, per i professionisti, orientarsi tra obblighi, deroghe e possibilità di regolarizzazione. La riforma si inserisce in una tradizione di interventi che, a partire dagli anni ’80, hanno cercato di sanare abusi edilizi e di semplificare le procedure, senza però riuscire a risolvere definitivamente le criticità del sistema.</p>
<h2><strong>Stato legittimo e titoli abilitativi: cosa cambia davvero</strong></h2>
<p>Uno degli snodi centrali del Decreto riguarda la ridefinizione dello “stato legittimo” degli immobili. La normativa, recependo anche le indicazioni delle linee guida ministeriali, stabilisce che lo stato legittimo può essere comprovato non solo dal titolo originario di costruzione, ma anche da quello relativo all’ultimo intervento che abbia interessato l’intero immobile, a condizione che l’amministrazione abbia verificato la legittimità dei titoli pregressi. Questo passaggio, pensato per semplificare la ricostruzione documentale, ha però sollevato dubbi tra i tecnici: la verifica della legittimità deve essere solo formale o anche sostanziale? La giurisprudenza più recente sembra orientarsi verso una verifica sostanziale, lasciando aperta una zona grigia che richiede prudenza e trasparenza nella consulenza al cliente.</p>
<h2><strong>Tolleranze costruttive ed esecutive: nuove soglie e parametri</strong></h2>
<p>Il Decreto introduce una distinzione chiara tra tolleranze costruttive (di tipo dimensionale) ed esecutive (di tipo geometrico), fissando percentuali di scostamento ammesse rispetto ai parametri progettuali. Per gli interventi realizzati entro il 24 maggio 2024, le soglie variano in funzione della superficie utile dell’unità immobiliare, mentre per quelli successivi si applica una tolleranza fissa del 2%. Un aspetto innovativo è l’estensione delle tolleranze anche ai parametri igienico-sanitari e alle distanze, ma solo entro certi limiti. Rimane tuttavia la necessità di riferirsi alle definizioni uniformi del Regolamento Edilizio Tipo (RET), con alcune incertezze applicative soprattutto nei casi di parametri riferiti all’intero edificio e non alla singola unità immobiliare.</p>
<h2><strong>Mutamento della destinazione d’uso: orizzontale e verticale</strong></h2>
<p>Un altro pilastro della riforma è la disciplina del mutamento di destinazione d’uso, che viene distinta tra cambiamenti “orizzontali” (all’interno della stessa categoria funzionale) e “verticali” (tra categorie diverse). Il mutamento orizzontale è sempre consentito, anche per l’intero immobile, mentre quello verticale è ammesso solo per singole unità immobiliari e con alcune limitazioni, soprattutto per i piani terra e seminterrati, dove è richiesta una disciplina regionale specifica. La normativa prevede inoltre che i comuni possano fissare condizioni, ma non vietare il cambio d’uso, in un’ottica di rigenerazione urbana e contenimento del consumo di suolo.</p>
<h2><strong>Sanatorie, regolarizzazioni e la “rottura” della doppia conformità</strong></h2>
<p>Il Decreto Salva Casa interviene anche sul tema delle sanatorie, introducendo strumenti di regolarizzazione per le parziali difformità e semplificando l’accertamento di conformità per gli interventi realizzati prima del 1977. Viene in parte scardinato il dogma della doppia conformità, almeno per alcune tipologie di intervento, distinguendo tra conformità urbanistica (da verificare al momento della domanda) e conformità tecnica (da riferire al momento della realizzazione). Questo rappresenta un passo avanti per la risoluzione di molte situazioni “bloccate” dal passato, ma richiede una lettura attenta delle norme e delle eventuali leggi regionali.</p>
<h2><strong>Responsabilità e ruolo del professionista</strong></h2>
<p>Un filo rosso che attraversa tutta la riforma è la crescente responsabilità attribuita ai tecnici. L’obbligo di informare il cliente in forma scritta o digitale su tutte le criticità normative, la necessità di motivare le scelte progettuali e di documentare in modo analitico l’iter logico seguito, sono elementi che rafforzano il ruolo consulenziale dell’architetto, ma impongono anche una maggiore attenzione nella gestione del rischio professionale.</p>
<p>Il Decreto Salva Casa rappresenta un tentativo importante di semplificare e razionalizzare la disciplina edilizia, ma lascia aperte numerose questioni interpretative e applicative. Per il professionista, la chiave è mantenere un approccio critico, aggiornarsi costantemente e saper comunicare con chiarezza le incertezze normative al cliente. Solo così è possibile trasformare le novità legislative in opportunità di crescita e di tutela per la propria attività.</p>
</div><div class="uncode-accordion wpb_accordion wpb_content_element  plus-signed sign-size-md default-typography no-content-border" data-collapsible="no" data-target="" data-active-tab="99" >
		<div class="panel-group wpb_wrapper wpb_accordion_wrapper" id="accordion_1271508260" data-no-toggle="">

<div class="panel panel-default wpb_accordion_section group  no-block-padding"><div class="panel-heading wpb_accordion_header ui-accordion-header"><h4 class="panel-title font-153509 h4 font-weight-500 text-   icon-size-rg"><a data-toggle="collapse" data-parent="#accordion_1271508260" href="#1752069937-1-32"><span>Come si dimostra oggi lo stato legittimo di un immobile secondo il Decreto Salva Casa?</span></a></h4></div><div id="1752069937-1-32" class="panel-collapse collapse"><div class="panel-body wpb_accordion_content ui-accordion-content half-internal-gutter single-block-padding">
						<div class="uncode_text_column" ><p>Lo stato legittimo può essere comprovato dal titolo originario di costruzione, da quello che ha legittimato l’immobile o dall’ultimo titolo relativo a un intervento che abbia interessato l’intero immobile, purché l’amministrazione abbia verificato la legittimità dei titoli pregressi. In caso di immobili realizzati prima dell’obbligo del titolo edilizio, è sufficiente una documentazione probatoria che attesti la consistenza originaria.</p>
</div></div></div></div><div class="panel panel-default wpb_accordion_section group  no-block-padding"><div class="panel-heading wpb_accordion_header ui-accordion-header"><h4 class="panel-title font-153509 h4 font-weight-500 text-   icon-size-rg"><a data-toggle="collapse" data-parent="#accordion_1271508260" href="#1752069937-2-64"><span>Le tolleranze costruttive si applicano anche ai parametri igienico-sanitari e alle distanze?</span></a></h4></div><div id="1752069937-2-64" class="panel-collapse collapse"><div class="panel-body wpb_accordion_content ui-accordion-content half-internal-gutter single-block-padding">
						<div class="uncode_text_column" ><p>Sì, ma solo entro i limiti fissati dalla legge: per gli interventi realizzati entro il 24 maggio 2024 valgono percentuali variabili in base alla superficie utile, mentre per quelli successivi la tolleranza è fissa al 2%. Le tolleranze si applicano anche alle distanze e ai requisiti igienico-sanitari, ma non a tutti i parametri regolamentari.</p>
</div></div></div></div><div class="panel panel-default wpb_accordion_section group  no-block-padding"><div class="panel-heading wpb_accordion_header ui-accordion-header"><h4 class="panel-title font-153509 h4 font-weight-500 text-   icon-size-rg"><a data-toggle="collapse" data-parent="#accordion_1271508260" href="#1752072203317-2-6"><span>È sempre possibile il cambio di destinazione d’uso da garage ad abitazione?</span></a></h4></div><div id="1752072203317-2-6" class="panel-collapse collapse"><div class="panel-body wpb_accordion_content ui-accordion-content half-internal-gutter single-block-padding">
						<div class="uncode_text_column" ><p>No, il cambio da garage (C/6) ad abitazione è considerato un mutamento verticale di destinazione d’uso e, secondo la giurisprudenza più recente, può essere soggetto a limitazioni, soprattutto se comporta un incremento del carico urbanistico. In alcuni casi, per immobili condonati, il cambio d’uso può essere precluso.</p>
</div></div></div></div><div class="panel panel-default wpb_accordion_section group  no-block-padding"><div class="panel-heading wpb_accordion_header ui-accordion-header"><h4 class="panel-title font-153509 h4 font-weight-500 text-   icon-size-rg"><a data-toggle="collapse" data-parent="#accordion_1271508260" href="#1752072228599-3-2"><span>Quali sono le responsabilità del tecnico nella compilazione delle pratiche edilizie dopo il Decreto Salva Casa?</span></a></h4></div><div id="1752072228599-3-2" class="panel-collapse collapse"><div class="panel-body wpb_accordion_content ui-accordion-content half-internal-gutter single-block-padding">
						<div class="uncode_text_column" ><p>Il tecnico deve informare il cliente in forma scritta o digitale su tutte le criticità normative, motivare le scelte progettuali e documentare analiticamente l’iter seguito. È fondamentale adottare un approccio prudente e trasparente, soprattutto in presenza di incertezze interpretative.</p>
</div></div></div></div><div class="panel panel-default wpb_accordion_section group  no-block-padding"><div class="panel-heading wpb_accordion_header ui-accordion-header"><h4 class="panel-title font-153509 h4 font-weight-500 text-   icon-size-rg"><a data-toggle="collapse" data-parent="#accordion_1271508260" href="#1752072249949-4-8"><span>Come si calcola la superficie utile ai fini delle tolleranze?</span></a></h4></div><div id="1752072249949-4-8" class="panel-collapse collapse"><div class="panel-body wpb_accordion_content ui-accordion-content half-internal-gutter single-block-padding">
						<div class="uncode_text_column" ><p>La superficie utile di riferimento è quella definita dal Regolamento Edilizio Tipo (RET), anche se alcune regioni o comuni possono adottare definizioni diverse. In caso di dubbi, è consigliabile fare riferimento alle definizioni uniformi e, se necessario, richiedere chiarimenti all’amministrazione locale.</p>
</div></div></div></div><div class="panel panel-default wpb_accordion_section group  no-block-padding"><div class="panel-heading wpb_accordion_header ui-accordion-header"><h4 class="panel-title font-153509 h4 font-weight-500 text-   icon-size-rg"><a data-toggle="collapse" data-parent="#accordion_1271508260" href="#1752072249949-4-89"><span>Il Decreto Salva Casa ha effetto retroattivo?</span></a></h4></div><div id="1752072249949-4-89" class="panel-collapse collapse"><div class="panel-body wpb_accordion_content ui-accordion-content half-internal-gutter single-block-padding">
						<div class="uncode_text_column" ><p>La questione è oggetto di dibattito: alcune sentenze ritengono che il decreto non abbia effetti retroattivi su procedimenti già conclusi, mentre in altri casi è stato applicato a procedimenti ancora in corso. È importante valutare caso per caso e tenersi aggiornati sulle evoluzioni giurisprudenziali.</p>
</div></div></div></div>
		</div></div></div></div></div></div></div><div class="wpb_column pos-top pos-center align_center column_parent col-lg-3 boomapps_vccolumn half-internal-gutter"><div class="uncol style-light sticky-element sticky-sidebar"  ><div class="uncoltable"><div class="uncell  vc_custom_1752127794561 boomapps_vccolumn border-color-526326-color single-block-padding style-color-xsdn-bg" style="border-style: solid;border-left-width: 1px ;" ><div class="uncont" ><div class="uncode-info-box  top-avatar" ><span class="author-wrap"><a href="https://archiformazione.it/author/team-redazionale/"><span class="uncode-ib-avatar uncode-ib-avatar-size-md"><img alt='Team redazionale' src='https://archiformazione.it/wp-content/uploads/2025/07/Team-redazionale-1-40x40.jpg' srcset='https://archiformazione.it/wp-content/uploads/2025/07/Team-redazionale-1-80x80.jpg 2x' class='avatar avatar-40 photo' height='40' width='40' loading='lazy'/></span></a><span class="author-info"> <a href="https://archiformazione.it/author/team-redazionale/">Team redazionale</a></span></span></div><div class="uncode-info-box  h4 font-weight-500 text-uppercase" ><span class="category-info"> <a href="https://archiformazione.it/focus_cat/deontologia/" title="Vedi tutti gli articoli in Deontologia" class="">Deontologia</a></span></div><div class="divider-wrapper "  >
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<span class="btn-container" ><a role="button"  href="https://archiformazione.it/argomenti/?a=decreto-salva-casa-24/" class="custom-link btn btn-sm btn-custom-typo font-153509 font-weight-400 text-uppercase no-letterspace border-width-0 btn-text-skin btn-accent btn-square btn-outline btn-icon-left" target="_blank">SCOPRI IL CICLO FORMATIVO</a></span><div class="divider-wrapper "  >
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